CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 20662/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del Sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento con rinvio per nuovo esame udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Cagliari, sezione per il riesame, con ordinanza resa in data 1^ febbraio 2022 ha confermato l'ordinanza con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcer9 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliar) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle imputazioni provvisorie per i reati di cui agli artt. 74, comma 2 d.P.R. 309/1990 [capo B)] ed agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1, 1 bis e 80, comma 2 d.P.R. 309/1990 [capi 1), 2), 3) e 4)]. 2. Avverso l'ordinanza cautelare propone ricorso l'indagato, a mezzo del suo difensore, formulando cinque motivi di impugnazione. 3. Con il primo, fa valere la violazione della legge processuale in relazione agli artt. 178, comma 1 lett. c), 268, comma 8, 269, comma 1, 273, 309/1990 e 293, comnna 3 cod. proc. pen.. Ricorda che in data 16 dicembre 2021 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla D.D.A di Cagliari il rilascio di copia delle intercettazioni ambientali e telefoniche utilizzate dal G.I.P. per disporre la misura cautelare. Non ottenendo risposta, la difesa il 23 dicembre 2021 inoltrava la richiesta all'Ufficio del G.I.P. ed indi, non avendo ricevuto alcun riscontro, formulava la medesima istanza all'Ufficio del P.M., che, a sua volta, non rispondeva. La questione veniva sottoposta al giudice del riesame, in occasione del gravame cautelare, che disattendeva l'eccezione difensiva rilevando che a seguito della richiesta di emissione della misura il pubblico ministero è tenuto a depositare presso l'Ufficio del G.I.P. tutta la documentazione relativa alle indagini, la quale resta nella disponibilità del medesimo giudice anche dopo l'emissione e l'esecuzione della misura, con la conseguenza che la richiesta del 16 dicembre 2021 doveva essere indirizzata a quell'Ufficio, che deve disporre sull'autorizzazione al rilascio di copie. Mentre,t leA successiva istanza del 23 dicembre 2021 era stata inoltrata al G.I.P. quando ormai il fascicolo era transitato al Tribunale per il riesame. Tutte le istanze, dunque, secondo il Tribunale per il riesame sarebbero state rivolte ad Uffici che non erano più in possesso del fascicolo. Inoltre, quella del 16 dicembre 2021, rivolta alla Procura di Cagliar era stata trasmessa alla PEC 'depositoattipenali.procura.cagliari' anziché all'indirizzo 'intercettazioni.procura.cagliari', ciò ostacolando la pur non dovuta trasmissione all'Ufficio corretto di destinazione. Sottolinea che dall'art. 269 cod. proc. pen. si trae che l'ufficio deputato a detenere i files audio ed a rilasciarne copia è quello del pubblico ministero, ciò essendo, peraltro, chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità. Detto ufficio ha l'obbligo di provvedere in tempo utile al rilascio di copie richieste dalla difesa, a pena di nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen., che travolge l'ordinanza del Tribunale per il riesame. Risulta del tutto ininfluente, a questi fini, la trasmissione della richiesta ad un indirizzo PEC diverso da quello dell'articolazione interna della Procura, che si occupa della conservazione dei files, trattandosi di un problema organizzativo, non noto all'esterno e che non può riversarsi sul diritto di difesa. Osserva che non colgono nel segno le ulteriori considerazioni del Tribunale del riesame sulle scansioni temporali di trasmissione del fascicolo, posto che esso contiene solo il materiale cartaceo, anche relativo alle intercettazioni, ma non i supporti informatici che contengono i files audio. In ogni caso, anche il G.I.P. non ha dato risposta alcuna alla richiesta difensiva. Rileva che il diritto dell'indagato di ottenere il rilascio dei files audio è incondizionato e che ilil disposto dell'art. 116, comma 2/cod. proc. pen., secondo. quale rilascio di copie provvede il pubblico ministero o il giudice che procede, non può intendersi riferitti al tribunale per il riesame, che è il giudice della sola fase incidentale. Le stesse Sezioni unite, invero, hanno riconosciuto che competente a decidere sulle richieste di accesso alle registrazioni delle intercettazioni è il pubblico ministero. L'assenza del rilascio delle copie richieste implica il formarsi di una nullità a regime intermedio, con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni, poste a fondamento dell'ordinanza. 4. Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto associativo, in assenza di adeguato materiale investigativo utile a distinguerlo dall'ipotesi del reato continuato in concorso. Osserva che l'ordinanza rinviene la prova dell'operatività di un sodalizio dedito al narcotraffico dal susseguirsi di quattro reati di cessione -senza peraltro tenere in considerazione che fra il terzo ed il quarto episodio intercorre più di un anno- dalla frequenza dei viaggi e dei contatti fra gli indagati in Sardegna, da una minima organizzazione delle attività, nonché dalla conclusione degli accordi per la consegna della droga, dal rinvenimento di somme di denaro, oltre che dall'utilizzazione di apparecchi telefonici non intercettabili. Sostiene che gli argomenti spesi dal giudice del riesame non sono idonei ad integrare la fattispecie plurisoggettiva, non essendo individuato un condiviso e duraturo programma delinquenziale, che vada oltre l'accordo per la realizzazione dei reati-fine, essendo il fattore organizzativo una modalità esecutiva comune anche al reato concorsuale e mancando, nella rappresentazione del provvedimento impugnato, ogni riferimento all'elemento dell'affectio societatis, destinata a permanere nel c g tempo ed a sopravvivere al singolo episodio criminoso. Sottolinea la dinamica dei reati descritti come reati-fine è compatibile con l'unicità del disegno criminoso realizzato in concorso, quanto a modalità e contesti di luogo e di tempo, non essendovi, peraltro, coincidenza fra il sistema esecutivo utilizzato per i reati di cui ai capi 1), 2) e 3) e quello utilizzato per il capo 4). D'altra parte/ la contestazione del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 è relativa al periodo che va dal febbraio 2019 all'8 agosto 2020, ancorché tra il maggio 2019 e l'agosto 2020 non sia registrata alcuna cessione e siano comparsi, nell'ultimo episodio, nuovii) soggetti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), a conferma dello svolgimento di un'attività criminosa svolta in funzione di occasionali e non programmati affari. Assume, con riguardo alla ritenuta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], che il medesimo non è più rintracciato dalle investigazioni sin dal giugno 2019, nonostante gli altri indagati abbiano mantenuto rapporti fra loro e nonostante le indagini abbiano condotto all'arresto di [OSCURATO:PERSONA], in data 8 agosto 2020, quando fu rinvenuta nella sua auto, al rientro dalla Sardegna, la somma di euro 475.000,00. L'assenza di rapporti nel periodo successivo all'episodio di cui al capo 3) si riverbera sull'esistenza stessa del delitto .associativo. Il quadro indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA] può consentire solo di ipotizzare il suo coinvolgimento in alcune cessioni di droga, ma non vale a dimostrare l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990. Anzi, diversamente da quanto ritenuto dal giudice del riesame, la circostanza che, in occasione della prima cessione nel febbraio 2019, fossero presi accordi per un successivo viaggio in Sardegna a marzo, sottintende un'intesa occasionale, relativa alla conclusione di uno specifico affare, senza un chiaro programma di proseguimento dell'azione criminosa. Proprio dalle dinamiche del fatto descritto al capo 2) si trae, infatti, che Ficara non era inserito in un'organizzazione criminale di tipo associativo, perché egli esprime l'aperta intenzione di appropriarsi di cinquecento euro ('ora sai che ti dico, tolgo 500 e ce li mettiamo in tasca, e che dobbiamo davvero elemosinare'), come chi non è consapevole 'a monte' con quanto e come sarà retribuito. In questa stessa direzione va letto l'episodio relativo al capo 3), quando [OSCURATO:PERSONA] riportò in Calabria parte dello stupefacente rimasto invenduto. Se, infatti, il programma criminoso fosse stato destinato a durare nel tempo, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe lasciato sull'isola la droga invenduta, senza assumere rischi inutili per riportarla in Calabria e poi riportarla nuovamente in Sardegna. Razionalmente, dunque, gli accordi furono presi sul momento e sul posto. Anche la modalità di pagamento 'anticipato' a Ficara che si recò in Sardegna per ricevere centomila euro per i Kg. 5,00 di cocaina - di cui al capo 3)- trasportati sull'isola da [OSCURATO:PERSONA], a distanza di dieci giorni e poi sequestrati, depongono per l'esclusione del reato associativo. Non può, infatti, ritenersi giustificato un pagamento anticipato in un contesto, caratterizzato da un rapporto fiduciario nei compartecipi. [OSCURATO:PERSONA] del riesame, inoltre, pur attribuendo importanza al viaggio effettuato da Ficara con la moglie e la figlia, dopo il sequestro della droga trasportata da [OSCURATO:PERSONA], non spiega perché la circostanza assuma rilevanza sulla configurazione della condotta come associativa, né si occupa di un significato alla scomparsa di Ficara dal panorama delle investigazioni, da quel momento in poi. Manca, infine, qualunque considerazione esplicativa delle ragioni per le quali il Collegio della cautela ritiene che alcuni associati abbiano talora tenuto condotte apparentemente in contrasto con il patto associativo, laddove, invece, proprio quelle condotte consentono di affermare che un simile patto non esisteva. 5. Con il terzo motivo fa valere il vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità, con riferimento alla lettura del quadro indiziario relativo al reato di cui al capo 4) della rubrica cautelare. Assume che il coinvolgimento del ricorrente nel fatto di cui al capo 4) è fondato su una mera congettura, secondo cui, posto che Ficara aveva partecipato alle cessioni ;A precedenti, intervenute fra il gruppo sardo e quello calabrese, allora può ritenersi che egli abbia offerto un contributo anche nell'episodio dell'agosto 2020. Invero, dalla stessa lettura dell'ordinanza impugnata emerge la totale assenza di condotte delittuose dell'indagato nella dinamica del fatto, non essendovi alcun elemento indiziario che lo ricolleghi alla cessione, peraltro organizzata in modo differente rispetto alle precedenti. 6. Con il quarto motivo, si duole del vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità, per avere il Tribunale del riesame ritenuto provata la cessione di cui al capo 1), ancorché l'unico riscontro sia di tipo valutativo, essendo valorizzato il fatto che [OSCURATO:PERSONA] si fosse recato in Sardegna, ivi fermandosi per un solo giorno, circostanza che condurrebbe ad escludere l'intento esplorativo del viaggio, anche per il pericolo rappresentato dal rischio di tracciabilità sulle navi. Assume l'inconferenza delle considerazioni svolte dall'ordinanza sul punto, posto che trattandosi del primo viaggio nessuna preoccupazione poteva sorgere negli indagati in ordine alla possibilità di tracciamento del viaggio. Oer-Ad-e 7. Con il quinto motivo, lamenta la violazione dell'art. 274, lett. c) cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione, sotto il profilo dell'apparenza. Denuncia la genericità della motivazione nella parte in cui configura la c.d. prognosi de libertate sulla base della sola gravità del fatto e della mera asserzione del pericolo di fuga, non sorretta da alcun dato concreto, facendo ricorso ad affermazioni prive di reale contenuto giustificativo della misura di massimo rigore, così vanificando l'obiettivo del legislatore di modellare il giudizio cautelare sull'effettiva esistenza del rischio di ricaduta nel crimine. Osserva, a questo proposito/che le condotte di Ficara si arrestano al 4 giugno 2019, cioè due anni prima dell'unico dato concreto su cui l'ordinanza fonda la sussistenza del pericolo di reiterazione, ovverosia la telefonata tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] nella quale il primo invita il cognato Strangio 'a farsi una passeggiata in Sardegna'. Proprio siffatto iato temporale avrebbe dovuto, pur nell'operatività della presunzione relativa, comportare maggiore approfondimento dei requisiti di adeguatezza ed attualità delle esigenze cautelari che debbono essere comunque legate al tempus commissi delicti, dovendo evitarsi ogni forma di automatismo Conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto. 2. Il primo motivo è fondato. 3. Per dare soluzione alla questione posta conviene partire dal diritto dell'indagato sottoposto a misura cautelare al diretto confronto con il contenuto delle registrazioni, al fine dell'interlocuzione in sede di riesame sul contenuto dei colloqui, oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 336/2008 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 268 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare anche se non depositate, rilevando che "l'interesse costituzionalmente protetto della difesa è quello di conoscere le registrazioni poste alla base del provvedimento eseguito, allo scopo di esperire efficacemente tutti i rimedi previsti dalle norme processuali". 4. Successivamente le Sezioni unite (SU. n. 20300. del 22/4/2010, Lasala, Rv. 246907-246908)/ affrontando le ricadute del diritto di accesso alle registrazioni sul giudizio per il riesame cautelare hanno enunciato il principio / secondo il quale "in tema di riesame, la richiesta del difensore volta ad accedere, prima del loro deposito ai sensi del quarto comma dell'art. 268 cod. proc. pen., alle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei c.d. brogliacci di ascolto, utilizzati ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, determina l'obbligo per il pubblico ministero di provvedere in tempo utile a consentire l'esercizio del diritto di difesa nel procedimento incidentale". Ma anche che "In tema di riesame, la richiesta del difensore volta ad accedere, prima del loro deposito ai sensi del quarto comma dell'art. 268 cod. proc. pen., alle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei c.d. brogliacci di ascolto, utilizzati ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, deve essere presentata al pubblico ministero e non al giudice per le indagini preliminari che ha emesso il provvedimento cautelare" A ciò aggiungendo che "l'illegittima compressione del diritto di difesa, derivante dal rifiuto o dall'ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire al difensore, prima del loro deposito ai sensi del quarto comma dell'art. 268 cod. proc. pen., l'accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei cosiddetti brogliacci di ascolto, utilizzati ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., in quanto determina un vizio nel procedimento di acquisizione della prova, che non inficia l'attività di ricerca della stessa ed il risultato probatorio, in sé considerati. Ne consegue che, qualora tale vizio sia stato ritualmente dedotto in sede di riesame ed il Tribunale non abbia potuto acquisire il relativo supporto fonico entro il termine perentorio di cui all'art. 309, nono comma, cod. proc. pen., le suddette trascrizioni non possono essere utilizzate come prova nel giudizio de libertate". 5. Se, dunque, da un lato, va assicurata la piena facoltà di difesa della persona sottoposta a misura cautelare, dall'altro, occorre calare il diritto nella sequenza procedimentale del procedimento di riesame, considerando il tempo i li tt / necessario per consentir,' nei termini da compararsi con le cadenze procedimentali. Ne consegue che la tempestività dell'attivazione deve essere correlata ai prevedibili tempi occorrenti per il compimento delle attività necessarie al soddisfacimento del diritto di accesso "da ciò discendendo altresì il giudizio sul rispetto o meno delle prerogative difensive, ove le stesse si proiettino all'interno del giudizio di riesame" (Sez. 6, Sentenza n. 32391 del 22/05/2019, Rugnetta, Rv. 276476) 6. Proprio in relazione a quest'ultima esigenza alcun pronunce hanno ritenuto onerato l'indagato di "un duplice onere probatorio consistente sia nel provare la tempestiva richiesta rivolta al P.M. in vista del giudizio di riesame sia l'omesso o il ritardato rilascio della documentazione richiesta. (In motivazione, la Corte ha precisato che la prova di tale omissione può essere fornita attraverso una certificazione attestante la mancata consegna del supporto informatico)" (Sez. 2, Sentenza n. 43772 del 03/10/2013, Rv. 257304; Cass. Sez. 4, n. 29645 del 20/4/2016, Ragusa, Rv. 267749; Sez. 2, Sentenza n. 51935 del 28/09/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 275065) 7. Si tratta, tuttavia, di obblighi non evincibili né dalla sentenza n. 336 del 2008 della Corte costituzionale né dalla richiamata sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione. In ogni caso le concrete esigenze difensive e le connesse ragioni di tempestivo soddisfacimento possono emergere da inequivoci elementi, come la reiterata attivazione del difensore, tanto più in concomitanza con l'effettivo deposito di un'istanza di riesame, evenienza che il pubblico ministero deve comunque considerare e non può ignorare, quand'anche non esplicitamente denunciata nella richiesta di accesso, pur tempestivamente presentata. Inoltre, ai fini della valutazione del non tempestivo soddisfacimento della richiesta di accesso, è stato talvolta rilevato come gravi sull'indagato l'onere di formulare istanza di differimento ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen. (Cass. Sez. 2, n. 54721 del 1/12/2016, Lafleur, rv. 268916). L'approccio, tuttavia, non è condivisibile ed è stato recentemente disatteso (Cass. Sez. 6, n. 50760 del 26/9/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271510), non potendosi far dipendere dal mancato esercizio di una facoltà prevista ad altro fine, nell'interesse dell'indagato, la valutazione della tempestività o meno di un adempimento gravante sul P.M. a tutela di prerogative difensive, fermo restando che non sono posti in relazione tra loro i tempi per la richiesta di differimento e quelli per l'assolvimento dell'obbligo da parte del P.M." (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 32391 del 22/05/2019). 8. D'altro canto, questa stessa Sezione ha ricordato che la nullità generale a regime intermedio conseguente alla mancata disponibilità, in capo alla difesa, dei supporti, tempestivamente richiesti, delle conversazioni telefoniche intercettate e utilizzate ai fini dell'adozione di ordinanza di custodia cautelare, sussiste anche laddove detta indisponibilità consegua ad inerzia o ritardo non già del pubblico ministero, bensì degli uffici deputati a dare esecuzione al provvediment di questi" (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 57195 del 15/11/2017 Zekthi ed altri, Rv. 271701, in motivazione; Sez. 5, n. 22270 del 12/04/2011, Lin, Rv. 250006), posto che "Il diritto del difensore di ascoltare le registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate e di estrarre copia dei files audio, dopo il deposito effettuato ai sensi dell'art. 268, comma 4, cod. proc. pen., non è suscettibile di limitazione né è subordinato ad autorizzazione, per cui ogni compressione di tale diritto dà luogo alla nullità di ordine generale a regime intermedio prevista dall'art. 178, lett. c), cod. proc. pen." (in questo senso ancora: Sez. 4, Sentenza n. 57195 del 15/11/2017, Zekthi ed altri, Rv. 271701). 9. Ed invero, "la trasmissione degli atti effettuata ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. non è atto idoneo a consentire la messa a disposizione della difesa dei supporti delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate" (Sez. 4, Sentenza n. 25964 del 18/06/2021 Cespedes, Rv. 281974). E ciò, perché è necessario "distinguere la trasmissione degli atti al Tribunale ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. dalla loro «messa a disposizione» della parte affinché possa procedere all'ascolto dei files audio originali. Mentre la trasmissione degli atti è funzionale alla conoscibilità di essi da parte del giudice del riesame ed alla facoltà delle parti di estrarne copia ai sensi del combinato disposto degli artt. 309, comma 8, e 43 disp.att. cod. proc. pen., occorre escludere che tale atto procedimentale sia sufficiente a dare seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale, che ha riconosciuto non la facoltà ma il diritto incondizionato della difesa ad accedere ai supporti informatici delle trascrizioni. Come già affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, in motivazione), sebbene il procedimento del riesame non sia stato direttamente attinto dalla pronuncia, «è di tutta evidenza come quella regola affermata dal Giudice delle leggi incida, poi, (anche) sulla procedura di riesame, segnatamente sotto il versante dell'esercizio del diritto di difesa, delle prospettazioni di merito in quella sede proponibili, del controllo attuale del giudice sulla sussistenza degli elementi giustificativi della imposta misura cautelare, alla stregua della evidenza procedimentale delineata e concretizzata dagli atti tutti al riguardo presentati dal pubblico ministero a supporto della richiesta di emissione del provvedimento coercitivo: inequivoco, d'altronde, è il riferimento della Corte Costituzionale a <tutti i rimedi previsti dalle norme processuali>. Onde, per rendere effettivo il predetto diritto, considerato peraltro che al pubblico ministero è consentito di utilizzare a fini cautelari i dati conoscitivi tratti dalle captazioni effettuate, senza che sia tenuto a produrre al giudice della cautela o al tribunale del riesame le registrazioni delle trascrizioni, l'interprete deve individuare ogni rimedio che consenta alla difesa l'accesso ai supporti informatici di cui si tratta indipendentemente dall'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. da parte del pubblico ministero, con la diversa funzione di garantire l'effettività del diritto di difesa e la sua pratica attuazione" (ibidem in motivazione). 10. Questi principii non sono ignorati dal Tribunale del riesame, che, anzi li premette -richiamando proprio l'ultima sentenza qui citata- ma, nel merito, finisce per eluderli. 11. L'ordinanza impugnata, invero, dopo avere ricordato la sequenza delle istanze proposte dalla difesa -dapprima in data 16 dicembre 2021 all'Ufficio del Pubblico ministero, indi, in data 23 dicembre 2021 al G.I.P. e nuovamente al pubblico ministero il 28 dicembre 2021- si limita ad osservare che la prima richiesta al pubblico ministero era stata indirizzata ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello corrispondente all'articolazione dell'Ufficio che avrebbe dovuto provvedere e che, comunque, essendo il fascicolo processuale, alla data del 16 dicembre 2021 già stato trasmesso al G.I.P., con la richiesta della misura, $~ la predetta istanza di rilascio delle copie dei files andava indirizzata al medesimo, che avrebbe dovuto provvedere, mentre questi non poteva più farlo, alla data del 23 dicembre 2021, perché il fascicolo processuale era stato trasmesso al Tribunale del riesame. 12. Sotto il primo profilo, va rilevato che la tempestiva richiesta al Pubblico ministero (non essendone messa in dubbio la coerenza temporale) inoltrata all'indirizzo di PEC della Procura della Repubblica 'depositoattipenali.procura.cagliari', anziché a quello 'intercettazioni.procura.cagliari', non può configurarsi come ostacolo all'adempimento di un obbligo specifico del pubblico ministero, che deve porre in essere le condizioni del suo assolvimento, non potendo certamente trincerarsi dietro le modalità organizzative dell'Ufficio, tanto più che per l'inoltro a diversa articolazione interna di una mail pervenuta ad un indirizzo non corrispondente a quello che deve materialmente provvedere è sufficiente il mero re-invio all'indirizzo corretto (si tratta di un principio non dissimile a quello supra riportato, enunciato da Sez. 5, n. 22270 del 12/04/2011, Lin, Rv. 250006). 13. Sotto il secondo profilo, è sufficiente richiamare quanto fin qui detto, ricordando che la trasmissione degli atti al giudice che deve decidere non equivale alla messa a disposizione dell'imputato dei files originali non essendo la prima sufficiente a soddisfare il diritto incondizionato della difesa ad « accedere ai supporti informatici delle trascrizioni (cfr. ancora Sez. 4, Sentenza n. 25964 del 18/06/2021 Cespedes, Rv. 281974). 14. L'ordinanza deve, pertanto, essere annullata, disponendosi il rinvio al Tribunale per il riesame di Cagliari, affinché valuti la permanenza delle condizioni applicative della misura cautelare imposta. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con