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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02918/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Roma in data 12/2/2020 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale in data 27/5/2013, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai delitti di detenzione e porto di arma comune da sparo e rideterminava la pena con riguardo al delitto di rapina aggravata sub A) nella misura di anni cinque di reclusione ed euro mille di multa.2.

Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla conferma del giudizio di penale responsabilità del prevenuto per il delitto di rapina, avendo a tal fine la Corte di merito valorizzato le individuazioni fotografiche dei testi Petitto e [OSCURATO:PERSONA], nonostante la consulenza antropometrica sulle immagini dell'impianto di videosorveglianza e la foto segnaletica del Taddei abbia concluso per una compatibilità del 30%, non consentendo alcuna certezza in ordine all'identificazione del prevenuto nel rapinatore.

Secondo la difesa, la sentenza impugnata ha reso una motivazione inconsistente in ordine alle doglianze difensive, insuscettibile di dar conto dell'idoneità delle dichiarazioni dei testi a confortare la colpevolezza del ricorrente.

In particolare il ricorrente censura la ritenuta inconferenza della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che nel pomeriggio del 6 ottobre si trattenne a colloquio con l'imputato fino alle 16,10/16,15 presso la sede di lavoro in [OSCURATO:PERSONA] 731, sulla base dell'asserita distanza di solo un chilometro o, al massimo, di un chilometro e mezzo tra detto luogo e la farmacia rapinata.

Simile assunto, accreditato dal teste di P.g. [OSCURATO:PERSONA], è smentito- secondo la difesa- dalle fonti aperte comunemente accessibili che indicano in circa sei chilometri la distanza da percorrere con un'autovettura e in circa cinque chilometri il tragitto a piedi, di talché risulta manifestamente illogica la motivazione resa dalla Corte di merito sul punto ove si consideri che le forze dell'ordine furono allertate alle ore 16,20.

In proposito già in fase cautelare il Gip aveva segnalato che le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dalla teste Conti rendevano il quadro indiziario non univoco e meritevole di approfondimenti, mai effettuati, da parte dell'organo dell'accusa.

Aggiunge la difesa che i giudici di merito si sono sottratti all'onere di rendere congrua motivazione sull'attendibilità intrinseca dei testi che hanno eseguito la positiva individuazione nei confronti del ricorrente nonostante la difforme indicazione dell'altezza del reo e il mancato riscontro nelle immagini del sistema di videosorveglianza della specifica forma della doccia gessata che immobilizzava il braccio destro del Taddei.

Pertanto, secondo il ricorrente, le conclusioni della sentenza impugnata appaiono logicamente inconciliabili con le emergenze rappresentate, la cui analisi disarticola l'intero ragionamento dei giudici della cognizione; 2.2 la difesa censura in via subordinata la ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 628, comma 3 n. 1, cod.pen.

Al riguardo rappresenta che nel corpo dell'imputazione si fa riferimento alla minaccia portata con una pistola mentre la D9) ricostruzione fattuale del primo giudice induce ad escludere il travisamento.

Nondimeno, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'aggravante del travisamento, mai contestata né rilevata, con valutazione lesiva della posizione del ricorrente in quanto connessa alla valutazione circa la gravità del fatto.

Quanto all'aggravante dell'uso dell'arma la difesa sostiene che, a seguito dell'assoluzione per il delitto contestato sub B) sul presupposto dell'assenza di prova in ordine all'uso di un'arma vera e non di una replica, la Corte territoriale ha omesso di motivare sulla specifica doglianza che contestava la configurabilità nella specie di un'attività concretamente minatoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Le censure in punto di responsabilità del ricorrente di cui al primo motivo sono inammissibili per manifesta infondatezza.

Le sentenze di merito, con valutazione del tutto concorde, hanno ritenuto pienamente attendibili le individuazioni fotografiche eseguite in termini di certezza dai testi Petitto e [OSCURATO:PERSONA], il cui contenuto è stato confermato in dibattimento.

Il primo giudice, adesivamente richiamato dalla Corte di merito, ha rimarcato la piena attendibilità dei dichiaranti, sottolineando che gli stessi ebbero modo di vedere a distanza ravvicinata il viso del rapinatore, non essendo d'ostacolo alla percezione dei tratti somatici il fatto che il medesimo indossasse un casco non integrale e occhiali non oscurati.

Né possono trarsi argomenti atti a smentire la credibilità degli operati riconoscimenti dalla consulenza antropometrica effettuata sulle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza da personale del RIS, che ha concluso per un giudizio di affinità tra le immagini dell'autore della rapina e la fotografia segnaletica in comparazione.

Infatti, come evidenziato dal Tribunale (pag. 3), simile giudizio non si pone in contrasto con l'identificazione dei testi/pp.00., poiché, al contrario, secondo quanto riferito dal consulente Crescenti, segnala una corrispondenza dei tratti percentualmente stimabile intorno al 30%.

Deve in proposito osservarsi che l'approfondimento in sede di consulenza dei profili di compatibilità è stato dichiaratamente ostacolato dalla scarsa qualità dei materiali a confronto, circostanza richiamata dalla sentenza impugnata, la quale ha, nondimeno, evidenziato le identità morfologiche riscontrate, relative a tratti somatici caratterizzanti.

La difesa, inoltre, trascura la dirimente rilevanza che riveste nella specie il dato relativo all'immobilizzazione mediante fasciatura dell'arto destro del rapinatore, segnalato dalle vittime (nonostante il tentativo di occultamento mediante una busta di plastica), constatato dall'operante [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'accompagnamento in caserma del prevenuto dopo la positiva &R., individuazione dei testi ed ammesso dallo stesso ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia, elemento dotato di elevata attitudine individualizzante e di univoca capacità indiziante. 1.2 Non hanno pregio i rilievi in ordine alla pretesa svalutazione dei testi di discarico in quanto i giudici di merito hanno ampiamente spiegato le ragioni alla base del giudizio di inattendibilità di Marcantognini e Conti, evidenziando l'impossibilità di qualificare le dichiarazioni da costoro rese come disinteressate in considerazione dei rapporti di amicizia e frequentazione da entrambi intrattenuti con la madre del prevenuto e sottolineandone le plurime incongruenze.

Né si presta a censura di illogicità la valutazione meramente rafforzativa della Corte d'Appello circa la compatibilità dei tempi di permanenza nell'officina descritti dalla Conti con la consumazione dell'illecito dal momento che, come segnalato dal primo giudice a pag. 2, il Mar.

Colucci aveva stimato il tempo di percorrenza tra l'officina e la farmacia in 5/10 minuti sulla base di un esperimento personalmente compiuto e siffatta emergenza è confutata dalla difesa con argomenti apodittici.

Pertanto, il ricorrente sollecita una rilettura del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità a fronte di un apparato giustificativo che ha dato congruo conto delle ragioni alla base della reiezione del gravame difensivo.

2. Il secondo motivo è infondato.

Sebbene nel capo di incolpazione non si rinvenga cenno all'aggravante del travisamento né il primo giudice vi abbia fatto alcun riferimento, deve -nondimeno- ritenersi che la doglianza difensiva non sia meritevole d'accoglimento.

Invero, nonostante risulti ingiustificato, in assenza di contestazione, il richiamo alla circostanza in questione, deve evidenziarsi che la motivazione della sentenza impugnata in tema di giudizio di comparazione non ne risulta compromessa in senso decisivo.

Infatti, l'operato bilanciamento non è ragionevolmente suscettibile di rivisitazione in melius, avendo i giudici d'appello ben evidenziato che, a fronte del riconoscimento delle attenuanti generiche, giustificato esclusivamente in virtù della giovane età del prevenuto all'epoca dei fatti, a suo carico militano l'aggravante soggettiva della recidiva specifica ed infraquinquennale e l'aggravante dell'uso dell'arma, con la conseguenza che non può riconoscersi valenza dirimente al fine di una rivisitazione del giudizio ex art. 69 cod.pen. all'improprio riferimento all'aggravante del travisamento.

Gli elementi di qualificazione della gravità della condotta valorizzati dalla Corte di merito in senso ostativo all'invocato giudizio di prevalenza appaiono, nella sostanza, dotati di valenza tale da resistere sotto il profilo logico-dimostrativo all'espunzione della circostanza erroneamente evocata.J,9J 2.1 Quanto all'uso dell'arma, l'esclusione di responsabilità per il reato contestato al capo B) poggia sul rilievo del mancato rinvenimento della pistola e sulla conseguente assenza di dati circa i caratteri e l'efficienza della stessa.

Questa Corte ha, tuttavia, in più occasioni affermato il principio, che il Collegio condivide, secondo cui in tema di rapina, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante dell'uso delle armi, è sufficiente il ricorso ad un'arma giocattolo qualora questa non sia immediatamente riconoscibile come tale a causa della mancanza dei segni dell'arma da gioco (tappo rosso e similari) o dell'assenza di visibilità o riconoscibilità di tali segni da parte della vittima (Sez. 2, n. 39253 del 22/6/2021; n.4712 del 17/11/2017, dep.2018, Rv. 272012; n. 18382 del 27/03/2014, Rv. 260048). 3.Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso, complessivamente infondato, deve essere rigettato con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Roma in data 12/2/2020 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale in data 27/5/2013, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai delitti di detenzione e porto di arma comune da sparo e rideterminava la pena con riguardo al delitto di rapina aggravata sub A) nella misura di anni cinque di reclusione ed euro mille di multa.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla conferma del giudizio di penale responsabilità del prevenuto per il delitto di rapina, avendo a tal fine la Corte di merito valorizzato le individuazioni fotografiche dei testi Petitto e [OSCURATO:PERSONA], nonostante la consulenza antropometrica sulle immagini dell'impianto di videosorveglianza e la foto segnaletica del Taddei abbia concluso per una compatibilità del 30%, non consentendo alcuna certezza in ordine all'identificazione del prevenuto nel rapinatore. Secondo la difesa, la sentenza impugnata ha reso una motivazione inconsistente in ordine alle doglianze difensive, insuscettibile di dar conto dell'idoneità delle dichiarazioni dei testi a confortare la colpevolezza del ricorrente. In particolare il ricorrente censura la ritenuta inconferenza della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che nel pomeriggio del 6 ottobre si trattenne a colloquio con l'imputato fino alle 16,10/16,15 presso la sede di lavoro in [OSCURATO:PERSONA] 731, sulla base dell'asserita distanza di solo un chilometro o, al massimo, di un chilometro e mezzo tra detto luogo e la farmacia rapinata. Simile assunto, accreditato dal teste di P.g. [OSCURATO:PERSONA], è smentito- secondo la difesa- dalle fonti aperte comunemente accessibili che indicano in circa sei chilometri la distanza da percorrere con un'autovettura e in circa cinque chilometri il tragitto a piedi, di talché risulta manifestamente illogica la motivazione resa dalla Corte di merito sul punto ove si consideri che le forze dell'ordine furono allertate alle ore 16,20. In proposito già in fase cautelare il Gip aveva segnalato che le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dalla teste Conti rendevano il quadro indiziario non univoco e meritevole di approfondimenti, mai effettuati, da parte dell'organo dell'accusa. Aggiunge la difesa che i giudici di merito si sono sottratti all'onere di rendere congrua motivazione sull'attendibilità intrinseca dei testi che hanno eseguito la positiva individuazione nei confronti del ricorrente nonostante la difforme indicazione dell'altezza del reo e il mancato riscontro nelle immagini del sistema di videosorveglianza della specifica forma della doccia gessata che immobilizzava il braccio destro del Taddei. Pertanto, secondo il ricorrente, le conclusioni della sentenza impugnata appaiono logicamente inconciliabili con le emergenze rappresentate, la cui analisi disarticola l'intero ragionamento dei giudici della cognizione; 2.2 la difesa censura in via subordinata la ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 628, comma 3 n. 1, cod.pen. Al riguardo rappresenta che nel corpo dell'imputazione si fa riferimento alla minaccia portata con una pistola mentre la D9) ricostruzione fattuale del primo giudice induce ad escludere il travisamento. Nondimeno, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'aggravante del travisamento, mai contestata né rilevata, con valutazione lesiva della posizione del ricorrente in quanto connessa alla valutazione circa la gravità del fatto. Quanto all'aggravante dell'uso dell'arma la difesa sostiene che, a seguito dell'assoluzione per il delitto contestato sub B) sul presupposto dell'assenza di prova in ordine all'uso di un'arma vera e non di una replica, la Corte territoriale ha omesso di motivare sulla specifica doglianza che contestava la configurabilità nella specie di un'attività concretamente minatoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Le censure in punto di responsabilità del ricorrente di cui al primo motivo sono inammissibili per manifesta infondatezza. Le sentenze di merito, con valutazione del tutto concorde, hanno ritenuto pienamente attendibili le individuazioni fotografiche eseguite in termini di certezza dai testi Petitto e [OSCURATO:PERSONA], il cui contenuto è stato confermato in dibattimento. Il primo giudice, adesivamente richiamato dalla Corte di merito, ha rimarcato la piena attendibilità dei dichiaranti, sottolineando che gli stessi ebbero modo di vedere a distanza ravvicinata il viso del rapinatore, non essendo d'ostacolo alla percezione dei tratti somatici il fatto che il medesimo indossasse un casco non integrale e occhiali non oscurati. Né possono trarsi argomenti atti a smentire la credibilità degli operati riconoscimenti dalla consulenza antropometrica effettuata sulle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza da personale del RIS, che ha concluso per un giudizio di affinità tra le immagini dell'autore della rapina e la fotografia segnaletica in comparazione. Infatti, come evidenziato dal Tribunale (pag. 3), simile giudizio non si pone in contrasto con l'identificazione dei testi/pp.00., poiché, al contrario, secondo quanto riferito dal consulente Crescenti, segnala una corrispondenza dei tratti percentualmente stimabile intorno al 30%. Deve in proposito osservarsi che l'approfondimento in sede di consulenza dei profili di compatibilità è stato dichiaratamente ostacolato dalla scarsa qualità dei materiali a confronto, circostanza richiamata dalla sentenza impugnata, la quale ha, nondimeno, evidenziato le identità morfologiche riscontrate, relative a tratti somatici caratterizzanti. La difesa, inoltre, trascura la dirimente rilevanza che riveste nella specie il dato relativo all'immobilizzazione mediante fasciatura dell'arto destro del rapinatore, segnalato dalle vittime (nonostante il tentativo di occultamento mediante una busta di plastica), constatato dall'operante [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'accompagnamento in caserma del prevenuto dopo la positiva &R., individuazione dei testi ed ammesso dallo stesso ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia, elemento dotato di elevata attitudine individualizzante e di univoca capacità indiziante. 1.2 Non hanno pregio i rilievi in ordine alla pretesa svalutazione dei testi di discarico in quanto i giudici di merito hanno ampiamente spiegato le ragioni alla base del giudizio di inattendibilità di Marcantognini e Conti, evidenziando l'impossibilità di qualificare le dichiarazioni da costoro rese come disinteressate in considerazione dei rapporti di amicizia e frequentazione da entrambi intrattenuti con la madre del prevenuto e sottolineandone le plurime incongruenze. Né si presta a censura di illogicità la valutazione meramente rafforzativa della Corte d'Appello circa la compatibilità dei tempi di permanenza nell'officina descritti dalla Conti con la consumazione dell'illecito dal momento che, come segnalato dal primo giudice a pag. 2, il Mar. Colucci aveva stimato il tempo di percorrenza tra l'officina e la farmacia in 5/10 minuti sulla base di un esperimento personalmente compiuto e siffatta emergenza è confutata dalla difesa con argomenti apodittici. Pertanto, il ricorrente sollecita una rilettura del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità a fronte di un apparato giustificativo che ha dato congruo conto delle ragioni alla base della reiezione del gravame difensivo. 2. Il secondo motivo è infondato. Sebbene nel capo di incolpazione non si rinvenga cenno all'aggravante del travisamento né il primo giudice vi abbia fatto alcun riferimento, deve -nondimeno- ritenersi che la doglianza difensiva non sia meritevole d'accoglimento. Invero, nonostante risulti ingiustificato, in assenza di contestazione, il richiamo alla circostanza in questione, deve evidenziarsi che la motivazione della sentenza impugnata in tema di giudizio di comparazione non ne risulta compromessa in senso decisivo. Infatti, l'operato bilanciamento non è ragionevolmente suscettibile di rivisitazione in melius, avendo i giudici d'appello ben evidenziato che, a fronte del riconoscimento delle attenuanti generiche, giustificato esclusivamente in virtù della giovane età del prevenuto all'epoca dei fatti, a suo carico militano l'aggravante soggettiva della recidiva specifica ed infraquinquennale e l'aggravante dell'uso dell'arma, con la conseguenza che non può riconoscersi valenza dirimente al fine di una rivisitazione del giudizio ex art. 69 cod.pen. all'improprio riferimento all'aggravante del travisamento. Gli elementi di qualificazione della gravità della condotta valorizzati dalla Corte di merito in senso ostativo all'invocato giudizio di prevalenza appaiono, nella sostanza, dotati di valenza tale da resistere sotto il profilo logico-dimostrativo all'espunzione della circostanza erroneamente evocata.J,9J 2.1 Quanto all'uso dell'arma, l'esclusione di responsabilità per il reato contestato al capo B) poggia sul rilievo del mancato rinvenimento della pistola e sulla conseguente assenza di dati circa i caratteri e l'efficienza della stessa. Questa Corte ha, tuttavia, in più occasioni affermato il principio, che il Collegio condivide, secondo cui in tema di rapina, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante dell'uso delle armi, è sufficiente il ricorso ad un'arma giocattolo qualora questa non sia immediatamente riconoscibile come tale a causa della mancanza dei segni dell'arma da gioco (tappo rosso e similari) o dell'assenza di visibilità o riconoscibilità di tali segni da parte della vittima (Sez. 2, n. 39253 del 22/6/2021; n.4712 del 17/11/2017, dep.2018, Rv. 272012; n. 18382 del 27/03/2014, Rv. 260048). 3.Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso, complessivamente infondato, deve essere rigettato con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così
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