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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 03966/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni del P.G. ; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Ragusa che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e di furto pluriaggravato di un'autovettura, per avere escluso una delle due circostanze aggravanti contestate (61 n.5 cod.pen.), rideterminando la pena finale in anni due di reclusione ed euro 200 di multa.

La Corte territoriale ha escluso il beneficio delle circostanze attenuanti generiche in ragione della gravità del fatto, dei precedenti penali e dell'assenza di una condotta processuale cui riconoscere profili di meritevolezza.

In ragione delle circostanze dell'azione e del pericolo di nocumento arrecato alla pubblica incolumità nel corso dell'inseguimento in cui era coinvolto un equipaggio delle forze dell'ordine, la Corte di appello riteneva di dovere partire da una pena base di poco superiore al minimo edittale in relazione al reato di furto mono aggravato.

Nessuna statuizione veniva assunta con riferimento al richiesto beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Avverso la già menzionata sentenza ha presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, il quale ha articolato due motivi di ricorso concernenti il trattamento sanzionatorio.

Con un primo motivo assume violazione di legge e vizio motivazionale in quanto il giudice distrettuale, pure a fronte di specifica richiesta avanzata in primo grado e nei motivi di impugnazione, non aveva provveduto sul richiesto beneficio della sospensione della pena, cui avrebbe dovuto provvedere anche ufficiosamente laddove, a seguito della riforma della pronuncia di primo grado, la pena era stata fissata in termini edittali compatibili con il suddetto beneficio.

Con una seconda articolazione lamenta vizio motivazionale con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla misura del trattamento sanzionatorio rispetto al quale lamenta l'inosservanza al divieto della reformatio in pejus in quanto, una volta esclusa una circostanza ad effetto speciale, era stata fissata una pena base in relazione al reato di furto mono-aggravato in termini decisamente superiori al minimo edittale, mentre il giudice di primo grado aveva applicato, per il reato di furto pluriaggravato, una pena base improntata al minimo edittale.[OSCURATO:PERSONA] 1.Manifestamente infondato è il motivo di ricorso ove si assume violazione di legge con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio, a seguito del parziale accoglimento dei motivi di appello con l'esclusione di una delle circostanze aggravanti contestate (art.61 n.5 cod. pen.) e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. Invero, i giudici di merito hanno logicamente richiamato l'attenzione sugli indici di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen. sia con riferimento alla gravità ed efferatezza delle condotte contestate ed accertate, sia con riferimento al grave pericolo cagionato alla pubblica e privata incolumità nel corso dell'inseguimento stradale cui il [OSCURATO:PERSONA] intendeva sottrarsi, al contempo escludendo profili di meritevolezza nella condotta processuale dell'imputato.

Questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.; in tali casi, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento" (Sez. 2, n. 25355 del 27/05/2025, Berlingeri, non mass.; Sez. 4, n. 25895 del 28/05/2024, Lojacono, non mass.; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01).

La graduazione della pena sfugge quindi al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, fermo restando che l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, non essendo invece necessario - come invece parrebbe affermare il ricorrente - che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; conf., Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01);3.

Anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non può certo parlarsi di vizio motivazionale; la Corte territoriale ha richiamato la gravità dei fatti, la pericolosità della condotta e l'assenza di elementi positivamente valutabili.

Si tratta di una motivazione che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03; conf., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01), anche considerando il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 4, n. 2997 del 19/12/2024, dep. 2025, Pingiotti, non mass.; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01).

3.1. Quanto all'asserita reformatio in pejus a seguito della esclusione di una delle due circostanze ad effetto speciale, il giudice distrettuale ha fornito adeguata motivazione delle ragioni per cui la pena base per il reato più grave non sia stata parairietrata sulla base del minimo edittale, e tale motivazione non ha formato oggetto di censura, mentre risulta del tutto priva di fondamento la deduzione secondo la quale il giudice di appello, dopo avere escluso una circostanza aggravante ad effetto speciale, avrebbe dovuto attenersi ai medesimi parametri edittali minimi seguiti dal giudice di primo grado a fronte di forchetta edittale del tutto diversa, atteso che se l'art.597, comma quattro, cod. pen. impone al giudice di appello di diminuire il trattamento sanzionatorio nel caso in cui risulti esclusa una circostanza aggravante, il giudice distrettuale ha certamente rispettato tale disposizione, tanto che la pena base risulta essere stata determinata, nell'ambito del potere discrezionale comunque ad esso riservato, sulla base dei nuovi e più favorevoli parametri edittali, senza comunque che dovesse essere rispettata una simmetria sanzionatoria rispetto a quanto determinato dal primo giudice, in quanto, a fronte della esclusione di una delle circostanze aggravanti del reato di furto, la determinazione della pena si è fondata sui criteri edittali di cui all'art.625 comma 1 cod. pen., e non già dell'art.625 comma 2 cod. pen., e pertanto sulla base di una differente forchetta sanzionatoria, non essendo % tale proposito richiesto il rispetto di una simmetria sanzionatoria tra ipotesi pluriaggravata e ipotesi aggravata, a fronte di circostanze ad effetto speciale che ridisegnano complessivamente la forchetta sanzionatoria tra le diverse ipotesi delittuose (Sez.2, n.25739 del 9/05/2017, Pedraza, Rv. 270667; Sez.3, n. 9737 de/ 10/11/2021, Hjijeb, Rv. 282840 - 01).

4. Fondata è invece l'articolazione con la quale si denuncia totale assenza di motivazione con riferimento alla richiesta, formulata nei motivi di appello, del riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Invero la difesa del [OSCURATO:PERSONA] nell'atto di gravame, in ipotesi di accoglimento pure parziale dell'appello da cui sarebbe conseguita l'applicazione di una pena compresa nei limiti del beneficio condizionale, ne chiedeva espressamente il riconoscimento, facendo leva sulla incensuratezza del prevenuto e sulla "resipiscenza del [OSCURATO:PERSONA]...conclamata dall'iter riabilitativo" per la disintossicazione da stupefacenti.

A fronte di tale richiesta, articolata in termini sufficientemente specifici e argomentati, la Corte di appello non ha fornito alcuna risposta, neppure in termini impliciti, in quanto la motivazione pure espressa sul trattamento sanzionatorio nel suo complesso, oltre ad essere contraddittoria sulla ricorrenza di eventuali precedenti penali in capo al [OSCURATO:PERSONA], non contiene alcun giudizio prognostico ai sensi dell'art.164, comma 1, cod. pen., così da potersi definire del tutto mancante.

Invero, In tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, né a motivare sul punto, nel caso in cui, nell'atto di impugnazione e in sede di discussione, siano stati genericamente richiamati i "benefici di legge", omettendo l'indicazione di alcun elemento di fatto idoneo a giustificare l'accoglimento della richiesta Sez. 1, n.44188 del 20/09/2023, P., Rv. 285413 — 01; Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596 — 02), laddove nella specie la richiesta della concessione del beneficio non solo è stata espressamente devoluta nei motivi di appello, ma risulta accompagnata da specifica e documentata argomentazione.

5. In conclusione, la sentenza impugnata deve trovare annullamento limitatamente al punto concernente la sospensione condizionale della pena, che era stata richiesta dal [OSCURATO:PERSONA] nei motivi di appello, con rinvio per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Catania.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la sospensione condizionale della pena con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Catania.

Dichiar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni del P.G. ; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Ragusa che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e di furto pluriaggravato di un'autovettura, per avere escluso una delle due circostanze aggravanti contestate (61 n.5 cod.pen.), rideterminando la pena finale in anni due di reclusione ed euro 200 di multa. La Corte territoriale ha escluso il beneficio delle circostanze attenuanti generiche in ragione della gravità del fatto, dei precedenti penali e dell'assenza di una condotta processuale cui riconoscere profili di meritevolezza. In ragione delle circostanze dell'azione e del pericolo di nocumento arrecato alla pubblica incolumità nel corso dell'inseguimento in cui era coinvolto un equipaggio delle forze dell'ordine, la Corte di appello riteneva di dovere partire da una pena base di poco superiore al minimo edittale in relazione al reato di furto mono aggravato. Nessuna statuizione veniva assunta con riferimento al richiesto beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Avverso la già menzionata sentenza ha presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, il quale ha articolato due motivi di ricorso concernenti il trattamento sanzionatorio. Con un primo motivo assume violazione di legge e vizio motivazionale in quanto il giudice distrettuale, pure a fronte di specifica richiesta avanzata in primo grado e nei motivi di impugnazione, non aveva provveduto sul richiesto beneficio della sospensione della pena, cui avrebbe dovuto provvedere anche ufficiosamente laddove, a seguito della riforma della pronuncia di primo grado, la pena era stata fissata in termini edittali compatibili con il suddetto beneficio. Con una seconda articolazione lamenta vizio motivazionale con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla misura del trattamento sanzionatorio rispetto al quale lamenta l'inosservanza al divieto della reformatio in pejus in quanto, una volta esclusa una circostanza ad effetto speciale, era stata fissata una pena base in relazione al reato di furto mono-aggravato in termini decisamente superiori al minimo edittale, mentre il giudice di primo grado aveva applicato, per il reato di furto pluriaggravato, una pena base improntata al minimo edittale.[OSCURATO:PERSONA] 1.Manifestamente infondato è il motivo di ricorso ove si assume violazione di legge con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio, a seguito del parziale accoglimento dei motivi di appello con l'esclusione di una delle circostanze aggravanti contestate (art.61 n.5 cod. pen.) e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. Invero, i giudici di merito hanno logicamente richiamato l'attenzione sugli indici di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen. sia con riferimento alla gravità ed efferatezza delle condotte contestate ed accertate, sia con riferimento al grave pericolo cagionato alla pubblica e privata incolumità nel corso dell'inseguimento stradale cui il [OSCURATO:PERSONA] intendeva sottrarsi, al contempo escludendo profili di meritevolezza nella condotta processuale dell'imputato. Questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.; in tali casi, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento" (Sez. 2, n. 25355 del 27/05/2025, Berlingeri, non mass.; Sez. 4, n. 25895 del 28/05/2024, Lojacono, non mass.; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01). La graduazione della pena sfugge quindi al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, fermo restando che l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, non essendo invece necessario - come invece parrebbe affermare il ricorrente - che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; conf., Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01);3. Anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non può certo parlarsi di vizio motivazionale; la Corte territoriale ha richiamato la gravità dei fatti, la pericolosità della condotta e l'assenza di elementi positivamente valutabili. Si tratta di una motivazione che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03; conf., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01), anche considerando il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 4, n. 2997 del 19/12/2024, dep. 2025, Pingiotti, non mass.; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01). 3.1. Quanto all'asserita reformatio in pejus a seguito della esclusione di una delle due circostanze ad effetto speciale, il giudice distrettuale ha fornito adeguata motivazione delle ragioni per cui la pena base per il reato più grave non sia stata parairietrata sulla base del minimo edittale, e tale motivazione non ha formato oggetto di censura, mentre risulta del tutto priva di fondamento la deduzione secondo la quale il giudice di appello, dopo avere escluso una circostanza aggravante ad effetto speciale, avrebbe dovuto attenersi ai medesimi parametri edittali minimi seguiti dal giudice di primo grado a fronte di forchetta edittale del tutto diversa, atteso che se l'art.597, comma quattro, cod. pen. impone al giudice di appello di diminuire il trattamento sanzionatorio nel caso in cui risulti esclusa una circostanza aggravante, il giudice distrettuale ha certamente rispettato tale disposizione, tanto che la pena base risulta essere stata determinata, nell'ambito del potere discrezionale comunque ad esso riservato, sulla base dei nuovi e più favorevoli parametri edittali, senza comunque che dovesse essere rispettata una simmetria sanzionatoria rispetto a quanto determinato dal primo giudice, in quanto, a fronte della esclusione di una delle circostanze aggravanti del reato di furto, la determinazione della pena si è fondata sui criteri edittali di cui all'art.625 comma 1 cod. pen., e non già dell'art.625 comma 2 cod. pen., e pertanto sulla base di una differente forchetta sanzionatoria, non essendo % tale proposito richiesto il rispetto di una simmetria sanzionatoria tra ipotesi pluriaggravata e ipotesi aggravata, a fronte di circostanze ad effetto speciale che ridisegnano complessivamente la forchetta sanzionatoria tra le diverse ipotesi delittuose (Sez.2, n.25739 del 9/05/2017, Pedraza, Rv. 270667; Sez.3, n. 9737 de/ 10/11/2021, Hjijeb, Rv. 282840 - 01). 4. Fondata è invece l'articolazione con la quale si denuncia totale assenza di motivazione con riferimento alla richiesta, formulata nei motivi di appello, del riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. Invero la difesa del [OSCURATO:PERSONA] nell'atto di gravame, in ipotesi di accoglimento pure parziale dell'appello da cui sarebbe conseguita l'applicazione di una pena compresa nei limiti del beneficio condizionale, ne chiedeva espressamente il riconoscimento, facendo leva sulla incensuratezza del prevenuto e sulla "resipiscenza del [OSCURATO:PERSONA]...conclamata dall'iter riabilitativo" per la disintossicazione da stupefacenti. A fronte di tale richiesta, articolata in termini sufficientemente specifici e argomentati, la Corte di appello non ha fornito alcuna risposta, neppure in termini impliciti, in quanto la motivazione pure espressa sul trattamento sanzionatorio nel suo complesso, oltre ad essere contraddittoria sulla ricorrenza di eventuali precedenti penali in capo al [OSCURATO:PERSONA], non contiene alcun giudizio prognostico ai sensi dell'art.164, comma 1, cod. pen., così da potersi definire del tutto mancante. Invero, In tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, né a motivare sul punto, nel caso in cui, nell'atto di impugnazione e in sede di discussione, siano stati genericamente richiamati i "benefici di legge", omettendo l'indicazione di alcun elemento di fatto idoneo a giustificare l'accoglimento della richiesta Sez. 1, n.44188 del 20/09/2023, P., Rv. 285413 — 01; Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596 — 02), laddove nella specie la richiesta della concessione del beneficio non solo è stata espressamente devoluta nei motivi di appello, ma risulta accompagnata da specifica e documentata argomentazione. 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve trovare annullamento limitatamente al punto concernente la sospensione condizionale della pena, che era stata richiesta dal [OSCURATO:PERSONA] nei motivi di appello, con rinvio per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la sospensione condizionale della pena con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Dichiar