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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 23257/2023

Testo disponibile della fonte

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29833/2019r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o , giusta procur a speciale allegata in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA].

62. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso , giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 19, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA].MA. di [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. , nonché di [OSCURATO:PERSONA] proprio, in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA] . - intimat o - avverso la sentenza, n. 1629/2019 , del la [OSCURATO:PERSONA] del giorno[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 5 marzo 2018, n. 530, il Tribunale di Velletri accolse le domande proposte dal F allimento Ro.Ma. di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], già curatore della medesima procedura, e, per l’effetto, non ne approvò il conto di gestione del 7 ottobre 2014 e lo condannò al pagamento, in favore dell’attore, di € 392.781,23 a titolo di risarcimento del danno.

2. La Corte di appello di Roma, definendo il gravame contro l’appena descritta decisione proposto dal Filippone nei confronti del F allimento predetto nonché dell’attuale curatore [OSCURATO:PERSONA] a in proprio, con sentenza del 6 marzo 2019, n. 1629, lo accolse parzialmente e, in riforma della pronuncia appellata: i) dichiarò inammissibile la domanda risarcitoria del Fallimento in danno del Filippone; ii ) compensò le spese del doppio grado tra l'appellante e il Fallimento; iii) dichiarò il difetto di legittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA] e condannòl'appellante a rifondergli le spese di quel grado, liquidate in € 10.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

2.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte ritenne assorbito il secondo motivo di gravame del Filippone, attinente alla dedotta nullità della domanda per difetto di procura del difensore del Fallimento, «…in forza della intervenuta sanatoriaex art. 182 cod. proc. civ, promossa da questa Corte con ordinanza riservata

31.10.18. L'art. 182, primo comma, cod. proc. civ., va interpretato nel senso che il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, di assistenza o autorizzazione della parte è tenuto ad invitare quest'ultima a produrre l'atto mancante.

Tale invito può essere fatto in qualsiasi fase e grado del giudizio ed indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (Cass. 26948/2017 ; Cass. n. 19169 del 11/09/2014; Cass.

SU 9217/2010)…».

3. Contro la descritta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Filippone, affidandosi a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ..

Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], mentre il [OSCURATO:PERSONA].Ma. di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. è rimasto solo intimato.

3.1. La Sezione Sesta, sottosezione I, originariamente investita della decisione della controversia, con ordinanza interlocutoria del 27 agosto 2021, n. 23518, considerato che «la questione posta dal primo motivo merita un ulteriore approfondimento, non rinvenendosi nella giurisprudenza di questa Corte precedenti specifici», ha ritenuto insussistenti i presupposti per la decisione camerale ex art. 380 - bis cod. proc. civ. ed ha rimesso la causa «alla pubblica udienza della Sezione Prima Civile», in occasione della quale il solo Filippone ha depositato memoria ex art. 378cod. proc. civ..

3.2. Successivamente, la Prima Sezione civile, con ordinanza interlocutoria dell’1 marzo 2022, resa all’esito della pubblica udienza del 23 febbraio 2022, rilevato che la questione giuridica posta dal descritto primo motivo era ricompresa in quella rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte dall'ordinanza interlocutoria resa da Cass. 16 febbraio 2022, n. 4932, ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della sua decisione.

3.3. Intervenuta quest’ultima (cfr. Cass., SU, 21 dicembre 2022, n. 37434), la causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 28 giugno 2023, inoccasione della quale entrambe le parti costituite ha nno depositato memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.I formulati motivi di ricorso denuncia no, rispettivamente: I) « Violazione e falsa applicazione dell’art. 182 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

Si assume che la corte capitolina, preso atto della acquisita circostanza che il giudizio di primo grado era stato avviato e coltivato dal curatore del fallimento senza conferimento di procura ad un difensore, erroneamente aveva accolto l'istanza della parte appellata -la quale aveva chiesto di essere autorizzata a sanare tale vizio in grado di appello per il primo grado di giudizio - ed aveva fatto, quindi, applicazione retroattiva del disposto dell'art. 182 cod. proc. civ. ammettendo la parte che aveva dato corso alla nullità in primo grado a sanarla in appello.

Senza minimamente voler disconoscere la portata innovativa della norma predetta, né la effettiva massima estensione della sua efficacia, nondimeno la corte di appello ne aveva fatto una applicazione oltre i limiti in essa fissati, non potendosi configurare sanatoria rispetto alla procura alle liti in relazione a vizi verificatisi in un precedente grado di giudizio; II) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 82, 91 e 97 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

Si contesta l’avvenuta condanna alla refusione delle spese in favore del [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto, ritenuto erroneo, del suo difetto di legittimazione passiva.

1. Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo.

1.1. Invero, le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza del 21 dicembre 2022, n. 37434, -pronunciando sulle questioni sottopostele dalla ordinanza interlocutoria resa da Cass. 16 febbraio 2022, n. 4932 - hanno sancito, tra l’altro, che l’art. 182, comma 2, cod. proc. civ. ( nel testo risultante dalle modifiche apportategli dalla legge n. 69 del 2009, qui applicabile ratione temporis essendo stato introdotto il giudizio di promo grado dopo il 4 luglio 2009), «non consente di “sanare” l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite».

1.2. In particolare, dopo aver esposto i due contrastanti orientamenti manifestatesi, nella giurisprudenza di legittimità ed in dottrina, sull’interpretazione della norma suddetta(il prim o , più estensiv o , per cui il termine di rilascio o rinnovazione della procura ad litem d eve essere assegnato anche se questa fosse mancata del tutto in atti , stante l’utilizzo , da parte del legislatore, del termine “ rilascio ” che potrebbe intenderne l’inesistenza; l’altro, restrittivo, secondo cui il termine deve essere concesso solo se una procura sia in atti, ma risulti viziata da nullità), le Sezioni Unite hanno ritenuto «più confacente all’assetto ordinamentale la tesi più restrittiva», alla stregua delle argomentazioni di cui appresso.

1.2.1. «Il dato letterale, […], non supporta l’opposta opinione e, anzi, suffraga l’idea che la legge non abbia inteso contemplare l’inesistenza (peraltro fenomeno, per così dire, esterno ed estraneo alla categoria giuridica dell’atto viziato in senso proprio), avendo inteso considerare la procura affetta da nullità.

Dice la norma siccome novellata, “ Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa”.

La categoria del vizio inficiante la procura è, per espressa e testuale disposizione, quella della nullità.

Nullità emendabile attraverso la rinnovazione, evidentemente eliminando il vizio che l’inficia, oppure, a discrezione della parte, mediante il rilascio di una nuova procura.

Quest’ultima opzione non contempla affatto che una procura possa non essere esistita, ma, ben diversamente, che la parte possa sanare il vizio, implicante nullità, mediante un nuovo rilascio.

Diversamente si sarebbe dovuto divisare ove, a fianco dell’ipotesi della nullità la legge avesse espressamente previsto quella dell’inesistenza.

L’estensione all’inesistenza, non enunciata espressamente dalla legge, si porrebbe in irrisolvibile contrasto con gli artt. 125, co. 2, 165, 166 e 168 cod. proc. civ. e 72 delle disp. att. e trans., i quali disegnerebbero una disciplina inconferente e inutile.

Ma, soprattutto, si porrebbe in insanabile contrasto con il principio enunciato dagli artt. 82 e 83 cod. proc. civ., che impone, salvo casi limitati ed eccezionali, il ministero di un difensore, negando alla parte, che non sia avvocato, di poter stare in giudizio personalmente.

Regola, questa, diretta, tradizionalmente, ad un tempo, ad assicurare la miglior tutela possibile dei diritti a ciascuno dei contendenti e lo svolgersi rapido e ordinato del processo, garantito dalla presenza di tecnici in grado, così da purgarlo da rimostranze, lamentele e ostruzionismi privi di fondamento giuridico e dettati esclusivamente dal coinvolgimento emotivo delle parti prive di competenza giuridica, che ne dilaterebbero inutilmente i tempi e agevolerebbero deprecabili liti, anche con passaggio a sgradevoli vie di fatto.

Principio che resterebbe radicalmente frustrato per la semplice ragione che la parte priva di ministero difensivo avrebbe il diritto processuale di vedersi assegnato un termine per nominare il difensore, e, a nomina avvenuta, l’effetto“ex tunc” sancirebbe la piena validità degli atti fino a quel momento compiuti personalmente, come se fosse stata difesa da un avvocato, regolarmente munito di procura.

Si assisterebbe, in assenza di un espresso volere del legislatore a una impropria confusione tra il potere di stare in giudizio in senso sostanziale (legittimazione) e la rappresentanza processuale“ad litem”».

1.2.2. La pronuncia in esame, inoltre, ha evidenziato pure l’ulteriore modifica apportata all’art. 182, comma 2, cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149 del2022 (l’articolo risulta essere stato ivi così riformulato: “Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.

L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”), osservando, in proposito, che «La radicale modifica attribuisce un contenuto chiaramente diverso rispetto alla disposizione precedente.

Non solo vieneespressamente indicato il caso della “mancanza della procura”, ma il vizio della nullità viene riferito al difetto di rappresentanza, di assistenza e di autorizzazione, quindi all’ipotesi della legittimazione sostanziale».1.2.3.

T ratt asi, tuttavia, di innovazione entrata in vigor e solo il 28 febbraio2023, per i procedimenti instaurati successivamente a tale data (il d.lgs.n. 149 del 2022, cd.

" [OSCURATO:PERSONA] ", come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto, nel modificare - con l'art. 35, comma 1, - l’art. 182, comma 2, cod. proc. civ., ha sancito che " Le disposizioni del presente decreto, salvo che nonsia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"), sicché essa è qui inapplicabile ratione temporis .

L’intervento in questione, però, conferma a contrario la correttezza della descritta linea interpretativa sposata dalle Sezioni Unite , secondo la quale norma de qua, nel testo modificato dalla legge n. 69 del 2009,non consente la “sanatoria” dell’inesistenza della procura.

1.3. Orbene, nella sentenza della corte capitolina oggi impugnata si legge, tra l’altro, che “Disposta sanatoria con riferimento al mancato rilascio della procura ad opera del curatore per il giudizio di primo grado, è stata fissata discussione orale della causa ex art. 281 - sexies c.p.c.”.

Da tale assunto, rimasto incontestato dall’odierno controricorrente, emerge, affatto chiaramente, che l’intero primo grado di giudizio era stato svolto dal Fallimento ivi attore con un difensore sprovvisto di procura.

Ne consegue, pertanto, che la “sanatoria” disposta dalla corte distrettuale (peraltro con riferimento ad un vizio verificatosi nel grado precedente), certamente si rivela non coerente con quanto sancito dalla già descritta Cass., SU, n. 37434 del 2022.

L’attività processuale svolta dall’attore in primo grado, quindi, deve considerarsi nulla per carenza di procura del suo difensore, ripercuotendosi detta nullità sulla sentenza di primo grado.

2. All'accoglimento del primo motivo del ricorso del Filippone (con conseguente assorbimento del secondo) consegue la cassazione , senza rinviodella decisione oggi impugnata , ex art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., atteso che la causa non poteva essere proposta dal Fallimento attore privo di difensore munito di procura ad litem.3.Le spese di questo giudizio di legittimità tra le sole parti costituite e quelle dei due gradi di merito possono essere interamente compensate, tenuto conto della necessità di dovere approdare alla funzione nomofilattica delle Sezioni Unitedi questa Corte, in presenza di contrasto, della questione oggetto del motivo accolto (peraltro con pronuncia di queste ultime ampiamente successiva all’instaurazione del processo di primo grado). [OSCURATO:PERSONA] La Corte , accoglie il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], dichiarandone assorbito il secondo.

Cassa senza rinvio la sentenza impugnata,ex art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., atteso che la causa non poteva essere proposta dal Fallimento attore privo di difensore munito di procura ad litem.

Dichiara interamente compensate le spese del pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29833/2019r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o , giusta procur a speciale allegata in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA]. 62. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso , giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 19, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA].MA. di [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. , nonché di [OSCURATO:PERSONA] proprio, in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA] . - intimat o - avverso la sentenza, n. 1629/2019 , del la [OSCURATO:PERSONA] del giorno[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 marzo 2018, n. 530, il Tribunale di Velletri accolse le domande proposte dal F allimento Ro.Ma. di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], già curatore della medesima procedura, e, per l’effetto, non ne approvò il conto di gestione del 7 ottobre 2014 e lo condannò al pagamento, in favore dell’attore, di € 392.781,23 a titolo di risarcimento del danno. 2. La Corte di appello di Roma, definendo il gravame contro l’appena descritta decisione proposto dal Filippone nei confronti del F allimento predetto nonché dell’attuale curatore [OSCURATO:PERSONA] a in proprio, con sentenza del 6 marzo 2019, n. 1629, lo accolse parzialmente e, in riforma della pronuncia appellata: i) dichiarò inammissibile la domanda risarcitoria del Fallimento in danno del Filippone; ii ) compensò le spese del doppio grado tra l'appellante e il Fallimento; iii) dichiarò il difetto di legittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA] e condannòl'appellante a rifondergli le spese di quel grado, liquidate in € 10.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA. 2.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte ritenne assorbito il secondo motivo di gravame del Filippone, attinente alla dedotta nullità della domanda per difetto di procura del difensore del Fallimento, «…in forza della intervenuta sanatoriaex art. 182 cod. proc. civ, promossa da questa Corte con ordinanza riservata 31.10.18. L'art. 182, primo comma, cod. proc. civ., va interpretato nel senso che il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, di assistenza o autorizzazione della parte è tenuto ad invitare quest'ultima a produrre l'atto mancante. Tale invito può essere fatto in qualsiasi fase e grado del giudizio ed indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (Cass. 26948/2017 ; Cass. n. 19169 del 11/09/2014; Cass. SU 9217/2010)…». 3. Contro la descritta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Filippone, affidandosi a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.. Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], mentre il [OSCURATO:PERSONA].Ma. di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. è rimasto solo intimato. 3.1. La Sezione Sesta, sottosezione I, originariamente investita della decisione della controversia, con ordinanza interlocutoria del 27 agosto 2021, n. 23518, considerato che «la questione posta dal primo motivo merita un ulteriore approfondimento, non rinvenendosi nella giurisprudenza di questa Corte precedenti specifici», ha ritenuto insussistenti i presupposti per la decisione camerale ex art. 380 - bis cod. proc. civ. ed ha rimesso la causa «alla pubblica udienza della Sezione Prima Civile», in occasione della quale il solo Filippone ha depositato memoria ex art. 378cod. proc. civ.. 3.2. Successivamente, la Prima Sezione civile, con ordinanza interlocutoria dell’1 marzo 2022, resa all’esito della pubblica udienza del 23 febbraio 2022, rilevato che la questione giuridica posta dal descritto primo motivo era ricompresa in quella rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte dall'ordinanza interlocutoria resa da Cass. 16 febbraio 2022, n. 4932, ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della sua decisione. 3.3. Intervenuta quest’ultima (cfr. Cass., SU, 21 dicembre 2022, n. 37434), la causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 28 giugno 2023, inoccasione della quale entrambe le parti costituite ha nno depositato memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.I formulati motivi di ricorso denuncia no, rispettivamente: I) « Violazione e falsa applicazione dell’art. 182 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Si assume che la corte capitolina, preso atto della acquisita circostanza che il giudizio di primo grado era stato avviato e coltivato dal curatore del fallimento senza conferimento di procura ad un difensore, erroneamente aveva accolto l'istanza della parte appellata -la quale aveva chiesto di essere autorizzata a sanare tale vizio in grado di appello per il primo grado di giudizio - ed aveva fatto, quindi, applicazione retroattiva del disposto dell'art. 182 cod. proc. civ. ammettendo la parte che aveva dato corso alla nullità in primo grado a sanarla in appello. Senza minimamente voler disconoscere la portata innovativa della norma predetta, né la effettiva massima estensione della sua efficacia, nondimeno la corte di appello ne aveva fatto una applicazione oltre i limiti in essa fissati, non potendosi configurare sanatoria rispetto alla procura alle liti in relazione a vizi verificatisi in un precedente grado di giudizio; II) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 82, 91 e 97 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Si contesta l’avvenuta condanna alla refusione delle spese in favore del [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto, ritenuto erroneo, del suo difetto di legittimazione passiva. 1. Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo. 1.1. Invero, le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza del 21 dicembre 2022, n. 37434, -pronunciando sulle questioni sottopostele dalla ordinanza interlocutoria resa da Cass. 16 febbraio 2022, n. 4932 - hanno sancito, tra l’altro, che l’art. 182, comma 2, cod. proc. civ. ( nel testo risultante dalle modifiche apportategli dalla legge n. 69 del 2009, qui applicabile ratione temporis essendo stato introdotto il giudizio di promo grado dopo il 4 luglio 2009), «non consente di “sanare” l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite». 1.2. In particolare, dopo aver esposto i due contrastanti orientamenti manifestatesi, nella giurisprudenza di legittimità ed in dottrina, sull’interpretazione della norma suddetta(il prim o , più estensiv o , per cui il termine di rilascio o rinnovazione della procura ad litem d eve essere assegnato anche se questa fosse mancata del tutto in atti , stante l’utilizzo , da parte del legislatore, del termine “ rilascio ” che potrebbe intenderne l’inesistenza; l’altro, restrittivo, secondo cui il termine deve essere concesso solo se una procura sia in atti, ma risulti viziata da nullità), le Sezioni Unite hanno ritenuto «più confacente all’assetto ordinamentale la tesi più restrittiva», alla stregua delle argomentazioni di cui appresso. 1.2.1. «Il dato letterale, […], non supporta l’opposta opinione e, anzi, suffraga l’idea che la legge non abbia inteso contemplare l’inesistenza (peraltro fenomeno, per così dire, esterno ed estraneo alla categoria giuridica dell’atto viziato in senso proprio), avendo inteso considerare la procura affetta da nullità. Dice la norma siccome novellata, “ Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa”. La categoria del vizio inficiante la procura è, per espressa e testuale disposizione, quella della nullità. Nullità emendabile attraverso la rinnovazione, evidentemente eliminando il vizio che l’inficia, oppure, a discrezione della parte, mediante il rilascio di una nuova procura. Quest’ultima opzione non contempla affatto che una procura possa non essere esistita, ma, ben diversamente, che la parte possa sanare il vizio, implicante nullità, mediante un nuovo rilascio. Diversamente si sarebbe dovuto divisare ove, a fianco dell’ipotesi della nullità la legge avesse espressamente previsto quella dell’inesistenza. L’estensione all’inesistenza, non enunciata espressamente dalla legge, si porrebbe in irrisolvibile contrasto con gli artt. 125, co. 2, 165, 166 e 168 cod. proc. civ. e 72 delle disp. att. e trans., i quali disegnerebbero una disciplina inconferente e inutile. Ma, soprattutto, si porrebbe in insanabile contrasto con il principio enunciato dagli artt. 82 e 83 cod. proc. civ., che impone, salvo casi limitati ed eccezionali, il ministero di un difensore, negando alla parte, che non sia avvocato, di poter stare in giudizio personalmente. Regola, questa, diretta, tradizionalmente, ad un tempo, ad assicurare la miglior tutela possibile dei diritti a ciascuno dei contendenti e lo svolgersi rapido e ordinato del processo, garantito dalla presenza di tecnici in grado, così da purgarlo da rimostranze, lamentele e ostruzionismi privi di fondamento giuridico e dettati esclusivamente dal coinvolgimento emotivo delle parti prive di competenza giuridica, che ne dilaterebbero inutilmente i tempi e agevolerebbero deprecabili liti, anche con passaggio a sgradevoli vie di fatto. Principio che resterebbe radicalmente frustrato per la semplice ragione che la parte priva di ministero difensivo avrebbe il diritto processuale di vedersi assegnato un termine per nominare il difensore, e, a nomina avvenuta, l’effetto“ex tunc” sancirebbe la piena validità degli atti fino a quel momento compiuti personalmente, come se fosse stata difesa da un avvocato, regolarmente munito di procura. Si assisterebbe, in assenza di un espresso volere del legislatore a una impropria confusione tra il potere di stare in giudizio in senso sostanziale (legittimazione) e la rappresentanza processuale“ad litem”». 1.2.2. La pronuncia in esame, inoltre, ha evidenziato pure l’ulteriore modifica apportata all’art. 182, comma 2, cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149 del2022 (l’articolo risulta essere stato ivi così riformulato: “Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”), osservando, in proposito, che «La radicale modifica attribuisce un contenuto chiaramente diverso rispetto alla disposizione precedente. Non solo vieneespressamente indicato il caso della “mancanza della procura”, ma il vizio della nullità viene riferito al difetto di rappresentanza, di assistenza e di autorizzazione, quindi all’ipotesi della legittimazione sostanziale».1.2.3. T ratt asi, tuttavia, di innovazione entrata in vigor e solo il 28 febbraio2023, per i procedimenti instaurati successivamente a tale data (il d.lgs.n. 149 del 2022, cd. " [OSCURATO:PERSONA] ", come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto, nel modificare - con l'art. 35, comma 1, - l’art. 182, comma 2, cod. proc. civ., ha sancito che " Le disposizioni del presente decreto, salvo che nonsia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"), sicché essa è qui inapplicabile ratione temporis . L’intervento in questione, però, conferma a contrario la correttezza della descritta linea interpretativa sposata dalle Sezioni Unite , secondo la quale norma de qua, nel testo modificato dalla legge n. 69 del 2009,non consente la “sanatoria” dell’inesistenza della procura. 1.3. Orbene, nella sentenza della corte capitolina oggi impugnata si legge, tra l’altro, che “Disposta sanatoria con riferimento al mancato rilascio della procura ad opera del curatore per il giudizio di primo grado, è stata fissata discussione orale della causa ex art. 281 - sexies c.p.c.”. Da tale assunto, rimasto incontestato dall’odierno controricorrente, emerge, affatto chiaramente, che l’intero primo grado di giudizio era stato svolto dal Fallimento ivi attore con un difensore sprovvisto di procura. Ne consegue, pertanto, che la “sanatoria” disposta dalla corte distrettuale (peraltro con riferimento ad un vizio verificatosi nel grado precedente), certamente si rivela non coerente con quanto sancito dalla già descritta Cass., SU, n. 37434 del 2022. L’attività processuale svolta dall’attore in primo grado, quindi, deve considerarsi nulla per carenza di procura del suo difensore, ripercuotendosi detta nullità sulla sentenza di primo grado. 2. All'accoglimento del primo motivo del ricorso del Filippone (con conseguente assorbimento del secondo) consegue la cassazione , senza rinviodella decisione oggi impugnata , ex art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., atteso che la causa non poteva essere proposta dal Fallimento attore privo di difensore munito di procura ad litem.3.Le spese di questo giudizio di legittimità tra le sole parti costituite e quelle dei due gradi di merito possono essere interamente compensate, tenuto conto della necessità di dovere approdare alla funzione nomofilattica delle Sezioni Unitedi questa Corte, in presenza di contrasto, della questione oggetto del motivo accolto (peraltro con pronuncia di queste ultime ampiamente successiva all’instaurazione del processo di primo grado). [OSCURATO:PERSONA] La Corte , accoglie il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], dichiarandone assorbito il secondo. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata,ex art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., atteso che la causa non poteva essere proposta dal Fallimento attore privo di difensore munito di procura ad litem. Dichiara interamente compensate le spese del pre
Sentenza Cassazione n. 23257/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris