CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 22957/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ia [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso la sentenza in data 18/11/2025 della Corte di Appello di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che si è proceduto con trattazione in pubblica udienza alla presenzadelle parti, a seguito di richiesta delle stesse, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis,cod. proc. pen.;letta la memoria difensiva datata 26/5/2026 (pervenuta in data 28/5/2026) conmotivi nuovi nell'interesse del ricorrente;letta la memoria difensiva datata 11/6/2026 di replica alle conclusioni scritteanticipate dal Procuratore generale;letta la memoria difensiva datata 12/6/2026 sempre nell’interesse del ricorrente.udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale EttorePedicini, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso associandosi alla richiesta del Procuratore generale, insistendo per ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna dell’imputato allarifusione delle spese del presente grado di giudizio, come da nota spese allegata;udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’integrale accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 18 novembre 2025 la Corte di Appello di Catanzaroin parziale riforma della sentenza in data 7 dicembre 2023 del Tribunale diCastrovillari ha:- dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione ai residui reati allo stesso ascritti ai capi A, C ed E della rubrica delleimputazioni in quanto estinti per prescrizione;- confermato nel resto la sentenza del Tribunale con la quale era statadisposta la condanna dell’imputato al risarcimento dei danni patiti dalla partecivile [OSCURATO:PERSONA] da liquidarsi nella competente sede civile.All’imputato, in sintesi, erano stati contestati in origine i reati di esercizioabusivo della professione di ingegnere (capo A), di falsità ideologica commessain atto pubblico (capo C), di truffa (capo D) e di tentata estorsione (capo E) –come detto tutti dichiarati prescritti all’esito dei due gradi del giudizio di merito –in quanto, secondo la prospettiva accusatoria, gli si addebitava di avere tratto ininganno la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] dichiarando allo stesso di essere laureato iningegneria, nonché abilitato all’esercizio della relativa professione ed iscrittoall’albo dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Cosenza, in tal modoprocurandosi l’ingiusto profitto consistito nel farsi assumere o comunqueincaricare dalle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. come dirigenteresponsabile della gestione dei progetti industriali del settore energia eresponsabile tecnico, con conseguente percezione della retribuzione, nonché peravere in un secondo tempo, mediante formazione di una scrittura privata falsarecante un incarico professionale apparentemente conferitogli dalla predettapersona offesa, quale legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]., eminaccia consistita nel presentare due ricorsi per decreto ingiuntivo per ilpagamento di somme non dovute, compiuto atti idonei e diretti in modo nonequivoco a costringere il [OSCURATO:PERSONA] a pagare allo stesso prestazioni professionalispecialistiche non eseguite o eseguite in assenza del titolo di laurea e dellarelativa abilitazione.2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensoredell'imputato, deducendo:2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c)ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 8, 16, 21 e 521 cod. proc. pen. perincompetenza territoriale del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].Si duole la difesa del ricorrente che la Corte di appello ha ritenuto infondatal’eccezione difensiva riguardante l’originaria incompetenza del Tribunale diCastrovillari a giudicare le vicende di cui è processo.Al riguardo rappresenta che detta eccezione era fondata su due motivi:- l’assenza di connessione tra il reato di cui al capo C [il falso ideologico –ndr.] contestato come commesso in Matera e gli ulteriori addebiti, con laconseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenzain favore del giudice materano;- la circostanza che il reato più grave doveva essere ritenuto quello ditentata estorsione di cui al capo E il che avrebbe imposto, ai sensi degli artt. 8 e16 cod. proc. pen., la determinazione della competenza nel luogo di notifica deidecreti ingiuntivi (Pistoia per la società [OSCURATO:SOCIETA] e Bari per la società [OSCURATO:PERSONA]).La Corte di appello, nel respingere tale eccezione difensiva, avrebbe peròindividuato il momento rilevante della condotta in un segmento diverso da quellodescritto nel capo di imputazione, sostenendo che la competenza del Tribunale diCastrovillari si sarebbe radicata «in ragione del deposito dei ricorsi per decretoingiuntivo presso la cancelleria di detto Tribunale», così valorizzando il momentogenetico della domanda giudiziale e non tenendo conto del fatto che nello stessocapo di imputazione il tempus commissi delicti è stato indicato nei giorni 17gennaio – 17 febbraio 2014 riferiti alla fase di notificazione dei menzionatidecreti ingiuntivi.Quando evidenziato comporta, secondo parte ricorrente, una violazione deldisposto dell’art. 8 cod. proc. pen. che colloca il momento consumativo del reatotentato nel luogo in cui la minaccia viene percepita dalla persona offesa, mentrela mera presentazione di un decreto ingiuntivo costituisce un’azione posta inessere inaudita altera parte e quindi senza una immediata incidenza sulla sferadel destinatario.2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 56, 629 cod. pen. e 521 cod. proc.pen. per radicale inconfigurabilità del delitto di tentata estorsione, mutamentodel fatto e motivazione apparente.Evidenzia al riguardo parte ricorrente che la pubblica accusa ha individuatola condotta di tentata estorsione nella presentazione dei ricorsi per decretoingiuntivo elevando tale attività a strumento attraverso il quale si sarebberealizzata la minaccia, così ponendosi in contrasto con la giurisprudenza dilegittimità secondo la quale il delitto di estorsione non è configurabile quando lacondotta si esplica attraverso il ricorso agli strumenti giurisdizionali.Quanto, poi, al profilo della dedotta violazione dell’art. 521 cod. proc. pen.,rileva parte ricorrente, le condotte valorizzate dalla Corte territoriale (richiesteeconomiche, diffide, pressioni giudiziali) non sono contemplate nel capo diimputazione.2.3. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c)ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. perradicale mutamento del fatto contestato e lesione del diritto di difesa.Deduce parte ricorrente che i Giudici del merito avrebbero operato unaduplice alterazione dal fatto storico: da un lato avrebbero modificato ladimensione temporale del reato di estorsione e dall’altro, avrebbero introdotto unulteriore incarico professionale, quello della società [OSCURATO:PERSONA], mai compreso nellacontestazione e mai divenuto oggetto di effettivo contraddittorio processuale, ciòin quanto il capo E della rubrica delle imputazioni è costituito dalla sola scritturarelativa alla [OSCURATO:SOCIETA]La Corte di appello alla quale la questione era stata sottoposta avrebbeaffrontato la questione senza risolverla ma aggirandola, sostanzialmenteaffermando che sebbene il documento relativo alla società [OSCURATO:PERSONA] non siamenzionato nel capo E dell’imputazione, tuttavia il Giudice di primo grado loavrebbe valutato soltanto incidentalmente ossia come prova posta alla base delladeclaratoria di responsabilità per la tentata estorsione.In realtà – prosegue parte ricorrente - l’appello non contestava solo lospostamento della data del fatto ma deduceva che il Tribunale aveva modificatoil fulcro dello stesso dal momento della notificazione dei decreti ingiuntivi almomento del deposito dei ricorsi, così superando l’eccezione di incompetenzaterritoriale ed a ciò aggiungeva che la sentenza del Tribunale ha finito dichiararela falsità di un incarico professionale (quello relativo alla società [OSCURATO:PERSONA]) noncontestato al capo E. Da qui la dedotta violazione di legge.2.4. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 56, 629 cod. pen. per radicale inidoneità della condottaindividuata dalla Corte territoriale (deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) aintegrare la tentata estorsione.Riallacciandosi ad argomentazioni già esposte in un precedente motivo diricorso, parte ricorrente, sostanzialmente ribadisce che:a) il deposito di un decreto ingiuntivo è atto ontologicamente inidoneo adintegrare la fattispecie di tentata estorsione perché non rientra nel fatto tipico;b) in tale momento la persona offesa non subisce alcuna pressione perchénon è neppure a conoscenza dell’esistenza dell’atto;c) tale azione è priva di contenuto intimidatorio;d) vi è incompatibilità tra l’attivazione di una procedura giudiziaria e lastruttura dell’azione estorsiva.2.5. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c)ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 197, 191, 210 e 371 cod. proc. pen.con riguardo alla erronea esclusione dell’incompatibilità a testimoniare deldichiarante [OSCURATO:PERSONA] su tutti i capi di imputazione.Deduce parte ricorrente che la difesa aveva dedotto che il [OSCURATO:PERSONA] almomento della sua escussione dibattimentale del 12 maggio 2022 non versavaaffatto nella posizione di un soggetto terzo rispetto alle circostanze oggetto diaccertamento, ma risultava già attinto da un procedimento penale per calunniaoriginato dalla medesima vicenda fattuale oggetto del capo E della rubrica delleimputazioni. L'argomento difensivo non era costruito in termini approssimativi omeramente assertivi, ma si fondava su atti processuali precisi prodotti nelgiudizio di primo grado e richiamati in appello, tra cui l'ordinanza di imputazionecoatta emessa dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 10 maggio 2022, larichiesta di rinvio a giudizio e il provvedimento definitorio del G.u.p., tutti iconvergenti nel dimostrare che l'addebito mosso al [OSCURATO:PERSONA] si radicava nellacondotta di disconoscimento della sottoscrizione apposta sull'incaricoprofessionale del 27 febbraio 2011 e nella successiva proposizione della querelada cui ha avuto origine il presente procedimento.Osserva parte ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata percontro non si è confrontata con detto percorso argomentativo in quanto la Corteterritoriale ha richiamato semplicemente il principio secondo cui non ogni ipotesidi reati reciprocamente accusatori comporta incompatibilità a testimoniare esoggiunge che tale incompatibilità non ricorrerebbe in assenza di coincidenza deifatti o del contesto.Tuttavia la Corte territoriale non ha esaminato la portata dell'ordinanza diimputazione coatta, non ha considerato il contenuto della richiesta di rinvio agiudizio e non ha valutato il significato del provvedimento del G.u.p., altresìomettendo di confrontarsi con il profilo altrettanto decisivo dell'identitàdell'elemento di prova, non spiegando perché la scrittura privata del 27 febbraio2011 e le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] non debbano essere considerati elementicomuni e determinanti in entrambi i procedimenti.Le ricadute di tale vizio investono poi direttamente la struttura dellasentenza: le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] non sono, infatti, un elemento marginale delcompendio probatorio relativo al capo E ma ne costituiscono uno degli assiportanti.2.6. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c)ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), 192, 230,493, comma 3,495, 500, 501, 507, 511, comma 3, e 121 cod. proc. pen. conriguardo alla mancata ammissione dei consulenti tecnici indicati dalla difesa eall’omessa valutazione dei relativi elaborati.Ricorda la difesa del ricorrente di avere dedotto con l'atto di appello che, afronte della tempestiva indicazione in lista dei consulenti Panebianco,Annunziata, Prezio e Curia, il Giudice di primo grado aveva omesso diammetterne l'esame limitandosi ad acquisire i rispettivi elaborati tecnici, senzaperò poi sottoporli al vaglio orale del contraddittorio e senza darne effettivacontezza nel corpo motivazionale della propria decisione.La decisività dell'esame dei consulenti, osserva la difesa, risiedeva nel fattoche gli stessi avevano operato direttamente sull'originale dell'incaricoprofessionale richiamato nel capo E della rubrica delle imputazioni ed avevanocompiuto accertamenti destinati a incidere in modo immediato sulla plausibilitàdella ricostruzione accusatoria del “riempimento abusivo di un foglio firmato inbianco”.Il motivo di appello pretermesso insisteva altresì sul ruolo della dr.ssaPrezio, rilevando che la medesima aveva predisposto controdeduzioniall’elaborato del consulente del pubblico ministero (dr. Barbarossa) e che ilmancato esame orale della consulente della difesa, unito alla mancatavalutazione delle sue osservazioni, aveva impedito alla difesa di sviluppare unvero contraddittorio tecnico sulla prova scientifica sfavorevole.A fronte di motivi così strutturati, la Corte d'appello ha reso la propriarisposta essenzialmente a pag. 6 della sentenza impugnata limitandosi adaffermare che è legittima l'acquisizione nel processo penale della consulenzatecnica depositata nel procedimento civile non ancora definito con sentenzapassata in giudicato ed aggiungendo, poi, che difetta inoltre la formaleinvestitura dei predetti consulenti nell'ambito del giudizio penale, cosìconcludendo che è stata quindi correttamente disattesa la richiesta di audizionedei consulenti avanzata dal difensore dell'imputato.Evidenzia, ancora, parte ricorrente che la Corte di appello, nello stessocontesto argomentativo, ha anche osservato che la falsità non è quella relativaalla sottoscrizione del documento ma al riempimento abusivo di un foglio giàsottoscritto dal [OSCURATO:PERSONA].Partendo dalle indicate premesse, parte ricorrente osserva che la Corteterritoriale non si è misurata con le doglianze alla stessa devolute, ma ne haspostato il baricentro: il problema posto dalla difesa non era se gli elaboratitecnici provenienti dai giudizi civili potessero essere acquisiti come documenti nelprocesso penale ma risiedeva nella deduzione che la sola acquisizionedocumentale non era idonea a soddisfare il diritto alla prova e il contraddittoriotecnico.La motivazione della sentenza impugnata presenta poi, secondo partericorrente, anche un altro profilo di inadeguatezza nella parte in cui ha fondato ilrigetto delle richieste difensive sulla difettosa formale investitura dei consulentinell'ambito del giudizio penale: la difesa non aveva chiesto l'esame di queisoggetti in quanto formalmente investiti come consulenti nel processo penale nelmedesimo senso tecnico dell'art. 233 cod. proc. pen. ma in quanto personeindicate nella lista testimoniale, portatrici di specifici accertamenti tecnici giàsvolti sull'originale del documento controverso.Ancora più significativa è, poi, la contraddizione interna della motivazionedella sentenza impugnata: la Corte territoriale ha riconosciuto che il problemanon verte sull’autenticità della sottoscrizione, bensì nel preteso riempimentoabusivo di un foglio già sottoscritto dal [OSCURATO:PERSONA]. E’ tuttavia proprio questo il puntosul quale la difesa aveva insistito nel motivo di appello, chiarendo che gliaccertamenti dei consulenti della difesa avrebbero dovuto essere approfonditi incontraddittorio proprio per verificare la compatibilità materiale del documentocon la tesi del “foglio firmato in bianco”. Il dato tecnico valorizzato dalla difesaconsisteva infatti proprio nella mancata sovrapposizione dell'inchiostro di stampaalla firma, elemento che, secondo il ragionamento difensivo, contrastava conl'ipotesi del riempimento successivo di un foglio già firmato.A ciò si aggiungerebbe la mancata risposta al profilo relativo allecontrodeduzioni della dottoressa Prezio rispetto all'elaborato del consulente delpubblico ministero.La decisività della prova richiesta e non ammessa emergerebbe quindi intermini concreti e non meramente ipotetici.La sentenza impugnata sarebbe quindi viziata:a) sotto il profilo della violazione di legge processuale per avere applicato inmodo distorto la disciplina del diritto della difesa al contraddittorio nellaformazione della prova tecnico-scientifica e dell'obbligo del giudice di esaminaregli apporti tecnici difensivi;b) sotto il profilo motivazionale perché non si è confrontata con il contenutoeffettivo del motivo devoluto.3. La difesa del ricorrente ha fatto, poi, pervenire una memoria datata 26maggio 2026 sostanzialmente esplicativa dei motivi oggetto del ricorso principaleed ha, inoltre, prodotto in copia una ordinanza datata 10 giugno 2022 con laquale il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha ordinato al Pubblico Ministero diprocedere alla formulazione dell’imputazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordineal reato di calunnia di cui all’art. 368 cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA] chesarebbe stato realizzato mediante la presentazione di un atto di opposizione aldecreto ingiuntivo, nonché mediante le dichiarazioni rese innanzi al giudice civileall’udienza del 26 settembre 2014, azioni con le quali è stata disconosciuta lafirma su un contratto di incarico professionale conferito all’[OSCURATO:PERSONA] conformulazione di implicita accusa di aver falsamente sottoscritto una scritturaprivata.4. Infine, sempre la difesa del ricorrente ha fatto pervenire a questa Corteuna memora datata 11 giugno 2026 di replica alle conclusioni scritte anticipatedal Procuratore generale ribadendo, in particolare, il contenuto del motivo diricorso nel quale si è contestato il vizio di corrispondenza tra la condottacontestata e quella assunta nella sentenza impugnata nell’ambito delle garanziepresidiate dagli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.5. Per solo dovere di completezza deve darsi atto che la difesa del ricorrenteha fatto pervenire in data 12 giugno 2026 altra memoria difensiva che però nonpotrà essere considerata in quanto prodotta oltre il termine stabilito dall’art. 611,comma 1, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente rispetto a tutti gli altrimotivi di ricorso.2. Deve essere, innanzitutto, doverosamente ricordato che essendo tutti ireati contestati all’imputato già stati dichiarati estinti per prescrizione l’esame deimotivi di ricorso è comunque necessario in quanto «In tema di impugnazioni,l'interesse del ricorrente è ravvisabile non solo quando questi miri a conseguireeffetti penali più vantaggiosi, ma anche quando tenda ad evitare conseguenzeextra-penali pregiudizievoli o ad assicurarsi effetti penali più favorevoli chel'ordinamento faccia dipendere dalla pronuncia domandata» (Sez. 4, n. 18343del 05/02/2019, Catalini, Rv. 275760-01), ciò in quanto la Corte di appello nellasentenza impugnata ha confermato la condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] al risarcimento (daquantificarsi nella competente sede) dei danni alla parte civile [OSCURATO:PERSONA].Occorre, poi, dare atto che la questione della competenza per territorio aconoscere i fatti di cui al presente processo risulta essere stata tempestivamenteeccepita e coltivata nei gradi del giudizio di merito (quanto all’atto di appello laquestione risulta essere stata posta, ancorché nell’ambito di una più articolataquestione relativa alla dedotta violazione del principio di correlazione traimputazione e sentenza, a fg. 13).3. Partendo, ora, dalle imputazioni elevate all’[OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che èpacifico che il più grave dei delitti, indubbiamente tra loro connessi, allo stessocontestati è quello di tentata estorsione di cui al capo E della rubrica delleimputazioni in relazione al quale, ai sensi dell’art. 16 cod. proc. pen., devedeterminarsi la competenza per territorio.Trattandosi di delitto tentato, ai fini della individuazione del Giudicecompetente a conoscerlo, si rende applicabile il disposto dell’art. 8, comma 4,cod. pen. che così testualmente recita: «Se si tratta di delitto tentato ècompetente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l’ultimo atto diretto acommettere il delitto».Prima di proseguire oltre, occorre tornare per un attimo a porre l’attenzionesulla contestazione di cui al capo E della rubrica delle imputazioni nel quale laminaccia integrante l’ipotesi estorsiva è indicata come «consistita nel presentaredue ricorsi per decreto ingiuntivo per il pagamento di somme non dovute» al finedi «costringere [OSCURATO:PERSONA] [nella sua qualità di legale rappresentante dellaRicciarelli S.p.a.] a pagare prestazioni professionali specialistiche non eseguite oeseguite in assenza del necessario titolo di laurea e abilitazione all’esercizio dellaprofessione di ingegnare».Il locus ed il tempus commissi delicti sono così testualmente indicati nelcapo di imputazione in esame: «[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il 17.2.2014(data di notifica dei dd.i.i.)» ed è proprio questo il punto sul quale è ravvisabileun dissenso tra i Giudici di entrambi i gradi del processo di merito e quantosostenuto dalla difesa dell’imputato.Dando per assodato (e non contestato neppure dalla difesa del ricorrente)che entrambi i ricorsi finalizzati all’emissione dei decreti ingiuntivi sono statidepositati in data 28 novembre 2013 presso la Cancelleria del Tribunale diCastrovillari e che le notifiche dei decreti sono avvenute il 17 gennaio 2014 aPistoia (decreto nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA].) ed il 17 febbraio2014 a Mottola – BA (decreto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ), occorreevidenziare che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 4) aveva ritenuto radicata lapropria competenza in quanto con il citato deposito dei ricorsi per l’emissione deidecreti ingiuntivi (sebbene realizzato attraverso l’intermediazione del propriodifensore) in detto momento doveva individuarsi l’ultimo atto posto in esseredall’imputato, «non potendosi ravvisare, viceversa, nella emissione deiprovvedimenti giurisdizionali e nella loro conseguente notifica al debitore unaulteriore estrinsecazione dell'azione delittuosa, attesa l'incisione nella dinamicanecessariamente presupposta ma non meno documentata degli atti istruttoridiretta all'ottenimento dei profitti indebiti dell'an e nel quantum attraverso ilplurimo inoltro di missive stragiudiziali, le emissioni di fatture per prestazionisostanzialmente inesistenti e la formazione allegazioni di scritture private e falsedella intermediazione giudiziale».La Corte di appello (pag. 7) ha affermato di condividere sul punto ladecisione del Tribunale.Per contro, come sopra del dettaglio esposto, secondo la difesa delricorrente, il mero deposito della richiesta di emissione dei decreti ingiuntivi,essendo un atto ignorato in quel momento dal destinatario della minaccia nonpuò considerarsi come ultimo atto posto in essere dall’imputato, rilevante aisensi dell’art. 8 cod. pen.Ritiene il Collegio che l’eccezione difensiva, come già accennato, sia fondatain quanto, come condivisibilmente già affermato da questa Corte, essendol’estorsione una figura di illecito complessa in cui si ritrova come elementocostitutivo il reato di minaccia, occorre, nell'evenienza di estorsione tentata,tener conto, ai fini della competenza, delle specifiche modalità con cui è stata inconcreto realizzata detta minaccia, sicché, posto che la stessa è statasostanzialmente attuata mediante comunicazione a distanza, l’individuazionedell'ultimo atto diretto a commettere il reato è quello dove la persona offesa harecepito le comunicazioni minacciose (cfr. in tal senso Sez. 2, n. 25239 del16/04/2019, Caldaras, Rv. 275824–01 in materia di minaccia telefonica ma conun principio certamente estensibile anche al caso in esame), ciò perché l’attointimidatorio acquista concreta idoneità offensiva nel momento dellaricezione/percezione della minaccia stessa, nella specie Mottola (BA) dove è statonotificato l’ultimo dei decreti ingiuntivi.A ciò si aggiunge che la valutazione operata dal Tribunale è anche erratasotto un altro punto di vista in quanto, comunque, l’ultimo atto posto in esseredall’imputato non è certo stata la presentazione dei ricorsi per l’emissione deidecreti ingiuntivi quanto, semmai, la conseguente notificazione su sua richiestadei decreti stessi successivamente alla loro emissione dato che i decreti ingiuntivinon vengono notificati ai destinatari direttamente dall’autorità giudiziaria marichiedono una diretta attivazione del soggetto che ne aveva chiesto l’emissione.4. La fondatezza del motivo di ricorso relativo alla competenza territorialeimpone l’annullamento senza rinvio sia della sentenza impugnata che di quelladel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (per quest’ultima limitatamente ai reati di cui ai capiA, C ed E) e, astrattamente, imporrebbe la declaratoria di competenza delTribunale di Bari con conseguente trasmissione dagli atti all’Ufficio del PubblicoMinistero presso detto Tribunale.Tuttavia, detta trasmissione non può essere disposta atteso che tutti i reatiin contestazione all’odierno ricorrente sono pacificamente estinti per intervenutaprescrizione.A ciò si aggiunge che l’annullamento senza rinvio delle sentenze di merito,con conseguente eliminazione di tutte le statuizioni in esse contenute, imponeuna nuova declaratoria di non doversi procedere nei confronti dell’imputato inrelazione ai reati di cui ai capi A, C ed E della rubrica delle imputazioni per esseregli stessi estinti per prescrizione.Infine, la maturata prescrizione di tutti i reati anteriormente alla sentenza diprimo grado (anch’essa da annullarsi senza rinvio) impone la revoca dellestatuizioni civili.5. La decisione nei termini sopra indicati non consente l’accoglimento dellarichiesta della parte civile [OSCURATO:PERSONA] relativa alla liquidazione delle speseper il presente grado di giudizio. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado (quest'ultimalimitatamente ai reati di cui ai capi A.-C.-E.) perchè la Corte di appello diCatanzaro ed il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sono incompetenti per territorio.Dichiara non doversi procedere nei confronti di ingusci antonio in ordine ai reatidi cui ai capi A.-C.-E. perchè estinti per prescrizione. Revoca le statuizioni civili.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]