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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19291/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 061YGXU) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 del TRIBUNALE di VERONAtdato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o, t RG 41730/2022 - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Tribunale di Verona, che ha applicato su richiesta delle parti la pena per delitti di cui agli artt. 56 e 624 bis c.p., 624 e 625 n. 4 c.p., 582 e 585 c.p., ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si lamenta il vizio motivazionale in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e all'eccessività del trattamento sanzionatorio, sono inammissibili giacché proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 aprile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 061YGXU) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 del TRIBUNALE di VERONAtdato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o, t RG 41730/2022 - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Tribunale di Verona, che ha applicato su richiesta delle parti la pena per delitti di cui agli artt. 56 e 624 bis c.p., 624 e 625 n. 4 c.p., 582 e 585 c.p., ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si lamenta il vizio motivazionale in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e all'eccessività del trattamento sanzionatorio, sono inammissibili giacché proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile