CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2023
Cassazione n. 08421/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ENRICO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna, resa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Roma in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Considerato che il primo motivo di ricorso (vizio di motivazione in ordine alla omessa valutazione della condotta post delictum e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) si appalesa riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p. 3 sent. app., laddove la Corte territoriale, prende in considerazione il significativo dato ponderale della sostanza detenuta, l'elevato principio attivo contenuto e la negativa personalità dell'imputato, gravato da due precedenti penali specifici e recenti, elementi che denotano l'inseriniento dell'imputato in un più ampio contesto criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti); e che il secondo motivo di ricorso, afferente al trattamento sanzionatorio, richiesto in misura più mite ed adeguata al reale disvalore della condotta, è inammissibile, perché la Corte territoriale ha giustificato in maniera adeguata (p. 4) la commisurazione della pena, osservando come la stessa sia congrua ed equa in ragione della obiettiva gravità del fatto e della negativa personalità dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]