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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37082/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo in qualità di amministratore della ditta individuale PRG costruzioni ed il secondo quale amministratore di fatto, per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione di risorse finanziarie e bancarotta documentale per irregolare tenuta delle scritture contabili.

La Corte ha assolto gli imputati per due delle condotte distrattive, perché il fatto non sussiste, ed ha dichiarato la prescrizione, previa riqualificazione del fatto nel delitto di bancarotta semplice ex art 217/1 nr 2 LF, per una terza condotta distrattiva, rideterminando la pena principale e le pene accessorie fallimentari in anni tre.

Epoca del fallimento : Giugno 2010. 1.Hanno presentato ricorso gli imputati tramite il comune difensore fiduciario articolando tre motivi esposti in un unico atto di impugnazione.

1. Col primo hanno lamentato violazione di legge e vizio di manifesta illogicità di motivazione in relazione alla qualificazione del fatto di cui al capo D) lett e), come bancarotta fraudolenta documentale anziché come bancarotta semplice documentale.La difesa ha premesso che la sentenza impugnata ha avuto riguardo - in coerenza con l'imputazione formulata - al solo anno 2009 ed ha censurato la motivazione sia riguardo all'elemento oggettivo del reato, che in relazione all'elemento soggettivo. 1.1 Sotto il primo profilo ci si duole della decisione con la quale i Giudici milanesi, dopo aver dato atto che l'omessa tenuta del libro giornale per il 2009 era stata accompagnata da un documento informatico di prima nota relativo al periodo, ne hanno escluso il valore sostitutivo rispetto al libro giornale, omettendo di valutare, altresì, i dati informativi ricavabili dalla documentazione contabile di supporto, dagli estratti conto bancari e da una situazione economica aggiornata a Settembre 2009, documenti consultati dal curatore, di cui pure si era dato conto in motivazione.

Sul punto la Corte si sarebbe limitata a citare la giurisprudenza di questa Corte di legittimità circa la sussistenza del delitto in parola nei casi in cui al fine di ricostruire i movimenti patrimoniali della fallita occorra una speciale diligenza, senza calare il principio nella fattispecie concreta.

Per altro verso la difesa evidenzia l'incoerenza interna della motivazione, nella parte in cui ha dato chiaramente atto che proprio attraverso gli elementi contenuti nella prima nota informatica, incrociati con la documentazione bancaria, il curatore era riuscito a porre in luce la distrazione di oltre 20mila euro, condotta per la quale gli imputati hanno riportato condanna.

Si puntualizza che i Giudici di appello hanno esplicitamente ritenuto attendibile il documento, annotando che da esso risultavano tutti i movimenti effettuati durante l'intera vita della fallita.

Nella prospettiva della invocata derubricazione in bancarotta semplice i ricorrenti rappresentano che, nella sostanza, le informazioni non contenute nel libro giornale erano ricavabili, e di fatto ricavate, dalla prima nota informatica; lamentano, ancora, l'omessa valutazione dei registri iva obbligatori, dai quali emergerebbero tutti i movimenti passivi ed attivi della fallita relativi al 2009.1.2.Sotto il profilo soggettivo si deduce l'illogicità e contraddittorietà di motivazione, poiché i Giudici di appello avevano ritenuto dimostrato il dolo generico del delitto, riferendosi alla condotta di distrazione della somma di 20mila euro che, secondo il loro convincimento, il mancato aggiornamento delle scritture contabili era destinato a coprire.

Tale giustificazione - sostengono i ricorrenti - appare incompatibile con la parte di motivazione in cui si è ritenuto che la prova della distrazione dei 20mila euro provenisse dal documento informatico di prima nota; secondo questa ricostruzione gli imputati avrebbero omesso di aggiornare il libro giornale, allo scopo di impedire la ricostruzione dei movimenti societari e contestualmente avrebbero annotato le operazioni di cassa del 2009 nella suddetta prima nota, a disposizione degli organi fallimentari. 1.3 Palesemente illogica sarebbe la motivazione nel ritenere che l'annotazione di utili inferiori al reale per l'anno 2008 potesse fornire prova e riscontrare il dolo generico necessario a sorreggere la condotta distrattiva.

Sul punto la difesa evidenzia che la falsa appostazione di utili riguardava la dichiarazione redditi del 2008, mentre il mancato aggiornamento delle scritture contabili riguardava l'anno 2009, e che la dichiarazione redditi non fa parte dei libri e scritture contabili richiesti dalla normativa civilistica. 2.Tramite il secondo motivo ci si lamenta della motivazione illogica quanto al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante ex art 219/2 LF.

La Corte si era limitata a correggere l'errore commesso dal Tribunale che, pur riconoscendo le attenuanti ex art 62 bis cp aveva omesso di eliminare dal computo della pena la quota collegata all'aggravante.

Tanto premesso la difesa osserva che i Giudici di appello avevano giustificato la negatoria del giudizio di prevalenza attraverso argomentazioni in parte di stile, in parte estranee agli indici di riferimento ex art 132 e 133 cp ed in parte contraddette dai risultati probatori emersi.

La motivazione sarebbe illogica in considerazione del ridimensionamento del numero dei reati intervenuto in grado di appello, per le assoluzioni nel merito ed il proscioglimento per prescrizione, e della loro gravità, essendo stata pronunziata l'assoluzione per la contestazione di maggiore gravità. 3.Nel terzo motivo si rappresenta l'errata applicazione di legge in relazione al'art 597/3 e 4 cpp, divieto di reformatio in pejus, e la mancanza di motivazione, in relazione al all'individuazione del reato più grave ed alla determinazione delle pene accessorie.

Quanto a quest'ultimo aspetto la Corte milanese aveva adoperato un automatismo applicativo tra pena principale e pene accessorie, ragione per la quale aveva ridotto la pena dell'interdizione dai pubblici uffici ex art 28 cp al di sotto del limite dei cinque anni previsto dall'ad 29 cp.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per il rigetto dei ricorsi.La difesa degli imputati ha depositato telematicamente memoria di replica alle osservazioni ed alle conclusioni del PG, con la quale ha ribadito, ampliandole, le deduzioni a sostegno dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, per più aspetti inammissibile, è da valutare complessivamente infondato. 1.0ccorre premettere "in fatto" che le doglianze difensive esposte nel primo motivo si appuntano esclusivamente sul ritenuto reato di bancarotta fraudolenta documentale, nella fattispecie contestato e giudicato integrato sotto forma della irregolare tenuta dei libri e scritture contabili, e criticano la mancata derubricazione del fatto in bancarotta semplice.

Va precisato che dalle concordi sentenze di merito e dall'atto di ricorso emerge che la condotta descritta in imputazione e per la quale è stata emessa condanna, è relativa all'anno 2009 e riguarda il mancato aggiornamento del libro giornale e del libro degli inventari, non reperiti dal curatore in relazione a quegli anni; la situazione economica, infatti, è risultata aggiornata fino a Settembre 2009 e la situazione patrimoniale fino a Dicembre 2008.

Come riportano i Giudici di appello alla pagina 28 del testo, citando le dichiarazioni rese dal curatore nel corso del giudizio, nel 2008 la contabilità era stata tenuta regolarmente ed in precedenza la fallita adottava un regime di contabilità semplificata. 1.1 II principale argomento della difesa - articolato secondo le scansioni ai cui ai punti 1, 1.1 e 1.2 del ritenuto in fatto e ripreso ampiamente nelle note scritte depositate in via telematica - è costituito dalla presenza della cosiddetta prima nota informatica relativa al suindicato periodo, il cui contenuto è stato giudicato attendibile dai Giudici del merito, poiché vi risultavano annotati tutti i movimenti effettuati nella vita della società; in special modo la difesa insiste sulla pacifica acquisizione processuale, secondo la quale le informazioni non inserite nel libro giornale erano ricavabili, e di fatto erano state ricavate dagli organi fallimentari, attraverso la consultazione della prima nota informatica.

A sostegno della tesi si rappresenta che tramite l'esame di tale documento effettuato dal curatore si era raggiunta la prova della distrazione di 20mila euro, condotta per la quale gli imputati sono stati condannati, derivandone, altresì - nella prospettiva deki ricorrenti - un profilo di incoerenza interna alla motivazione.

Le osservazioni formulate dalla difesa non sono condivisibili per le ragioni di seguito esposte. 1.2 La Corte di appello ha già respinto la tesi difensiva, osservando correttamente che la prima nota informatica ha una mera valenza interna, non è obbligatoria ed è un documento prodromico alla compilazione del libro giornale, essendo quest'ultimo l'unica scrittura contabile idonea ad attestare dal punto di vista giuridico l'esercizio delle attività dell'impresa. 1.3 L'affermazione è rispondente al dato normativo di riferimento, atteso che il libro giornale, la cui istituzione è obbligatoria, ai sensi dell'ad 2214 cc, e che deve indicare, ex 2216 cc, giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa, è inserito per l'appunto tra le scritture contabili obbligatorie per l'imprenditore che esercita attività commerciale.

L'art 2215 bis cc contempla la facoltà che i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.

Il secondo comma dell'ad 2215 bis cc prevede che le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare ... riproduzioni e copie...

Risulta, dunque, chiaro dall'interpretazione letterale della normativa di riferimento che la prima nota informatica di cui discorre la difesa non ha il valore che l'art 2215 bis cc attribuisce alla documentazione informatica formata e tenuta con strumento informatico, di valore equipollente al libro giornale cartaceo, essendo, diversamente - come opinato dai Giudici di appello con affermazione non censurata specificamente dalla difesa - un atto di natura interna, un brogliaccio informatico, le cui annotazioni nel caso al vaglio erano destinate ad essere trasfuse nel libro giornale, e quindi, un atto prodromico e funzionale alla compilazione di quest'ultimo, unico documento formalmente valido a fornire informazioni circa l'attività e l'esercizio dell'impresa.

In senso sfavorevole alla tesi auspicata dai ricorrenti va, altresì, osservato che la nota informatica in parola in alcun modo era destinata ad essere consultabile agevolmente, atteso che essa fu rinvenuta dal curatore e, quindi, diversamente da quanto sostenuto - peraltro genericamente - nelle note conclusive depositate dalla difesa, non fu messa immediatamente a disposizione degli organi fallimentari.

Sul punto deve, ancora, sottolinearsi che nei motivi di appello - per come riportati nella incontestata sintesi operata nella sentenza impugnata, pagina 14 - lo stesso difensore ha dato atto che il file di prima nota in formato excel era stato trasmesso dal curatore fallimentare di [OSCURATO:PERSONA] al curatore della fallita PRG, confermandosi, quindi, l'estraneità degli imputati alla fornitura delle relative informazioni agli organi della procedura. 1.4 Tanto premesso e chiarito va considerato che la sentenza impugnata ha dato atto - alla pagina 22 del testo - che il curatore aveva ricostruito le vicende patrimoniali sulla base della documentazione contabile di supporto, con ciò riferendosi al citato file excel di prima nota, e dell'analisi degli estratti conto bancari; inoltre, ha estesamente riportato nel corpo della motivazione la testimonianza del curatore; questi ha definito notevolmente difficoltosa l'operazione di ricostruzione contabile del patrimonio della fallita a causa della mancata registrazione dei movimenti, registrazione ferma - a Settembre 2009 - all'inizio del medesimo anno, precisando che la ricostruzione era avvenuta extra contabilmente, incrociando i dati ricavati dalla prima nota informatica con gli estratti conto bancari. 1.5.La situazione di anomala tenuta delle contabilità emersa nel corso del giudizio è stata congruamente ricostruita senza alcuna incoerenza interna e correttamente sussunta nella fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, / peraltro già citata dai Giudici territoriali.

K) Si è infatti più volte affermato - con proposizioni che il Collegio condivide - che sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza.(Sez. 5, Sentenza n. 21588 del 19/04/2010 Ud. (dep. 07/06/2010 ) Rv. 247965.

In senso conforme, e con riguardo ad un caso concreto in larga misura sovrapponibile al presente, si è ribadito che nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza.

Nel caso esaminato si è dato atto che per la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell'impresa era stato necessario fare capo a fonti di documentazione esterne, nonchè ad appunti del fallito, come nel presente giudizio.

Sez. 5, Sentenza n. 1925 del 26/09/2018 Ud. (dep. 16/01/2019 )Rv. 274455.

Sul tema può forse aggiungersi che già il reperimento della prima nota informatica, non fornita dagli esponenti della società al curatore e di non agevole rinvenimento, appare rientrare nel concetto di esercizio di speciale diligenza elaborato da questa Corte. 2.Quanto al secondo motivo di ricorso, inerente la negatoria del giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche sull'aggravante di cui all'art 219/2 nr 1 LF, va premesso in diritto che, secondo la costante lezione di questa Corte regolatrice le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità, qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

Nel caso in esame dal testo della sentenza impugnata si ricava chiaramente che la Corte territoriale, nel procedere al giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche e le aggravanti ritenendo le prime equivalenti,ha correttamente tenuto conto della gravità obbiettiva delle condotte realizzate dagli imputati, dell'entità rilevante della somma distratta e della complessiva esposizione debitoria della fallita. 2.1 Per il resto non può che annotarsi che il Giudice di appello ha corretto il calcolo errato operato dal primo giudice che, pur riconoscendo le circostanze ex art 62 bis cp con giudizio di equivalenza alla aggravante, aveva calcolato l'aumento di pena per l'aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta, ed ha così ripristinato la legittimità della misura della pena.

Le altre censure alla valutazione discrezionale della Corte di appello, oltre a risultare manifestamente infondate in diritto, non tengono conto che tramite l'eliminazione dell'aumento di pena, erroneamente applicato dal Tribunale, la pena è stata ridotta al minimo edittale, ragion per cui non si poteva procedere ad ulteriori diminuzioni, se non con il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti sull'aggravante, invece negato con esatta motivazione. 3.Non sono condivisibili le doglianze presentate col terzo motivo del ricorso, in parte già esaminate al paragrafo precedente, mentre la determinazione delle pene accessorie fallimentari è stata calcolata in riferimento alla pena principale di anni tre di reclusione.

Tuttavia la sua determinazione non è frutto dell'automatismo che la difesa ha inteso denunziare ma il trattamento sanzionatorio è considerato esplicitamente congruo ed equo in considerazione delle ipotesi fraudolente rimaste confermate a carico degli imputati, quindi, con motivazione che ha correttamente fatto riferimento ai parametri ex art 133 cp. 3.1 Quanto alla enunciazione riguardante la pena accessoria ex art 28 cp, che la Corte ha erroneamente determinato in misura inferiore a quella prevista per legge di anni cinque, essa appare priva di interesse, ( oltre che di senso) poiché dalla ipotetica rimozione dell'errore alcun vantaggio ricaverebbe l'imputato, derivandone , anzi, un chiaro effetto pregiudizievole nei suoi confronti.

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va rigettato ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo in qualità di amministratore della ditta individuale PRG costruzioni ed il secondo quale amministratore di fatto, per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione di risorse finanziarie e bancarotta documentale per irregolare tenuta delle scritture contabili. La Corte ha assolto gli imputati per due delle condotte distrattive, perché il fatto non sussiste, ed ha dichiarato la prescrizione, previa riqualificazione del fatto nel delitto di bancarotta semplice ex art 217/1 nr 2 LF, per una terza condotta distrattiva, rideterminando la pena principale e le pene accessorie fallimentari in anni tre. Epoca del fallimento : Giugno 2010. 1.Hanno presentato ricorso gli imputati tramite il comune difensore fiduciario articolando tre motivi esposti in un unico atto di impugnazione. 1. Col primo hanno lamentato violazione di legge e vizio di manifesta illogicità di motivazione in relazione alla qualificazione del fatto di cui al capo D) lett e), come bancarotta fraudolenta documentale anziché come bancarotta semplice documentale.La difesa ha premesso che la sentenza impugnata ha avuto riguardo - in coerenza con l'imputazione formulata - al solo anno 2009 ed ha censurato la motivazione sia riguardo all'elemento oggettivo del reato, che in relazione all'elemento soggettivo. 1.1 Sotto il primo profilo ci si duole della decisione con la quale i Giudici milanesi, dopo aver dato atto che l'omessa tenuta del libro giornale per il 2009 era stata accompagnata da un documento informatico di prima nota relativo al periodo, ne hanno escluso il valore sostitutivo rispetto al libro giornale, omettendo di valutare, altresì, i dati informativi ricavabili dalla documentazione contabile di supporto, dagli estratti conto bancari e da una situazione economica aggiornata a Settembre 2009, documenti consultati dal curatore, di cui pure si era dato conto in motivazione. Sul punto la Corte si sarebbe limitata a citare la giurisprudenza di questa Corte di legittimità circa la sussistenza del delitto in parola nei casi in cui al fine di ricostruire i movimenti patrimoniali della fallita occorra una speciale diligenza, senza calare il principio nella fattispecie concreta. Per altro verso la difesa evidenzia l'incoerenza interna della motivazione, nella parte in cui ha dato chiaramente atto che proprio attraverso gli elementi contenuti nella prima nota informatica, incrociati con la documentazione bancaria, il curatore era riuscito a porre in luce la distrazione di oltre 20mila euro, condotta per la quale gli imputati hanno riportato condanna. Si puntualizza che i Giudici di appello hanno esplicitamente ritenuto attendibile il documento, annotando che da esso risultavano tutti i movimenti effettuati durante l'intera vita della fallita. Nella prospettiva della invocata derubricazione in bancarotta semplice i ricorrenti rappresentano che, nella sostanza, le informazioni non contenute nel libro giornale erano ricavabili, e di fatto ricavate, dalla prima nota informatica; lamentano, ancora, l'omessa valutazione dei registri iva obbligatori, dai quali emergerebbero tutti i movimenti passivi ed attivi della fallita relativi al 2009.1.2.Sotto il profilo soggettivo si deduce l'illogicità e contraddittorietà di motivazione, poiché i Giudici di appello avevano ritenuto dimostrato il dolo generico del delitto, riferendosi alla condotta di distrazione della somma di 20mila euro che, secondo il loro convincimento, il mancato aggiornamento delle scritture contabili era destinato a coprire. Tale giustificazione - sostengono i ricorrenti - appare incompatibile con la parte di motivazione in cui si è ritenuto che la prova della distrazione dei 20mila euro provenisse dal documento informatico di prima nota; secondo questa ricostruzione gli imputati avrebbero omesso di aggiornare il libro giornale, allo scopo di impedire la ricostruzione dei movimenti societari e contestualmente avrebbero annotato le operazioni di cassa del 2009 nella suddetta prima nota, a disposizione degli organi fallimentari. 1.3 Palesemente illogica sarebbe la motivazione nel ritenere che l'annotazione di utili inferiori al reale per l'anno 2008 potesse fornire prova e riscontrare il dolo generico necessario a sorreggere la condotta distrattiva. Sul punto la difesa evidenzia che la falsa appostazione di utili riguardava la dichiarazione redditi del 2008, mentre il mancato aggiornamento delle scritture contabili riguardava l'anno 2009, e che la dichiarazione redditi non fa parte dei libri e scritture contabili richiesti dalla normativa civilistica. 2.Tramite il secondo motivo ci si lamenta della motivazione illogica quanto al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante ex art 219/2 LF. La Corte si era limitata a correggere l'errore commesso dal Tribunale che, pur riconoscendo le attenuanti ex art 62 bis cp aveva omesso di eliminare dal computo della pena la quota collegata all'aggravante. Tanto premesso la difesa osserva che i Giudici di appello avevano giustificato la negatoria del giudizio di prevalenza attraverso argomentazioni in parte di stile, in parte estranee agli indici di riferimento ex art 132 e 133 cp ed in parte contraddette dai risultati probatori emersi. La motivazione sarebbe illogica in considerazione del ridimensionamento del numero dei reati intervenuto in grado di appello, per le assoluzioni nel merito ed il proscioglimento per prescrizione, e della loro gravità, essendo stata pronunziata l'assoluzione per la contestazione di maggiore gravità. 3.Nel terzo motivo si rappresenta l'errata applicazione di legge in relazione al'art 597/3 e 4 cpp, divieto di reformatio in pejus, e la mancanza di motivazione, in relazione al all'individuazione del reato più grave ed alla determinazione delle pene accessorie. Quanto a quest'ultimo aspetto la Corte milanese aveva adoperato un automatismo applicativo tra pena principale e pene accessorie, ragione per la quale aveva ridotto la pena dell'interdizione dai pubblici uffici ex art 28 cp al di sotto del limite dei cinque anni previsto dall'ad 29 cp. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per il rigetto dei ricorsi.La difesa degli imputati ha depositato telematicamente memoria di replica alle osservazioni ed alle conclusioni del PG, con la quale ha ribadito, ampliandole, le deduzioni a sostegno dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, per più aspetti inammissibile, è da valutare complessivamente infondato. 1.0ccorre premettere "in fatto" che le doglianze difensive esposte nel primo motivo si appuntano esclusivamente sul ritenuto reato di bancarotta fraudolenta documentale, nella fattispecie contestato e giudicato integrato sotto forma della irregolare tenuta dei libri e scritture contabili, e criticano la mancata derubricazione del fatto in bancarotta semplice. Va precisato che dalle concordi sentenze di merito e dall'atto di ricorso emerge che la condotta descritta in imputazione e per la quale è stata emessa condanna, è relativa all'anno 2009 e riguarda il mancato aggiornamento del libro giornale e del libro degli inventari, non reperiti dal curatore in relazione a quegli anni; la situazione economica, infatti, è risultata aggiornata fino a Settembre 2009 e la situazione patrimoniale fino a Dicembre 2008. Come riportano i Giudici di appello alla pagina 28 del testo, citando le dichiarazioni rese dal curatore nel corso del giudizio, nel 2008 la contabilità era stata tenuta regolarmente ed in precedenza la fallita adottava un regime di contabilità semplificata. 1.1 II principale argomento della difesa - articolato secondo le scansioni ai cui ai punti 1, 1.1 e 1.2 del ritenuto in fatto e ripreso ampiamente nelle note scritte depositate in via telematica - è costituito dalla presenza della cosiddetta prima nota informatica relativa al suindicato periodo, il cui contenuto è stato giudicato attendibile dai Giudici del merito, poiché vi risultavano annotati tutti i movimenti effettuati nella vita della società; in special modo la difesa insiste sulla pacifica acquisizione processuale, secondo la quale le informazioni non inserite nel libro giornale erano ricavabili, e di fatto erano state ricavate dagli organi fallimentari, attraverso la consultazione della prima nota informatica. A sostegno della tesi si rappresenta che tramite l'esame di tale documento effettuato dal curatore si era raggiunta la prova della distrazione di 20mila euro, condotta per la quale gli imputati sono stati condannati, derivandone, altresì - nella prospettiva deki ricorrenti - un profilo di incoerenza interna alla motivazione. Le osservazioni formulate dalla difesa non sono condivisibili per le ragioni di seguito esposte. 1.2 La Corte di appello ha già respinto la tesi difensiva, osservando correttamente che la prima nota informatica ha una mera valenza interna, non è obbligatoria ed è un documento prodromico alla compilazione del libro giornale, essendo quest'ultimo l'unica scrittura contabile idonea ad attestare dal punto di vista giuridico l'esercizio delle attività dell'impresa. 1.3 L'affermazione è rispondente al dato normativo di riferimento, atteso che il libro giornale, la cui istituzione è obbligatoria, ai sensi dell'ad 2214 cc, e che deve indicare, ex 2216 cc, giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa, è inserito per l'appunto tra le scritture contabili obbligatorie per l'imprenditore che esercita attività commerciale. L'art 2215 bis cc contempla la facoltà che i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici. Il secondo comma dell'ad 2215 bis cc prevede che le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare ... riproduzioni e copie... Risulta, dunque, chiaro dall'interpretazione letterale della normativa di riferimento che la prima nota informatica di cui discorre la difesa non ha il valore che l'art 2215 bis cc attribuisce alla documentazione informatica formata e tenuta con strumento informatico, di valore equipollente al libro giornale cartaceo, essendo, diversamente - come opinato dai Giudici di appello con affermazione non censurata specificamente dalla difesa - un atto di natura interna, un brogliaccio informatico, le cui annotazioni nel caso al vaglio erano destinate ad essere trasfuse nel libro giornale, e quindi, un atto prodromico e funzionale alla compilazione di quest'ultimo, unico documento formalmente valido a fornire informazioni circa l'attività e l'esercizio dell'impresa. In senso sfavorevole alla tesi auspicata dai ricorrenti va, altresì, osservato che la nota informatica in parola in alcun modo era destinata ad essere consultabile agevolmente, atteso che essa fu rinvenuta dal curatore e, quindi, diversamente da quanto sostenuto - peraltro genericamente - nelle note conclusive depositate dalla difesa, non fu messa immediatamente a disposizione degli organi fallimentari. Sul punto deve, ancora, sottolinearsi che nei motivi di appello - per come riportati nella incontestata sintesi operata nella sentenza impugnata, pagina 14 - lo stesso difensore ha dato atto che il file di prima nota in formato excel era stato trasmesso dal curatore fallimentare di [OSCURATO:PERSONA] al curatore della fallita PRG, confermandosi, quindi, l'estraneità degli imputati alla fornitura delle relative informazioni agli organi della procedura. 1.4 Tanto premesso e chiarito va considerato che la sentenza impugnata ha dato atto - alla pagina 22 del testo - che il curatore aveva ricostruito le vicende patrimoniali sulla base della documentazione contabile di supporto, con ciò riferendosi al citato file excel di prima nota, e dell'analisi degli estratti conto bancari; inoltre, ha estesamente riportato nel corpo della motivazione la testimonianza del curatore; questi ha definito notevolmente difficoltosa l'operazione di ricostruzione contabile del patrimonio della fallita a causa della mancata registrazione dei movimenti, registrazione ferma - a Settembre 2009 - all'inizio del medesimo anno, precisando che la ricostruzione era avvenuta extra contabilmente, incrociando i dati ricavati dalla prima nota informatica con gli estratti conto bancari. 1.5.La situazione di anomala tenuta delle contabilità emersa nel corso del giudizio è stata congruamente ricostruita senza alcuna incoerenza interna e correttamente sussunta nella fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, / peraltro già citata dai Giudici territoriali. K) Si è infatti più volte affermato - con proposizioni che il Collegio condivide - che sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza.(Sez. 5, Sentenza n. 21588 del 19/04/2010 Ud. (dep. 07/06/2010 ) Rv. 247965. In senso conforme, e con riguardo ad un caso concreto in larga misura sovrapponibile al presente, si è ribadito che nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza. Nel caso esaminato si è dato atto che per la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell'impresa era stato necessario fare capo a fonti di documentazione esterne, nonchè ad appunti del fallito, come nel presente giudizio. Sez. 5, Sentenza n. 1925 del 26/09/2018 Ud. (dep. 16/01/2019 )Rv. 274455. Sul tema può forse aggiungersi che già il reperimento della prima nota informatica, non fornita dagli esponenti della società al curatore e di non agevole rinvenimento, appare rientrare nel concetto di esercizio di speciale diligenza elaborato da questa Corte. 2.Quanto al secondo motivo di ricorso, inerente la negatoria del giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche sull'aggravante di cui all'art 219/2 nr 1 LF, va premesso in diritto che, secondo la costante lezione di questa Corte regolatrice le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità, qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nel caso in esame dal testo della sentenza impugnata si ricava chiaramente che la Corte territoriale, nel procedere al giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche e le aggravanti ritenendo le prime equivalenti,ha correttamente tenuto conto della gravità obbiettiva delle condotte realizzate dagli imputati, dell'entità rilevante della somma distratta e della complessiva esposizione debitoria della fallita. 2.1 Per il resto non può che annotarsi che il Giudice di appello ha corretto il calcolo errato operato dal primo giudice che, pur riconoscendo le circostanze ex art 62 bis cp con giudizio di equivalenza alla aggravante, aveva calcolato l'aumento di pena per l'aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta, ed ha così ripristinato la legittimità della misura della pena. Le altre censure alla valutazione discrezionale della Corte di appello, oltre a risultare manifestamente infondate in diritto, non tengono conto che tramite l'eliminazione dell'aumento di pena, erroneamente applicato dal Tribunale, la pena è stata ridotta al minimo edittale, ragion per cui non si poteva procedere ad ulteriori diminuzioni, se non con il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti sull'aggravante, invece negato con esatta motivazione. 3.Non sono condivisibili le doglianze presentate col terzo motivo del ricorso, in parte già esaminate al paragrafo precedente, mentre la determinazione delle pene accessorie fallimentari è stata calcolata in riferimento alla pena principale di anni tre di reclusione. Tuttavia la sua determinazione non è frutto dell'automatismo che la difesa ha inteso denunziare ma il trattamento sanzionatorio è considerato esplicitamente congruo ed equo in considerazione delle ipotesi fraudolente rimaste confermate a carico degli imputati, quindi, con motivazione che ha correttamente fatto riferimento ai parametri ex art 133 cp. 3.1 Quanto alla enunciazione riguardante la pena accessoria ex art 28 cp, che la Corte ha erroneamente determinato in misura inferiore a quella prevista per legge di anni cinque, essa appare priva di interesse, ( oltre che di senso) poiché dalla ipotetica rimozione dell'errore alcun vantaggio ricaverebbe l'imputato, derivandone , anzi, un chiaro effetto pregiudizievole nei suoi confronti. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va rigettato ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese proc
Sentenza Cassazione n. 37082/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris