CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30159/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ALE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• n. 71 N. 8416/26 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385, commi primo e terzo, cod. pen.); Ritenuto i motivi di ricorso, con i quali si denuncia vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato e violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen. sono meramente reiterativi di doglianze già prospettate ed adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti, sia quanto all'apprezzamento della prova dell'effettivo, cosciente e volontario allontanamento dell'imputato dal luogo di esecuzione della misura (cfr. pag. 1-3 della sentenza impugnata), sia quanto alla insussistenza dei presupposti di configurabilità dell'invocata circostanza attenuante, esclusa con argomentazioni (pag. 3 della sentenza impugnata) in linea con la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, Rv. 280479-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa P.Q.M