CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 21277/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIB. LIBERTA' di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 3 novembre 2025 il Tribunale di Bari, in sede diriesame, confermava il provvedimento del Gip del locale Tribunale del 6.10.2025,che applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare incarcere in relazione a plurime contestazioni del reato di cui agli artt. 73, commi 1e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 nonché al reato di cui all’art. 629, commi 1 e 2,cod. pen. quest’ultimo aggravato ai sensi dell’art. 416-bis1 cod. pen.2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ColasuonnoPasquale, mediante il proprio difensore di fiducia, articolando un motivo diricorso, che si riassume sinteticamente ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.Con detto motivo deduce la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) cod.proc.pen.in relazione all’art. 416 bis 1 cod.pen.Si assume che l’ordinanza impugnata ha riproposto le considerazioni del Gipsenza confrontarsi con le deduzioni difensive che avevano analiticamenteaffrontato le circostanze evidenziate nell’ordinanza custodiale a supporto dellasussistenza dell’aggravante de qua.Si sottolinea che l’imputato non ha mai prospettato al [OSCURATO:PERSONA] la suaappartenenza ad un clan o che la indebita richiesta provenisse daun’associazione mafiosa né a riguardo può soccorrere il contenuto dellaconversazione di cui al progr. T 334 riportato a pg. 23 dell’ordinanza.Inoltre é necessario che il destinatario della richiesta sia consapevole che si starapportando ad un membro di un sodalizio criminoso mentre nella specie ilCiavarella sembra non aver riconosciuto né il [OSCURATO:PERSONA] né l’[OSCURATO:PERSONA] sicché éillogico ritenere che lo stesso avesse piena consapevolezza dello spessorecriminale del suo interlocutore.Anche la frase del [OSCURATO:PERSONA] “mi tremano le gambe” andrebbe in realtà riferitaalla circostanza di parlare al telefono con un soggetto che non poteva legalmentedetenere un apparecchio telefonico. Neppure risulta provata la volontà delCiavarella di corrispondere periodicamente una somma di denaro.3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnatoconclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso é manifestamente infondato.Al fine di perimetrare l’ambito dell’odierno giudizio, va premesso che in sede diriesame l’odierno indagato ha rinunciato a sollevare contestazioni in ordine allagravità indiziaria dei reati di cui all’incolpazione provvisoria e, con riguardo alreato di cui al capo 24), ha contestato solo la sussistenza dell’aggravante di cuiall’art. 416 bis 1 cod.pen.Detta incolpazione afferisce all’estorsione asseritamente posta in essere dalColasuonno, unitamente ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai danni deifratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolari dell’agenzia discommesse [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nel dicembre del 2022 e nel dicembre 2023.Dalla ricostruzione emersa dai dati captativi, come esposta nell’ordinanzagenetica, confermata dal Tribunale, si ricava che il [OSCURATO:PERSONA], unitamente aicomplici, aveva costretto i [OSCURATO:PERSONA] ad elargire una somma di denaro, pari acirca Euro mille, in occasione delle festività natalizie emergendo la naturaestorsiva della richiesta sia dal collegamento con l’[OSCURATO:PERSONA] (all’epoca dei fattidetenuto in carcere da dove utilizzava un’utenza telefonica non autorizzata), siadal tono vago ed allusivo delle conversazioni, a sua volta indicativo dellariferibilità della richiesta ad un ambiente criminale.2. Con riguardo alla contestazione dell’aggravante di cui all’art. 461 bis 1cod.pen., ritenuta nella specie, occorre ribadire che ai fini della configurabilitàdell'aggravante, non è necessario che sia stata dimostrata o contestatal'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenzao la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo laforza intimidatrice tipica dell’agire mafioso (Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Rv.277033; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Rv. 263525; Sez. 6, n. 41772 del13/06/2017, Rv. 271103).Inoltre, non è necessario che l’autore del reato faccia parte di una associazionedi tipo mafioso, atteso che la circostanza aggravante si applica a tutti coloro,partecipi o non di qualche sodalizio criminoso, la cui condotta sia riconducibile auna delle due forme in cui può atteggiarsi (aver commesso il fatto avvalendosidelle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen.) e, per i soggetti partecipi,opera anche con riferimento ai reati-fine dell'associazione (Sez. 1, n. 2612 del20/12/2004, dep. 2005, Rv. 230451; Sez. 2, n. 2204 del 31/03/1998, Rv.211178).Ed ancora non rileva l’effettiva intimidazione della vittima, essendo la circostanzadi natura “oggettiva”, inerente alle modalità dell’azione; pertanto, il metodoutilizzato per commettere un delitto non può essere desunto dalla mera reazionedelle vittime alla condotta tenuta dall'imputato, ma deve concretizzarsi in uncomportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare coartazionepsicologica sulle persone, con i caratteri propri dell'intimidazione derivantedall'organizzazione criminale evocata (Sez. 6, n. 21342 del 02/04/2007, Rv.236628; Sez. 6, n. 28017 del 26/05/2011, Rv. 250541; Sez. 5, n. 22554 del09/03/2018, Rv. 273190).Il metodo mafioso può esprimersi attraverso minacce implicite; si ribadisceinfatti che l’evocazione dell’interesse di un temibile consorzio criminale abbia unostraordinario potere intimidatorio e renda efficaci condotte minatorie “contratte”,ovvero agite attraverso il riferimento sintetico al capitale criminale accumulatodall’associazione;tale semplificazione dell’azione, correlata all’evocazione dellapotenza criminale di gruppi criminali organizzate integra sicuramente il “metodomafioso” (Sez. 2, n. 32 del 30/11/2016, dep. 2017, Rv. 268759; Sez. 2, n.22976 del 13/04/2017, Rv. 270175).Al fine dell’integrazione dell’aggravante sono efficaci anche condotte minatorie“contratte”, ovvero agite attraverso il riferimento sintetico al capitale criminaleaccumulato dall’associazione; tale semplificazione dell’azione, correlataall’evocazione della potenza criminale delle mafie, integra il “metodo mafioso”(Sez. 2, n. 32 del 30/11/2016, dep. 2017, Rv. 268759; Sez. 2, n. 22976 del13/04/2017, Rv. 270175).3. Venendo al caso in esame, il Tribunale, con una motivazione che non si prestaad alcuna censura dal punto di vista sia della tenuta logica che della conformitàai principi di diritto dianzi enunciati, ha evidenziato che la condotta é stata postain essere esercitando sul [OSCURATO:PERSONA] quella particolare coartazione derivantedall’evocazione della capacità criminale delle organizzazioni di tipo mafioso. Inprimo luogo, pur essendo il profilo di per sé non dirimente, il Tribunale ha altresìposto in rilievo che il [OSCURATO:PERSONA] era partecipe a consorterie nella zona di Bari eprovincia e che l’[OSCURATO:PERSONA], al momento del fatto in stato di detenzione, erapartecipe al clan [OSCURATO:PERSONA] al cui vertice vi era il padre [OSCURATO:PERSONA]. Questiaspetti, peraltro, erano ben noti alla vittima la quale da epoca risalente liconosceva entrambi anche in virtù di una realtà territoriale circoscritta qualequella del Comune di Noicottaro.Ma la forza intimidatoria viene in particolare desunta dalle modalità dellarichiesta che proveniva da un soggetto che si trovava ristretto in carcere e chenonostante ciò riusciva a comunicare, dal riferimento ad una pluralità di soggettiquali beneficiari della somma richiesta, dato questo che evoca la sussistenza diun gruppo nonché dalla reazione della vittima la quale, avuta piena contezzadella richiesta, evidentemente consapevole della caratura criminale dei suoiinterlocutori, pronuncia la frase “mi tremano le gambe”.A riprova dello stato di assoggettamento della vittima, milita altresì lacircostanza, posta in rilevo dal Tribunale, che il [OSCURATO:PERSONA] non ha mai denunciatoil reato né con riferimento al primo episodio né con riguardo a richiestesuccessive.4. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiaratoinammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter,disp.att. cod.proc.pen.Così deciso in Roma il 16 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]