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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2025

Cassazione n. 41110/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione ai reati di abuso edilizio e quello di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., oltre che riproduttivo di profili di censura già correttamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, risulta manifestamente infondato, poiché teso a prospettare enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, infatti, nel caso di specie, motivando la non configurabilità della particolare tenuità del fatto sulla base della persistenza del danno dovuto alla occupazione del ballatoio di proprietà del comune con un'opera di struttura non leggera e non facilmente amovibile, i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione del principio affermato da questa Corte, secondo cui, qualora il reato per cui si proceda sia un reato permanente, è preclusa l'applicazione della causa di non punibilità de qua finché la permanenza non sia cessata (Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096 - 01; Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv. 267589 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 12 settembre 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione ai reati di abuso edilizio e quello di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., oltre che riproduttivo di profili di censura già correttamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, risulta manifestamente infondato, poiché teso a prospettare enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, infatti, nel caso di specie, motivando la non configurabilità della particolare tenuità del fatto sulla base della persistenza del danno dovuto alla occupazione del ballatoio di proprietà del comune con un'opera di struttura non leggera e non facilmente amovibile, i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione del principio affermato da questa Corte, secondo cui, qualora il reato per cui si proceda sia un reato permanente, è preclusa l'applicazione della causa di non punibilità de qua finché la permanenza non sia cessata (Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096 - 01; Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv. 267589 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre 2025
Sentenza Cassazione n. 41110/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris