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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 06323/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il 21/06/1.990 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Pescara che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di furto aggravato ascrittole, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputata, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta responsabilità della prevenuta; - alla misura della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Nell'atto di appello, secondo la non contestata sintesi rinvenibile nella sentenza impugnata, era stata chiesta la sola riduzione della pena e per l'unico profilo della invocata configurabilità della circostanza attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen..

Ne consegue che gli odierni motivi di ricorso, peraltro in fatto ed aspecifici, sono inammissibili anche ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ,Pa 1 ).e3 \I"j111/4- [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il 21/06/1.990 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Pescara che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di furto aggravato ascrittole, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputata, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta responsabilità della prevenuta; - alla misura della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Nell'atto di appello, secondo la non contestata sintesi rinvenibile nella sentenza impugnata, era stata chiesta la sola riduzione della pena e per l'unico profilo della invocata configurabilità della circostanza attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen.. Ne consegue che gli odierni motivi di ricorso, peraltro in fatto ed aspecifici, sono inammissibili anche ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ,Pa 1 ).e3 \I"j111/4- [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06323/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris