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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 31423/2026

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unale di Napoli;letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Loy, cheha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha rigettato l’impugnazioneproposta contro l’ordinanza con cui il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari delTribunale di Avellino aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare dellacustodia in carcere per vari reati fra cui, per quello che qui interessa, il furtoaggravato in luogo di privata dimora.2.

L’indagato, tramite il proprio difensore di f iducia, ha proposto ricorso control’ordinanza enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione ex art. art.606 lettera e) cod. proc. pen. riguardo alla mancata traduzione in lingua russadell’ordinanza applicativa della misura e alla nullità del decreto di latitanza.

Rilevainfatti il ricorrente che parla solamente il russo, sua lingua madre, e che invece ilprovvedimento è stato tradotto solo in inglese, lingua che viceversa non conosceo non conosce in misura suff iciente.

A fronte di tale eccezione, sollevata con larichiesta di riesame, il Tribunale ha risposto che non vi è obbligo di traduzione nelmomento in cui l’indagato si pone in una situazione di irreperibilità o latitanza che,come tale, comporta la notif ica del provvedimento al suo difensore.

Tuttavia,sostiene il ricorrente, nel caso di specie la dichiarazione di latitanza è stata emessaa seguito di ricerche insuff icienti e tale questione, peraltro, era stata proposta conla richiesta di riesame; inoltre, la traduzione avrebbe dovuto essere effettuataprima dell’emissione del decreto di latitanza o comunque della conoscenza dellasituazione di irreperibilità.

L’ordinanza è carente di motivazione sul punto,nonostante che la questione fosse stata espressamente posta al Tribunale.Osserva inoltre il ricorrente che non vi è alcuna evidenza di una sua volontariasottrazione alla misura cautelare e che anche sotto questo prof ilo, oltre che perl’oggettiva insuff icienza delle ricerche, il decreto emesso ai sensi dell’art. 296 cod.proc. pen. è nullo.

Non vi è alcun elemento, inoltre, a sostegno dell’affermazionedel Tribunale secondo cui l’ordinanza sarebbe stata tradotta in inglese perché inuna precedente carcerazione il [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di conoscerlo.

Osservapoi il ricorrente che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, l’ordinanzaapplicativa della misura è ab origine nulla a causa della mancata traduzione inlingua nota all’interessato quando risulti già che questi non conosce l’italiano.2.2 Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione conriguardo alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all’art.624 bis cod. pen.

Si osserva nel ricorso che il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nei fattiè stato dedotto dalla sua disponibilità delle due auto, una Citroen DS7 e una LanciaY, utilizzate dagli autori dei fatti; tuttavia, non vi è alcun elemento a sostegno ditale conclusione e in particolare della coincidenza fra la Lancia Y della quale egli èstato trovato in possesso e quella utilizzata in occasione del furto.2.3 Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e carenza dimotivazione con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari previste dallelettere b) e c) dell’art. 274 cod. proc. pen.

Ritiene il ricorrente, quanto al pericolodi reiterazione del reato, che questo sia privo dei requisiti della concretezza edell’attualità, tento conto del suo stato di incensurato e dell’insuff icienza delriferimento, contenuto nell’ordinanza impugnata, alla “violenza dell’agire”; talemodalità della condotta, infatti, risulta diretta solo verso cose e compiuta solo dauno dei tre soggetti coinvolti nel reato; nondimeno, si ignora l’identità di talesoggetto e dunque non vi è alcun elemento che consenta di individuarlo nelricorrente.

Quanto al pericolo di fuga, il Tribunale lo deduce dallo stato di latitanzache, tuttavia, come si ripete, non è stato correttamente dichiarato, e dallacondizione di straniero, che è tuttavia insuff iciente, per giurisprudenza di questaCorte, a concretizzare l’esigenza cautelare di cui si tratta.3.

Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte dicassazione ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato ai limiti dell’inammissibilità.2.

Il primo motivo è inammissibile perché generico.Preliminarmente appare opportuna una breve ricostruzione della vicendacautelare.

La misura è stata inizialmente emessa in sede di convalida del fermodal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, che contestualmentesi è dichiarato incompetente per territorio. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari delTribunale di Avellino ha rinnovato la misura cautelare ex art. 27 cod. proc. pen. el’ordinanza applicativa è stata eseguita ma poi annullata dal Tribunale di Napoliperché non tradotta in lingua nota all’interessato.

L’ordinanza è stata a questopunto nuovamente emessa dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari e munita ditraduzione in lingua inglese.

Il ricorrente, tuttavia, non è stato rintracciato dallapolizia giudiziaria ai f ini della notif ica del provvedimento e il giorno successivo èstato emesso decreto di latitanza.Ciò premesso, due sono i prof ili investiti dal presente motivo di ricorso.

Ilprimo attiene alla mancata traduzione in lingua nota all’ interessato.

In proposito,si deve evidenziare la sostanziale ambiguità della posizione del ricorrente: inquesta sede, infatti, egli si def inisce “cittadino nato e cresciuto in Russia”sostenendo di parlare e comprendere unicamente la lingua russa (pagine 1 e 2 delricorso); ma nella richiesta di riesame, qualif icandosi invece espressamente come“cittadino georgiano”, ha indicato come madrelingua quella del suo paese diorigine (pagina 2 della richiesta di riesame).

Altro grave prof ilo di ambiguitàconcerne la conoscenza della lingua inglese, che il ricorrente nega ma che risultaavere ammesso all’atto dell’esecuzione dell’ordinanza applicativa della misuracautelare emessa dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli.Sono suff icienti queste osservazioni per concludere che il motivo di ricorsopresenta, sul punto, molteplici e gravi aspetti di opacità che si rif lettonoinevitabilmente sulla sua stessa specif icità.

Il ricorrente, in sostanza, non prendeposizione univocamente e chiaramente sul punto del provvedimento impugnatoche affronta il tema della traduzione in lingua nota all’interessato.

E questodetermina l’inammissibilità, sotto questo prof ilo, del motivo di ricorso in quantopalesemente generico.Per quanto riguarda il tema dell’assenza di motivazione del decreto dilatitanza, e in particolare del carattere non esauriente delle ricerche che l’hannopreceduto, si deve parimenti evidenziare l’assoluta genericità del motivo: nelricorso ci si limita infatti a desumere l’incompletezza delle ricerche dal semplicefatto che queste si siano svolte nell’arco di un solo giorno.

In sostanza, il ricorrentenon analizza in alcun modo il contenuto del decreto di latitanza e non spiega,dunque, perché le ricerche a monte di esso non possano ritenersi né conformi alloschema dell’art. 295 cod. proc. pen. né suff icienti a dimostrare (altro prof iloaccennato in ricorso) la conoscenza della misura e la volontà di sottrarsi ad essa.Anche tale prof ilo deve dunque ritenersi inammissibile per la sua indubbiagenericità.3.

Il secondo motivo è anch’esso inammissibile per genericità.Il Tribunale valorizza, sul piano della gravità indiziaria, due elementi sui qualiil ricorso non prende minimamente posizione, vale a dire l’individuazionefotograf ica da parte di uno dei vicini di casa della persona offesa e il rinvenimentodi oggetti da scasso all’interno della Lancia Y di cui il ricorrente aveva la direttadisponibilità.

Il ricorso si concentra invece, unicamente, sul passo dellamotivazione in cui il Tribunale afferma la materiale disponibilità in capo al Dunduadi entrambe le auto comparse sulla scena dei f atti (tema che peraltro non era statoposto e affrontato in sede di richiesta di riesame).

Il ricorrente, peraltro, si limitaad una generica contestazione in ordine alla veridicità di tale circostanza, cosìintroducendo un prof ilo che non attiene direttamente alla legittimità e inparticolare alla motivazione del provvedimento bensì ad un prof ilo di fatto che,come tale, non è valutabile in questa sede.

In ogni caso, non può non osservarsiche il ricorrente, nel limitarsi a tale contestazione e nell’omettere qualunqueriferimento agli altri elementi valorizzati dall’ordinanza impugnata, f inisce performulare anche in questo caso un motivo palesemente incompleto; in particolare,il ricorso non spiega in alcun modo per quali ragioni il prof ilo prima evidenziato(pur, si ribadisce, nella sua genericità) sia idoneo a sovvertire il provvedimentooggetto di impugnazione.4.

Il terzo motivo è infondato.L’ordinanza applicativa della misura e l’ordinanza impugnata valorizzano, asostegno dell’esigenza cautelare ex art. 274 lettera c) cod. proc. pen., un elementoche il ricorso non scrutina in alcun modo, ossia la preordinazione dei fatti, desunta,a sua volta, dal noleggio dell’auto utilizzata per il furto tramite un prestanome cui,per questa attività, è stato versato un corrispettivo.

Altro elemento valorizzatodall’ordinanza impugnata, e sul quale parimenti il ricorso tace, è il riferimento allacomponente di notevole violenza che caratterizza, in concreto, i reati di lesionipersonali e resistenza a pubblico uff iciali parallelamente contestati al [OSCURATO:PERSONA] (ein merito ai quali non vi è stata impugnazione).

Si tratta nel complesso di concretie precisi elementi che, non illogicamente, vengono dunque posti a fondamento delgiudizio di sussistenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie e che,come tali, concorrono a determinare l’infondatezza del motivo di ricorso (che, siribadisce, sul punto non prende posizione).

Quanto alla sussistenza di concreto eimpugnata e di quella applicativa, lo stato di senza f issa dimora, l’entità notevoledel prof itto del furto, la cittadinanza straniera e lo status di latitante.

Unico prof iloche il ricorrente contesta specif icamente è quello relativo allo status di straniero,evidenziando che questo non basta da solo a fondare il pericolo di fuga matrascurando che, nel caso di specie, l’ordinanza applicativa e quella impugnatacitano anche altri elementi, puntuali e concorrenti, e con la motivazione sul puntoil ricorso non instaura alcun confronto.5.

Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali (art. 616 cod. proc. pen.).

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 23/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRiccardo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unale di Napoli;letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Loy, cheha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha rigettato l’impugnazioneproposta contro l’ordinanza con cui il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari delTribunale di Avellino aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare dellacustodia in carcere per vari reati fra cui, per quello che qui interessa, il furtoaggravato in luogo di privata dimora.2. L’indagato, tramite il proprio difensore di f iducia, ha proposto ricorso control’ordinanza enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione ex art. art.606 lettera e) cod. proc. pen. riguardo alla mancata traduzione in lingua russadell’ordinanza applicativa della misura e alla nullità del decreto di latitanza. Rilevainfatti il ricorrente che parla solamente il russo, sua lingua madre, e che invece ilprovvedimento è stato tradotto solo in inglese, lingua che viceversa non conosceo non conosce in misura suff iciente. A fronte di tale eccezione, sollevata con larichiesta di riesame, il Tribunale ha risposto che non vi è obbligo di traduzione nelmomento in cui l’indagato si pone in una situazione di irreperibilità o latitanza che,come tale, comporta la notif ica del provvedimento al suo difensore. Tuttavia,sostiene il ricorrente, nel caso di specie la dichiarazione di latitanza è stata emessaa seguito di ricerche insuff icienti e tale questione, peraltro, era stata proposta conla richiesta di riesame; inoltre, la traduzione avrebbe dovuto essere effettuataprima dell’emissione del decreto di latitanza o comunque della conoscenza dellasituazione di irreperibilità. L’ordinanza è carente di motivazione sul punto,nonostante che la questione fosse stata espressamente posta al Tribunale.Osserva inoltre il ricorrente che non vi è alcuna evidenza di una sua volontariasottrazione alla misura cautelare e che anche sotto questo prof ilo, oltre che perl’oggettiva insuff icienza delle ricerche, il decreto emesso ai sensi dell’art. 296 cod.proc. pen. è nullo. Non vi è alcun elemento, inoltre, a sostegno dell’affermazionedel Tribunale secondo cui l’ordinanza sarebbe stata tradotta in inglese perché inuna precedente carcerazione il [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di conoscerlo. Osservapoi il ricorrente che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, l’ordinanzaapplicativa della misura è ab origine nulla a causa della mancata traduzione inlingua nota all’interessato quando risulti già che questi non conosce l’italiano.2.2 Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione conriguardo alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all’art.624 bis cod. pen. Si osserva nel ricorso che il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nei fattiè stato dedotto dalla sua disponibilità delle due auto, una Citroen DS7 e una LanciaY, utilizzate dagli autori dei fatti; tuttavia, non vi è alcun elemento a sostegno ditale conclusione e in particolare della coincidenza fra la Lancia Y della quale egli èstato trovato in possesso e quella utilizzata in occasione del furto.2.3 Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e carenza dimotivazione con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari previste dallelettere b) e c) dell’art. 274 cod. proc. pen. Ritiene il ricorrente, quanto al pericolodi reiterazione del reato, che questo sia privo dei requisiti della concretezza edell’attualità, tento conto del suo stato di incensurato e dell’insuff icienza delriferimento, contenuto nell’ordinanza impugnata, alla “violenza dell’agire”; talemodalità della condotta, infatti, risulta diretta solo verso cose e compiuta solo dauno dei tre soggetti coinvolti nel reato; nondimeno, si ignora l’identità di talesoggetto e dunque non vi è alcun elemento che consenta di individuarlo nelricorrente. Quanto al pericolo di fuga, il Tribunale lo deduce dallo stato di latitanzache, tuttavia, come si ripete, non è stato correttamente dichiarato, e dallacondizione di straniero, che è tuttavia insuff iciente, per giurisprudenza di questaCorte, a concretizzare l’esigenza cautelare di cui si tratta.3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte dicassazione ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato ai limiti dell’inammissibilità.2. Il primo motivo è inammissibile perché generico.Preliminarmente appare opportuna una breve ricostruzione della vicendacautelare. La misura è stata inizialmente emessa in sede di convalida del fermodal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, che contestualmentesi è dichiarato incompetente per territorio. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari delTribunale di Avellino ha rinnovato la misura cautelare ex art. 27 cod. proc. pen. el’ordinanza applicativa è stata eseguita ma poi annullata dal Tribunale di Napoliperché non tradotta in lingua nota all’interessato. L’ordinanza è stata a questopunto nuovamente emessa dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari e munita ditraduzione in lingua inglese. Il ricorrente, tuttavia, non è stato rintracciato dallapolizia giudiziaria ai f ini della notif ica del provvedimento e il giorno successivo èstato emesso decreto di latitanza.Ciò premesso, due sono i prof ili investiti dal presente motivo di ricorso. Ilprimo attiene alla mancata traduzione in lingua nota all’ interessato. In proposito,si deve evidenziare la sostanziale ambiguità della posizione del ricorrente: inquesta sede, infatti, egli si def inisce “cittadino nato e cresciuto in Russia”sostenendo di parlare e comprendere unicamente la lingua russa (pagine 1 e 2 delricorso); ma nella richiesta di riesame, qualif icandosi invece espressamente come“cittadino georgiano”, ha indicato come madrelingua quella del suo paese diorigine (pagina 2 della richiesta di riesame). Altro grave prof ilo di ambiguitàconcerne la conoscenza della lingua inglese, che il ricorrente nega ma che risultaavere ammesso all’atto dell’esecuzione dell’ordinanza applicativa della misuracautelare emessa dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli.Sono suff icienti queste osservazioni per concludere che il motivo di ricorsopresenta, sul punto, molteplici e gravi aspetti di opacità che si rif lettonoinevitabilmente sulla sua stessa specif icità. Il ricorrente, in sostanza, non prendeposizione univocamente e chiaramente sul punto del provvedimento impugnatoche affronta il tema della traduzione in lingua nota all’interessato. E questodetermina l’inammissibilità, sotto questo prof ilo, del motivo di ricorso in quantopalesemente generico.Per quanto riguarda il tema dell’assenza di motivazione del decreto dilatitanza, e in particolare del carattere non esauriente delle ricerche che l’hannopreceduto, si deve parimenti evidenziare l’assoluta genericità del motivo: nelricorso ci si limita infatti a desumere l’incompletezza delle ricerche dal semplicefatto che queste si siano svolte nell’arco di un solo giorno. In sostanza, il ricorrentenon analizza in alcun modo il contenuto del decreto di latitanza e non spiega,dunque, perché le ricerche a monte di esso non possano ritenersi né conformi alloschema dell’art. 295 cod. proc. pen. né suff icienti a dimostrare (altro prof iloaccennato in ricorso) la conoscenza della misura e la volontà di sottrarsi ad essa.Anche tale prof ilo deve dunque ritenersi inammissibile per la sua indubbiagenericità.3. Il secondo motivo è anch’esso inammissibile per genericità.Il Tribunale valorizza, sul piano della gravità indiziaria, due elementi sui qualiil ricorso non prende minimamente posizione, vale a dire l’individuazionefotograf ica da parte di uno dei vicini di casa della persona offesa e il rinvenimentodi oggetti da scasso all’interno della Lancia Y di cui il ricorrente aveva la direttadisponibilità. Il ricorso si concentra invece, unicamente, sul passo dellamotivazione in cui il Tribunale afferma la materiale disponibilità in capo al Dunduadi entrambe le auto comparse sulla scena dei f atti (tema che peraltro non era statoposto e affrontato in sede di richiesta di riesame). Il ricorrente, peraltro, si limitaad una generica contestazione in ordine alla veridicità di tale circostanza, cosìintroducendo un prof ilo che non attiene direttamente alla legittimità e inparticolare alla motivazione del provvedimento bensì ad un prof ilo di fatto che,come tale, non è valutabile in questa sede. In ogni caso, non può non osservarsiche il ricorrente, nel limitarsi a tale contestazione e nell’omettere qualunqueriferimento agli altri elementi valorizzati dall’ordinanza impugnata, f inisce performulare anche in questo caso un motivo palesemente incompleto; in particolare,il ricorso non spiega in alcun modo per quali ragioni il prof ilo prima evidenziato(pur, si ribadisce, nella sua genericità) sia idoneo a sovvertire il provvedimentooggetto di impugnazione.4. Il terzo motivo è infondato.L’ordinanza applicativa della misura e l’ordinanza impugnata valorizzano, asostegno dell’esigenza cautelare ex art. 274 lettera c) cod. proc. pen., un elementoche il ricorso non scrutina in alcun modo, ossia la preordinazione dei fatti, desunta,a sua volta, dal noleggio dell’auto utilizzata per il furto tramite un prestanome cui,per questa attività, è stato versato un corrispettivo. Altro elemento valorizzatodall’ordinanza impugnata, e sul quale parimenti il ricorso tace, è il riferimento allacomponente di notevole violenza che caratterizza, in concreto, i reati di lesionipersonali e resistenza a pubblico uff iciali parallelamente contestati al [OSCURATO:PERSONA] (ein merito ai quali non vi è stata impugnazione). Si tratta nel complesso di concretie precisi elementi che, non illogicamente, vengono dunque posti a fondamento delgiudizio di sussistenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie e che,come tali, concorrono a determinare l’infondatezza del motivo di ricorso (che, siribadisce, sul punto non prende posizione). Quanto alla sussistenza di concreto eimpugnata e di quella applicativa, lo stato di senza f issa dimora, l’entità notevoledel prof itto del furto, la cittadinanza straniera e lo status di latitante. Unico prof iloche il ricorrente contesta specif icamente è quello relativo allo status di straniero,evidenziando che questo non basta da solo a fondare il pericolo di fuga matrascurando che, nel caso di specie, l’ordinanza applicativa e quella impugnatacitano anche altri elementi, puntuali e concorrenti, e con la motivazione sul puntoil ricorso non instaura alcun confronto.5. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali (art. 616 cod. proc. pen.). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 23/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRiccardo [OSCURATO:PERSONA]
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