CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14952/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 34803/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]ANTONI, nella qualità di rappresentante legale dell'omonima ditta individuale, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro L'[OSCURATO:PERSONA], ASP 1 AG, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso; o - controricorrente - avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 30858/2018 pubblicata il 29 novembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2022 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Antoni ha proposto ricorso per revocazione, illustrato da quattro motivi avverso l'ordinanza di questa Corte 29 novembre 2018, n. 30858, con cui è stato rigettato il ricorso proposto dalla odierna ricorrente avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 579 del 3 marzo 2016, di rigetto del suo appello e conferma della sentenza del Tribunale di Sciacca. La vicenda esaminata dall'ordinanza impugnata attiene alla domanda proposta dalla D'Antoni, nel luglio 2001, nei confronti dell'Azienda sanitaria, davanti al Tribunale di Sciacca, con cui chiedeva dichiararsi la invalidità del contratto di locazione 23 luglio 1996, riguardante l'[OSCURATO:PERSONA] (sito all'interno della locale struttura ospedaliera). Il Tribunale di Sciacca, pronunciando nella contumacia dell'Azienda, aveva rigettato la domanda attorea. In particolare, il giudice di primo grado: non aveva ravvisato la invalidità del contratto prospettata dall'attrice; aveva dato atto del fatto che il rapporto era proseguito nel tempo tra le parti; aveva ritenuto non provato che la D'Antoni fosse incorsa in errore essenziale incidente nella formazione del consenso; aveva rilevato che non sussistevano i presupposti per l'applicazione nel caso di specie dell'istituto della presupposizione; aveva affermato la legittimità della clausola di durata annuale del rapporto (prevalendo sul punto l'autonomia negoziale delle parti); e aveva ritenuto superata l'eccezione di inefficacia del diritto di recesso contrattualmente riconosciuto all'Azienda dal fatto che quest'ultima aveva implicitamente rinunciato a far valere tale diritto (consentendo la prosecuzione del rapporto presso struttura ospedaliera diversa da quella i originariamente prevista). La Corte di appello di Palermo, nel confermare la decisione di prime cure, aveva dichiarato inammissibile l'appello nella parte in cui si limitava alla mera riproposizione delle domande (di nullità/annullamento del contratto di locazione in esame) che erano state formulate dinanzi al giudice di primo grado e che erano state da quest'ultimo respinte, senza alcuna critica specifica delle argomentazioni poste a fondamento della decisione appellata; aveva rigettato la domanda di inefficacia della clausola di cui all'art. 3 (in punto di durata della locazione) e della clausola di cui all'art. 5 (in punto di facoltà di recesso anticipato) del contratto di locazione de quo, non essendo stato provato che dette clausole non fossero frutto della contrattazione tra le parti ed avendo comunque la D'Antoni prestato acquiescenza alla statuizione di rigetto della domanda di inefficacia della clausola di recesso prevista a favore dell'azienda; aveva escluso la dedotta responsabilità precontrattuale della azienda locatrice, attesa l'esistenza di un valido titolo contrattuale; aveva rilevato che la confusionaria esposizione dei motivi di censura non consentiva di comprendere quale errore avesse in concreto inciso sulla formazione della volontà contrattuale dell'attrice; ha dato atto che non era stata allegata, in fatto, la sussistenza del requisito previsto dall'art. 1429 n. 4 c.c. ai fini della configurabilità dell'errore (essenziale) di diritto quale causa di annullamento; aveva ritenuto non sufficientemente sviluppata la deduzione relativa alla condotta dolosa posta in essere dall'Azienda al fine di indurre la D'Antoni a concludere il contratto per cui è processo (dichiarando il gravame sul punto inammissibile); ha ritenuto valida la clausola contrattuale, avente ad oggetto la durata annuale del rapporto ed ha, quindi, escluso che ad essa potesse sostituirsi la durata concordata dalle parti con l'originario contratto 27 febbraio 1982 (rinnovatosi tacitamente in via automatica). Con l'ordinanza di cui si chiede la revocazione, la Corte di cassazione ha rigettato il motivo con cui si lamentava l'eventuale responsabilità precontrattuale, per violazione dei doveri di buona fede durante le trattative, ritenendo che esso "resterebbe comunque assorbita nella specie dal fatto che poi il contratto è stato concluso" e ha ritenuto inammissibili i restanti motivi perché da un lato, non specifici, incompleti e non riferibili alla decisione impugnata e dall'altro, perché non dedotti prima, riferiti ad una sola delle ratio decidendi e senza considerare che la decisione era fondata su più ragioni autonome. La causa è stata rimessa alla udienza pubblica fissata al 29 marzo 2022 e poi trattata in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta un vizio revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4 c.p.c. "poiché la decisione è stata fondata sulla supposizione dell'esistenza di norme poste a base del contratto la cui verità è incontestabilmente esclusa" con riferimento al quarto motivo di ricorso con il quale è stata eccepita la violazione e falsa applicazione dell'art. 1337 c.p.c.". 