CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06299/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore generale Giulio ROMANO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo, avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza aveva rigetto l'istanza di permesso premio. Osserva che risulta integrato solo il requisito della regolarità della condotta non già quello della cessazione della pericolosità sociale. Il giudizio prognostico circa la probabilità di consumazione di nuovi reati non è favorevole al condannato non solo in considerazione della gravità dei reati commessi e della capacità a delinquere manifestata ma anche alla luce delle risultanze dell'osservazione scientifica della personalità e dei progressi compiuti nel trattamento. Dalle relazioni di sintesi si evince che il Madonia non ha maturato una sufficiente riflessione critica rispetto alle azioni devianti commesse in passato e che per raggiungere migliori risultati è necessaria la prosecuzione del programma inframurario in corso. 2. Ricorre per cassazione il Madonia, per il tramite del difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della ordinanza sulla base di un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata ha dato atto dell'intervenuto mutamento della personalità del recluso e della buona condotta carceraria, ciononostante ha confermato il rigetto del beneficio invocato ritendo il condannato ancora socialmente pericolo. Tale giudizio prognostico negativo è stato però fondato, in via esclusiva, sulle risultanze del certificato del casellario giudiziario e sulla allocazione del detenuto nel circuito di "alta sicurezza". Non sono state acquisite informazioni dalle autorità competenti al fine di verificare i recenti rapporti tra il condannato ed il contesto di criminalità organizzata in cui ha militato in un lontano passato, addirittura antecedente di oltre un ventennio rispetto all'inizio della detenzione carceraria. Si è ritenuto inspiegabilmente di rinviare l'approfondimento istruttorio, fondamentale per ricostruire le tappe e l'evoluzione del percorso rieducativo, ad un'occasione successiva. Così operando, il Tribunale si è discostato dai principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza della Corte Edu, della Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione, ampiamente richiamata, in tema di permesso premio considerato strumento essenziale del percorso rieducativo la cui concessione può essere negata solo in presenza di serie ragioni legate non alla gravità dei reati in esecuzione, specie se commessi in epoca remota, ma ad una valutazione individualizzata che tenga conto dell'evoluzione della personalità del detenuto e delle modifiche del contesto criminale esterno al fine di riscontrare l'eventuale scioglimento dell'organizzazione criminale di riferimento e l'impossibilità della ripresa dei vincoli associativi. 3. Con memoria tempestivamente depositata in replica alte conclusioni del Procuratore generale, il ricorrente ha ribadito la fondatezza delle censure proposte. [OSCURATO:PERSONA] 1. li ricorso è fondato.2. Il beneficio previsto dall'art. 30-ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) ha un carattere plurifunzionale. Oltre ad avere una specifica funzione pedagogico- propulsiva, quale parte integrante del trattamento di cui, come correttamente ricordato dal ricorrente, costituisce uno strumento cruciale (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 504 del 1995), ha una funzione premiale, per la stretta subordinazione alla osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto ed all'assenza nel beneficiano di pericolosità sociale, anche se orientata alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro. Il giudice, pertanto, ai fini della concessione dei permessi-premio, deve accertare, acquisendo informazioni adeguate, la sussistenza di tre requisiti, da considerarsi presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio: in primo luogo, la regolare condotta del detenuto; in secondo luogo l'assenza di pericolosità sociale dello stesso; in terzo luogo, la funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro. 2. In coerenza con tale impostazione la procedura innescata dalla richiesta di permesso premio segue un iter di acquisizioni e di verifiche rimesso alle iniziative dell'autorità procedente. L'art. 65 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento di esecuzione sull'ordinamento penitenziario) prevede che la domanda volta ad ottenere tale beneficio sia corredata, oltre che dal parere motivato del direttore dell'istituto penitenziario, dall'estratto della cartella personale. Essa contiene anche l'esito dell'osservazione scientifica della personalità svolta ai sensi dell'art. 27 stesso decreto, che rappresenta un ambito di verifica con cui debbono confrontarsi prima il parere del direttore dell'istituto e poi la decisione del magistrato di sorveglianza che in ogni caso può assumere informazioni per integrare quelle ricevute. L'eventuale carenza della documentazione che l'istituto è obbligato a trasmettere a seguito della richiesta di permesso premio e ancora prima l'omissione da parte dell'amministrazione delle doverose verifiche che detta documentazione deve rappresentare, non preclude l'accesso al beneficio. In caso di reclamo, il potere di statuire sulla domanda si trasferisce in capo al tribunale di sorveglianza che, in virtù della natura devolutiva del mezzo di impugnazione secondo i principi generali fissati dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., non può limitarsi solo a rilevare la non correttezza della decisione contestata ma, sia pure nell'ambito della valutazione delle censure dedotte con i motivi, deve decidere se confermare o riformare la pronuncia censurata non solo considerando le sopravvenienze rispetto a essa ma anche rilevando le carenze istruttorie, tanto più nel caso in cui le stesse siano state rappresentate tramite specifici rilievi in sede di reclamo. Al riguardo è stato precisato che il tribunale di sorveglianza deve apprezzare nel merito la fondatezza della domanda anche alla luce del contributo argomentativo e documentale offerto dall'interessato in sede di udienza, nonché delle informazioni pervenute o acquisite, esercitando i poteri d'ufficio di cui all'art. 666, comma 5, richiamato dall'art. 678 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 10316 del 30/1/2020, Rv. 278691). Poteri di ufficio che vanno attivati doverosamente, nell'ambito del devoluto, quando siano rilevabili, in origine ovvero in seguito, decisivi deficit istruttori. 3. L'individuata esigenza di completezza delle informazioni ai fini della decisione della domanda di permesso premio è divenuta ancora più pressante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019 laddove l'istante sia un detenuto per i delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen. o per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo o al fine di agevolare l'attività delle associazioni ivi previste (così detti delitti ostativi di prima fascia) che non abbia o non possa collaborare con la giustizia. In questa ipotesi, in luogo di quella assoluta, che stava alla base dell'inibizione dell'accesso al beneficio nell'assetto normativo ritenuto contrastante con le norme della Carta, permane comunque la presunzione relativa, quindi vincibile a determinate condizioni e con determinate regole probatorie, di perdurante pericolosità del condannato sicché l'esito favorevole della domanda per la fruizione del permesso premio è subordinata alla avvenuta «acquisizione» di elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. La collaborazione utile e possibile non costituisce unica prova legale di avvenuta rescissione del legame con il contesto criminale di provenienza. In tali casi, pertanto, le verifiche devono estendersi, oltre agli ordinari presupposti del permesso premio, all'eventuale, esistenza di elementi, concreti e specifici, che siano idonei non solo ad escludere, in termini definitivi, l'attualità dei collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata (requisito espressamente previsto dall'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen.), ma anche l'inesistenza del pericolo del ripristino di siffatti collegamenti, tenuto conto delle concrete circostanze concrete (Sez. 1, n. 33743 del 14/7/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281764, secondo la quale, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 2019, il condannato non collaborante per contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge può limitarsi ad allegare elementi fattuali potendo, eventualmente, il giudice completare ('istruttoria anche d'ufficio). Conformemente alle esigenze di raccordo istituzionale indicate nella stessa sentenza Corte cost. n. 253 del 2019, si impone sempre l'acquisizione di informazioni dal Procuratore nazionale antimafia, dal procuratore distrettuale territorialmente competente e dal comitato dell'ordine e della sicurezza pubblica. Fermo restando che la valutazione in concreto degli elementi idonei a superare la presunzione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata deve rispondere criteri «di particolare rigore, proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale si esige l'abbandono definitivo» (sent. Corte cost. n. 253 del 2019), gli oneri dimostrativi imposti al richiedente il permesso premio non possono decisivamente basarsi sul suo atteggiamento soggettivo, l'accoglimento o meno dell'istanza dipende «dalla situazione oggettiva all'esame della magistratura di sorveglianza. È infatti a tale situazione che l'ordinamento non irragionevolmente è ancorato per stabilirne la forza presuntiva e, conseguentemente, per definire il regime probatorio necessario a superare quest'ultima» (sent. Corte cost. n. 20 del 2022). 4. Il Tribunale di sorveglianza di Ancona non si è attenuto a quanto sopra rappresentato. Dopo avere dato atto che il Madonia era stato condannato , tra gli altri, per associazione di stampo mafioso e ed omicidi aggravati dalla finalità mafiosa, ha posto a fondamento della decisione sfavorevole al detenuto, la sua pericolosità sociale desunta, tuttavia, o da elementi risalenti nel tempo (la particolare gravità dei reati commessi dal 1977 all'inizio della detenzione decorrente dal giorno 1 marzo 1998) o indicati genericamente (il giudizio di insufficiente riflessione critica espresso in epoca imprecisata dagli operatori penitenziari che tuttavia avevano valutato "sufficientemente partecipativa" la sua adesione al trattamento) senza soffermarsi sui rapporti del Madonia con la criminalità organizzata e sul pericolo attuale di riallacciarli, considerati alla stregua di mere condizioni di ammissibilità dell'istanza non influenti sul merito della decisione e, soprattutto, senza disporre le verifiche idonee a colmare le pur riconosciute mancanze istruttorie, decisive ai fini della pronunzia, in tema di osservazione della personalità ed attuale operatività della cosca di appartenenza, espressamente rinviate alla presentazione di una "prossima istanza". 6. Ne discende l'annullamento del provvedimento, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Ancona per nuovo giudizio, da compiere osservando i principi sopra enunciati tenendo conto dei rilievi posti in evidenza. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribu