CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 aprile 2022
Cassazione n. 35372/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di CATANZAROfissato il ricorso con il rito scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato atto che sono pervenute le conclusioni scritte del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato l'appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. presentato nell'interesse di Giuseppe LAMANNA avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 24 maggio 2021 con la quale veniva rigettata la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari per la partecipazione a un'associazione per delinquere aggravata, finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti di riciclaggio, autoriciclaggio, emissione di fatture per operazioni inesistenti e intestazione fittizia di beni, aggravata dalla finalità di agevolazione di un'associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., ritenendo l'assenza di elementi di novità rispetto alle precedenti decisioni pronunciate in sede di riesame. 2. [OSCURATO:PERSONA] LAMANNA, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando il vizio della motivazione per: - omesso esame delle prove nuove poste a sostegno dell'istanza, in quanto non si è tenuto conto della consulenza di parte e delle risultanze delle intercettazioni nelle quali è definita la natura degli oggetti per i quali il ricorrente aveva manifestato la disponibilità alla custodia, nonché degli esiti della perquisizione subita dal ricorrente e sul dato obiettivo che costui non è proprietario di una [OSCURATO:PERSONA]; - contraddittorietà della motivazione per non avere qualificato come nuove le allegazioni difensive che non erano affatto state esaminate dal tribunale del riesame con l'ordinanza in data 9 settembre 2021, perché ancora non emessa; - vizio della motivazione con riguardo alla mancata confutazione delle allegazioni difensive che non erano state affatto valutate con l'ordinanza 23 febbraio 2021 e neppure con l'ordinanza 9 settembre 2021. 2.1. Il difensore ha depositato memoria di repliche alle conclusioni del Procuratore generale con la quale insiste nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Come risulta non controverso, LAMANNA Giuseppe, colpito dall'ordinanza cautelare emessa in data 13 gennaio 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, presentava richiesta di riesame contestando la gravità indiziaria, anche sotto il profilo della inutilizzabilità delle intercettazioni, e la sussistenza delle esigenze cautelari. 2.1. Il tribunale del riesame di Catanzaro con ordinanza 23 febbraio 2021 rigettava la richiesta di riesame; avverso tale decisione l'indagato proponeva ricorso per cassazione che veniva accolto con sentenza Sez. 5, n. 31546 del 17 giugno 2021, limitatamente ai primi due motivi di ricorso concernenti l'utilizzabilità delle intercettazioni in relazione ad un diverso procedimento. 2.2. Il giudice del rinvio ha nuovamente rigettato la richiesta di riesame con l'ordinanza del 9 settembre 2021; avverso detta ordinanza l'indagato proponeva ricorso per cassazione che veniva rigettato con sentenza Sez. 1 del 7 aprile 2022. 2.3. In data 17 maggio 2021 l'indagato aveva presentato al GIP un'autonoma richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare che veniva decisa con l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 24 maggio 2021, oggetto dell'appello cautelare di cui si discute. 3. Il ricorso è inammissibile perché ripropone la questione relativa alla utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche che è già stata esaminata e decisa con la sopra richiamata ordinanza del tribunale del riesame del 9 settembre 2021, sulla quale si è stabilito il giudicato cautelare. 3.1. Non è, in particolare, consentito riproporre questioni processuali, già oggetto di specifico motivo di impugnazione, in una distinta procedura incidentale ex art. 299 cod. proc. pen. e conseguente appello cautelare, nell'ambito della quale possono essere unicamente proposti i temi nuovi, tale non essendo quello della inutilizzabilità delle intercettazioni. La richiamata decisione della Corte di Cassazione (Sez. 1 del 7 aprile 2022) costituisce una invalicabile preclusione al tema (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 - dep. 2007, Librato, Rv. 235908, secondo la quale «le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame») che, neppure nel giudizio di merito, potrà essere riproposto (ex pluribus: Sez. 1, n. 47655 del 12/10/2011, Adamo, Rv. 252181; Sez. 5, n. 26809 del 10/02/2016, Minopoli, Rv. 267869). 4. È, del pari, inammissibile il motivo di ricorso sulla novità degli elementi di prova che, secondo il ricorso, sarebbero stati introdotti con la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare. 4.1. Il ricorso fa un generico riferimento all'introduzione di elementi di novità, ma non indica specificamente da quali atti e documenti tali nuovi temi debbano essere tratti e in cosa consista la novità rispetto alle argomentazioni sviluppate nel procedimento di riesame, così investendo, in modo non consentito, il giudice di legittimità di una valutazione di merito. D'altra parte, il ricorrente non dimostra la decisività di tali elementi a fronte della complessiva valutazione compiuta in sede cautelare dal tribunale del riesame con i provvedimenti del 23 febbraio 2021 e 9 settembre 2021. 4.2. Del resto, le richiamate decisioni del giudice della fase cautelare, l'ultima delle quali ha superato anche il vaglio di legittimità (Sez. 1 del 7 aprile 2022), hanno rigettato i motivi sulla gravità indiziaria, che erano stati sviluppati proprio con riferimento alle valutazioni compiute dal tribunale del riesame sulla rilevanza indiziaria dei comportamenti tenuti dall'indagato, sicché, il richiamo ai precedenti provvedimenti del Tribunale costituisce un'ampia risposta alle argomentazioni difensive che, per l'ennesima volta, ripropongono una diversa (e perciò non consentita) lettura degli elementi d'accusa ovvero deducono la mera rilevanza del tempo trascorso sotto il profilo delle esigenze cautelari, senza peraltro confrontarsi con il ristrettissimo ambito processuale entro il quale si sono sviluppate le reiterate impugnazioni. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di