CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 40105/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/6~e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 4 novembre 2020 della Corte di appello di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) ai reati di associazione per delinquere di tipo mafioso e di tentata estorsione aggravata, ai sensi degli artt. 416 bis, 56 e 629, primo e secondo comma, cod. pen., commessi dal 2003 con condotta perdurante in [OSCURATO:PERSONA], giudicati dalla Corte di appello di Napoli con sentenza dell'Il luglio 2014, definitiva il 12 novembre 2015; 2) al reato di estorsione aggravata dalla c.d. modalità mafiosa, ai sensi degli artt. 619 cod. pen. e 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), commesso dal 2007 al 2010 in [OSCURATO:PERSONA], giudicato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 20 settembre 2016, definitiva il 9 aprile 2018. Il giudice dell'esecuzione, evidenziando la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell'istanza, ha rideterminato la pena finale in anni quattordici di reclusione, così quantificata: pena base di anni nove di reclusione per i reati sub 1, aumentata di anni cinque di reclusione per il reato sub 2. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 671 cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione - partendo dalla pena base di anni nove di reclusione, così come quantificata dal giudice della cognizione sub 1 per tutte le condotte da lui accertate - avrebbe omesso di scorporare i singoli reati, già riuniti tra loro dal vincolo della continuazione. Così facendo, il giudice dell'esecuzione, contrariamente a quanto indicato dalla giurisprudenza di legittimità, non avrebbe stabilito la pena base per il reato più grave, omettendo altresì di operare gli autonomi aumenti di pena per i tutti i reati-satellite, anche per quelli già riuniti dalla c.d. continuazione interna. Il giudice dell'esecuzione, infine, non avrebbe offerto alcuna motivazione in ordine all'aumento di pena per il reato satellite sub 2.2.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 63, quarto comma, cod. pen., perché il giudice dell'esecuzione, prendendo a riferimento quale pena base quella stabilita per tutti reati sub 1, avrebbe reiterato l'errore posto in essere dal giudice della cognizione, il quale aveva accertato più circostanze aggravanti a effetto speciale, omettendo di applicare soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave ed, eventualmente, aumentandola. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1. Giova premettere in diritto che, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione può applicare in executivis l'istituto della continuazione nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, e rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati sulla base dei criteri dettati dalla stessa norma. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, qualora sia applicata in sede esecutiva la continuazione tra distinte condanne, delle quali quella a pena più grave sia stata pronunciata per una pluralità di reati già uniti nel giudizio di cognizione dal vincolo della continuazione, deve essere assunta come pena base quella inflitta in tale giudizio per la violazione più grave, prescindendosi dall'aumento per i reati satelliti che va determinato ex novo dal giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 45161 del 27/10/2004, Esposito, Rv. 229822), anche per quelli già riuniti nella continuazione con il reato più grave posto alla base del nuovo computo (Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009, Neder, Rv. 243375). In altri termini, il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1 n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845), al fine di consentire il vaglio di congruità della pena concordata che lo stesso è tenuto ad effettuare. Nel caso di specie, pertanto, il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto stabilire in maniera indistinta quale pena base quella stabilita dal giudice della cognizione per entrambi i reati sub 1, così come è stato evidenziato nel primo motivo di ricorso. 1.2. L'accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe il secondo. 2. All'annullamento consegue che va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione fisica, per rinnovato esame della richiesta limitatamente alla determinazione della pena, in ossequio ai principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 183 del 03/07/2013, sulla diversa composizione del giudice di rinvio, in caso di annullamento di ordinanze in materia di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte dì appello di Napoli. Così deciso il 29/09/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]