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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2025

Cassazione n. 34532/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Cb‘' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza, che, dichiarando di non doversi procedere per il reato di danneggiamento perché estinto per prescrizione e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile anche del delitto tentato di furto pluriaggravato; Il ricorso denunzia, con un unico motivo, vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; Il suddetto motivo non è manifestamente infondato.

Invero, nel caso di specie, la Corte di merito non forniva risposta alcuna al motivo di appello con cui l'imputato aveva chiesto, in modo specifico, la concessione della circostanza attenuante della speciale tenuità; Tuttavia, sebbene il ricorso sia ammissibile, occorre verificare se sia maturata una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

In quest'ottica, il reato risulta prescritto.

Commesso in data 3 aprile 2011, il delitto di cui agli artt. 56, 624, 625 cod. pen. cod. pen. è punito con la reclusione da tre a dieci anni (ridotta di un terzo in quanto tentato) ed il tempo necessario a prescrivere, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., è pari ad anni otto e mesi quattro, cui occorre aggiungere 246 giorni di sospensione, risultando quindi spirato nel novembre 2020.

Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per prescrizione in data 11 novembre 2020.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 10 settembre 2025 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Cb‘' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza, che, dichiarando di non doversi procedere per il reato di danneggiamento perché estinto per prescrizione e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile anche del delitto tentato di furto pluriaggravato; Il ricorso denunzia, con un unico motivo, vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; Il suddetto motivo non è manifestamente infondato. Invero, nel caso di specie, la Corte di merito non forniva risposta alcuna al motivo di appello con cui l'imputato aveva chiesto, in modo specifico, la concessione della circostanza attenuante della speciale tenuità; Tuttavia, sebbene il ricorso sia ammissibile, occorre verificare se sia maturata una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. In quest'ottica, il reato risulta prescritto. Commesso in data 3 aprile 2011, il delitto di cui agli artt. 56, 624, 625 cod. pen. cod. pen. è punito con la reclusione da tre a dieci anni (ridotta di un terzo in quanto tentato) ed il tempo necessario a prescrivere, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., è pari ad anni otto e mesi quattro, cui occorre aggiungere 246 giorni di sospensione, risultando quindi spirato nel novembre 2020. Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per prescrizione in data 11 novembre 2020. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 10 settembre 2025 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 34532/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris