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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 febbraio 2020

Cassazione n. 25179/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15788/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 425/2020 depositata il 07/02/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. esponendo: -) in data 8 settembre 2010 aveva acquistato presso Tyche S.r.l. un’autovettura Fiat 500 Abarth per il prezzo di € 22.260,00, corrispondendo l’importo di € 7.260,00, e ottenendo da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. un finanziamento di € 15.000,00, erogato, secondo lo schema del credito al consumo, direttamente alla venditrice perché finalizzato all’acquisto dell’autovettura in questione; -) il contratto di finanziamento specificava che l’importo corrispondeva al residuo prezzo da pagare, e riportava tutti gli elementi di individuazione dell’autovettura (comprensivi del numero di telaio), nonché i dati della concessionaria Tyche S.r.l., che aveva apposto il proprio timbro sulla richiesta di finanziamento; -) l’autovettura non era stata mai consegnata all’acquirente la quale ciononostante aveva continuato a corrispondere le rate di rimborso del finanziamento.

Su tali premesse [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la risoluzione per inadempimento di entrambi i contratti, quello di vendita intercorso con Tyche S.r.l. e quello di mutuo stipulato con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con condanna della venditrice e della finanziatrice alla restituzione delle somme loro rispettivamente erogate, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

2. ― L’adito Tribunale di Milano ha respinto la domanda, mentre la Corte d’appello di Milano, dichiarate improcedibili le domande proposte nei confronti del medio tempore dichiarato Fallimento di Tyche S.r.l., ha accolto quelle proposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.

A fondamento della decisione, la Corte distrettuale: -) ha ritenuto non provata la consegna dell’autovettura; -) ha riconosciuto il collegamento negoziale tra i due contratti in base al testo, all’epoca vigente, dell’art. 124, comma terzo, del testo unico bancario; -) ha ritenuto invalido l’art. 6 del contratto di finanziamento con la quale si limitava l’opponibilità dell’eccezione d’inadempimento da parte del consumatore.

3. ― Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. propone ricorso per due motivi. [OSCURATO:PERSONA] replica con controricorso.

Entrambe le parti depositano memoria. [OSCURATO:PERSONA]

4. ― Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l’omesso esame dei fatti decisivi emergenti dalla dichiarazione sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] datata 14 gennaio 2011, disconosciuta dall’acquirente, ma ritenuta autografa in esito a espletamento di consulenza tecnica grafologica, dalla quale emergerebbe «la decisione di cambiare tipo di vettura annullando sia l’acquisto della vettura Fiat 500

1.2. sia quello effettuato in precedenza della 500 ABARTH e di voler acquistare la nuova 500 ABARTH cabriolet».

Il secondo mezzo lamenta l’omesso esame del fatto decisivo emergente dalla comunicazione datata 14 gennaio 2011 di [OSCURATO:PERSONA], dell’art. 1 delle condizioni generali del contratto di finanziamento, ai fini della valutazione della sussistenza del requisito soggettivo in tema di collegamento negoziale, la violazione o falsa applicazione dell’art. 1322 c.c. in tema di mutuo di scopo, la violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e dell’art. 22, comma 2, lett. r) del d.lgs. n. 262/05 in relazione all’art. 6 delle condizioni generali del contratto di finanziamento, là dove la corte d’appello ha ravvisato il collegamento funzionale tra il contratto di acquisto e quello di finanziamento, nonostante la condotta dell’acquirente e la peculiare modalità di corresponsione del finanziamento. [OSCURATO:PERSONA]

5. ― Il primo mezzo, che evidentemente intende denunciare un vizio motivazionale della decisione impugnata, è fondato. [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio tanto nei confronti della società venditrice quanto nei confronti di quella finanziatrice assumendo di aver acquistato, l’8 settembre 2010, un’autovettura Fiat 500 Abarth contrassegnata dal numero di telaio ZFA31200000574237, autovettura che non le sarebbe stata consegnata: chiedendo pertanto dichiararsi la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento della venditrice nonché, conseguentemente, la risoluzione del contratto di finanziamento, con condanna della finanziatrice alla restituzione di tutte le somme percepite in esecuzione del contratto di finanziamento medesimo.

Difformemente da quanto ritenuto dal Tribunale, la Corte d’appello di Milano ha poi ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. non avrebbe «dimostrato l’avvenuta consegna dell’autovettura», essendo «pacifico che non vi sia alcun riscontro documentale in causa dell’avvenuta consegna di tale autovettura; che la parte appellata Compass non ha in alcun modo dimostrato né si è offerta di dimostrare l’avvenuta consegna di detta autovettura».

Questa affermazione, svolta nei termini che precedono, è però totalmente inappagante, giacché manca di misurarsi con il materiale probatorio acquisito al giudizio, e con la difesa svolta tanto in primo grado quanto in appello (anche) dall’odierna ricorrente, la quale ha evidenziato che, stipulato il contratto di vendita e quello di finanziamento, la Squilla aveva manifestato l’intento, come testimoniato da due missive indirizzate a Tyche S.r.l., di sciogliersi dal contratto di acquisto di quella determinata autovettura: -) la prima del 14 gennaio 2011 del seguente tenore: «Con la presente vi comunico di aver preso la decisione di cambiare tipo di vettura annullando sia l’acquisto della vettura Fiat 500 1.2 sia quello effettuato in precedenza della 500 Abarth e di voler acquistare la nuova 500 Abarth cabriolet»; -) l’altra del 5 luglio 2011 del seguente tenore: «In relazione all’autovettura in oggetto, con la presente dichiaro di rinunciare all’acquisto della stessa e di aver deciso di prenderla con la formula del noleggio a lungo termine, stipulando il contratto con la [OSCURATO:PERSONA].

Dichiara inoltre che le somme precedentemente versatevi per l’acquisto della vettura, ivi compreso il finanziamento ottenuto da Compass, mi sono state regolarmente restituite».

Tali missive, sottoscritte dalla Squilla, pur non tempestivamente disconosciute, sono state fatte oggetto di una consulenza tecnica grafologica la quale ha accertato la certa autografia della prima missiva, quella del 14 gennaio 2011, nonché il carattere invece apocrifo della seconda.

È dunque evidente che, per affermare l’inadempimento dell’obbligazione di consegna dell’autovettura, a fronte della prima lettera, investita dal motivo, la Corte d’appello avrebbe dovuto farsi carico di spiegare quale fosse la ragione della ritenuta, sia pure implicitamente, persistenza dell’obbligazione di consegna di un veicolo che l’acquirente aveva ormai dichiarato di disvolere, senza dire dell’argomento di rinforzo già svolto dal Tribunale, che, a sostegno del rigetto della domanda aveva posto l’ulteriore considerazione della non plausibilità della circostanza «che la Squilla si sia lamentata di non aver ricevuto la autovettura soltanto quattro anni dopo dalla conclusione del contratto e dall’inizio del pagamento delle rate in favore della finanziaria Compass S.p.A., avendo piuttosto la stessa cambiato idea», tanto più che la citata lettera del 14 gennaio 2011 non contiene alcun benché minimo riferimento alla mancata consegna dell’autovettura oggetto dell’originaria pattuizione, ma pare manifestare esclusivamente ― « vi comunico di aver preso la decisione di cambiare tipo di vettura» ― la virata, generatasi nella sfera soggettiva della Squilla stessa, del volere dell’acquirente.

Questo essendo il quadro rimane cioè del tutto inspiegabile come la Corte d’appello abbia potuto totalmente prescindere dall’analizzare detto documento, quello del 14 gennaio 2011, soffermando la propria attenzione, incomprensibilmente, sulla sola scrittura del successivo 5 luglio: documento sul quale la Corte distrettuale ha peraltro infine glissato, ritenendo potesse prescindersi «da ogni considerazione sulla questione della tardività del disconoscimento della scrittura privata datata 5/7/2011», tenuto conto dell’improcedibilità della domanda spiegata nei confronti del fallimento.

Occorreva viceversa che la Corte d’appello soffermasse la propria attenzione sulla prodotta documentazione, invocata oggi nel motivo, fornendone il pertinente inquadramento giuridico, sì da dar conto del suo rilievo nell’economia di svolgimento del rapporto: così in definitiva chiarendo se fosse predicabile l’effettivo consumarsi di un inadempimento, ovviamente imputabile alla venditrice, dell’obbligazione di consegna della cosa compravenduta, tale da ripercuotersi sulla pattuizione avente ad oggetto il finanziamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..

In fin dei conti, la totale pretermissione dell’esame di siffatta documentazione, evidentemente decisiva per i fini del giudizio, colloca la motivazione addotta dalla Corte d’appello sotto la soglia del «minimo costituzionale» (Cass., Sez.

Un., 8053 del 2014).

6. ― Il secondo mezzo è assorbito.

7. ― La sentenza impugnata è cassata e rinviata alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

8. ― Resta da dire dell’istanza di anonimizzazione proposta dalla società ricorrente ai sensi del terzo comma dell’articolo 52 del c.d. codice della privacy: ma detta norma consente la formulazione dell’istanza in presenza di «motivi legittimi», che l’istanza non specifica e che neppure emergono in alcun modo dallo svolgimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] accoglie il p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15788/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 425/2020 depositata il 07/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. esponendo: -) in data 8 settembre 2010 aveva acquistato presso Tyche S.r.l. un’autovettura Fiat 500 Abarth per il prezzo di € 22.260,00, corrispondendo l’importo di € 7.260,00, e ottenendo da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. un finanziamento di € 15.000,00, erogato, secondo lo schema del credito al consumo, direttamente alla venditrice perché finalizzato all’acquisto dell’autovettura in questione; -) il contratto di finanziamento specificava che l’importo corrispondeva al residuo prezzo da pagare, e riportava tutti gli elementi di individuazione dell’autovettura (comprensivi del numero di telaio), nonché i dati della concessionaria Tyche S.r.l., che aveva apposto il proprio timbro sulla richiesta di finanziamento; -) l’autovettura non era stata mai consegnata all’acquirente la quale ciononostante aveva continuato a corrispondere le rate di rimborso del finanziamento. Su tali premesse [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la risoluzione per inadempimento di entrambi i contratti, quello di vendita intercorso con Tyche S.r.l. e quello di mutuo stipulato con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con condanna della venditrice e della finanziatrice alla restituzione delle somme loro rispettivamente erogate, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 2. ― L’adito Tribunale di Milano ha respinto la domanda, mentre la Corte d’appello di Milano, dichiarate improcedibili le domande proposte nei confronti del medio tempore dichiarato Fallimento di Tyche S.r.l., ha accolto quelle proposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. A fondamento della decisione, la Corte distrettuale: -) ha ritenuto non provata la consegna dell’autovettura; -) ha riconosciuto il collegamento negoziale tra i due contratti in base al testo, all’epoca vigente, dell’art. 124, comma terzo, del testo unico bancario; -) ha ritenuto invalido l’art. 6 del contratto di finanziamento con la quale si limitava l’opponibilità dell’eccezione d’inadempimento da parte del consumatore. 3. ― Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. propone ricorso per due motivi. [OSCURATO:PERSONA] replica con controricorso. Entrambe le parti depositano memoria. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l’omesso esame dei fatti decisivi emergenti dalla dichiarazione sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] datata 14 gennaio 2011, disconosciuta dall’acquirente, ma ritenuta autografa in esito a espletamento di consulenza tecnica grafologica, dalla quale emergerebbe «la decisione di cambiare tipo di vettura annullando sia l’acquisto della vettura Fiat 500 1.2. sia quello effettuato in precedenza della 500 ABARTH e di voler acquistare la nuova 500 ABARTH cabriolet». Il secondo mezzo lamenta l’omesso esame del fatto decisivo emergente dalla comunicazione datata 14 gennaio 2011 di [OSCURATO:PERSONA], dell’art. 1 delle condizioni generali del contratto di finanziamento, ai fini della valutazione della sussistenza del requisito soggettivo in tema di collegamento negoziale, la violazione o falsa applicazione dell’art. 1322 c.c. in tema di mutuo di scopo, la violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e dell’art. 22, comma 2, lett. r) del d.lgs. n. 262/05 in relazione all’art. 6 delle condizioni generali del contratto di finanziamento, là dove la corte d’appello ha ravvisato il collegamento funzionale tra il contratto di acquisto e quello di finanziamento, nonostante la condotta dell’acquirente e la peculiare modalità di corresponsione del finanziamento. [OSCURATO:PERSONA] 5. ― Il primo mezzo, che evidentemente intende denunciare un vizio motivazionale della decisione impugnata, è fondato. [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio tanto nei confronti della società venditrice quanto nei confronti di quella finanziatrice assumendo di aver acquistato, l’8 settembre 2010, un’autovettura Fiat 500 Abarth contrassegnata dal numero di telaio ZFA31200000574237, autovettura che non le sarebbe stata consegnata: chiedendo pertanto dichiararsi la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento della venditrice nonché, conseguentemente, la risoluzione del contratto di finanziamento, con condanna della finanziatrice alla restituzione di tutte le somme percepite in esecuzione del contratto di finanziamento medesimo. Difformemente da quanto ritenuto dal Tribunale, la Corte d’appello di Milano ha poi ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. non avrebbe «dimostrato l’avvenuta consegna dell’autovettura», essendo «pacifico che non vi sia alcun riscontro documentale in causa dell’avvenuta consegna di tale autovettura; che la parte appellata Compass non ha in alcun modo dimostrato né si è offerta di dimostrare l’avvenuta consegna di detta autovettura». Questa affermazione, svolta nei termini che precedono, è però totalmente inappagante, giacché manca di misurarsi con il materiale probatorio acquisito al giudizio, e con la difesa svolta tanto in primo grado quanto in appello (anche) dall’odierna ricorrente, la quale ha evidenziato che, stipulato il contratto di vendita e quello di finanziamento, la Squilla aveva manifestato l’intento, come testimoniato da due missive indirizzate a Tyche S.r.l., di sciogliersi dal contratto di acquisto di quella determinata autovettura: -) la prima del 14 gennaio 2011 del seguente tenore: «Con la presente vi comunico di aver preso la decisione di cambiare tipo di vettura annullando sia l’acquisto della vettura Fiat 500 1.2 sia quello effettuato in precedenza della 500 Abarth e di voler acquistare la nuova 500 Abarth cabriolet»; -) l’altra del 5 luglio 2011 del seguente tenore: «In relazione all’autovettura in oggetto, con la presente dichiaro di rinunciare all’acquisto della stessa e di aver deciso di prenderla con la formula del noleggio a lungo termine, stipulando il contratto con la [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara inoltre che le somme precedentemente versatevi per l’acquisto della vettura, ivi compreso il finanziamento ottenuto da Compass, mi sono state regolarmente restituite». Tali missive, sottoscritte dalla Squilla, pur non tempestivamente disconosciute, sono state fatte oggetto di una consulenza tecnica grafologica la quale ha accertato la certa autografia della prima missiva, quella del 14 gennaio 2011, nonché il carattere invece apocrifo della seconda. È dunque evidente che, per affermare l’inadempimento dell’obbligazione di consegna dell’autovettura, a fronte della prima lettera, investita dal motivo, la Corte d’appello avrebbe dovuto farsi carico di spiegare quale fosse la ragione della ritenuta, sia pure implicitamente, persistenza dell’obbligazione di consegna di un veicolo che l’acquirente aveva ormai dichiarato di disvolere, senza dire dell’argomento di rinforzo già svolto dal Tribunale, che, a sostegno del rigetto della domanda aveva posto l’ulteriore considerazione della non plausibilità della circostanza «che la Squilla si sia lamentata di non aver ricevuto la autovettura soltanto quattro anni dopo dalla conclusione del contratto e dall’inizio del pagamento delle rate in favore della finanziaria Compass S.p.A., avendo piuttosto la stessa cambiato idea», tanto più che la citata lettera del 14 gennaio 2011 non contiene alcun benché minimo riferimento alla mancata consegna dell’autovettura oggetto dell’originaria pattuizione, ma pare manifestare esclusivamente ― « vi comunico di aver preso la decisione di cambiare tipo di vettura» ― la virata, generatasi nella sfera soggettiva della Squilla stessa, del volere dell’acquirente. Questo essendo il quadro rimane cioè del tutto inspiegabile come la Corte d’appello abbia potuto totalmente prescindere dall’analizzare detto documento, quello del 14 gennaio 2011, soffermando la propria attenzione, incomprensibilmente, sulla sola scrittura del successivo 5 luglio: documento sul quale la Corte distrettuale ha peraltro infine glissato, ritenendo potesse prescindersi «da ogni considerazione sulla questione della tardività del disconoscimento della scrittura privata datata 5/7/2011», tenuto conto dell’improcedibilità della domanda spiegata nei confronti del fallimento. Occorreva viceversa che la Corte d’appello soffermasse la propria attenzione sulla prodotta documentazione, invocata oggi nel motivo, fornendone il pertinente inquadramento giuridico, sì da dar conto del suo rilievo nell’economia di svolgimento del rapporto: così in definitiva chiarendo se fosse predicabile l’effettivo consumarsi di un inadempimento, ovviamente imputabile alla venditrice, dell’obbligazione di consegna della cosa compravenduta, tale da ripercuotersi sulla pattuizione avente ad oggetto il finanziamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. In fin dei conti, la totale pretermissione dell’esame di siffatta documentazione, evidentemente decisiva per i fini del giudizio, colloca la motivazione addotta dalla Corte d’appello sotto la soglia del «minimo costituzionale» (Cass., Sez. Un., 8053 del 2014). 6. ― Il secondo mezzo è assorbito. 7. ― La sentenza impugnata è cassata e rinviata alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità. 8. ― Resta da dire dell’istanza di anonimizzazione proposta dalla società ricorrente ai sensi del terzo comma dell’articolo 52 del c.d. codice della privacy: ma detta norma consente la formulazione dell’istanza in presenza di «motivi legittimi», che l’istanza non specifica e che neppure emergono in alcun modo dallo svolgimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] accoglie il p
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