CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 settembre 2021
Cassazione n. 35617/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Bologna avverso la sentenza del 10/09/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite il difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni e nota spese; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, depositando una nota e rinnov'ando le questioni di legittimit à' , costituzionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bologna ha confermato quella del Tribunale di Bologna in data 24/05/2017, con cui [OSCURATO:PERSONA], prosciolto dall'imputazione di falso in scrittura privata, in ragione della depenalizzazione del reato, è stato riconosciuto colpevole del delitto di calunnia in danno di [OSCURATO:PERSONA] e condannato alla pena di anni due di reclusione, oltre che a risarcire il danno cagionato alla costituita parte civile, con declaratoria di falsità e confisca del documento denominato «accordo di riservatezza» sottoposto a sequestro il 18/7/2014. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite i suoi difensori. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 33, 125, 178, comma 1, lett. a), 179, 525, 533, 544, 546 cod. proc. pen., 154 disp. att. cod. proc. pen., 111, comma 6, 117 Cost., 6 e 7 CEDU. La sentenza di appello è stata pronunciata il 10 settembre 2021 e depositata il 9 dicembre 2021, quando il presidente del collegio era uscito dall'ordinamento giudiziario fin dal 10 ottobre 2021, cosicché il predetto non aveva partecipato alla motivazione e alle verifiche relative. Inoltre il dispositivo in calce alla sentenza è riportato nell'ultima pagina, che reca numerazione scritta a penna e risulta stampata con diversa stampante, per far risultare la sottoscrizione in calce del Presidente, evidentemente apposta il 10 settembre 2021, prima della stesura della motivazione: o si tratta di atto falso o di firma apposta dopo la fuoriuscita dall'ordinamento giudiziario e dunque inesistente, dovendosi dunque la sentenza ritenersi nulla in quanto firmata dal solo estensore con la conseguenza che deve essere dichiarata la nullità della sentenza documento con rinvio alla Corte di appello. A fronte di un diverso orientamento giurisprudenziale il ricorrente fa rilevare il contrasto dell'interpretazione degli artt. 544 e 546 desumibile da esso con gli artt. 2, 3, 24, 25, 27, 101, 102, 111, 117 Cost. e 6 e 7 CED1J, che impongono di non scindere il dispositivo rispetto alla motivazione con la conseguenza che ai fini della valida sottoscrizione rilevano le condizioni di capacità al momento sia della deliberazione sia della redazione della motivazione. Chiede quindi la rimessione alle Sezioni Unite e comunque si solleva questione di legittimità costituzionale con riguardo ai parametri indicati. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt.25, 117 Cost. 6 e 7 CEDU, 2 e 368 cod. pen. in relaz ione all'intervenuta depenalizzazione del reato di falso in scrittura privata.Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, anche sulla base di un orientamento di legittimità, avrebbe dovuto ritenersi che la depenalizzazione del delitto di falso in scrittura privata precluda la configurabilità del delitto di calunnia avente ad oggetto l'incolpazione di siffatto reato, non più previsto come tale, dovendosi riconoscere l'effetto retroattivo della depenalizzazione e risultando impossibile condannare per un fatto concreto non più costituente reato presupposto del delitto di calunnia, ciò anche sulla base di un insegnamento giurisprudenziale che in materia di successione di norme fa riferimento al criterio del fatto concreto o al criterio strutturale e applica l'abolitio criminis ad un'ipotesi di modifica mediata della norma penale. Richiamato il significato dell'art. 7 CEDU e dell'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, solleva in subordine questione di legittimità costituzionale dell'art. 368 cod pen. per contrasto con gli arti:. 2, 3, 24, 25, 27, 111, 117 Cost. 6 e 7 CEDU e 49 CDFUE. 2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 368, 2, 43, 49 cod. pen., 125, 187, 192 194, 530, 533, 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con travisamento della prova. L'accusa muoveva dal presupposto che il ricorrente, consapevole della falsità dell'accordo di riservatezza a titolo oneroso (documento B) e consapevole dell'accordo non oneroso da lui sottoscritto (documento A), avesse sporto denuncia-querela accusando [OSCURATO:PERSONA] di aver presentato una querela calunniosa e di aver falsificato il documento A), per non adempiere all'obbligazione risultante dal documento B). I Giudici avevano travisato la prova desunta dall'accertamento incidentale della falsità del documento B), preclusa dall'abolitio Non era stata fornita la prova della falsità del documento 13) e della veridicità del documento A) e neppure la prova che il ricorrente avesse falsificato il documento B) e sottoscritto e firmato il documento A). Non era stata disposta perizia, non si sarebbe potuta dichiarare la falsità del documento B), solo perché diverso dal documento A) e perché le pagine 1 e 2 erano stampate da stampante diversa da quella utilizzata per stampare la pagina 3. La sottoscrizione apposta ad una scrittura privata per il principio di autoresponsabilità implicava l'attribuzione della paternità dell'intero documento. Contrariamente a quando dedotto nella sentenza impugnata il documento B) è vero e le stampe sono vere in originale, come è vera la firma di [OSCURATO:PERSONA] in calce. Non era irragionevole far firmare ai collaboratori un patto di riservatezza gratuito e all'insaputa degli altri e della stessa [OSCURATO:PERSONA] un patto oneroso a [OSCURATO:PERSONA], salvo il fatto che successivamente [OSCURATO:PERSONA], pentitosi, aveva inventato la falsità per liberarsi dall'impegno economico. Difetta la prova dell'elemento psicologico, poiché il ricorrente non era consapevole della falsità del documento B) e dell'esistenza del documento A). 2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 20 cod. proc. pen., 4,5,8 d.lgs. 7 del 2016 e dell'art. 240 cod. pen., dell'art. 1 primo protocollo CEDU, per difetto giurisdizione in merito alla declaratoria di falsità e illegittimità della confisca. Il proscioglimento dall'imputazione di falso per intervenuta depenalizzazione aveva sottratto alla cognizione del giudice penale l'accertamento della falsità rimesso alla cognizione del giudice civile. Tanto meno avrebbe potuto confermarsi la confisca del documento, in assenza dei presupposti di cui all'art. 240 cod. pen., stante l'assoluzione dal delitto di falso. 2.5. Con il quinto motivo denuncia mancanza e vizio di motivazione. Segnala che costituiva punto decisivo l'accertamento del se, quando e come il ricorrente aveva simulato le tracce dei reati di falso in scrittura privata e calunnia, consistite nel falso patto oneroso (documento B). I Giudici di merito avevano fornito ricostruzioni non coincidenti avendo il Tribunale dato rilievo al fatto di aver carpito la firma di [OSCURATO:PERSONA] e la Corte al fatto che il ricorrente avesse utilizzato il documento firmato da [OSCURATO:PERSONA], modificando le prime due pagine. La prima ricostruzione era caratterizzata da radicale illogicità e la seconda era contraddittoria e manifestamente illogica. La Corte aveva erroneamente qualificato le deposizioni della persona offesa e dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] precise e circostanziale, non vanificate dalle deposizioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e neppure da quelle del teste Ippoliti. Quanto alle testimonianze [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nessuno aveva prospettato un ritorno di [OSCURATO:PERSONA] dall'ospedale essendosi fatto riferimento alla presenza del predetto fin da prima delle 15 del 10 aprile 2013, mentre la visita di [OSCURATO:PERSONA] era avvenuta alle 15,01 e avrebbe dovuto computarsi il tempo del trasferimento tra ospedale e uffici della società. Inoltre, i due Tommasi non avevano parlato di un allontanamento di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al teste Ippolito la Corte aveva valorizzato l'incerto esordio ma trascurato la precisione della restante deposizione, da cui le asserite vicende di quella giornata avrebbero dovuto risultare. Non si era dato conto inoltre del fatto che a fronte dell'asserita urgenza di far firmare quel giorno l'accordo, era stato prodotto un documento da cui risultava che la collaboratrice [OSCURATO:PERSONA] aveva convocato [OSCURATO:PERSONA] per un atto diverso.Illogiche erano le valutazioni in forza delle quali si era ipotizzato che [OSCURATO:PERSONA] avesse lasciato l'ospedale per recarsi negli uffici, dove avrebbe firmato il fatto non oneroso (documento A). La Corte aveva ipotizzato che una situazione di confusione avesse condotto a sottoscrivere da un lato il testo della bozza che era stato stampato e dall'altro quello del definitivo che differiva per alcun punti minimi, oppure che nella stampa di bozze o di definitivi, [OSCURATO:PERSONA] si fosse impossessato di una c:opia sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] e avesse poi proceduto a falsificarla sostituendo le prime due pagine. Ma i testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano escluso che i patt fossero sottoscritti da [OSCURATO:PERSONA] prima dei collaboratori. Inoltre, la Corte non aveva considerato che la pagina 3 dei documento in teoria contraffatto è diversa dalla pagina 3 della bozza inviata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], priva del punto riguardante la retroattività del patto: era impossibile dunque che fosse stata firmata per errore una bozza di cui erano state poi modificate le sole prime due pagine, come dedotto nell'atto di appello, sul punto non valutato. Ed ancora la Corte non aveva considerato che la teste [OSCURATO:PERSONA] aveva escluso ogni possibilità di confusione e neppure quanto dedotto in merito alla scansione temporale dei patti non onerosi, posto che alla pagina 4 presentavano una diversità quelli firmati a partire dal giorno 11 aprile. La Corte, oltre a non aver suffragato l'assunto della firma nel pomeriggio alle 15, non aveva neppure considerato, quanto alla consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA], l'ipotesi alternativa incentrata sul fatto che la collaboratrice Fregri gli sottoponesse velocemente atti da sottoscrivere. Vi era dunque incertezza su punti decisivi. Quanto al fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse con sé in Puglia la stampante a getto d'inchiostro, la circostanza era emersa dalla deposizione della persona offesa e da quella di Ippolito. Quanto al ricorso ad un legale per la eventuale firma di un patto oneroso, si trattava di elemento privo dell'estremo della gravità ed univocità, a fronte di un rapporto personale di lunga data tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Illogico era l'assunto incentrato su incongruità di tipo giuridico del patto, a fronte di un accordo intercorso tra due soggetti tecnicamente inesperti. Non era stato inoltre oggetto di prova quando [OSCURATO:PERSONA] avesse predisposto l'accordo rielaborando la bozza ricevuta dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e avesse stampato la bozza modificata prima delle modifiche finali, ferma restando la mancata coincidenza di pagina 3. L'assunto fondato sulla mancanza della pagina 4, in quanto non necessaria in un patto quale quello falsificato, è smentito dalla parte di motivazione riguardante l'incongruità della mancata indicazione specifica della controprestazione, implicante la mancata assistenza di un esperto. Vani risultano gli argomenti tratti dall'interruzione del rapporto con [OSCURATO:PERSONA], che la Corte aveva fatto risalire a decisione presa durante il soggiorno in Puglia, mentre è falsa l'affermazione che [OSCURATO:PERSONA] avesse reso interrogatorio dopo che erano state rese le consulenze, posto che invece l'esame dei consulenti e l'acquisizione delle relazioni erano avvenuti successivamente. Apodittico era il rilievo attribuito alla mancata menzione del patto oneroso nelle trattative intercorse tra i legali. La Corte aveva inoltre omesso di motivare in ordine ad altre deduzioni difensive, esposte nell'atto di appello. 2.6. Con il sesto motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 192 546 e 533 cod. proc. pen. La Corte aveva ripetutamente fatto ricorso a mere ipotesi, suggellate da espressioni che rappresentavano la possibilità di quella ricostruzione, ciò che aveva condotto alla formulazione di tre ipotesi alternative cori riguardo a quando e come [OSCURATO:PERSONA] fosse entrati in possesso della bozza del fatto gratuito firmata da [OSCURATO:PERSONA] e poi alterata nelle prime due pagine. Ripercorrendo l'analisi già condotta segnala come ogni ipotesi non avesse tenuto conto di quelle alternative difensivamente prospettate. Lamenta inoltre il ricorrente il mancato rispetto dei criteri a presidio della valutazione della prova indiziaria, in merito alla consapevolezza da parte del ricorrente del patto non oneroso, alla rilevanza del mancato ricorso ad un legale e alla incongruità del mancato riferimento alla controprestazione, alla valenza della decisione riguardante l'interruzione del rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e il suo manager. La Corte aveva valutato in modo atomistico le singole prove, senza sottoporle al vaglio di attendibilità con particolare alle testimonianze [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ippolito e [OSCURATO:PERSONA] e Raffaella, valutate semmai per una parte ma non per l'altra. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Ha presentato una memoria l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, nella quale esamina i motivi di ricorso, chiedendone la declaratoria di inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato.La circostanza che il presidente del Collegio, che ha pronunciato la sentenza impugnata, fosse uscito dopo la decisione, ma prima del deposito della sentenza, dall'ordinamento giudiziario per collocamento a riposo non determina alcuna nullità. Sul punto si registra un orientamento consolidato in forza del quale si afferma che ai fini dei requisiti di capacità del giudice occorre aver riguardo alla sentenza- decisione e non alla sentenza-documento, in quanto la prima esprime l'esercizio della funzione giudiziaria e manifesta la volontà dello Stato in ordine alla pretesa punitiva, mentre le attività successive hanno natura complementare e integrano lo sviluppo di una pronuncia validamente emessa (Sez. 6, n. 1793 del 03/06/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 198561). Coerentemente è stato dunque rilevato che è valida la sottoscrizione della sentenza da parte del presidente, collocato a riposo dopo la decisione (Sez. 3, n. 4692 del 12/09/2019, dep. 2020, Adami, Rv. 278408; Sez. 5, n. 17795 del 02/03/2017, S. Rv. 269620; Sez. 5, n. 552 del 13/03/2003, dep. 2004, Attanasi, Rv. 227017; Sez. 5, n. 1520 del 17/03/2000, Cannella, Rv. 215835; Sez. 1, n. 7749 del 24/05/1996, Tucci, Rv. 205530). Manifestamente infondata risulta in tale ottica anche la prospettata questione di legittimità costituzionale, in quanto il sopravvenuto collocamento a riposo non vale a pregiudicare la manifestazione della funzione giudiziaria, consacrata nella decisione validamente emessa: proprio la circostanza che la motivazione abbia la funzione di esplicitare le ragioni della decisione, emessa e condivisa dal Collegio, consente di attribuire primario rilievo a quest'ultima, solo in relazione alla quale va considerata la fase successiva, che non implica profili valutativi autonomi e postula una ricognizione di tipo esplicativo, con la conseguenza che essa è ad ogni effetto riferibile al momento decisionale, senza alcuna violazione dei- principi di rilievo costituzionale o convenzionale, che presiedono all'esercizio della giurisdizione e allo svolgimento del giusto processo. Deve solo aggiungersi che nel caso di specie nessun elemento consente di accreditare la tesi che il presidente del Collegio abbia firmato l'ultima pagina della sentenza prima del suo collocamento a riposo e dunque prima dell'effettiva redazione della motivazione, non potendosi valorizzare congetturali prospettazioni difensive. 2. Manifestamente infondato risulta anche il secondo motivo. L'assunto difensivo si fonda sul rilievo che l'intervenuta depenalizzazione della condotta di falso in scrittura privata impedirebbe altresì di ravvisare il delitto di calunnia, avente ad oggetto l'incolpazione di falso in scrittura privata, quale conseguenza dell'applicazione del criterio strutturale, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 cod. pen., e della retroattività della norma di favore. In realtà è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il delitto di calunnia è ravvisabile anche nel caso di successiva abrogazione del reato oggetto della falsa incolpazione (sul punto:Sez. 6, n. 39981 del 17/05/2018, D'agostino, Rv. 273844; Sez. 6, n. 7729 del 10/02/2016, Zappalaglio, Rv. 266653; Sez. 6, n. 14352 del 08/04/2002, dep. 2003, Bassetti, Rv. 226425; Sez. 6, n. 8827 del 21/05/1999, Zini, Rv. 214674; Sez. 6, n. 12673 del 21/11/1988, Caronna, Rv. 180011). Alla base di tale rilievo vi è la constatazione che il reato presupposto costituisce elemento di fatto della fattispecie, che contempla un reato di pericolo, volto ad impedire l'instaurazione di procedimenti penali a carico di un innocente, reato che si consuma nel momento in cui si determina la possibilità dell'insorgere di un procedimento. Conseguentemente la valutazione va compiuta al momento della consumazione del reato, non assumendo rilievo la successiva abrogazione della norma che prevede il reato oggetto di incolpazione, a fronte del fatto che quest'ultima era comunque in grado di esporre l'innocente al rischio di sottoposizione a procedimento. Ciò vai quanto dire che il fatto è integrato dalla falsa incolpazione di un reato in quel momento previsto come tale, non venendo meno il disvalore del fatto per effetto della successiva depenalizzazione. Tali rilievi condivisi dalla sentenza Magera delle Sezioni Unite (Sez. U. n. 2451 del 27/09/2007, dep. 2008, Magera, non massimata sul punto), non possono dirsi smentiti da un approccio basato sul criterio strutturale (secondo le indicazioni fornite da Sez. U. n. 24468 del 26/02/2009, Rizzoli, Rv. 243585). Va infatti rimarcato che il riferimento al reato, contenuto nella fattispecie della calunnia, influisce ai fini della qualificazione dell'oggetto dell'incolpazione, nel momento in cui questa avviene, essendo detta fattispecie insensibile, nel suo funzionamento, ad ipotesi di depenalizzazione sopravvenuta, che, come detto, lascia immutati il disvalore del fatto e la ragione della sua punizione. In altre parole, il profilo della valenza definitoria, insite nel riferimento al reato, oggetto di incolpazione, non assume una persistente connotazione astratta, disgiunta dalla concreta condotta, ma va valutato unitamente ad essa, per cui è il momento della condotta che vale nel contempo ad attribuire definitivo rilievo a quella qualificazione. Tutto ciò non implica il disconoscimento del principio per cui la norma di favore va applicata retroattivamente: la qualificazione come reato infatti si consolida e resta impressa nella condotta nel momento in cui la stessa è tenuta, non essendo ravvisabile ai fini del delitto di calunnia una modifica mediata, operante in astratto e tale da riverberarsi anche su una condotta tenuta in precedenza. Conseguentemente risultano vani i riferimenti ai principi desumibili dalla Costituzione, dalla C.E.D.0 e dall'art. 49 C.D.F.U.E., in ordine alla rilevanza della disposizione più favorevole e dell'abolitio criminis, non essendo ravvisabile alcun profilo di illegittimità costituzionale, nei termini prospettati nel motivo di ricorso. Tutto ciò risulta nel caso di specie ulteriormente confermato dal fatto che la contestazione di calunnia aveva ad oggetto l'incolpazione sia di falso in scrittura privata (riferita al documento A) sia di calunnia, in relazione alla pregressa deduzione della falsificazione del documento B), a dimostrazione dell'autonoma rilevanza del fatto calunnioso e della sua insensibilità alla sopravvenuta depenalizzazione dei reati di falso in scrittura privata. 3. Il terzo motivo è inammissibile, perché genericamente formulato, incentrato su una diversa ricostruzione inerente al merito e comunque manifestamente infondato. E' in primo luogo del tutto privo di fondamento l'assunto secondo cui sarebbe preclusa ogni valutazione in merito alla falsità dell'accordo di riservatezza a titolo oneroso (documento B), in conseguenza della depenalizzazione del reato di falso e della pronuncia assolutoria sul punto pronunciata in primo grado: ed invero non si trattava di valutare la responsabilità del ricorrente in ordine al reato di falso in scrittura privata, bensì di stabilire se la denuncia sporta contro [OSCURATO:PERSONA], con la quale si accusava quest'ultimo di aver falsificato il documento recante l'accordo di riservatezza a titolo gratuito (documento A) e di aver incolpato [OSCURATO:PERSONA] della falsificazione del documento B), cioè dell'accordo di riservatezza a titolo oneroso, fosse o meno calunniosa, giudizio implicante necessariamente la verifica della falsità di quei documenti, cioè dell'accordo di riservatezza nelle due versioni, quale base cognitiva ai fini della valutazione della natura calunniosa della condotta. In secondo luogo, va rimarcato come l'assunto secondo cui non vi sarebbe la prova della falsità del documento B) e della veridicità del documento A) si correla ad un'unilaterale asserzione di merito, peraltro apodittica, in assenza di uno specifico confronto in parte qua con la motivazione. Sotto tale profilo risulta generica anche la deduzione incentrata sulla necessità di una perizia, a fronte di quanto rilevato dalla Corte in merito all'idoneità degli elementi acquisiti ai fini della formulazione del relativo giudizio. Manifestamente infondata risulta inoltre la reiterata deduzione incentrata sul principio di autoresponsabilità, tesi che si nutre di indebite connrnistioni con principi di natura civilistica e non tiene conto che nel caso di specie la ricostruzione in chiave accusatoria muove dal presupposto che sia intervenuta un'alterazione del 9 ( contenuto del documento, pur recante la genuina sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA], ciò che impedisce di attribuire a quella firma il significato di un'accettazione, almeno per negligenza, dell'intero contenuto. Altrettanto generici, nell'ambito del motivo in esame, risultano gli assunti con cui si contesta la prova dell'elemento soggettivo, nel presupposto che [OSCURATO:PERSONA] non fosse consapevole della falsità del documento B) e dell'esistenza del documento A): si tratta in realtà dei temi che hanno formato oggetto deVanalisi di merito da parte della Corte territoriale, più specificamente contestata nei motivi successivi. 4. Il quinto e il sesto motivo, esaminabili congiuntamente, sono nel loro complesso infondati. 4.1. Va in proposito osservato che «in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno»: di qui la conclusione che il sindacato consentito è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (sul punto Sez. U. n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; in senso analogo Sez. U. n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). D'altro canto, per contestare la sussistenza della motivazione, non è sufficiente una critica frammentaria, ma occorre che ogni punto sia posto in relazione agli altri, ben potendo accadere che la ragione di una statuizione discenda da altri punti, cui sia fatto richiamo anche implicito (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091; in senso analogo per la necessità di far riferimento alla sentenza complessivamente considerata, Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500). Deve inoltre osservarsi che anche le censure che investono la motivazione devono essere valutate solo se e nei limiti in cui non si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, in funzione di una alternativa lettura ricostruttiva (Sez. 6, n. 49153 del 19/11/2015, Mascolo, Rv. 265244), fermo restando che, c:oerentemente con quanto osservato, non può darsi rilievo ad una scomposizione dei fatti e di piani di indagine, non correlata allo specifico ragionamento probatorio su cui si fonda la sentenza impugnata, con valorizzazione di elementi il cui significato venga scisso rispetto all'intero contesto (Sez. 6, n. 20539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379). 4.2. Ciò posto, deve rilevarsi che le censure formulate dal ricorrente, se da un lato colgono alcune criticità della vicenda, tuttavia non giungono ad un esito demolitorio della ricostruzione fornita dai giudici di merito, in quanto quest'ultima si fonda su una pluralità di profili, tra loro convergenti, che implicano un'univoca e non manifestamente illogica conclusione, dovendosi dunque rilevare che la critica, nei casi in cui non si limita a prospettare alternative ricostruzioni o a censurare frammentariamente taluni aspetti, non riesce comunque a vulnerare il nucleo essenziale del giudizio alla base della condanna. 4.3. Il ricorrente ha in particolare inteso valorizzare alcuni passaggi nei quali si registra uno scostamento della Corte dall'analisi del primo Giudice e soprattutto ha segnalato le incertezze che si registrerebbero in ordine alle modalità e ai tempi della falsificazione del c.d. documento B) e la problematicità della collocazione della firma sull'accordo di riservatezza nel pomeriggio del 10 aprile 2013 alle 15. Va però sottolineato che i Giudici di merito sono partiti da alcuni dati di primario rilievo, che non hanno trovato una plausibile spiegazione alternativa e intorno ai quali hanno ritenuto possibile ricostruire l'intera vicenda, incentrata sull'originaria sottoscrizione dell'accordo a titolo gratuito e sulla successiva falsificazione di quello a titolo oneroso. In particolare, è stata sottolineata la sostanziale convergenza dei testimoni a carico in ordine all'intendimento di [OSCURATO:PERSONA] di far sottoscrivere ai suoi collaboratori un accordo di riservatezza, all'uopo predisposto dallo studio legale di fiducia del cantante, all'effettiva elaborazione di tale accordo, all'esigenza che l'accordo fosse siglato prima della partenza di [OSCURATO:PERSONA] e di alcuni suoi collaboratori, fra i quali [OSCURATO:PERSONA], per la Puglia il giorno 10 aprile 2013. E' stato inoltre fatto riferimento alla circostanza che il documento aveva subito un'ultima modifica rispetto all'originaria bozza e che, così rielaborato, era stato sottoposto anche a [OSCURATO:PERSONA], all'uopo sollecitato da [OSCURATO:PERSONA], che aveva parlato dell'esigenza del ricorrente di recarsi in ospedale per assistere la fidanzata, che aveva avuto un malore. Con plurimi dettagli è stato fatto riferimento all'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e all'apposizione delle firme, con la precisazione da pari:e di [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] era stato invitato a sottoscrivere anche l'accettazione delle clausole vessatorie, menzionate alla pag. 4 del documento. A fronte di ciò, i Giudici di merito hanno sottolineato come le firme sul documento A), recante l'accordo di riservatezza a titolo gratuito, siano risultate genuine, dovendosi in particolare rimarcare la rilevanza della genuinità della firma corrispondente all'accettazione delle clausole vessatorie, relativamente alla quale non è stato spiegato per quale diversa ragione e in quale modo la stessa avrebbe potuto essere apposta dal ricorrente, ritenuto dunque non illogicamente a conoscenza di un accordo consacrato in un documento di quattro pagine, recante le sue firme autentiche. Per contro è stato rilevato come il documento recante l'accordo a titolo oneroso consti di tre pagine e come, mentre la terza risulti provenire dalla medesima stampante del documento A), le prime due provengano da una stampante diversa. Inoltre è stato segnalato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun motivo di stabilire con [OSCURATO:PERSONA] un rapporto diverso da quello intercorrente con gli altri collaboratori, al punto da riconoscergli un compenso di ben euro 200.000,00 ogni anno per trenta anni, a fronte della gratuità di tutti gli altri accordi di riservatezza, in assenza di qualsivoglia menzione delle ragioni specifiche che avrebbero potuto giustificare quella rilevante differenza, cioè il progetto, neppure abbozzato, incentrato sulla realizzazione di una biografia, fermo restando che, per quanto desunto dalle testimonianze raccolte, i Giudici di merito hanno escluso che un impegno economico così rilevante potesse essere assunto dal cantante ad insaputa dello studio legale di fiducia cui si rivolgeva costantemente, per giunta in una fase in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva in animo di far scadere a settembre anziché a dicembre di quell'anno il rapporto di prova con [OSCURATO:PERSONA], rapporto che a quella scadenza non sarebbe stato poi rinnovato in ragione di criticità nnaggiormente evidenziatesi nel prosieguo. Ed ancora i Giudici di merito hanno tutt'altro che illogicamente valorizzato, a conferma della ricostruzione proposta, la circostanza che all'indomani dell'interruzione del rapporto fosse cominciata una trattativa tra le parti, condotta dai rispettivi legali, nel corso della quale era stata fatta menzione anche dell'accordo di riservatezza, con riguardo al quale non era stata mai segnalata la rilevante consistenza sotto il profilo economico, tale da non poter essere ignorata nel quadro di intese volte ad una conciliazione tra le parti. E' proprio in tale quadro complessivo, di per sé nitido e coerente, valorizzato dai Giudici di merito al fine di suffragare la tesi accusatoria, che si collocano le criticità evidenziate nel motivo di ricorso. 4.4. Ma, così impostato il problema, non assume decisivo rilievo, al fine di insinuare fratture logiche nella ricostruzione, la circostanza che per dar conto dell'intervenuta falsificazione i Giudici di merito abbiano individuato plurime possibilità operative, fermo restando che la Corte territoriale ha comunque dato conto del fatto che i vari accordi erano stati sottoscritti in quel lasso di tempo dai collaboratori a titolo gratuito, che era possibile ritenere che nello studio di [OSCURATO:PERSONA] fossero presenti sia la stampa della bozza che quella della versione definitiva n e che fossero state per errore firmate entrambe o che comunque si fosse registrata una confusione tra il testo della prima bozza e quello definitivo -tanto che alcuni documenti sottoscritti da taluni collaboratori non recavano la specifica indicazione di una delle clausole vessatorie da accettare specificamente- e che dunque [OSCURATO:PERSONA] avesse sottoscritto anche testi corrispondenti alla prima bozza, testo poi utilizzato da [OSCURATO:PERSONA] per la rielaborazione -nelle prime due pagine- del falso accordo di riservatezza a titolo oneroso, nel presupposto, maggiormente accreditato dai consulenti tecnici, che il documento B) fosse stato ricavato da quello corrispondente all'originaria bozza. D'altro canto risulta generico e comunque non decisivo il rilievo, esposto nel motivo di ricorso, circa la non corrispondenza del terzo foglio del documento B) con il terzo foglio dell'originaria bozza: sul punto va rimarcato come la deduzione non sia accompagnata da puntuali riferimenti a profili di diversità di tipo contenutistico rispetto a tutti gli analoghi documenti all'uopo stampati, salvo la generica menzione della diversità della prima riga e del numero di righe in fondo, dovendosi in realtà rimarcare come già nella sentenza di primo grado fosse stato dato atto della diversa impaginazione dei plurimi esemplari dell'accordo, stampati in vista della sottoscrizione. La complessiva ricostruzione dunque rende priva di concretezza, nella valutazione dei Giudici di merito, l'ipotesi alternativa della formulazione autonoma da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un patto di riservatezza proposto a [OSCURATO:PERSONA] durante il viaggio in Puglia, relativamente al quale il cantante avrebbe operato una piccola correzione provvedendo poi a ristampare solo le prime due pagine, ciò a giustificazione della riscontrata diversità della stampa di quelle pagine: ed invero è stato non illogicamente obiettato che non solo non aveva alcun senso quel tipo di patto riservato, per quanto economicamente impegnativo, siglato al di fuori del controllo dei legali di fiducia e senza alcuna indicazione della causale della diversità, ma era altresì inspiegabile che [OSCURATO:PERSONA] avesse stampato solo le prime due pagine. Inidonee a vulnerare la ricostruzione risultano le deduzioni incentrate sulla presenza di una stampante nella camera d'albergo di [OSCURATO:PERSONA] in Puglia o sul fatto che il mancato riferimento ad elementi tecnicamente precisi, relativi alle ragioni di quell'accordo, potesse spiegarsi con la mancanza di qualificazione dei contraenti, elemento in contrasto con la costante utilizzazione dell'apporto di uno studio legale da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Assertiva risulta la contestazione della rilevanza del dato logico costituito dall'analisi delle trattative intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dopo l'interruzione del rapporto.4.5. Quanto poi al tema della collocazione temporale della firma di [OSCURATO:PERSONA] sull'accordo di riservatezza a titolo gratuito (documento A), la ricostruzione dei Giudici di merito parimenti muove dai dati certi acquisiti, a cominciare dalla circostanza che l'accordo di riservatezza (documento A) reca la data del 10 aprile 2013, giorno della partenza per la Puglia, ulteriormente suffragate dalle dichiarazioni dei testi a carico, reputati tutti precisi e attendibili, con l'ulteriore riferimento fatto da [OSCURATO:PERSONA] all'esigenza di [OSCURATO:PERSONA] di recarsi in ospedale per assistere la fidanzata. A tale quadro è stato opposto quanto desumibile dalle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente la fidanzata di [OSCURATO:PERSONA] e il padre di lei, che hanno fatto riferimento alla presenza del ricorrente in ospedale e non hanno prospettato che il predetto si fosse allontanato. Sta di fatto però che proprio nel quadro complessivo degli elementi raccolti tali deduzioni finiscono per risolversi nella contrapposizione di una diversa ricostruzione inerente al merito, a fronte del giudizio di piena attendibilità formulato con riferimento alle dichiarazioni di chi ha comunque dato conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA], sollecitato dalla [OSCURATO:PERSONA], intorno alle 15 era risultato presente per esaminare e sottoscrivere l'accordo di riservatezza, a fronte cli ciò essendo stato escluso che le dichiarazioni dei testi a discarico fossero idonee a sovvertire quella ricostruzione, potendosi ipotizzare, secondo la Corte territoriale, che [OSCURATO:PERSONA], già presente in ospedale, si fosse presentato presso la sede della società facente capo a [OSCURATO:PERSONA] per poi ritornare in ospedale, non assumendo rilievo decisivo, al di là di generici riferimenti al tempo necessario, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non avesse fatto menzione di un allontanamento di [OSCURATO:PERSONA]. Non giova al ricorrente il riferimento a talune dichiarazioni del teste Ippolito, dovendosi da un lato richiamare il rilievo della Corte in ordine alla genericità delle stesse e dall'altro sottolineare che è stato dato conto della peculiarità di quella giornata, tale da poter sovvertire abitudini consolidate, al fine di assicurare la tempestiva sottoscrizione dell'accordo prima della partenza per' la Puglia. Non vulnera il nucleo essenziale della ricostruzione la deduzione difensiva incentrata sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse al mattino convocato [OSCURATO:PERSONA] per un diverso motivo, senza far ancora menzione della firma dell'accordo di riservatezza, circostanza che di per sé non costituisce smentita di quanto accaduto in prosieguo di tempo, con lo specifico invito rivolto dalla [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e la presa d'atto dell'esigenza del ricorrente di assistere la fidanzata. 4.6. Per il resto non appare rilevante la doglianza riguardante il fatto che [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto prospettato dalla Corte, avrebbe reso l'interrogatorio prima dell'acquisizione degli elaborati di consulenza tecnica, avvenuta ad una successiva udienza: in realtà, i giudici di merito hanno dato conto del fatto che all'originaria impostazione data da [OSCURATO:PERSONA] alla propria denuncia e alla propria linea difensiva era seguita una sostanziale ammissione dell'autenticità delle firme, certamente con riguardo a quella apposta in calce all'accettazione delle clausole vessatorie, ciò che costituiva peraltro il dato ineluclibile di consulenze espletate in fase di indagini, i cui esiti non avrebbero potuto formare oggetto di contestazione. Non illogica appare inoltre la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata esclusa la plausibilità di una firma sul documento A) apposta da [OSCURATO:PERSONA] senza avvedersi della natura dello stesso, su mera richiesta della [OSCURATO:PERSONA], come avveniva per la sottoscrizione di documenti afferenti alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nel caso di specie venendo in rilievo una questione di tutt'altro genere. Del tutto generici risultano infine i riferimenti (pag. 35 del ricorso) a talune deduzioni difensive esposte nell'atto di appello, che sarebbero state pretermesse: al di là del generico richiamo, non si dà specifico conto di tali deduzioni e soprattutto della loro concreta rilevanza rispetto al quadro ricostruttivo (sul punto si rinvia a Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853). 4.7. Alla luce di quanto precede, va rimarcata l'inidoneità dei rilievi esposti nel sesto motivo ad incidere sulla motivazione posta alla base del giudizio di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. Vengono in concreto riproposti gli stessi temi già dedotti nel quinto motivo, ma nella prospettiva della critica di una motivazione incentrata su conclusioni di tipo probabilistico, non ancorate al rispetto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e contrastanti con i canoni che presiedono alla valutazione della prova indiziaria. Ma in realtà si è già rilevato come talune criticità, segnalate dal ricorrente, siano state ricomposte dalla Corte territoriale in un quadro coerente ed organico, fondato sulla valutazione di elementi certi, che hanno consentito di conferire alle risultanze probatorie un significato omogeneo e unitario, non illogicamente valutato come idoneo a suffragare l'ipotesi accusatoria, quadro nel quale, a quel punto, sono stati collocati anche i profili ricostruttivi più problematici, essendosi dato conto di come l'ipotesi alternativa non fosse plausibile e di come nel contempo fossero prospettabili plurime modalità operative utilizzate dal ricorrente per confezionare il falso documento B), l'una o l'altra comunque inquadrabile nel solco tracciato dalle restanti risultanze, di per sé convergenti nella direzione della conferma dell'ipotesi accusatoria. Deve dunque escludersi che la Corte si sia basata su giudizi di tipo probabilistico, al contrario risultando che il solido quadro ricostruttivo abbia consentito di inserire in modo coerente e logico le evidenze disponibili, in quanto da un lato capaci di corroborarlo e dall'altro non idonee a smentirlo.Ciò vale in particolare, secondo quanto in precedenza rilevato, sia per la concreta falsificazione sia per la ricostruzione della giornata del 10 aprile 2013, a fronte di una convergenza di elementi incompatibile con l'ipotesi alternativa difensivamente prospettata, così da giungere invero ad un elevato grado di credibilità razionale, che coincide con la certezza processuale, evocata dal principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Alla resa dei conti la Corte ha vagliato ciascun indizio, valutandone la rilevanza probatoria e l'idoneità a sorreggere una determinata ricostruzione, avendo poi sottolineato come, una volta esclusa la plausibilità dell'ipotesi alternativa, i profili più problematici non fossero idonei a vulnerare il quadro ricostruttivo, essendo suscettibili di una lettura logica e coerente, a conferma dell'ipotesi accusatoria: in tal modo sono stati delineati gli elementi gravemente conducenti, ne è stata segnalata la convergenza e ne è stata sottolineata l'idoneità a resistere alla formulazione di ipotesi alternative, ciò che non ha dato luogo a ricostruzioni in termini meramente probabilistici, bensì alla verifica della coerente inquadrabilità di ogni elemento valutabile. Per il resto le deduzioni difensive sono atomisticannente rivolte a censurare i singoli rivoli della motivazione, sulla base di doglianze assertive e inerenti al merito, dovendosi inoltre rilevare come la Corte abbia non illogicamente ritenuto attendibili i testi a carico, complessivamente puntuali e precisi, pur a fronte del fatto che, al di là di quanto sul punto riferito dalla teste Freni, erano venuti in rilievo elementi attestanti la confusione creatasi al momento della stampa dei documenti. Ogni ulteriore deduzione è volta a prospettare alternative letture che ineriscono al merito, a fronte della ricomposizione del complessivo quadro coerentemente e non illogicamente operata dalla Corte, cori riguardo a tutti i risvolti della vicenda. 5. Va a questo punto rilevato che la infondatezza ma non l'inammissibilità del quinto motivo e, nella parte coincidente, del sesto motivo comporta la necessità di tener conto del tempo trascorso dalla consumazione del reato, risalente al 4 settembre 2014. In particolare deve ritenersi che sia per intero decorso fin dal 4 marzo 2022 il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, non potendosi tener conto della sospensione prevista -dal 9 marzo all'il maggio 2020- dalla disciplina emergenziale correlata alla crisi pandemica (art. 83 d.l. 17/03/2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), in quanto la stessa avrebbe potuto rilevare solo se concretamente incidente sulla dinamica del proc:esso e dunque tale da influire sul suo sviluppo, che al contrario non risulta concretamente condizionato da essa, in assenza di fasi o termini processuali specificamente attinti (sul punto si rinvia a Sez. 6, n. 15138 del 09/11/2021, Marra, non nnassimata). Ne discende l'estinzione del residuo reato di calunnia per intervenuta prescrizione, ciò che comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali, compresa la disposta confisca, che non rientra tra i casi di confisca obbligatoria. Devono essere fatte salve, tuttavia, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., le statuizioni civili, in quanto il giudizio (alla luce dei principi affermati da Sez. U. n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273-5) ha condotto alla verifica del fatto costitutivo dell'illecito civile lamentato dalla costituita parte civile (si rinvia a Corte cost. n. 181 del 2021). 6. Va peraltro residualmente esaminato il quarto motivo, che, superato nella parte concernente la confisca, conserva il suo rilievo ai fini della declaratoria di falsità del documento B). Tale motivo, volto a prospettare il difetto di giurisdizione, a fronte della depenalizzazione del reato di falso in scrittura privata e della pendenza di causa civile, è manifestamente infondato. Va infatti rilevato che ai sensi dell'art. 537, comma 4, cod. proc. pen. la declaratoria di falsità può essere emessa anche con una sentenza di proscioglimento, allorché comunque la falsità costituisca oggetto di specifico e necessario accertamento (sul punto Sez. U. n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv. 214638). Nel caso di specie il giudizio di merito, al di là della depenalizzazione del reato di falso in scrittura privata, aveva ad oggetto la verifica della natura calunniosa dell'incolpazione formulata dal ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], implicante da un lato l'accertamento della falsità del documento A) e dall'altro l'accertamento della genuinità o meno del documento B), non solo incidente sulla falsità del documento A), ma tale da riverberarsi sulla sostanziale incolpazione di calunnia rivolta da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all'accusa di falsificazione cli quel documento, allegato alla domanda proposta in sede civile. Non è dunque ravvisabile alcun difetto di giurisdizione, mentre deve confermarsi la declaratoria di falsità, quale risultato dell'accertamento di merito, non vulnerato in questa sede, anche a fronte del proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato di calunnia. 7. Segue, da ultimo, la condanna del ricorrente a rifon