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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 01867/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 28447 /24 Criscenti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - relativo alla pretesa nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello in quanto non notificato al difensore - è manifestamente infondato dal momento che risulta in atti la corretta notificazione in data 09/02/2024 nei confronti dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] all'epoca difensore dell'imputato; rilevato, infatti, che al ricorso risulta allegata una nomina conferita all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che tuttavia non si rinviene fra gli atti trasmessi, né la copia allegata è munita di attestazione di deposito; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 02

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 28447 /24 Criscenti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - relativo alla pretesa nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello in quanto non notificato al difensore - è manifestamente infondato dal momento che risulta in atti la corretta notificazione in data 09/02/2024 nei confronti dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] all'epoca difensore dell'imputato; rilevato, infatti, che al ricorso risulta allegata una nomina conferita all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che tuttavia non si rinviene fra gli atti trasmessi, né la copia allegata è munita di attestazione di deposito; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02
Decreto Cassazione n. 01867/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris