CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 27668/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; uditi i difensori, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], entrambi del foro di ROMA, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 giugno 2019 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione resa dal G.u.p. del Tribunale di Roma il 29 marzo 2018, all'esito di giudizio abbreviato, provvedeva, tra l'altro (e per quanto qui interessa), sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Applicato l'art. 63, comma 4, cod. pen., la Corte territoriale riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni dieci, mesi otto, giorni venti di reclusione ed € 42.000,00 di multa. Nel resto era confermata la pronuncia di primo grado, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i seguenti reati: - artt. 110 e 112, cod. pen., 73, commi 1 e 6 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, fatto aggravato perché commesso «al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso denominata [OSCURATO:PERSONA] nella sua articolazione territoriale riconducibile alla famiglia [OSCURATO:PERSONA]» (capo F); - artt. 81 cpv., 110, 112, 56, 629, commi 1 e 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen., fatto aggravato perché commesso «avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. e al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso denominata [OSCURATO:PERSONA] nella sua articolazione territoriale riconducibile alla famiglia [OSCURATO:PERSONA]» (capo A); - artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 12-quinquies decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306, fatto aggravato perché commesso «al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso denominata [OSCURATO:PERSONA] nella sua articolazione territoriale riconducibile alla famiglia [OSCURATO:PERSONA]» (capo H). Per tutti i reati era stata contestata all'imputato la recidiva reiterata e specifica. Con sentenza del 14 gennaio 2021, la terza sezione penale della Corte di cassazione ha annullato la sentenza emessa il 5 giugno 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] «limitatamente all'aggravante dell'agevolazione dell'associazione criminale di stampo mafioso prevista dall'art. 416-bis, punto 1, cod. pen.» e ha trasmesso gli atti alla Corte di appello di Roma in diversa composizione per la conseguente rideterminazione della pena. Giudicando in sede di rinvio, con sentenza del 13 maggio 2021, la Corte di appello di Roma ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni dieci, mesi due, giorni venti di reclusione ed € 40.000 di multa, confermando nel resto. 2. Contro la sentenza del 13 maggio 2021 ha proposto tempestivo ricorso il difensore dell'imputato che lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena. 2Osserva il ricorrente che il giudice di rinvio si è limitato «ad elidere la parte di pena (mesi sei di reclusione) relativa all'aumento per l'aggravante» in relazione al reato di cui al capo F) e in nulla ha mutato la pena che era stata inflitta per gli altri due capi (A e H), in relazione ai quali «la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa era stata ugualmente ed espressamente esclusa». Sostiene che, se l'intento della Cassazione fosse stato quello di escludere soltanto l'aumento conseguente all'applicazione dell'aggravante per il più grave tra i reati in continuazione, il giudizio di rinvio non sarebbe stato necessario e il giudice di legittimità avrebbe potuto provvedere direttamente attraverso una mera operazione matematica. Sostiene, pertanto, che sarebbe stata violata la disposizione di cui all'art. 627 comma 3 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Si deve premettere che la prima sentenza d'appello (pronunciata il 5 giugno 2019) aveva determinato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ritenendo la continuazione tra i reati di cui ai capi F), A) e H), più grave il reato di cui al capo F), e ritenendo che la recidiva di cui all'art. 99 comma 4 cod. pen. dovesse essere applicata perché significativa di particolare pericolosità sociale. La pena base per il reato di cui al capo F) (artt. 110 e 112, cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) era stata determinata nella misura di anni sette, mesi sei di reclusione ed C 30.000,00 di multa. Si era poi ritenuto applicabile l'art. 63 comma 4 cod. pen. individuando quale aggravante più grave (tra le due ad effetto speciale) la recidiva, che determina un aumento della pena di due terzi a fronte di un aumento da un terzo alla metà previsto dall'art. 416- bis.1 (già art. 7 legge n. 203/1991). La pena base era stata dunque aumentata ad anni dodici, mesi sei di reclusione ed C 50.000,00 di multa ai sensi dell'art. 99 comma 4 cod. pen. e ulteriormente aumentata ad anni tredici di reclusione ed C 53.000,00 di multa, ai sensi dell'art. 63 comma 4 cod. pen. per l'aggravante di cui all'art. 416-bis.l. L'aumento per continuazione era stato determinato: - in anni due, mesi cinque di reclusione ed C 10.000,00 di multa per il reato di cui al capo A); - in mesi otto di reclusione per il reato di cui al capo H). Si era giunti così alla pena complessiva di anni sedici, mesi uno di reclusione ed C 63.000,00 di multa e - per effetto della riduzione di pena conseguente alla scelta del rito - alla pena finale di anni dieci, mesi otto, giorni venti di reclusione 3ed C 42.000,00 di multa. La Corte di appello aveva opportunamente rilevato che l'aumento per continuazione operato dal G.u.p. era inferiore a un terzo della pena base (limite imposto, in caso di applicazione della recidiva, dall'art. 81 ultimo comma cod. pen.), ma doveva essere confermato stante il divieto di reformatio in pejus, previsto dall'art. 597 comma 3 cod. proc. pen. 2.1. La sentenza in esame è stata annullata nella parte in cui aveva ritenuto sussistente l'aggravante dell'aver commesso il fatto «al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso denominata [OSCURATO:PERSONA] nella sua articolazione territoriale riconducibile alla famiglia [OSCURATO:PERSONA]» contestata in relazione a tutti i reati ascritti all'imputato. È stata invece ritenuta sussistente l'aggravante dell'aver commesso il fatto «avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen.», contestata, unitamente a quella dell'agevolazione dell'associazione, solo con riferimento al reato di cui al capo A). 3. Poiché la aggravante ritenuta non sussistente era contestata per tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione, con la sentenza del 14 gennaio 2021, la Corte di cassazione ha ritenuto di non poter procedere alla rideterminazione della pena, come ha fatto invece con riferimento ad altri imputati cui era contestato un solo reato aggravato. Ha ritenuto, infatti, che la rideterminazione del trattamento sanzionatorio comportasse in questo caso «scelte di merito» precluse al giudice di legittimità. Nel compiere tali scelte, il giudice di rinvio ha rideterminato la pena per il più grave reato contestato al capo F) escludendo l'aumento di mesi sei di reclusione ed C 3.000,00 di multa che era stato operato per effetto della aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen., ma non ha ritenuto di dover modificare l'aumento per continuazione, che è stato nuovamente indicato nella misura di anni due, mesi cinque di reclusione ed C 10.000,00 di multa per il reato di cui al capo A) e nella misura di mesi 8 di reclusione per il reato di cui al capo H). Il ricorrente sostiene che, così facendo, la Corte territoriale avrebbe disatteso le indicazioni della sentenza di annullamento. Osserva in proposito che, essendo stata esclusa la sussistenza di una aggravante, la pena inflitta a titolo di aumento per continuazione avrebbe dovuto essere ridotta e la Corte d'appello non ha spiegato perché ha scelto di non farlo. Sottolinea che la sentenza impugnata ha utilizzato a tal fine «la parte della sentenza della Corte di cassazione relativa al rigetto dei motivi di ricorso sugli aumenti di pena per la continuazione» e sostiene che tale motivazione è incongrua perché ignora l'ulteriore statuizione della sentenza con la quale è stata eliminata una circostanza aggravante così riconoscendo la minore gravità dei fatti ritenuti in continuazione. 44. Si è già chiarito che, secondo il ricorrente, il giudice di rinvio non si sarebbe uniformato alle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento, sulla base delle quali avrebbe dovuto ridurre, oltre alla pena inflitta per il reato più grave, anche la pena inflitta per i reati "satellite" che era stata determinata tenendo conto di una aggravante non sussistente; sarebbe stato violato, quindi, l'art. 627, comma 3 , cod. proc. pen. La sentenza impugnata muove da una diversa impostazione, ritiene infatti che la diminuzione di pena per i reati satellite non fosse imposta dalla sentenza di annullamento e valorizza in tal senso il fatto che «l'aumento per il delitto di tentata estorsione, come determinato [...] dalla precedente sentenza della Corte di appello, è stato ritenuto immune da censure dalla suprema Corte». A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, tale motivazione è tutt'altro che incongrua. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva proposto ricorso in relazione al delitto di tentata estorsione contestato al capo F), sicché, nel ritenere adeguato l'aumento di pena operato per questo delitto, la Corte di legittimità ha riconosciuto che l'esclusione dell'aggravante rendeva possibile, ma non necessaria, la riduzione di pena per ciascuno dei reati uniti dal vincolo della continuazione e ha affidato al giudice di rinvio il compito di decidere se procedere in tal senso. La Corte territoriale ha scelto di non farlo e le ragioni della scelta sono evidenti alla luce della previsione dell'art. 81 ultimo comma cod. pen. e del contenuto della sentenza del 5 giugno 2019. Questa sentenza, infatti, non è stata annullata quanto all'applicazione della recidiva e l'ultimo comma dell'art. 81 cod. pen. stabilisce che, quando sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99 quarto comma, l'aumento di pena conseguente alla continuazione «non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave». Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha operato un aumento inferiore a questo limite minimo sicché la Corte di appello (che non ha potuto correggere l'errore per non violare il divieto di "reformatio in pejus") non era tenuta ad operare nessuna ulteriore riduzione di una pena già inferiore al limite di legge. 5. In sintesi: la Corte di appello di Roma, decidendo nel giudizio rescissorio, si è uniformata alle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento quando ha ridotto la pena per il reato di cui al capo F) nella misura corrispondente all'aumento operato per l'aggravante ritenuta non sussistente (mesi sei di reclusione ed C 3.000,00 di multa). La pena per tale reato è stata conseguentemente determinata nella misura di anni dodici, mesi sei di reclusione ed C 50.000,00 di multa. L'aumento per continuazione, pertanto, avrebbe dovuto essere non inferiore ad anni quattro, mesi quattro di reclusione ed C 16.660,00 di multa mentre è stato, in concreto, di anni tre mesi uno di reclusione ed 5C 10.000,00 di multa. L'esclusione di una delle aggravanti contestate non poteva imporre al giudice di rinvio di ridurre ulteriormente un aumento per continuazione che, fin dal giudizio di primo grado, era stato determinato in misura inferiore a quella prevista dalla legge. Si osserva in proposito che, ai sensi dell'art. 597 cod. proc. pen., l'imputato non può essere pregiudicato dalle impugnazioni che lui solo ha proposto. Ciò comporta che, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, una pena determinata per errore in misura inferiore ai minimi non possa essere aumentata nei successivi gradi di giudizio, ma non comporta che l'illegalità conseguente all'errore possa essere aggravata nelle successive fasi o nei successivi gradi del giudizio, e proprio questo sarebbe avvenuto se la sentenza impugnata avesse diminuito ancora l'entità dell'aumento per continuazione già determinato in misura inferiore ai limiti di legge (cfr. sul punto, Sez. 5, n. 51615 del 17/10/2017, Pala, Rv. 271604, pag. 4 della motivazione). 6. Per quanto esposto il ricorso è infondato e deve essere respinto. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M\--.._ [OSCURATO:PERSONA] CANC7', ' LUG.RE pata 6