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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 25928/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 11770/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 490/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 15/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal cons. [OSCURATO:PERSONA];rilevato che: Cataldo P appadà propose opposizione ex articolo 615 c . p . c . avverso un’esecuzione immobiliare promossa nei suoi confronti, nel dicembre 2004, da Ferdinando L ubelli , sostenendo l ’ impignorabilità degli immobili perchéricompresi in un fondo patrimoniale costituito in data 29.6.2004; il Lubelli chiese il rigetto dell’opposizione e, in via riconvenzionale, la dichiarazione di inefficacia dell’atto di costituzione fondo , ai sensi dell’art.2901 c.c.; con sentenza n. 834/2006, il T ribunale di Pavia rigettò l’opposizione e accolse la domanda di revocatoria; dichiarata da questa Corte (con sentenza n. 6103/2013) l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal Pappadà, il Lubelli riassunse la procedura esecutiva; con ricorso depositato in data 6.2.2017 (in prossimità della data fissata per il terzo incanto), [OSCURATO:PERSONA], moglie del Pappadà, propose opposizioneex art. 404 c.p.c. avverso la sentenza n. 834/2006 del Tribunale di Pavia, chiedendo che ne fosse dichiarata la nullità per mancata integrazione del contraddittorio nei suoi confronti; il Lubelli resistette e chiese, in denegata ipotesi di accoglimento, che il Tribunale procedesse nuovamente a dichiarare l’inefficacia della costituzione del fondo patrimoniale; si costituì anche il Pappadà, associandosi alle richieste della moglie; con sentenza n. 1436/2018 il Tribunale dichiarò, in sede rescindente, la nullità della sentenza del 2006 e, in sede rescissoria, l’inefficacia - ex art. 2901 c.c. - dell ’ atto costitutivo del fondo patrimoniale; provvedendo sul gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal Pappadà, la Corte d’appello di Milano ha confermato nel merito la sentenza impugnata, solo compensando per 1/3 le spese del giudizio di primo grado;per quanto interessa in questa sede, la Corte ha affermato che «l’opposizione di terzo formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] ha sanato con effetto ex nunc il difetto di contraddittorio per cui l’effetto interruttivo della domanda di prescrizione svolta nei confronti del Pappadà dal Lubelli è da intendersi esteso alla [OSCURATO:PERSONA]»; ciò in quanto«l’integrazione del contraddittorio […] è idonea ad interrompere la prescrizione ed impedire decadenze di tipo sostanziale nei confronti anche delle altre parti necessarie originariamente pretermesse perché produce effetti di ordine sia processuale che sostanziale»; ha precisato che la prescrizione era stata interrotta dalla domanda di revocatoria proposta dal Lubelli al momento della costituzione nel giudizio di opposizione all’esecuzione promosso dal Pappadà e che il nuovo termine non era decorso «fino al passaggio in giudicato della sentenza (ex art. 2945 c.c.) che è divenuta irrevocabile nel 2013»; ha proposto ricorso per c assazione [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a un unico motivo; ha resistito concontroricorso il L ubelli ; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380.1 bis c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memoria; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza entro i successivi sessanta giorni; considerato che: conl’unico motivo , la ricorrent e denuncia la violazione e la falsa applicazione degli articoli 2943, 2945 e 2909 c.c. e, altresì, dell’art.161 c.p.c., censurando la sentenza per avere escluso che fosse maturata, nei suoi confronti, la prescrizione dell’azione revocatoria; rileva, infatti, che «l’integrazione del contraddittorio è avvenuta solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di prime cure», in quanto «la ricorrente interviene nel giudizio solo nel febbraio 2017 e solo da quella data operano gli effetti del giudizio nei suoi confronti», con la conseguenza che «nessun effetto sospensivo ex art. 2945, numero 2 c.c. si è prodotto nei suoi confronti in ragione della previsione generale di cui all’art. 2909 c.c.» e che «la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso [OSCURATO:PERSONA] è prescritta alla data del 9-13 marzo 2017, quando il convenuto, per la prima volta, chiede di dichiarare l’inefficacia del fondo patrimoniale costituito nel 2004 anche nei confronti della odierna appellante»; è inevitabile riconoscere la fondatezza del motivo; infatti, i precedenti di legittimità richiamati dalla Corte d’appello fanno salvo l’effetto interruttivo della prescrizione da parte della domanda nei confronti del litisconsorte pretermesso, ma pur semprea condizione che l’integrità del contradittorio venga recuperata nell’ambito del medesimo giudizio;nel caso in esame, in cui il giudizio sulla domanda di revocatoria si è compiutamente concluso senza integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte necessaria [OSCURATO:PERSONA] (la quale ha appunto proposto successivamente l’opposizione di terzo avverso la sentenza pronunciata nel giudizio in cui era stata pretermessa), quei precedenti non solo non risultano pertanto utilmente invocabili, ma i principi ivi applicati impongono la conclusione della non sanabilità della pretermissione originaria; invero, deve considerarsi che: è pacifico che, in temadi azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell’atto di costituzione di unfondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussistelitisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non sia neppure proprietario dei beni costituiti nelfondo stesso (cfr. Cass. n. 19330/201 7 e, da ultimo, Cass. n. 8447/2023); è altresì consolidato il principio secondo cui, «nel caso di litisconsorzio necessario, l’integrazione del contraddittorio prevista dal secondo comma dell’art. 102 cod. proc. civ. ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale, nel senso che sana l’atto introduttivo viziato da nullità per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie ma è altresì idonea ad interrompere prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanziale nei confronti anche delle parti necessarie originariamente pretermesse» (Cass., S.U. n. 9523/2010); il principio è stato esteso fino a ricomprendere l’ipotesi in cui « la citazione introduttiva sia stata validamente notificata ad uno soltanto dei litisconsorti necessari, e a seguito della pronuncia del giudice d’appello che abbia rimesso le parti in primo grado a norma dell’art.354 cod. proc. civ., il contraddittorio sia stato ritualmente integrato in modo tale da evitare l’estinzione del processo», affermandosi che « la valida notifica del primo atto introduttivo è idonea ad interrompere la prescrizione nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio stesso» (Cass. n. 11005/2002; conforme Cass. n. 23068/2011); nella stessa linea, si è affermato -da Cass. 12295/2016- che, « nel caso di litisconsorzio necessario, l’integrazione del contraddittorio, anche se avvenuta dopo la dichiarazione della nullità della sentenza di primo grado e rimessione al primo giudice perché provveda a norma dell’art. 102, comma 2, c.p.c., ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale, nel senso che sana l’atto introduttivo viziato da nullità, per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie, ma è altresì idonea ad interrompere prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanziale (nella specie, dal diritto di riscatto agrario) nei confronti anche delle parti necessarie originariamente pretermesse (nella specie, il coniuge dell’acquirente del fondo in regine di comunione legale dei beni; il tratto comune a tutte le ipotesi considerate dai precedenti richiamatiè costituito dal fatto che l’ integrazione del contraddittorio è comunque avvenuta nel corso del medesimo giudizio in cui si era verificata l’originaria pretermissione del litisconsorte necessario, ricollegandosi all’effetto sanante dell’integrazione quello ulteriore di interrompere (anche, se del caso, con l’effetto sospensivo peculiare di cui all’art. 2945 cod. civ.) le prescrizioni e di impedire le decadenze anche nei confronti della parte originariamente pretermessa;una siffatta situazione non ricorre nel caso di specie, in cui non vi è mai stato integrato il contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] nell’originario giudizio intercorso fra il Pappadà e il Lubelli, in cui quest’ultimo aveva richiesto, in via riconvenzionale, la dichiarazione di inefficacia del fondo patrimoniale; deve pertanto escludersi che vi sia stato l’effetto sanante dell’integrazione del contraddittorio e, con esso, l’estensione dell’effetto interruttivo della prescrizione anche nei confronti della litisconsorte pretermessa [OSCURATO:PERSONA], rimasta estranea al giudizio definito con la sentenza n. 834/2006 del Tribunale di Pavia (divenuta definitiva nel 2013, a seguito di pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione); né, ovviamente, può ritenersi che l’effetto interruttivo della prescrizione possa essere “recuperato” a posteriori a seguito dell’opposizione di terzo proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 834/2006 del Tribunale di Pavia, giacché proprio e soltanto tale opposizione ha conseguito l’effetto di ovviare all’originaria pretermissione della litisconsorte nel giudizio per revocatoria, consentendo di riesaminare la vicenda a contraddittorio integro, senza tuttavia poter incidere sulla questione della prescrizione (atteso che - come detto- l ’ effetto estensivo dell ’ interruzione è limitato all’integrazione del contraddittorio avvenuta nell’ambito dell’originario giudizio per revocatoria); la sentenza va pertanto cassata, con rinvio alla Corte territoriale, in diversa composizione, che provvederàanche sulle spese di lite; p.q. m. la Corte accoglie il ricorso ; ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 11770/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 490/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 15/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal cons. [OSCURATO:PERSONA];rilevato che: Cataldo P appadà propose opposizione ex articolo 615 c . p . c . avverso un’esecuzione immobiliare promossa nei suoi confronti, nel dicembre 2004, da Ferdinando L ubelli , sostenendo l ’ impignorabilità degli immobili perchéricompresi in un fondo patrimoniale costituito in data 29.6.2004; il Lubelli chiese il rigetto dell’opposizione e, in via riconvenzionale, la dichiarazione di inefficacia dell’atto di costituzione fondo , ai sensi dell’art.2901 c.c.; con sentenza n. 834/2006, il T ribunale di Pavia rigettò l’opposizione e accolse la domanda di revocatoria; dichiarata da questa Corte (con sentenza n. 6103/2013) l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal Pappadà, il Lubelli riassunse la procedura esecutiva; con ricorso depositato in data 6.2.2017 (in prossimità della data fissata per il terzo incanto), [OSCURATO:PERSONA], moglie del Pappadà, propose opposizioneex art. 404 c.p.c. avverso la sentenza n. 834/2006 del Tribunale di Pavia, chiedendo che ne fosse dichiarata la nullità per mancata integrazione del contraddittorio nei suoi confronti; il Lubelli resistette e chiese, in denegata ipotesi di accoglimento, che il Tribunale procedesse nuovamente a dichiarare l’inefficacia della costituzione del fondo patrimoniale; si costituì anche il Pappadà, associandosi alle richieste della moglie; con sentenza n. 1436/2018 il Tribunale dichiarò, in sede rescindente, la nullità della sentenza del 2006 e, in sede rescissoria, l’inefficacia - ex art. 2901 c.c. - dell ’ atto costitutivo del fondo patrimoniale; provvedendo sul gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal Pappadà, la Corte d’appello di Milano ha confermato nel merito la sentenza impugnata, solo compensando per 1/3 le spese del giudizio di primo grado;per quanto interessa in questa sede, la Corte ha affermato che «l’opposizione di terzo formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] ha sanato con effetto ex nunc il difetto di contraddittorio per cui l’effetto interruttivo della domanda di prescrizione svolta nei confronti del Pappadà dal Lubelli è da intendersi esteso alla [OSCURATO:PERSONA]»; ciò in quanto«l’integrazione del contraddittorio […] è idonea ad interrompere la prescrizione ed impedire decadenze di tipo sostanziale nei confronti anche delle altre parti necessarie originariamente pretermesse perché produce effetti di ordine sia processuale che sostanziale»; ha precisato che la prescrizione era stata interrotta dalla domanda di revocatoria proposta dal Lubelli al momento della costituzione nel giudizio di opposizione all’esecuzione promosso dal Pappadà e che il nuovo termine non era decorso «fino al passaggio in giudicato della sentenza (ex art. 2945 c.c.) che è divenuta irrevocabile nel 2013»; ha proposto ricorso per c assazione [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a un unico motivo; ha resistito concontroricorso il L ubelli ; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380.1 bis c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memoria; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza entro i successivi sessanta giorni; considerato che: conl’unico motivo , la ricorrent e denuncia la violazione e la falsa applicazione degli articoli 2943, 2945 e 2909 c.c. e, altresì, dell’art.161 c.p.c., censurando la sentenza per avere escluso che fosse maturata, nei suoi confronti, la prescrizione dell’azione revocatoria; rileva, infatti, che «l’integrazione del contraddittorio è avvenuta solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di prime cure», in quanto «la ricorrente interviene nel giudizio solo nel febbraio 2017 e solo da quella data operano gli effetti del giudizio nei suoi confronti», con la conseguenza che «nessun effetto sospensivo ex art. 2945, numero 2 c.c. si è prodotto nei suoi confronti in ragione della previsione generale di cui all’art. 2909 c.c.» e che «la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso [OSCURATO:PERSONA] è prescritta alla data del 9-13 marzo 2017, quando il convenuto, per la prima volta, chiede di dichiarare l’inefficacia del fondo patrimoniale costituito nel 2004 anche nei confronti della odierna appellante»; è inevitabile riconoscere la fondatezza del motivo; infatti, i precedenti di legittimità richiamati dalla Corte d’appello fanno salvo l’effetto interruttivo della prescrizione da parte della domanda nei confronti del litisconsorte pretermesso, ma pur semprea condizione che l’integrità del contradittorio venga recuperata nell’ambito del medesimo giudizio;nel caso in esame, in cui il giudizio sulla domanda di revocatoria si è compiutamente concluso senza integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte necessaria [OSCURATO:PERSONA] (la quale ha appunto proposto successivamente l’opposizione di terzo avverso la sentenza pronunciata nel giudizio in cui era stata pretermessa), quei precedenti non solo non risultano pertanto utilmente invocabili, ma i principi ivi applicati impongono la conclusione della non sanabilità della pretermissione originaria; invero, deve considerarsi che: è pacifico che, in temadi azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell’atto di costituzione di unfondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussistelitisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non sia neppure proprietario dei beni costituiti nelfondo stesso (cfr. Cass. n. 19330/201 7 e, da ultimo, Cass. n. 8447/2023); è altresì consolidato il principio secondo cui, «nel caso di litisconsorzio necessario, l’integrazione del contraddittorio prevista dal secondo comma dell’art. 102 cod. proc. civ. ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale, nel senso che sana l’atto introduttivo viziato da nullità per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie ma è altresì idonea ad interrompere prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanziale nei confronti anche delle parti necessarie originariamente pretermesse» (Cass., S.U. n. 9523/2010); il principio è stato esteso fino a ricomprendere l’ipotesi in cui « la citazione introduttiva sia stata validamente notificata ad uno soltanto dei litisconsorti necessari, e a seguito della pronuncia del giudice d’appello che abbia rimesso le parti in primo grado a norma dell’art.354 cod. proc. civ., il contraddittorio sia stato ritualmente integrato in modo tale da evitare l’estinzione del processo», affermandosi che « la valida notifica del primo atto introduttivo è idonea ad interrompere la prescrizione nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio stesso» (Cass. n. 11005/2002; conforme Cass. n. 23068/2011); nella stessa linea, si è affermato -da Cass. 12295/2016- che, « nel caso di litisconsorzio necessario, l’integrazione del contraddittorio, anche se avvenuta dopo la dichiarazione della nullità della sentenza di primo grado e rimessione al primo giudice perché provveda a norma dell’art. 102, comma 2, c.p.c., ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale, nel senso che sana l’atto introduttivo viziato da nullità, per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie, ma è altresì idonea ad interrompere prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanziale (nella specie, dal diritto di riscatto agrario) nei confronti anche delle parti necessarie originariamente pretermesse (nella specie, il coniuge dell’acquirente del fondo in regine di comunione legale dei beni; il tratto comune a tutte le ipotesi considerate dai precedenti richiamatiè costituito dal fatto che l’ integrazione del contraddittorio è comunque avvenuta nel corso del medesimo giudizio in cui si era verificata l’originaria pretermissione del litisconsorte necessario, ricollegandosi all’effetto sanante dell’integrazione quello ulteriore di interrompere (anche, se del caso, con l’effetto sospensivo peculiare di cui all’art. 2945 cod. civ.) le prescrizioni e di impedire le decadenze anche nei confronti della parte originariamente pretermessa;una siffatta situazione non ricorre nel caso di specie, in cui non vi è mai stato integrato il contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] nell’originario giudizio intercorso fra il Pappadà e il Lubelli, in cui quest’ultimo aveva richiesto, in via riconvenzionale, la dichiarazione di inefficacia del fondo patrimoniale; deve pertanto escludersi che vi sia stato l’effetto sanante dell’integrazione del contraddittorio e, con esso, l’estensione dell’effetto interruttivo della prescrizione anche nei confronti della litisconsorte pretermessa [OSCURATO:PERSONA], rimasta estranea al giudizio definito con la sentenza n. 834/2006 del Tribunale di Pavia (divenuta definitiva nel 2013, a seguito di pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione); né, ovviamente, può ritenersi che l’effetto interruttivo della prescrizione possa essere “recuperato” a posteriori a seguito dell’opposizione di terzo proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 834/2006 del Tribunale di Pavia, giacché proprio e soltanto tale opposizione ha conseguito l’effetto di ovviare all’originaria pretermissione della litisconsorte nel giudizio per revocatoria, consentendo di riesaminare la vicenda a contraddittorio integro, senza tuttavia poter incidere sulla questione della prescrizione (atteso che - come detto- l ’ effetto estensivo dell ’ interruzione è limitato all’integrazione del contraddittorio avvenuta nell’ambito dell’originario giudizio per revocatoria); la sentenza va pertanto cassata, con rinvio alla Corte territoriale, in diversa composizione, che provvederàanche sulle spese di lite; p.q. m. la Corte accoglie il ricorso ; ca
Sentenza Cassazione n. 25928/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris