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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29207/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2010411956 avverso la sentenza del 30/11/2022 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata, la Corte di appelli) di Napoli confermava la sentenza di primo grado emessa in data 11/01/2019, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannava- all'esito del rito abbreviato- [OSCURATO:PERSONA] per il reato di evasione ex art. 385 cod. pen. )(

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Cusano, con atto sottoscritto dal suo difensore, denunziando: - vizio di motivazione, per omissione e travisamento della prova, per avere la Corte territoriale ritenuto il Cusano responsabile del reato di evasione, nonostante il predetto non si fosse mai allontanano dall'interno della struttura alberghiera, ove era stato fissato il domicilio coatto , essendo il cortile adiacente alla porta di ingresso della reception , delimitato da muro con inferriate e da cancello , interno all'albergo e distante dalla pubblica via, e nonostante il Cusano non avesse la consapevolezza e volontà di violare le prescrizioni dell'ordinanza cautelare, essendo convinto di potere liberamente accedere alle aree strettamente pertinenziali alla struttura; - vizio di motivazione, per illogicità, per avere la Corte distrettuale negato il beneficio della sospensione condizionale della pena ritenendo ostative due precedenti condanne per reati coperti da indulto e per avere formulato un giudizio prognostico negativo per l'aggravamento della misura cautelare non custodiale in quella degli arresti domiciliari disposta a carico del Cusano nell'ambito del presente procedimento.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive modifiche legislative. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto.

2. Fine primario della misura coercitiva degli arresti domiciliari è quello di impedire i contatti con l'esterno e il libero movimento della persona, quale mezzo di tutela delle esigenze cautelari.

Per tale ragione occorre assicurare che i controlli di polizia sulla reperibilità dell'imputato abbiano il carattere della prontezza e della non aleatorietà.

A tal uopo, la giurisprudenza- nel delimitare la estensione spaziale del luogo deputato a domicilio c:oatto ai fini e per gli effetti previsti dall'art. 385 cod. pen.- ha identificato l' "abitazione" con il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata esclusa ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell'abitazione e non ne costituisca parte integrante (in questi termini, a mero titolo esemplificativo, Sez. 2, n. 13825 del 17/02/2017, Rv. 269744; Sez. 6, n. 4830 del 21/10/2014, Rv. 262155).

Rientrano, quindi, nella nozione di "abitazione" tutti quegli ambiti parzialmente aperti (balconi, terrazzi) o scoperti (cortili interni, chiostrine), che costituiscano parte integrante dell'unità immobiliare e siano da essa immediatamente raggiungibili senza soluzione di continuità spaziale, in quanto la detenzione domiciliare deve svolgersi secondo modalità analoghe a quelle della misura intrarnuraria (Sez. 6, n. 47317 del 28/10/2016, Rv. 268500; Sez. 6, n. 4143 del 17/01/2007, Rv. 236570).

2.1. Tali essendo le coordinate ermeneutiche entro cui muoversi, occorre rilevare che, nel caso di specie, il provvedimento cautelare individuava come luogo di domicilio coatto l'intera struttura alberghiera, di cui il Cusano era gestore, senza limitazioni di sorta e senza specificazione alcuna ( cfr sentenza del Tribunale pag. 3 e 4).

Per il giudice che disponeva la misura cautelare, l'albergo era - per le sue caratteristiche logistiche- un luogo idoneo a salvaguardare le esigenze cautelari.

Ebbene , ad avviso della Corte, la fissazione di un ambito spaziale in termini oggettivamente ampi e generici consente di attrarre nel concetto di abitazione, rilevante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 385 cod. pen., anche il luogo in cui il ricorrente venne trovato al momento del controllo da parte degli Agenti di polizia giudiziaria.

Se è vero che si trattava di un'area esterna, è altresì vero che essa era adiacente e collegata senza soluzione di continuità allo stabile, era delimitata su tutti i lati da un muro di recinzione con inferriata e non era liberamente accessibile a terzi per la presenza di un cancello chiuso. --C,i~Esga=poi-aymaesentie—ehe h ratio della norma di cui all'art. 385 cod. pen. consiste nell'obbligo imposto alla persona sottoposta alla misura detentiva domiciliare di rimanere nel luogo indicato e non allontanarsene senza autorizzazione, perché ritenuto idoneo a soddisfare Fe esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen., e nel contempo nel consentire agevolmente i prescritti controlli da parte dell'autorità di polizia giudiziaria addetta; è allora evidente come nella fattispecie il reato non sia configurabile per l'assenza di offensività concreta (art. 49, comma 2 cod. pen.), atteso che in nessun momento il Cusano- sempre rimasto nella struttura alberghiera- si è sottratto alla possibilità per gli addetti al controllo di effettuare le dovute verifiche.Anche sotto il profilo del dolo, la genericità del contenuto del provvedimento impositivo della misura — che identificava il luogo del domicilio coatto nella struttura alberghiera tout court- ha inevitabilmente creato in capo al Cusano la convinzione di non violare le prescrizioni a lui imposte.

3. All'accoglimento del ricorso per le ragioni anzidette segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2010411956 avverso la sentenza del 30/11/2022 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata, la Corte di appelli) di Napoli confermava la sentenza di primo grado emessa in data 11/01/2019, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannava- all'esito del rito abbreviato- [OSCURATO:PERSONA] per il reato di evasione ex art. 385 cod. pen. )( 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Cusano, con atto sottoscritto dal suo difensore, denunziando: - vizio di motivazione, per omissione e travisamento della prova, per avere la Corte territoriale ritenuto il Cusano responsabile del reato di evasione, nonostante il predetto non si fosse mai allontanano dall'interno della struttura alberghiera, ove era stato fissato il domicilio coatto , essendo il cortile adiacente alla porta di ingresso della reception , delimitato da muro con inferriate e da cancello , interno all'albergo e distante dalla pubblica via, e nonostante il Cusano non avesse la consapevolezza e volontà di violare le prescrizioni dell'ordinanza cautelare, essendo convinto di potere liberamente accedere alle aree strettamente pertinenziali alla struttura; - vizio di motivazione, per illogicità, per avere la Corte distrettuale negato il beneficio della sospensione condizionale della pena ritenendo ostative due precedenti condanne per reati coperti da indulto e per avere formulato un giudizio prognostico negativo per l'aggravamento della misura cautelare non custodiale in quella degli arresti domiciliari disposta a carico del Cusano nell'ambito del presente procedimento. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive modifiche legislative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto. 2. Fine primario della misura coercitiva degli arresti domiciliari è quello di impedire i contatti con l'esterno e il libero movimento della persona, quale mezzo di tutela delle esigenze cautelari. Per tale ragione occorre assicurare che i controlli di polizia sulla reperibilità dell'imputato abbiano il carattere della prontezza e della non aleatorietà. A tal uopo, la giurisprudenza- nel delimitare la estensione spaziale del luogo deputato a domicilio c:oatto ai fini e per gli effetti previsti dall'art. 385 cod. pen.- ha identificato l' "abitazione" con il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata esclusa ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell'abitazione e non ne costituisca parte integrante (in questi termini, a mero titolo esemplificativo, Sez. 2, n. 13825 del 17/02/2017, Rv. 269744; Sez. 6, n. 4830 del 21/10/2014, Rv. 262155). Rientrano, quindi, nella nozione di "abitazione" tutti quegli ambiti parzialmente aperti (balconi, terrazzi) o scoperti (cortili interni, chiostrine), che costituiscano parte integrante dell'unità immobiliare e siano da essa immediatamente raggiungibili senza soluzione di continuità spaziale, in quanto la detenzione domiciliare deve svolgersi secondo modalità analoghe a quelle della misura intrarnuraria (Sez. 6, n. 47317 del 28/10/2016, Rv. 268500; Sez. 6, n. 4143 del 17/01/2007, Rv. 236570). 2.1. Tali essendo le coordinate ermeneutiche entro cui muoversi, occorre rilevare che, nel caso di specie, il provvedimento cautelare individuava come luogo di domicilio coatto l'intera struttura alberghiera, di cui il Cusano era gestore, senza limitazioni di sorta e senza specificazione alcuna ( cfr sentenza del Tribunale pag. 3 e 4). Per il giudice che disponeva la misura cautelare, l'albergo era - per le sue caratteristiche logistiche- un luogo idoneo a salvaguardare le esigenze cautelari. Ebbene , ad avviso della Corte, la fissazione di un ambito spaziale in termini oggettivamente ampi e generici consente di attrarre nel concetto di abitazione, rilevante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 385 cod. pen., anche il luogo in cui il ricorrente venne trovato al momento del controllo da parte degli Agenti di polizia giudiziaria. Se è vero che si trattava di un'area esterna, è altresì vero che essa era adiacente e collegata senza soluzione di continuità allo stabile, era delimitata su tutti i lati da un muro di recinzione con inferriata e non era liberamente accessibile a terzi per la presenza di un cancello chiuso. --C,i~Esga=poi-aymaesentie—ehe h ratio della norma di cui all'art. 385 cod. pen. consiste nell'obbligo imposto alla persona sottoposta alla misura detentiva domiciliare di rimanere nel luogo indicato e non allontanarsene senza autorizzazione, perché ritenuto idoneo a soddisfare Fe esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen., e nel contempo nel consentire agevolmente i prescritti controlli da parte dell'autorità di polizia giudiziaria addetta; è allora evidente come nella fattispecie il reato non sia configurabile per l'assenza di offensività concreta (art. 49, comma 2 cod. pen.), atteso che in nessun momento il Cusano- sempre rimasto nella struttura alberghiera- si è sottratto alla possibilità per gli addetti al controllo di effettuare le dovute verifiche.Anche sotto il profilo del dolo, la genericità del contenuto del provvedimento impositivo della misura — che identificava il luogo del domicilio coatto nella struttura alberghiera tout court- ha inevitabilmente creato in capo al Cusano la convinzione di non violare le prescrizioni a lui imposte. 3. All'accoglimento del ricorso per le ragioni anzidette segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. P. Q. M. Annulla senza rinvio la
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