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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 23419/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 30 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 9 luglio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di concorso in usura di cui ai capi A), B), D) della rubrica.

Ritenuto che il primo motivo del ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in relazione agli artt. 114 e 110 cod. pen. è reiterativo, riproponendo questioni correttamente esaminate dalla corte di merito, che, sulla base dell'accertamento in fatto della condotta delittuosa, ha escluso il carattere marginale del contributo concorsuale del Barbarisi, sottolineando, invece, l'indispensabilità della partecipazione criminosa ai diversi episodi di usura (pag. 10 della sentenza appellata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, relativo alla continuazione, è manifestamente infondato, posto che gli aumenti sono stati ritenuti contenuti e, comunque, proporzionati ai fatti, senza specifica allegazione del contrario, a fronte dell'indubbia pluralità di reati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 30 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 9 luglio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di concorso in usura di cui ai capi A), B), D) della rubrica. Ritenuto che il primo motivo del ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in relazione agli artt. 114 e 110 cod. pen. è reiterativo, riproponendo questioni correttamente esaminate dalla corte di merito, che, sulla base dell'accertamento in fatto della condotta delittuosa, ha escluso il carattere marginale del contributo concorsuale del Barbarisi, sottolineando, invece, l'indispensabilità della partecipazione criminosa ai diversi episodi di usura (pag. 10 della sentenza appellata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, relativo alla continuazione, è manifestamente infondato, posto che gli aumenti sono stati ritenuti contenuti e, comunque, proporzionati ai fatti, senza specifica allegazione del contrario, a fronte dell'indubbia pluralità di reati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23419/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris