CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 settembre 2022
Cassazione n. 32043/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n . 2 3342 / 20 18 r.g. e quello ad esso successivamente abbinat o , proposti, rispettivamente,da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i qualielettivamente domicilia presso lo studio della prima in Catania, alla via [OSCURATO:PERSONA]Annunzio n. 15. - r icorrent e nel procedimento n. 23342/2018 - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Viadana (MN), al [OSCURATO:PERSONA] n. 2, in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai quali elettivamente domicilia in Roma,presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione.Ric. 2018n. 23342 sez. 1 - Ad. 2 3 - 09 - 2022 - intimata nel primo ricorso e r icorrente in quello abbinato - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Catania, [OSCURATO:PERSONA] del Fico n. 70/1, in persona del liquidatore e legale rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Catania, alla piazza Trento n. 1. - controricorrente nel primo ricorso - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - intimata nel primo ricorso - avverso la sentenza n. cron. 1509 /20 18 , del la CORTE DI APPELLO di CATANIA, depositatain data 28/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 23/09/2022dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 28 giugno 2018, la Corte di appello di Catania, accogliendo il corrispondente reclamo promosso, exart. 18 l.fall., dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, revocò la sentenza del tribunale di quella stessa città che ne aveva dichiarato ilfallimento su istanza della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 1.1. Per quanto di residuo interesse in questa sede, quella corte, rimarcato che trattavasi di società in liquidazione e che, quindi, l’accertamento dello stato di insolvenza doveva effettuarsi in base a criteri - sanciti dalla ivi richiamata giurisprudenza di legittimità - diversi da quelli che sono propri della società in attività, e dopo aver disposto una consulenza tecnica di ufficio al fine di «accertare e quantificare gli elementi attivi (con particolareriferimento ai beni immobili) e passivi del patrimonio della società reclamante», ritenne, «alla luce delle risultanze delle disposte c.t.u., di stima e contabile, a firma, rispettivamente, dell’ing. Monaco e del Ric. 2018n. 23342 sez. 1 - Ad. 2 3 - 09 - 2022 dott. [OSCURATO:PERSONA] (le cui conclusioni si condividono pienamente, siccome frutto di un attento studio della situazione di fatto e della corretta e ben motivata applicazione delle regole tecniche inerenti alla materia in esame), che, al momento della dichiarazione di fallimento, non sussisteva lo stato di insolvenza». 1.1.1. Riferì, in proposito, che: i) «Nel caso di specie, dall'esame di tutti gli elementi in atti e delle articolate difese delle parti, si ritiene di poter giungere alla conclusione a cui è giunto il c.t.u., dott. [OSCURATO:PERSONA], ecioè, che, dall'analisi delle singole voci dell'attivo e del passivo patrimoniale alla data del fallimento, la società reclamante registrava un deficit patrimoniale di € 366.217,01, che ammonta solo al 7% del valore complessivo del passivo (deficitche si riduce al 3% se si sottrae il debito verso soci iscritto alla data del 9.3.2017 per € 206.614,83, percentuale che ben potrebbe essere azzerata grazie a modestissime oscillazione dei valori di stima). Il c.t.u. ha evidenziato che, in data 20.09.2017, i soci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno provveduto al pagamento a saldo e stralcio del debito della società nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e che, a seguito di ciò, “il debito, riportato nella situazione predisposta dal liquidatore al 09.03.2017, nei confronti dell'Istituto di credito, di € 218.997,19, dal 20.09.2017 è da considerare nei confronti dei soci e pertanto con cadenza postergata”; che tutti i soci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in relazione al credito complessivamente vantato nei confronti della società per € 425.612,02 -di cui € 206.614, 83 per credito già iscritto al 9.03.2017, ed € 218.997,19 per credito sorto a seguito del pagamento fatto a favore del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] -hanno dichiarato: "che gli stessi crediti, non computabili ai fini della sussistenza patrimoniale in quanto ex lege postergati rispetto alle ragioni degli altri creditori, devono, comunque, in relazione all'accertamento peritale disposto dalla Corte d'Appello, in corso di espletamento, secondo la volontà qui espressa, intendersi rinunziati ove il patrimonio sociale non risulti sufficiente a pagare Ric. 2018n. 23342 sez. 1 - Ad. 2 3 - 09 - 2022 tutte le altre voci di credito verso terzi"»; ii) «Alla luce di ciò, il c.t.u. afferma che, tenendo conto di quanto sopra, “non vi sarebbe alcun deficit patrimoniale, ma di converso risulterebbe un'eccedenza di € 89.395,01”»; iii) «Dette rinunce - alla luce delle conclusioni del c.t.u. in ordine alla sussistenza di un deficit pari solo al 7% del passivo - non appaiono determinanti al fine di stabilire la sussistenza, o meno, dello stato d'insolvenza. Appaiono, però, significative di un forte impegno dei soci e della precisa determinazione degli stessi di procedere alla liquidazione del patrimonio della società ed al soddisfacimento dei debiti della medesima. Significativa è pure la fiducia che fino alla data del fallimento tutti i creditori (ad eccezione dei due che, per modesti importi, hanno proposto istanze di fallimento; uno dei due creditori, peraltro, è stato soddisfatto prima dell'emissione della sentenza impugnata) hanno accordato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non intraprendendo procedure esecutive né protestando assegni»;iv) «Vale la pena di evidenziare che il presente fallimento è stato dichiarato per l'iniziativa della sola [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che si è dichiarata creditrice della somma di € 4.154,86»; v) «In ordine ai singoli elementi dell'attivo e del passivo, questa Corte ritiene esaustivi e corretti gli accertamenti e le valutazioni operati dai consulenti tecnici di ufficio (alle cui relazioni si rinvia), sicché vanno disattesi i rilievi sollevati dalla difesa della Curatela sotto profili propriamente valutativi. […]. Numerosi sono i rilievi mossi dalla Curatela riguardo alle poste attive. Detti rilievi, come sopra detto, sono basati su mere valutazioni non idonee a screditare le più ottimistiche previsioni del c.t.u.». 2. Per la cassazione dell’appena descritta decisione hanno proposto autonomi ricorsi il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, affidandosi a quattro motivi, illustrati anche da memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ., e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., formulando due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha resistito solo al primo di essi con controricorso, corredato da analoga memoria. Non ha svolto difese, invece, la Procura della Repubblica Ric. 2018n. 23342 sez. 1 - Ad. 2 3 - 09 - 2022 presso il Tribunale di Catania, anch’essa destinataria della notificazione del ricorso del menzionato Fallimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via pregiudiziale, e giusta quanto sancito dall’art. 335 cod. proc. civ., va disposta la riunione degli autonomi ricorsi proposticontro la stessa sentenza, rispettivamente, dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Quanto a quello proposto dal primo, peraltro, va rimarcato che già la sentenza oggi impugnata ha ritenuto carente di legittimazione passiva la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania per non aver partecipato al procedimento di primo grado. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., inoltre, successivamente alla fissazione dell’adunanza camerale, ha depositato in cancelleria un atto di rinuncia al proprio ricorso, sottoscritto dai suoi difensori, nel quale afferma che quest’ultimo nemmeno è stato notificato alle controparti. 1.1.1. Rileva, allora, il Collegio che, come ripetutamente sancito dalla giurisprudenza di legittimità, «In tema di procedimento in camera di consiglio, ove la parte che ha proposto ricorso per cassazione vi rinunci, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall'art. 390 c.p.c., alla manifestazione di tale volontà abdicativa segue la declaratoria di estinzione, anche se sussista una causa di inammissibilità dell'impugnazione, sulla base del rilievo assorbente che qualunque valutazione sul ricorso presuppone che esso sia in atto e che ciò è escluso dalla sua rinunzia» (cfr., in termini, Cass.n. 32368 del 2018. In senso sostanzialmente conforme, si vedano Cass., SU, n. 19514 del 2008; Cass., SU, n. 27538 del 2008; Cass. n. 7242 del 2010; Cass. n. 1083 del 2012; Cass. n. 32068 del 2018; Cass. n. 32584 del 2018). 1.1.2. Sussistendone i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., dunque, l’atto di rin uncia suddetto è idoneo a determinare l'estinzione, in parte qua, dell’odierno giudizio di legittimità, sicché se ne impone la corrispondente declaratoria, senza necessità di statuizione sulle spese in assenza di un controricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ad esso Ric. 2018n. 23342 sez. 1 - Ad. 2 3 - 09 - 2022 relativo, altresì rivelandosi inapplicabile l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (cfr. Cass. n. 18350 del 2022; Cass. n. 16255 del 2022; Cass. n. 8015 del 2022; Cass. n. 36339 del 2021; Cass. n. 25342 del 2021; Cass. n. 23731 del 2020; Cass. n. 9152 del 2020; Cass. n. 31580 del 2019; Cass. n. 5247 del 2019; Cass. n. 25485 del 2018; Cass. n. 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015). 2. I motivi del ricorso del menzionato Fallimento denunciano, invece, rispettivamente: I) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 L.F., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento al criterio della necessaria presenza di elementi attivi idonei a soddisfare integralmente il passivo». Si contesta alla corte etnea di aver ritenuto la sussistenza della sufficienza patrimoniale, necessaria ai fini dell'esclusione dello stato di insolvenza nelle società in liquidazione, nonostante il deficit di € 368.217,01 indicato dal c.t.u. e dalla prima condiviso; II) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 L.F., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., anche con riferimento al criterio della cristallizzazione alla data del fallimento degli elementi attivi e passivi». Si ascrive alla corte territoriale: i) di avere reputato “significativi” ed al contempo non "determinanti" i pagamenti e le rinunce condizionate dei soci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., compiuti successivamente alla dichiarazione di fallimento di quest’ultima, in pendenza di reclamo, basando, pertanto, la valutazione della sufficienza patrimoniale su circostanze (pagamenti e rinunce) posteriori al pronunciato fallimento, nonché su fatti, anche essi pervenuti in data successiva alla dichiarazione di fallimento, diversi dalla insufficienza patrimoniale, quali l'impegno e la "buona volontà" dei soci; ii) di avere ritenuto che il dato contabile certo, rappresentato dal deficit patrimoniale accertato alla data del fallimento, potrebbe essere superato da "oscillazioni" di mercato future ed incerte, restando incomprensibile il Ric. 2018n. 23342 sez. 1 - Ad. 2 3 - 09 - 2022 criterio oggettivo che quel giudice avrebbe applicato per ritenere che la percentuale deldeficit " potrebbe essere azzerata "; III) «Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con riferimento all'art. 132, n. 4, c.p.c. (ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.p.c. e in relazione all’art. 111 Cost.): motivazione apparente ed affetta da manifesta illogicità e contraddittorietà». Si assume che l'esposizione della corte di merito sarebbe assolutamente inidonea ad individuare la ratio decidendi , rivelandosi apparente, manifestamente illogica e contraddittoria laddove ritiene, "... alla luce delle risultanze della disposta C.T.U...." -che riporta un deficit, alla data del fallimento, pari ad € 366.217,01 - che, ".. al momento della dichiarazione di fallimento, non sussisteva lo stato di insolvenza”, dimenticando, tuttavia, che le risultanze della c.t.u. mostravano un deficit patrimoniale negativo di oltre € 360.000,00, né dando effettiva contezza del criterio logico-giuridico seguito al fine di superare la valenza di tale deficit, certamente inidoneo ad assicurare l'integrale soddisfacimento del passivo. Né aiutano, in una siffatta ricerca, eventuali motivazioni attinenti a fatti successivi alla dichiarazione di fallimento, ritenuti "significativi" (così per le rinunzie descritte nel precedente motivo) ma "non determinanti". Parimenti illogica e contraddittoria dovrebbe considerarsi la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene che nelle società in liquidazione rileva, ai fini dell'accertamento della insolvenza, il deficit patrimoniale e poi non si attiene a quanto in precedenza dichiarato e fa riferimento ad indici quali la fiducia dei creditori e la mancanza di protesti rilevanti solo per le imprese attive; IV) «Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio». Si afferma che la corte distrettuale ha errato nel ritenere che il deficit patrimoniale, accertato dal c.t.u. in € 366.217,01, pari "solo" al 7% del valore complessivo del passivo, "... si riduce al 3% se si sottrae il debito verso soci iscritto alla data del 9 marzo 2017 per €. 206.614,83 ...". Infatti, la quantificazione operata dal menzionato consulente (e fatta propria dalla corte) in merito all'importo di € Ric. 2018n. 23342 sez. 1 - Ad. 2 3 - 09 - 2022 206.614,83 quale somma oggetto di impegno di rinuncia (peraltro condizionata) non è corretta giacché la disponibilità alla rinuncia ai crediti vantati è operata dai soci ad esclusione del socio [OSCURATO:PERSONA], come peraltro ricavabile proprio dalla relazione del c.t.u.. 3. I primi due di essi si rivelano fondati, con conseguente assorbimento degli altri, alla stregua delle dirimenti considerazioni di cui appresso. 3.1. Invero, giova premettere che costituisce circostanza assolutamente pacifica tra le parti che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si trovasse già in stato di liquidazione (deliberata il 7 febbraio 2017) allorquando il Tribunale di Catania, pronunciando sull’istanza ex art. 6 l.fall. proposta, nei suoi confronti, dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ne dichiarò il fallimento con sentenza del 9 marzo 2017, ritenendone sussistenti i presupposti (soggettivo ed oggettivo) di legge. 3.2. Si è già dato conto ampiamente, poi (cfr. §§ 1.1. ed 1.1.1. dei “Fatti di causa”, da intendersi, per brevità, qui riprodotti), delle argomentazioni poste dalla Corte di appello di Catania a fondamento della decisione - oggi impugnata - di revoca della menzionata sentenza e riassumibili, sostanzialmente, nella ritenuta insussistenza, per le ragioni ivi indicate, della insolvenza patrimoniale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione. 3.3. Fermo quanto precede, deve rilevarsi che, come ripetutamente sancito dalla giurisprudenza di legittimità, quando una società è in liquidazione la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 l.fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, in quanto -non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività edalla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr. Cass. n. 28193 del 2020; Cass. n. 24660 del Ric. 2018n. 23342 sez. 1 - Ad. 2 3 - 09 - 2022 2020; Cass. n. 19414 del 2017; Cass. n. 25167 del 2016. In senso sostanzialmente conforme, si vedano, anche nelle rispettive motivazioni, le più recenti Cass. n. 20491 del 2022, Cass. n. 18511 del 2022, Cass. n. 10516 del 2022, Cass. n. 10509 del 2022 e Cass. n. 20432 del 2021, nonché, sebbene argomentando a contrario, Cass. n. 7087 del 2022). Alteris verbis, ove la società sia in liquidazione, l'accertamento del requisito di cui all’art. 5 l.fall. deve essere basato sulla nozione di insolvenza cd. patrimoniale, vale a dire sulla mera circostanza che, alla data della sentenza di fallimento, la situazione patrimoniale esistente sia tale da far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti ad assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori. La liquidazione della società, invero, ha l'obiettivo di estinguere le passività dell'ente trasformando in denaro il patrimonio aziendale, così da ripartire poi, tra i soci, l'eventuale residuo attivo; tanto suole dirsi sottolineando che, durante la liquidazione, la società continua ad esistere come centro di imputazione di rapporti giuridici, ma con sostituzione dello scopo liquidatorio a quello lucrativo (cfr. in motivazione, Cass. n. 28193 del 2020). 3.3.1. Peraltro, Cass. n. 10516 del 2022 ha ribadito che, ai fini della valutazione dello stato di insolvenza, l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di tali elementi (cfr.Cass. n. 18137 del 2018), e che, sempre in tema di dichiarazione di fallimento di società in liquidazione, la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria (cfr. Cass. n. 28193 del 2020). 3.3.2. La già menzionata Cass. n. 20432 del 2021, infine, ha precisato - dando continuità all’indirizzo anteriore alla riforma del d.lgs. n. 5 del 2006, già ribadito da Cass. n. 16180 del 2017 - che, nell’impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, «hanno rilievo esclusivamente i fatti Ric. 2018n. 23342 sez. 1 - Ad. 2 3 - 09 - 2022 esistenti al momento della stessa e non quelli sopravvenuti, perché la pronuncia di revoca del fallimento, cui l'opposizione tende, presuppone l'acquisizione della prova che non sussistevano le condizioni per l'apertura della procedura, alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta» (in senso sostanzialmente conforme si veda anche Cass. n. 24424 del 2019, a tenore della quale «In sede di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, l'accertamento dello stato di insolvenza va compiuto con riferimento alla data della dichiarazione di fallimento, ma può fondarsi anche su fatti diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato dichiarato, purché si tratti di fatti anteriori alla pronuncia, anche se conosciuti successivamente in sede di gravame»). 3.4. A fronte di tali principi - che il Collegio intende riaffermare - l’assunto della corte d'appello secondo cui, «alla luce delle risultanze delle disposte c.t.u., di stima e contabile, a firma, rispettivamente, dell’ing. Monaco e del dott. [OSCURATO:PERSONA] […], al momento della dichiarazione di fallimento, non sussisteva lo stato di insolvenza», non può essere condiviso perché le descritte argomentazioni che ne hanno costituito l’esplicazione (cfr. §§ 1.1. ed 1.1.1. dei “Fatti di causa”, qui da considerarsi nuovamente trascritti), si rivelano con essi non coerenti. Ci si riferisce, innanzitutto, al rilievo del giudice a quo secondo cui, « alla data del fallimento, la società reclamante registrava un deficit patrimoniale di € 366.217,01, che ammonta solo al 7% del valore complessivo del passivo (deficit che si riduce al 3% se si sottrae il debito verso soci iscritto alla data del 9.3.2017 per € 206.614,83, percentuale che ben potrebbe essere azzerata grazie a modestissime oscillazione dei valori di stima)», nonché alle altre sue considerazioni per cui le avvenute rinunce (peraltro successive alla dichiarazione di fallimento) dei soci ai propri crediti, benché postergati, verso la società nascenti dall’avere essi estinto (sempre dopo la pronuncia di fallimento) il rilevante debito di quest’ultima (€ 218.997,19) nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], sarebbero «…significative di un forte impegno dei soci e della precisa determinazione degli stessi di Ric. 2018n. 23342 sez. 1 - Ad. 2 3 - 09 - 2022 procedere alla liquidazione del patrimonio della società ed al soddisfacimento dei debiti della medesima. Significativa è pure la fiducia che fino alla data del fallimento tutti i creditori (ad eccezione dei due che, per modesti importi, hanno proposto istanze di fallimento; uno dei due creditori, peraltro, è stato soddisfatto prima dell'emissione della sentenza impugnata) hanno accordato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non intraprendendo procedure esecutive né protestando assegni. Vale la pena di evidenziare che il presente fallimento è stato dichiarato per l'iniziativa della sola [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che si è dichiarata creditrice della somma di € 4.154,86». Così opinando, infatti, lungi dall’accertare lo stato di insolvenza della società reclamante attraverso il solo scrutinio “statico” delle sue condizioni patrimoniali, tramite, cioè, il puntuale riscontro volto a verificare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentissero di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò per il mezzo di una valutazione improntata ad un giudizio di concretezza ed attualità di tali elementi, si è inteso valutare, in senso “dinamico”, ai fini della negazione dello stato predetto, anche qualcosa di ulteriore e diverso dalla mera connotazione patrimoniale; ed in questo si annida, appunto, l'errore della corte territoriale, che ha falsamente applicato l’art. 5 l.fall. operando in modo sincretico tra gli orientamenti giurisprudenziali rispettivamente attinenti alla società in liquidazione ed alla società operativa. Orientamenti che, invece, debbono essere mantenuti ben distinti giustappunto in considerazione del diverso scopo che caratterizza la società nelle diverse fasi. 3.5. A ciò deve aggiungersi che il riferimento della corte distrettuale al pagamento, effettuato dai soci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, all’indicato cospicuo debito di quest’ultima verso il [OSCURATO:PERSONA], con successiva rinuncia degli stessi ai loro corrispondenti crediti verso la società, benché postergati, «ove il patrimonio sociale non risulti sufficiente a pagare tutte le altre voci di credito verso terzi», rivela come, in realtà, al di là dell’affermazione per cui « dette rinunce - alla luce delle conclusioni del Ric. 2018n. 23342 sez. 1 - Ad. 2 3 - 09 - 2022 c.t.u. in ordine alla sussistenza di un deficit pari solo al 7% del passivo - non appaiono determinanti al fine di stabilire la sussistenza, o meno, dello stato d'insolvenza», la medesima corte ha inteso attribuire comunque a queste circostanze fattuali (pagamento e rinunce ai crediti) un qualche rilievo («Appaiono, […], significative di un forte impegno dei soci e della precisa determinazione degli stessi di procedere alla liquidazione del patrimonio della società ed al soddisfacimento dei debiti della medesima»), malgrado fossero pacificamente posteriori al pronunciato fallimento della menzionata società; così ponendosi in contrasto con il già riportato indirizzo ermeneutico di legittimità secondo cui, nell’impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, rilevano esclusivamente i fatti esistenti al momento della stessa e non quelli sopravvenuti (cfr. le già menzionate Cass. n. 20432 del 2021, Cass. n. 16180 del 2017 e Cass. n. 24424 del 2019). 3.6. E’ rimasto del tutto privo di qualsivoglia effettiva spiegazione, infine, il criterio oggettivo applicabile, secondo la corte territoriale, per ritenere che la percentuale del deficit descritta in precedenza " potrebbe essere azzerata". 4. In conclusione, dunque, il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione va accolto quanto ai suoi primi due motivi, potendosene dichiarare assorbiti il terzo ed il quarto. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] La Corte dichiara estinto il g iudizio di cassazione limitatamente al ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Accoglie i primi due motivi del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione dichiarandone assorbiti il terzo ed il quarto.Ric. 2018n. 23342 sez. 1 - Ad. 2 3 - 09 - 2022 Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la