2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia un vizio revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4 c.p.c. "poiché è stata supposta l'inesistenza del fatto specifico dell'indicazione delle ragioni di doglianza relative al primo motivo di ricorso, la cui verità ed esistenza è positivamente stabilita dagli atti di causa". 3. Con il terzo motivo, lamenta un vizio revocatorio ai sensi dell'art.395, n. 4 c.p.c. "poiché è stata supposta, l'inesistenza del fatto specifico dell'indicazione specifica dei capi di pronuncia impugnati e delle argomentazioni a supporto delle censure mosse con riferimento al secondo e terzo motivo del ricorso che la Corte ha trattato congiuntamente".4. Con il quarto motivo, denuncia un vizio revocatorio ai sensi dell'art.395, n. 4 c.p.c. "poiché è stata supposta con riferimento alla dedotta nullità della clausola contrattuale n. 3 (motivo 5 del ricorso) l'inesistenza del fatto specifico della richiesta in sede di merito della sostituzione del termine legale al termine contrattuale nonché l'impugnata ordinanza è l'effetto di un errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. poiché è stata supposta per evidente distrazione l'inesistenza di una gara pubblica (invero esistente) che è stata posta a base dell'impugnata ordinanza e prima ancora dalla corte di appello di Palermo che è incorsa nel medesimo errore di fatto". 5. Va anzi tutto rilevato che il ricorso, prolisso e di difficile lettura, risulta del tutto carente circa il requisito dell'esposizione del fatto; per un verso, infatti, non fornisce una chiara esposizione delle ragioni della domanda introduttiva, che restano di difficile comprensione all'esito della rassegna di atti e vicende descritte nelle pagine da 2 a 31 del ricorso; per l'altro, non adduce elementi sullo svolgimento del processo di primo grado ed in particolare, sulla posizione assunta in appello, si limita a richiamare per ciascun preteso vizio revocatorio i motivi di appello da cui dovrebbe desumersi ciascuna violazione; esposizione del fatto che si desume soltanto dalla lettura del controricorso (pagg. 2 e 3). 5.1. Il ricorso è inammissibile con riferimento a tutti i vizi lamentati e sopra sinteticamente riassunti. Per consolidato orientamento di questa Corte l'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione, pur potendo cadere sul contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice, deve consistere in un errore di natura percettiva, cioè in una svista materiale, non deve essere stato oggetto di discussione tra le parti e deve avere carattere decisivo, nel senso che in mancanza di esso la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (tra tante: Cass. Sez. 6 - 2, 10/06/2021 n. 16439 Rv. 661483 - 01; Cass. Sez. 3, 14/02/2006 n. 3190 Rv. 590611 - 01; Cass. Sez. L, 16/02/1998 n. 1604 Rv. 512646 - 01).Pertanto, l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa. Venendo all'esame dei vizi di revocazione prospettati, essi non costituiscono errore di fatto in quanto possono essere accertati soltanto attraverso la rivalutazione delle prove e dei documenti acquisiti agli atti, sicché l'errore risulta essersi verificato, non nella percezione dei fatti, ma nel giudizio espresso su di essi e quindi, in sostanza, la ricorrente invoca una inammissibile rivalutazione dei medesimi. Ciò trova conferma nella stessa illustrazione dei vizi, ciascuno correlato ai motivi di impugnazione di appello, per cui la decisione impugnata sarebbe stata fondata vuoi sulla supposizione dell'esistenza di norme poste a base del contratto, la cui verità è incontestabilmente esclusa (motivo primo) vuoi dalla supposta inesistenza di fatti specifici indicati nelle ragioni di doglianza, la cui verità ed esistenza sarebbe invece positivamente stabilita (motivi dal secondo al quarto); fatti che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non costituiscono un errore percettivo ma involgono l'attività valutativa del giudice su situazioni sostanziali e processuali esattamente percepite nella loro oggettività (in particolare, sulla conclusione del contratto, sulla richiesta di sostituzione del termine legale a quello contrattuale e sull'esistenza di una gara pubblica); ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico- giuridico (Cass. Sez. L, 03/04/2009 n. 8180 Rv. 607980 - 01) perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass. Sez. U 27/11/2019, n. 31032 Rv. 656234 - 01) e neppure, infine, quando il dedotto errore riguardi norme giuridiche, atteso che la falsa percezione di queste, anche se indotta da errata percezione di interpretazioni fornite da precedenti indirizzi giurisprudenziali, integra gli estremi dell'error iuris, sia nel caso di obliterazione delle norme medesime (riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione), sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata (riconducibile all'ipotesi della violazione) (Cass. Sez. 6 - 5, 21/02/2020 n. 4584 Rv. 657316 - 01). Ne consegue l'inammissibilità del ricorso. 6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. L'inammissibilità del ricorso comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. L'inammissibilità del ricorso comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricor