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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 ottobre 2022

Cassazione n. 34053/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 4420-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 3561 [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3146/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/07/2018 R.G.N. 1067/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: con la sentenza impugnata, in riforma della pronunzia del Tribunale di Civitavecchia, è stata dichiarata la illegittimità del termine apposto al contratto del 1° giugno 2012 stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] e la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." (per le seguenti ragioni: "In considerazione della graduale uscita dalla flotta di [OSCURATO:PERSONA] degli attuali 8 aeromibili CRJ, secondo un programma che ne prevede la definitiva dismissione entro il mese di novembre 2012 e del corrispondente ingresso dell'aeromobile Embraer E175/190 - che passerà dai 9 aeromobili in linea a maggio ad un totale di 18 - si determina, nel periodo compreso tra i mesi di giugno ed ottobre 2012, una situazione di eccezionale e temporanea intensificazione dell'attività operativa con un picco corrispondente a cinque aeromobili aggiuntivi in linea; ne discende la necessità organizzativa di assumere a tempo determinato 20 AV"), con conseguente riconoscimento del diritto della lavoratrice alla riammissione in servizio; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in amministrazione straordinaria", affidato a sette motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; il P.G. non ha formulato richieste.

Considerato che: con il primo motivo la ricorrente - denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32 della

I. n. 183 del 2010, 4 e 5 del d.lgs. n. 368 del 2001, nonché 12 delle disp. sulla legge in generale, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che il giudice del gravame abbia fissato il "dies a quo" di decorrenza del termine decadenziale per l'impugnativa (effettuata con lettera inviata il 20 dicembre 2012 e ricevuta il successivo 24 dicembre) al momento della cessazione di fatto del rapporto (i.e.: 29 ottobre 2012) e non alla data di scadenza del termine apposto al contratto di lavoro (i.e.: 30 settembre 2012); con il secondo motivo - denunziando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 - 1371 c.c., 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta, nella sostanza, che il predetto giudice - nell'affermare che «la società appellata, sulla quale ricadeva l'onere di dimostrare la effettiva sussistenza delle ragioni in questione, ha affidato l'adempimento di tale onere esclusivamente al richiamo dell'accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]» - abbia trascurato di considerare che "l'accertamento dell'effettività della causale non va condotto con esclusivo riguardo all'accordo del 16 maggio 2012, ma tenuto conto anche di siffatto accordo, interpretando sistematicamente quanto più compiutamente addotto dalla società"; in particolare, evidenzia che essa ricorrente aveva indicato precisamente la causale, aggiungendo, "ad ulteriore dimostrazione della effettività dell'esigenza dedotta in contratto (...) che, contestualmente all'assunzione della ricorrente, con verbale di accordo del 16.05.2012 (...), la società [OSCURATO:SOCIETA]. e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative convenivano che: in relazione alla specificità dell'anno 2012 per [OSCURATO:PERSONA], ove è prevista nell'arco della stagione summer la coesistenza in flotta di aeromobili Embraer e CRJ, di cui è stato posticipato il totale phase out al mese di ottobre prossimo, si determina una situazione di eccezionale intensificazione dell'attività operativa"; pertanto, non era vero che la società avesse affidato l'adempimento dell'onere probatorio "esclusivamente al richiamo dell'accordo sindacale"; inoltre, la circostanza che in quest'ultimo si facesse riferimento all'impiego di "AV con qualifica di responsabile" non escludeva, "ex se", la necessità per la società di assumere personale con la qualifica di "assistenti di volo";con il terzo motivo - denunziando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, 2967 c.c., 1362 e ss. c.c. e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole, per un verso, che in primo grado la lavoratrice avesse dedotto unicamente il profilo della genericità della causale, sicché l'insussistenza - risultante dalla mera lettura del contratto - dell'unica prospettazione posta a preteso fondamento della illegittimità del termine avrebbe dovuto comportare, di per sé, la reiezione della domanda; per altro verso, che la Corte territoriale abbia ritenuto "generica la causale apposta al contratto in scrutinio pur ìn assenza di una specifica contestazione di controparte in merito al vizio formale dello stesso"; con il quarto motivo - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 1, del d.lgs. n. 368 del 2001, 2967 c.c., 115, 116 e 421 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta che la predetta Corte abbia ritenuto i documenti e le prove testimoniali offerti dalla società inidonei a provare la sussistenza delle ragioni legittimanti l'apposizione del termine al contratto stipulato tra le parti, evidenziando, in particolare, che la società medesima aveva avanzato istanze istruttorie sin dalla memoria di costituzione di primo grado - articolando ben 78 capitoli di prova specifici volti a dimostrare la legittimità del contratto a termine, fornendo dati dettagliatissimi corroborati da speculare e conforme documentazione - poi reiterate nella memoria di costituzione in appello, senza che la predetta Corte abbia ritenuto opportuno ammettere la prova testimoniale od esercitare i propri poteri istruttori di ufficio; con il quinto motivo - denunziando omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in ordine alla legittimità della causale sottesa al contratto di lavoro sottoscritto tra le parti in data 24 maggio 2012, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. - si duole che il giudice del gravame, da un lato, abbia omesso di svolgere una doverosa ed approfondita istruttoria su circostanze dirimenti e tempestivamente allegate dalla società sin dal primo grado di giudizio, emergendo nella parte motiva della sentenza la mancata presa visione, ad opera del predetto giudice, dei documenti (ossia quelli nei quali erano illustrati i dati afferenti l'attività degli aeromobili CR] nell'anno 2012, nonché l'accordo sindacale del 16 maggio 2012 che "tipizzava la causa legittimante l'assunzione a termine della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA]") allegati alla memoria difensiva di primo grado; e, dall'altro, che, ove eventualmente ritenute pacifiche le circostanze dedotte dalla società al riguardo, abbia omesso di porre le circostanze in questione a fondamento della decisione, "ai sensi e per gli effetti dell'art. 360, n. 5, c.c."; con il sesto motivo - denunziando omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice abbia ritenuto, "alla luce delle buste paga in atti", corretto, quale base di calcolo dell'indennità onnicomprensiva ex art. 32, quinto comma, del d.lgs. n. 368 del 2001, l'importo di C 1767,78 indicato dalla lavoratrice, benché la società avesse contestato in primo grado ed in appello la predetta base di calcolo, risultando dalle buste paga che la lavoratrice medesima non aveva mai percepito tale importo e che il parametro di riferimento era invece pari alla somma di C 665,00 mensili (risultante da stipendio base ed indennità di volo minima garantita), non potendo computarsi le indennità afferenti prestazioni non svolte; con il settimo motivo - denunziando violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. - si duole che la Corte territoriale abbia omesso di esplicitare ogni ragione idonea a giustifìcare e a rendere comprensibile la quantificazione della retribuzione globale di fatto.

Ritenuto che:il primo motivo va disatteso, in quanto «In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, il termine per l'impugnativa a pena di decadenza di cui all'art. 32 della

I. n. 183 del 2010 decorre, ove il rapporto di lavoro sia proseguito oltre la scadenza originariamente fissata, dalla data di effettiva cessazione del rapporto stesso» (così Cass. 27/11/2018, n. 30691); il secondo motivo è inammissibile perché, da un lato, non si confronta con la "ratio decidendi" della sentenza impugnata, nella quale non è affermato che il contratto a termine prevedeva, sulla base di quanto stabilito nell'accordo sindacale, l'assunzione di "assistenti di volo responsabili", ma solo che la prova della effettività della causale non potesse essere raggiunta mediante il richiamo al citato accordo, il quale, appunto, riferiva l'eventuale esigenza di un maggior impegno lavorativo ai soli predetti assistenti (sulla base del seguente passo: "questa situazione transitoria non consente la copertura dei fabbisogni attraverso l'impiego di AV Responsabili a TI in relazione alla prevista riduzione di attività per la stagione winter e di dimensionamento definitivo della flotta. (...) Per quanto sopra ed esclusivamente per la stazione summer 2012 in corso, viene concordata, anche in relazione all'art. 1 d.lgs. n. 368/2001, la possibilità di procedere all'assunzione di 28 AV con qualifica di responsabile a tempo determinato, comprese le 9 unità già in forza"); dall'altro, nel ritenere non corretto il rilievo del giudice del gravame secondo cui la prova della veridicità della causale era stata esclusivamente affidata al più volte citato accordo sindacale, finisce per censurare un errore non riconducibile alla dedotta violazione di legge (v., comunque, sulla questione, quanto si dirà in relazione ai motivi quarto e quinto); il terzo motivo è inammissibile in ragione della sua non intelligibilità per incompatibilità tra profili argomentativi; senza contare, da un lato, che la correttezza della statuizione di appello si misura sui motivi di gravame e non sulle deduzioni avanzate in primo grado, e, dall'altro, che, in concreto, nel giudizio di secondo grado il giudice ha ritenuto non generica la causale, bensì non provata l'effettività delle ragioni descritte in contratto; H quarto ed il quinto motivo, da trattare congiuntamente in quanto connessi, vanno disattesi, poiché il giudice del gravame ha rilevato che, a fronte del motivo di doglianza imperniato sulla mancata dimostrazione della effettiva ricorrenza - contestata sin dal primo grado sul rilievo che la coesistenza dei due tipi di aeromobili non avesse comportato un aumento della necessità di ore di volo da parte degli assistenti - delle ragioni giustificative a supporto della clausola appositiva del termine, la società avesse affidato l'adempimento di tale onere «esclusivamente al richiamo dell'accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]»; ciò sull'implicito presupposto che a quest'ultimo facessero riferimento i capitoli di prova articolati sulla questione specifica (come confermato dalla trascrizione degli stessi all'interno del ricorso per cassazione alle pagine da 44 a 46; cfr., in particolare, il capitolo 6, ove si legge: "L'esigenza legittimante l'assunzione a termine della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è stata dunque espressamente prevista e tipizzata dalle parti sociali"); tuttavia, come correttamente osservato dal predetto giudice, l'accordo in questione dava atto sì dell'esigenza di assunzione temporanea a termine, ma riferita ai soli assistenti di volo con qualifica di responsabile (né, del resto, tra i capitoli riportati in ricorso se ne rinviene alcuno mirante a dimostrare che l'esigenza di assunzione a termine potesse valere anche per gli assistenti di volo "semplici"); quanto al mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi, va ribadito, in conformità ad un consolidato insegnamento, che «Nel rito del lavoro, il ricorrente che denunci in cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nel giudizio di merito, deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emerge l'esistenza di una "pista probatoria" qualificata, ossia l'esistenza di fatti o mezzi di prova, idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività, rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l'officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito, ed allegare, altresì, di avere espressamente e specificamente richiesto tale intervento nel predetto giudizio» (così Cass. 10/09/2019, n. 22628); al riguardo, non risulta che la ricorrente ebbe a sollecitare l'officiosa attività di integrazione istruttoria nel giudizio di merito, né può affermarsi, nel caso, l'esistenza di una "pista probatoria" qualificata, in presenza del rilievo della stessa società secondo cui l'esigenza legittimante l'assunzione a termine della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] era stata espressamente prevista e tipizzata dalle parti sociali (le quali avevano invece ritenuto, come detto, sussistere l'esigenza di assunzione solo con riferimento al personale con una determinata qualifica, non posseduta dalla lavoratrice); il sesto ed il settimo motivo, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono da disattendere, in quanto il giudice del gravame ha calcolato l'importo della retribuzione globale di fatto sulla base delle buste paga "in atti", in tal modo rendendo idonea motivazione; né sussiste il dedotto omesso esame delle predette buste paga, le cui risultanze contabili per lo più corrispondono all'importo riconosciuto a titolo di retribuzione globale di fatto; inoltre, la specifica censura concernente l'asserito inserimento, in dette buste, di voci non rientranti nella base di computo della retribuzione in questione, cela, in realtà, una denunzia di violazione di legge - relativamente alla questione dell'individuazione delle poste da considerare per la determinazione del parametro utilizzabile per la quantificazione dell'indennità - da far valere, pertanto, con diverso ed apposito motivo; le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

PQM rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 4.500,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unific

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 4420-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 3561 [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3146/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/07/2018 R.G.N. 1067/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza impugnata, in riforma della pronunzia del Tribunale di Civitavecchia, è stata dichiarata la illegittimità del termine apposto al contratto del 1° giugno 2012 stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] e la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." (per le seguenti ragioni: "In considerazione della graduale uscita dalla flotta di [OSCURATO:PERSONA] degli attuali 8 aeromibili CRJ, secondo un programma che ne prevede la definitiva dismissione entro il mese di novembre 2012 e del corrispondente ingresso dell'aeromobile Embraer E175/190 - che passerà dai 9 aeromobili in linea a maggio ad un totale di 18 - si determina, nel periodo compreso tra i mesi di giugno ed ottobre 2012, una situazione di eccezionale e temporanea intensificazione dell'attività operativa con un picco corrispondente a cinque aeromobili aggiuntivi in linea; ne discende la necessità organizzativa di assumere a tempo determinato 20 AV"), con conseguente riconoscimento del diritto della lavoratrice alla riammissione in servizio; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in amministrazione straordinaria", affidato a sette motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; il P.G. non ha formulato richieste. Considerato che: con il primo motivo la ricorrente - denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32 della I. n. 183 del 2010, 4 e 5 del d.lgs. n. 368 del 2001, nonché 12 delle disp. sulla legge in generale, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che il giudice del gravame abbia fissato il "dies a quo" di decorrenza del termine decadenziale per l'impugnativa (effettuata con lettera inviata il 20 dicembre 2012 e ricevuta il successivo 24 dicembre) al momento della cessazione di fatto del rapporto (i.e.: 29 ottobre 2012) e non alla data di scadenza del termine apposto al contratto di lavoro (i.e.: 30 settembre 2012); con il secondo motivo - denunziando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 - 1371 c.c., 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta, nella sostanza, che il predetto giudice - nell'affermare che «la società appellata, sulla quale ricadeva l'onere di dimostrare la effettiva sussistenza delle ragioni in questione, ha affidato l'adempimento di tale onere esclusivamente al richiamo dell'accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]» - abbia trascurato di considerare che "l'accertamento dell'effettività della causale non va condotto con esclusivo riguardo all'accordo del 16 maggio 2012, ma tenuto conto anche di siffatto accordo, interpretando sistematicamente quanto più compiutamente addotto dalla società"; in particolare, evidenzia che essa ricorrente aveva indicato precisamente la causale, aggiungendo, "ad ulteriore dimostrazione della effettività dell'esigenza dedotta in contratto (...) che, contestualmente all'assunzione della ricorrente, con verbale di accordo del 16.05.2012 (...), la società [OSCURATO:SOCIETA]. e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative convenivano che: in relazione alla specificità dell'anno 2012 per [OSCURATO:PERSONA], ove è prevista nell'arco della stagione summer la coesistenza in flotta di aeromobili Embraer e CRJ, di cui è stato posticipato il totale phase out al mese di ottobre prossimo, si determina una situazione di eccezionale intensificazione dell'attività operativa"; pertanto, non era vero che la società avesse affidato l'adempimento dell'onere probatorio "esclusivamente al richiamo dell'accordo sindacale"; inoltre, la circostanza che in quest'ultimo si facesse riferimento all'impiego di "AV con qualifica di responsabile" non escludeva, "ex se", la necessità per la società di assumere personale con la qualifica di "assistenti di volo";con il terzo motivo - denunziando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, 2967 c.c., 1362 e ss. c.c. e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole, per un verso, che in primo grado la lavoratrice avesse dedotto unicamente il profilo della genericità della causale, sicché l'insussistenza - risultante dalla mera lettura del contratto - dell'unica prospettazione posta a preteso fondamento della illegittimità del termine avrebbe dovuto comportare, di per sé, la reiezione della domanda; per altro verso, che la Corte territoriale abbia ritenuto "generica la causale apposta al contratto in scrutinio pur ìn assenza di una specifica contestazione di controparte in merito al vizio formale dello stesso"; con il quarto motivo - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 1, del d.lgs. n. 368 del 2001, 2967 c.c., 115, 116 e 421 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta che la predetta Corte abbia ritenuto i documenti e le prove testimoniali offerti dalla società inidonei a provare la sussistenza delle ragioni legittimanti l'apposizione del termine al contratto stipulato tra le parti, evidenziando, in particolare, che la società medesima aveva avanzato istanze istruttorie sin dalla memoria di costituzione di primo grado - articolando ben 78 capitoli di prova specifici volti a dimostrare la legittimità del contratto a termine, fornendo dati dettagliatissimi corroborati da speculare e conforme documentazione - poi reiterate nella memoria di costituzione in appello, senza che la predetta Corte abbia ritenuto opportuno ammettere la prova testimoniale od esercitare i propri poteri istruttori di ufficio; con il quinto motivo - denunziando omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in ordine alla legittimità della causale sottesa al contratto di lavoro sottoscritto tra le parti in data 24 maggio 2012, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. - si duole che il giudice del gravame, da un lato, abbia omesso di svolgere una doverosa ed approfondita istruttoria su circostanze dirimenti e tempestivamente allegate dalla società sin dal primo grado di giudizio, emergendo nella parte motiva della sentenza la mancata presa visione, ad opera del predetto giudice, dei documenti (ossia quelli nei quali erano illustrati i dati afferenti l'attività degli aeromobili CR] nell'anno 2012, nonché l'accordo sindacale del 16 maggio 2012 che "tipizzava la causa legittimante l'assunzione a termine della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA]") allegati alla memoria difensiva di primo grado; e, dall'altro, che, ove eventualmente ritenute pacifiche le circostanze dedotte dalla società al riguardo, abbia omesso di porre le circostanze in questione a fondamento della decisione, "ai sensi e per gli effetti dell'art. 360, n. 5, c.c."; con il sesto motivo - denunziando omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice abbia ritenuto, "alla luce delle buste paga in atti", corretto, quale base di calcolo dell'indennità onnicomprensiva ex art. 32, quinto comma, del d.lgs. n. 368 del 2001, l'importo di C 1767,78 indicato dalla lavoratrice, benché la società avesse contestato in primo grado ed in appello la predetta base di calcolo, risultando dalle buste paga che la lavoratrice medesima non aveva mai percepito tale importo e che il parametro di riferimento era invece pari alla somma di C 665,00 mensili (risultante da stipendio base ed indennità di volo minima garantita), non potendo computarsi le indennità afferenti prestazioni non svolte; con il settimo motivo - denunziando violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. - si duole che la Corte territoriale abbia omesso di esplicitare ogni ragione idonea a giustifìcare e a rendere comprensibile la quantificazione della retribuzione globale di fatto. Ritenuto che:il primo motivo va disatteso, in quanto «In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, il termine per l'impugnativa a pena di decadenza di cui all'art. 32 della I. n. 183 del 2010 decorre, ove il rapporto di lavoro sia proseguito oltre la scadenza originariamente fissata, dalla data di effettiva cessazione del rapporto stesso» (così Cass. 27/11/2018, n. 30691); il secondo motivo è inammissibile perché, da un lato, non si confronta con la "ratio decidendi" della sentenza impugnata, nella quale non è affermato che il contratto a termine prevedeva, sulla base di quanto stabilito nell'accordo sindacale, l'assunzione di "assistenti di volo responsabili", ma solo che la prova della effettività della causale non potesse essere raggiunta mediante il richiamo al citato accordo, il quale, appunto, riferiva l'eventuale esigenza di un maggior impegno lavorativo ai soli predetti assistenti (sulla base del seguente passo: "questa situazione transitoria non consente la copertura dei fabbisogni attraverso l'impiego di AV Responsabili a TI in relazione alla prevista riduzione di attività per la stagione winter e di dimensionamento definitivo della flotta. (...) Per quanto sopra ed esclusivamente per la stazione summer 2012 in corso, viene concordata, anche in relazione all'art. 1 d.lgs. n. 368/2001, la possibilità di procedere all'assunzione di 28 AV con qualifica di responsabile a tempo determinato, comprese le 9 unità già in forza"); dall'altro, nel ritenere non corretto il rilievo del giudice del gravame secondo cui la prova della veridicità della causale era stata esclusivamente affidata al più volte citato accordo sindacale, finisce per censurare un errore non riconducibile alla dedotta violazione di legge (v., comunque, sulla questione, quanto si dirà in relazione ai motivi quarto e quinto); il terzo motivo è inammissibile in ragione della sua non intelligibilità per incompatibilità tra profili argomentativi; senza contare, da un lato, che la correttezza della statuizione di appello si misura sui motivi di gravame e non sulle deduzioni avanzate in primo grado, e, dall'altro, che, in concreto, nel giudizio di secondo grado il giudice ha ritenuto non generica la causale, bensì non provata l'effettività delle ragioni descritte in contratto; H quarto ed il quinto motivo, da trattare congiuntamente in quanto connessi, vanno disattesi, poiché il giudice del gravame ha rilevato che, a fronte del motivo di doglianza imperniato sulla mancata dimostrazione della effettiva ricorrenza - contestata sin dal primo grado sul rilievo che la coesistenza dei due tipi di aeromobili non avesse comportato un aumento della necessità di ore di volo da parte degli assistenti - delle ragioni giustificative a supporto della clausola appositiva del termine, la società avesse affidato l'adempimento di tale onere «esclusivamente al richiamo dell'accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]»; ciò sull'implicito presupposto che a quest'ultimo facessero riferimento i capitoli di prova articolati sulla questione specifica (come confermato dalla trascrizione degli stessi all'interno del ricorso per cassazione alle pagine da 44 a 46; cfr., in particolare, il capitolo 6, ove si legge: "L'esigenza legittimante l'assunzione a termine della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è stata dunque espressamente prevista e tipizzata dalle parti sociali"); tuttavia, come correttamente osservato dal predetto giudice, l'accordo in questione dava atto sì dell'esigenza di assunzione temporanea a termine, ma riferita ai soli assistenti di volo con qualifica di responsabile (né, del resto, tra i capitoli riportati in ricorso se ne rinviene alcuno mirante a dimostrare che l'esigenza di assunzione a termine potesse valere anche per gli assistenti di volo "semplici"); quanto al mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi, va ribadito, in conformità ad un consolidato insegnamento, che «Nel rito del lavoro, il ricorrente che denunci in cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nel giudizio di merito, deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emerge l'esistenza di una "pista probatoria" qualificata, ossia l'esistenza di fatti o mezzi di prova, idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività, rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l'officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito, ed allegare, altresì, di avere espressamente e specificamente richiesto tale intervento nel predetto giudizio» (così Cass. 10/09/2019, n. 22628); al riguardo, non risulta che la ricorrente ebbe a sollecitare l'officiosa attività di integrazione istruttoria nel giudizio di merito, né può affermarsi, nel caso, l'esistenza di una "pista probatoria" qualificata, in presenza del rilievo della stessa società secondo cui l'esigenza legittimante l'assunzione a termine della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] era stata espressamente prevista e tipizzata dalle parti sociali (le quali avevano invece ritenuto, come detto, sussistere l'esigenza di assunzione solo con riferimento al personale con una determinata qualifica, non posseduta dalla lavoratrice); il sesto ed il settimo motivo, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono da disattendere, in quanto il giudice del gravame ha calcolato l'importo della retribuzione globale di fatto sulla base delle buste paga "in atti", in tal modo rendendo idonea motivazione; né sussiste il dedotto omesso esame delle predette buste paga, le cui risultanze contabili per lo più corrispondono all'importo riconosciuto a titolo di retribuzione globale di fatto; inoltre, la specifica censura concernente l'asserito inserimento, in dette buste, di voci non rientranti nella base di computo della retribuzione in questione, cela, in realtà, una denunzia di violazione di legge - relativamente alla questione dell'individuazione delle poste da considerare per la determinazione del parametro utilizzabile per la quantificazione dell'indennità - da far valere, pertanto, con diverso ed apposito motivo; le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. PQM rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 4.500,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unific
Sentenza Cassazione n. 34053/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris