CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 45030/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ricorre -per saltum- avverso la sentenza in data 14/07/2020 del Giudice di Pace di Firenze, che l'ha condannata per il reato continuato di invasione di edifici. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 633, cod.pen., con specifico riferimento alla sussistenza del possesso dell'appartamento invaso. 1.2. La difesa ha fatto pervenire note a sostegno dell'ammissibilità del ricorso. 2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, al solo considerare che -seppur vero che la nozione di possesso penalistico è più ampio di quello civilistico- va considerato che vi sono provvedimenti civilistici che tale possesso negano e che, anzi, vietavano alla ricorrente di fare ingresso nell'appartamento. Tanto rileva perché la nozione di possesso penalistica è -certamente- più ampia, ma non confliggente né in contrasto con la nozione civilistica, ancor di più in presenza di provvedimenti giurisdizionali che hanno deliberato sul punto, negandone la sussistenza. Da qui la manifesta infondatezza del ricorso. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28/9/2021 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]