CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06679/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 367 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno di reclusione. Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela improponibile, poiché non solo articolato in punto di mero fatto rispetto alla decisione impugnata, ma anche sulla base di una ricostruzione congetturale negativa della vicenda oggetto di verifica processuale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 geFlnaio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] '-'te Orl illqni Angel stanzo i ;! ,‘ i p \ , \ 1, \ _. ) / -•— _ —/- [OSCURATO:PERSONA] 1.1,1:RIA 16 F B 2023 IL C.-\:(711 L