CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25991/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 24722/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difes o d a ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procurain calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella qualità di procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatae difesa dal l’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al controricorso -controricorrente - e contro N. 24722/20R.G. AMCO – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già S ocietà per la [OSCURATO:SOCIETA].), quale procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona della procuratr ic e speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 17 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Elia, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] ITALIANEs.p.a., in persona del procurat ore speciale [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso -controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] -intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano recante il n. 1371 /20 20 e pubblicata in data 5.6.2020; udita la relazione della causa svolta nella adunanza cameraledel 19 . 6 . 20 23 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con cui era stato rigettato il proprio appello contro la sentenza del Tribunale di Milano del 2 3 . 9 .201 5 , che aveva a sua volta accolto la domanda revocatoria di fondo patrimoniale –costituito dal Vandoni con la propria moglie [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] - proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a.e dall’intervenuta [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].; N. 24722/20R.G. - ha nno resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. (quale cessionaria di [OSCURATO:PERSONA]), e per essa [OSCURATO:SOCIETA]., nonché [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA]), e [OSCURATO:SOCIETA]. (quale cessionaria di quest’ultima), e per essa Prelios C redit S olutions s.p.a., quale mandataria e procuratrice speciale di PreliosCredit S ervicing s. p . a ., a sua volta procuratrice speciale della predetta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che ha anche depositato memoria; - il ricorso è stato assegnato alla trattazione in a dunanza c amerale sussistendo le condizioni di cui all'art. 380-bisc.p.c; Considerato che: - prima de ll'adunanza camerale, il ricorrente ha depositato in Cancelleria dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., regolarmente comunicata alle parti costituite; - nessuna delle controricorrent i ha dichiarato di accettare la rinunzia al ricorso, sicché occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità; - il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto per rinunzia; - ai sensi dell'art. 391 c.p.c. , le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico del rinunciante, secondo la regola generale per cui questi va condannato al rimborso dellespese so stenute dalle altre parti (Cass. n. 9474/2020). P. Q. M. la Cortedichiara estinto il giudizio e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali di legittimità, che liquida in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. n.q. in € 5.000,00 per compensi, ed in favore delle altre controricorrenti N. 24722/20R.G. in € 4.000,00 per compensi, oltre (per ciascuna delle controricorrenti) € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario in misura del 15%, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma,