CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 aprile 2026
Cassazione n. 08562/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ana Baratta- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro temporerappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e Francesca LaRocca- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 377/2023,depositata il 2 febbraio 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione avverso la sentenzadella Corte di appello di Milano, depositata il 2 febbraio 2023, che haNumero registro generale 8412/2023Numero sezionale 967/2026Numero di raccolta generale 8562/2026Data pubblicazione 06/04/2026dichiarato inammissibile l’appello per la riforma della sentenza dellocale Tribunale che aveva respinto la domanda della predetta Mendess.r.l. di condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di royaltiesrelative al contratto di licenza per la commercializzazione di una seriedi prodotti, stipulata in data 22-27 febbraio 2002, rigettandocontestualmente la domanda riconvenzionale di nullità di tale contrattoe accogliendo, invece, quella di risoluzione del contratto medesimo perinadempimento dell’attrice [OSCURATO:SOCIETA].;- la Corte di appello ha ritenuto che l’appello fosse stato tardivamenteproposto, osservando che la notifica della sentenza di primo gradoeffettuata il 20 aprile 2021 all’indirizzo di posta elettronica certificatadell’avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore della parte in primo grado, eraidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, benché nellarelata di notifica non fosse stata espressamente indicata la sua qualitàdi procuratore;- ne ha fatto discendere la tardività dell’appello in quanto notificatosolo il successivo 24 maggio;- il ricorso è affidato a due motivi;- resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].;- le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 170, 285, 325 e 326 cod. proc. civ.;- con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 113, 115, 116, 170, 285, 325 e 326 cod. proc. civ.;- a sostegno di tali motivi, illustrati unitariamente, la parte osserva chela notificazione della sentenza era da considerarsi nulla e irritualepoiché non era stata effettuata al procuratore costituito, conindicazione specifica e univocamente percepibile del nominativo e dellaqualifica di procuratore dello stesso, bensì direttamente alla partepresso il domicilio eletto;Numero registro generale 8412/2023Numero sezionale 967/2026Numero di raccolta generale 8562/2026- sostiene, richiamando il precedente rappresentato dalla senDattea npuzbabli cdaziio ne 06/04/2026questa Corte, resa a Sezioni Unite, n. 20866 del 30 settembre 2020,che, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, lanotificazione della sentenza deve necessariamente essere rivolta inmodo univoco al procuratore della parte, espressamente menzionatoin tale veste, e il tutto deve risultare inequivocabilmente dalla relazionedi notificazione, con la conseguenza che laddove, come nel caso inesame, la notifica sia effettuata non al procuratore costituito, bensìdirettamente alla parte presso il domicilio eletto, senza alcun espressoe inequivocabile riferimento al procuratore della stessa, tale notificadeve ritenersi inidonea a far decorrere il termine in esame;- i motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati;- la sentenza impugnata ha dato atto che la sentenza di primo gradoera stata notificata telematicamente in data 20 aprile 2021 «a Mendess.r.l., elettivamente domiciliata presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA](C.F./P.IVA [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) all'indirizzo di posta elettronica diquest'ultimo [OSCURATO:EMAIL] estrattodall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti(INI-PEC)»;- l’odierna ricorrente, pur non contestando che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] stato il suo procuratore costituito in primo grado, sostiene chel’omessa menzione di questa sua qualità nella notifica renderebbequest’ultima inidonea a determinare la decorrenza del termine breveper l’impugnazione, dovendosi considerare quale notifica alla parte enon al procuratore costituito in giudizio;- ad avviso di questo Collegio tale tesi non appare persuasiva;- la sentenza resa dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 20866 del 30settembre 2020, invocata da entrambe le parti e posta dalla Corte diappello a sostegno della sua decisione, nel pronunciarsi sulla idoneitàa far decorrere il termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ. della notificadella sentenza di primo grado effettuata ad una pubblicaNumero registro generale 8412/2023Numero sezionale 967/2026Numero di raccolta generale 8562/2026Data pubblicazione 06/04/2026amministrazione nella sua sede, quando tale luogo siacontemporaneamente, oltre che sede dell'ente, anche sede della suaavvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, osserva che «alfine di doversi qualificare onerata di proporre impugnazione entro iltermine breve, la parte contro cui quel potere di modificazione vieneesercitato ha diritto di ricevere un atto dotato di requisiti formali minimiunivoci e chiari in tal senso, a tanto corrispondendo simmetricamentel'onere del notificante, per potersi giovare dei cospicui effetti positiviriconosciutigli dall'ordinamento, di formare il suo proprio atto conadeguata chiarezza ed univocità»;- ciò non richiede l’uso di formule sacramentali, ma l’attività delnotificante deve essere tale da porre in condizione il suo destinatariospecifico, cioè – di norma – il procuratore costituito e in quanto munitodelle necessarie competenze tecniche sollecitate dall'attivazione di untermine significativamente abbreviato rispetto a quello ordinario, dipercepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche in modochiaro l'intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazionetecnica ed ai fini di un'eventuale sua impugnazione;- a tale fine è indispensabile che questi sia menzionato o univocamentepercepibile quale destinatario dell'attività notificatoria, restando,altrimenti, inidonea ad attivare l'onere di impugnazione nel terminebreve, la notifica eseguita alla parte di persona senza alcuna menzione,nelle attività di notificazione, dell'univoca direzione a quel procuratore;- l'essenzialità del riferimento nominativo al procuratore della partenella notificazione è giustificato dal rapporto di rappresentanza tecnicache lega la parte al procuratore suo domiciliatario, tale da assicurarela finalità che la sentenza sia portata a conoscenza della partemedesima;- la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza del termine diimpugnazione, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente osolo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve, dunque,Numero registro generale 8412/2023Numero sezionale 967/2026Numero di raccolta generale 8562/2026Data pubblicazione 06/04/2026«essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibilecome tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti delprocuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, neldomicilio eletto o nella residenza dichiarata»;- ne consegue, secondo la richiamata sentenza, che «la notifica allaparte, senza espressa menzione – nella relata di notificazione – del suoprocuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella èeseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione- orbene, nel caso in esame, la notifica risulta essere stata effettuatamediante invio al procuratore costituito in primo grado, nel domicilioda questi indicato, e, pur in assenza della indicazione nell’atto di talesua qualità, ma solo di quella di domiciliatario della parte, appareevidente la sussistenza del necessario collegamento tra parte,procuratore costituito e domicilio eletto, tale da creare una assolutaidentità, logistica e funzionale, del domicilio e del domicilio elettopresso il suo difensore e procuratore costituito (così, altresì, Cass. 12settembre 2011, n. 18640);- ne consegue che la notifica effettuata risulta essere chiaramentepercepibile come tale dal destinatario e, dunque, è idonea adeterminare la decorrenza del termine breve per l’impugnazione;- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essereaccolto;- le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e siliquidano come in dispositivo; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione dellespese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro4.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00per esborsi e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellaNumero registro generale 8412/2023Numero sezionale 967/2026Numero di raccolta generale 8562/2026Data pubblicazione 06/04/2026sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 26 febbraio 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]