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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2021

Cassazione n. 41701/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona con la quale era stata condannata, alla pena di uno di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, quale legale rappresentate di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sas, per avere omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali per l'anno 2010, con evasione delle imposte superiore alle soglia di legge (capo B).

Commesso nell'ottobre 2011.

2. Deduce due motivi di ricorso: - Violazione di legge processuale, eccepisce la prescrizione del reato maturata in epoca precedente alla sentenza di appello e non dichiarata da quel giudice, - Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale e al superamento della soglia di punibilità.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. Va in primo luogo disattesa l'eccezione di prescrizione del reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, commesso nell'ottobre 2011, tenuto conto del disposto di cui all'art. 17 comma 1 bis del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 che ha elevato di un terzo i termini di prescrizione per i fatti successivi al 17 settembre 2011, sicchè il reato si prescrive in anni dieci.

Peraltro, rileva il Collegio, un ricorso inammissibile per manifesta infondatezza o per altra causa "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119).

4. Nel merito, il ricorso è inammissibile in quanto il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello con riguardo all'affermazione della responsabilità, senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Deve osservarsi, infatti, che le censure proposte in punto affermazione della responsabilità dell'imputato, amministratore di diritto della società, sono state da quei giudici disattese con motivazione che non presta il fianco a rilievi di illogicità, contraddittorietà, laddove costoro, richiamandosi alla ricostruzione fattuale delineata nella sentenza del Tribunale, hanno argomentato il superamento della soglia di punibilità ( a differenza dal capo A) tenuto conto degli esiti delle indagini fondate sui dati contabili ricavati dagli importi degli scontrini fiscali acquisiti dalla società controllata, dai dati del registro corrispettivi, dalle fatture di acquisto e vendita, dall'importo del canone di locazione, il cui risultato è stato ritenuto attendibile perché proveniente dalla stessa società controllata e fondato su dati obiettivi.

La motivazione è non solo presente ma anche congrua e adeguata.

5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1'08 ottobre 2021 A I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona con la quale era stata condannata, alla pena di uno di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, quale legale rappresentate di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sas, per avere omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali per l'anno 2010, con evasione delle imposte superiore alle soglia di legge (capo B). Commesso nell'ottobre 2011. 2. Deduce due motivi di ricorso: - Violazione di legge processuale, eccepisce la prescrizione del reato maturata in epoca precedente alla sentenza di appello e non dichiarata da quel giudice, - Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale e al superamento della soglia di punibilità. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3. Va in primo luogo disattesa l'eccezione di prescrizione del reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, commesso nell'ottobre 2011, tenuto conto del disposto di cui all'art. 17 comma 1 bis del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 che ha elevato di un terzo i termini di prescrizione per i fatti successivi al 17 settembre 2011, sicchè il reato si prescrive in anni dieci. Peraltro, rileva il Collegio, un ricorso inammissibile per manifesta infondatezza o per altra causa "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119). 4. Nel merito, il ricorso è inammissibile in quanto il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello con riguardo all'affermazione della responsabilità, senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Deve osservarsi, infatti, che le censure proposte in punto affermazione della responsabilità dell'imputato, amministratore di diritto della società, sono state da quei giudici disattese con motivazione che non presta il fianco a rilievi di illogicità, contraddittorietà, laddove costoro, richiamandosi alla ricostruzione fattuale delineata nella sentenza del Tribunale, hanno argomentato il superamento della soglia di punibilità ( a differenza dal capo A) tenuto conto degli esiti delle indagini fondate sui dati contabili ricavati dagli importi degli scontrini fiscali acquisiti dalla società controllata, dai dati del registro corrispettivi, dalle fatture di acquisto e vendita, dall'importo del canone di locazione, il cui risultato è stato ritenuto attendibile perché proveniente dalla stessa società controllata e fondato su dati obiettivi. La motivazione è non solo presente ma anche congrua e adeguata. 5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1'08 ottobre 2021 A I