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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 39130/2021

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10339-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 24/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10339/2020 [OSCURATO:PERSONA] Numero sezionale 10630/2021Numero di raccolta generale 39130/2021 Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Ancona accoglieva Data pubblicazione 09/12/2021 l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di liquidazione del compenso a lui spettante a fronte dell’opera svolta come difensore di soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, compensando le spese del giudizio di opposizione a fronte della mancata costituzione, nello stesso, della parte pubblica.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un solo motivo.

Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

ACCOGLIMENTO del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione del provvedimento con cui il Tribunale di Ancona, pur avendo totalmente accolto l’opposizione ex artt. 170 del D. P. R. n. 115 del 2002 e 15 del D. Lgs. n. 150 del 2011, dal medesimo proposta avverso il decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ha compensato le spese del predetto giudizio di opposizione a fronte della mancata costituzione in giudizio del Ministero e della peculiarità della fattispecie.

L’unica censura proposta dal ricorrente è fondata, non essendo consentita la compensazione delle spese se non nei casi di cui all’art. 92, secondo comma, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis conseguente all’entrata in vigore del D. L. n. 132 del 2014, convertito con modificazioni in Legge n. 162 del 2014.

Anche nel regime previgente alla novella del 2014, peraltro, questa Corte2 di 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10339/2020 aveva affermato che la mancata costituzione Numero sezionale 10630/2021Numero di raccolta generale 39130/2021 in giudizio dell'Amministrazione convenuta, non implicando acquiescenza alla Data pubblicazione 09/12/2021 pretesa dell'attore, non è sufficiente a giustificare la compensazione delle spese processuali, la quale postula che il giudice motivi adeguatamente la propria decisione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1101 del 22/01/2010, Rv. 611174; Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 17555 del 03/09/2015, Rv. 636294)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.

Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento in punto di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., con riconoscimento alla ricorrente delle spese del giudizio di opposizione, liquidate in € 300 oltre accessori.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., condanna la parte intimata al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio di merito, che liquida in € 300, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Condanna altresì la parte intimata al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 400, di cui € 100 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 26 novembre 2021.

IL PRESIDENTE (L.G.

Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10339-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 24/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10339/2020 [OSCURATO:PERSONA] Numero sezionale 10630/2021Numero di raccolta generale 39130/2021 Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Ancona accoglieva Data pubblicazione 09/12/2021 l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di liquidazione del compenso a lui spettante a fronte dell’opera svolta come difensore di soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, compensando le spese del giudizio di opposizione a fronte della mancata costituzione, nello stesso, della parte pubblica. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un solo motivo. Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione del provvedimento con cui il Tribunale di Ancona, pur avendo totalmente accolto l’opposizione ex artt. 170 del D. P. R. n. 115 del 2002 e 15 del D. Lgs. n. 150 del 2011, dal medesimo proposta avverso il decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ha compensato le spese del predetto giudizio di opposizione a fronte della mancata costituzione in giudizio del Ministero e della peculiarità della fattispecie. L’unica censura proposta dal ricorrente è fondata, non essendo consentita la compensazione delle spese se non nei casi di cui all’art. 92, secondo comma, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis conseguente all’entrata in vigore del D. L. n. 132 del 2014, convertito con modificazioni in Legge n. 162 del 2014. Anche nel regime previgente alla novella del 2014, peraltro, questa Corte2 di 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10339/2020 aveva affermato che la mancata costituzione Numero sezionale 10630/2021Numero di raccolta generale 39130/2021 in giudizio dell'Amministrazione convenuta, non implicando acquiescenza alla Data pubblicazione 09/12/2021 pretesa dell'attore, non è sufficiente a giustificare la compensazione delle spese processuali, la quale postula che il giudice motivi adeguatamente la propria decisione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1101 del 22/01/2010, Rv. 611174; Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 17555 del 03/09/2015, Rv. 636294)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento in punto di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., con riconoscimento alla ricorrente delle spese del giudizio di opposizione, liquidate in € 300 oltre accessori. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. PQM La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., condanna la parte intimata al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio di merito, che liquida in € 300, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Condanna altresì la parte intimata al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 400, di cui € 100 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 26 novembre 2021. IL PRESIDENTE (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N
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