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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39366/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza, pronunciata in data 14 luglio 2020, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75, cornma 2, d.lvo n. 159/11, commesso il 5 agosto 2019, ha escluso la recidiva e rideterminato la pena di mesi otto di reclusione, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il motivo proposto ha contenuto di merito, deducendo temi già valutati dal secondo giudice che ha motivato il giudizio in relazione ai precedenti penali a carico dell'imputato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara, inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 23 giugno 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza, pronunciata in data 14 luglio 2020, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75, cornma 2, d.lvo n. 159/11, commesso il 5 agosto 2019, ha escluso la recidiva e rideterminato la pena di mesi otto di reclusione, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il motivo proposto ha contenuto di merito, deducendo temi già valutati dal secondo giudice che ha motivato il giudizio in relazione ai precedenti penali a carico dell'imputato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara, inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 2
Sentenza Cassazione n. 39366/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris