CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02117/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna avverso l'ordinanza con cui in data 24.4.2025 la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato la propria incompetenza a decidere in ordine all'incidente di esecuzione promosso per la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Bologna del 27.10.2020; Premesso che questa Corte ha chiarito che la regola generale di non impugnabilità delle sentenze che possono dare luogo ad un conflitto di giurisdizione o di competenza, stabilita dall'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., vale anche ove il provvedimento che si vuole contestare sia adottato, con le forme dell'ordinanza, nel procedimento di esecuzione (Sez. 1, n. 23525 del 4/4/2013, P.g. in proc. Boubacar, Rv. 256284 - 01. Sez. 1., n. 5979 del 21/9/2016, dep. 2017, Belluzzo, Rv. 269312 - 01); Considerato, pertanto, che l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna è inoppugnabile in cassazione e che il pubblico ministero può piuttosto denunciare il conflitto ex art. 30, comma 2, cod. proc. pen.; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, in relazione all'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Aggiunto che, trattandosi di ricorso proposto dalla parte pubblica, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento e della somma in favore della Cassa per le ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso