CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 47702/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Roma ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria rumena di [OSCURATO:PERSONA], per essere stato emesso nei suoi confronti dalla Corte di [OSCURATO:PERSONA] un mandato di arresto europeo, al fine di eseguire la pena di anni due e mesi tre di reclusione, irrogatagli con sentenza divenuta definitiva il 19/09/2023 per due reati di guida senza patente, di cui uno commesso in stato di ebbrezza. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di esecuzione della pena in Italia per difetto di elementi indicativi dell'effettivo radicamento e della residenza quinquennale nel nostro Paese, senza esaminare i documenti prodotti dalla difesa e in particolare: a) estratto conto previdenziale rilasciato dall'INPS da cui si evincono contribuzioni negli anni 2011, 2017, 2018, 2021, 2022, 2023: b) CUD relativo all'anno 2019; c) contratti di affitto dal 09/08/2021 al 08/08/2022 e dal 15/11/2023 al 14/11/2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 2. L'art. 18-bis, comma 2, della I. n. 69 del 2005 prevede che «quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la corte di appello può rifiutare la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno». Il successivo comma 2-bis detta i criteri cui la Corte si deve attenere nella verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna prevedendo che «la sentenza è nulla se non contiene la specifica indicazione degli elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri di valutazione». 3. La decisione impugnata non ha fatto buon governo di tali principi, in quanto ha escluso la residenza quinquennale del ricorrente in Italia sulla sola base delle dichiarazioni rese in sede di udienza di convalida ma ha omesso completamente di valutare la documentazione prodotta dalla difesa, tra cui, in particolare, un certificato INPS che attesta il versamento, seppur discontinuo, di contributi fin dal 2011, i contratti di affitto dell'anno 2022 e un CUD relativo all'anno 2019. La mancata valutazione di tali elementi impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ai fini dell'accertamento della ricorrenza della dedotta causa ostativa alla consegna prevista dall'art. 18-bis, comma 2, I. n. 69 del 2005, sulla base della prospettata meritevolezza di tutela del proprio interesse all'esecuzione della pena in Italia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge