CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 37762/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 12/11/2015 della Corte di Appello di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio in ordine al trattamento sanzionatorio; dichiararsi l'inammissibilità nel resto; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Brescia, in esito a giudizio abbreviato, confermava la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Verona il 9 luglio 2014 che aveva condannato i ricorrenti alla pena di giustizia in relazione ai reati di rapina impropria aggravata e porto in luogo pubblico di armi da guerra. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con unico atto attraverso il quale deducono: 1) violazione di legge per non avere la Corte di Appello riconosciuto al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] il concorso "anomalo" ex art. 116 cod.pen., posto che egli si sarebbe limitato ad accompagnare i correi sul luogo del delitto per commettere un furto; 2) omessa motivazione in ordine alla esclusione della recidiva per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], istanza contenuta nei motivi di appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.In ordine al primo motivo, che attiene esclusivamente alla posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha correttamente escluso la sussistenza di una ipotesi di "concorso anomalo" ex art. 116 cod.pen.. Va in questa sede richiamato il principio di diritto secondo il quale, in tema di concorso di persone nel reato, risponde ex art. 110 cod. pen., a titolo di dolo indiretto (indeterminato, alternativo o eventuale), il soggetto che abbia indicato al correo l'abitazione da depredare e fornito, anche durante la fase esecutiva, informazioni specifiche circa l'ubicazione di oggetti di valore atteso che, trattandosi di luogo ordinariamente destinato al domicilio delle persone, deve ritenersi insita nella originaria programmazione criminale l'accettazione del rischio di trasformazione del reato inizialmente pianificato in quello più grave realizzato (Sez. 2, n. 29641 del 30/05/2019, Rhimi, Rv. 276734). Nella motivazione di tale decisione di legittimità, che si attaglia al caso in esame, si specifica che: "in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen., può essere configurata solo quando l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata (Sez. 2, n. 48330 del 26/11/2015, Rv. 265479). Del resto la giurisprudenza di questa Corte Suprema è, in proposito, assolutamente ferma nel ritenere che sussiste il necessario rapporto di causa ad effetto tra il reato di furto inizialmente programmato e quello di rapina, commesso successivamente, poiché è del tutto prevedibile che un compartecipe possa trascendere ad atti di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o di terzi, per assicurarsi il profitto del furto, o comunque guadagnare l'impunità, sicché solo ove le circostanze del caso di specie siano indicative della focalizzazione esclusiva dell'azione criminosa verso la semplice sottrazione di un bene altrui, può ritenersi sussistere l'ipotesi del concorso anomalo; ove invece le circostanze del fatto programmato e poi portato a termine inducano a ritenere che per le particolari caratteristiche del luogo di consumazione è logicamente prevedibile la trasformazione dell'azione criminosa dall'iniziale programmato furto nel più grave delitto di rapina, il titolo di reato è sicuramente quello del concorso ex art. 110 cod.pen. a titolo di dolo indeterminato, alternativo od eventuale. Così che se l'introduzione ai fini dell'impossessamento avviene all'interno di un'abitazione e cioè all'interno di un luogo ordinariamente destinato al domicilio delle persone, l'accettazione del rischio della trasformazione del furto nel più grave delitto di rapina deve ritenersi insita nella programmazione criminosa originale". Nel caso in esame, sulla base di una ricostruzione del fatto non rivedibile in questa sede, la Corte di appello ha ritenuto che essendosi verificata una introduzione presso una abitazione privata in pieno giorno e con strumenti atti allo scassinamento di casseforti ma adusi ad essere utilizzati anche per violenza alla persona, tutti i correi, ivi compreso il Lafleur che aveva fatto da palo rimanendo all'esterno, avevano previsto la possibilità che il furto degenerasse in rapina come sviluppo ordinario dell'azione concordata. 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. E' vero che la Corte di Appello non ha motivato alcunché sulla richiesta di esclusione della recidiva in relazione alla posizione dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, tale richiesta era stata formulata nell'atto di appello con estrema genericità, asserendosi, senza spiegarne le ragioni, che il reato per il quale i ricorrenti erano stati condannati nel presente processo non poteva considerarsi espressione della "medesima devianza già denotata in occasione dei precedenti reati". Deve, pertanto, trovare applicazione il principio di diritto secondo cui, la manifesta infondatezza della richiesta difensiva - che emerge, nella specie, avuto riguardo alla sua genericità - impedisce di ritenere viziata per mancanza di motivazione la sentenza impugnata e di procedere al suo annullamento (tra le tante, Sez.5, n. 27202 del 11/12/2012, Tannoia). Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 29.09.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente G