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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 16307/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza resa in data 11/9/2025, ha confermato la pronuncia emessa in data 8/5/2024 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80 d,P.R. 309/90 (capo 24 della rubrica), ritenuto il delitto avvinto dal vincolo della continuazione con quello già giudicato con sentenza di patteggiamento irrevocabile il 21/12/2017.

2. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, che ha articolato i seguenti motivi di ricorso.

I) Violazione o erronea applicazione degli artt. 56, 56-bis

I. n. 689 del 1981 e degli artt. 545-bis e 546 cod. proc. pen.; violazione degli artt. 24 e 111 Cost.; violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, per la ritenuta tardività dell'istanza di sostituzione della pena detentiva formulata dalla difesa in sede di discussione conclusiva.

La sentenza ha ritenuto la tardività della richiesta di pena sostitutiva formulata dalla difesa in sede di discussione, richiamando iI principio enunciato dalla Suprema Corte nella sentenza 27 settembre 2023 n. 41313.

Rigettando la richiesta, ha fatto proprio l'orientamento più restrittivo della Corte di legittimità, con ciò ritenendo preclusa al giudice di appello la possibilità di applicare le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ove nell'atto di appello o, al più tardi, con i motivi aggiunti, non risulti formulata alcuna specifica e motivata richiesta in merito.

I giudici del merito non hanno considerato il diverso orientamento della Suprema Corte, ormai prevalente, secondo cui deve ritenersi prospettabile il tema anche nel corso dell'udienza di trattazione del gravame, occorrendo coordinare i principi esposti dalla sentenza "Punzo" delle Sezioni Unite con I dettato della nota disciplina transitoria, che ha espressamente stabilito l'applicabilità delle nuove pene sostitutive - in quanto più favorevoli - ai giudizi di appello in corso all'entrata in vigore del digs. n. 150 del 2022, senza introdurre limitazioni attinenti alla fase - introduttiva o decisoria - del giudiziomedesimo e, quindi, senza imporre che la richiesta sia contenuta nei motivi - originari o aggiunti - del gravame.

H) Violazione o erronea applicazione dell'art. 20-bis cod. pen. e degli artt. 50, 56-bis e 59, lettera d),

I. 689/1981; violazione degli artt. 24 e 111 Cost., oltreché dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, per avere la Corte di merito ritenuto l'imputazione ex artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 ostativa alla concessione della pena sostitutiva richiesta.

La sentenza, lamenta la difesa, è altresì erronea nella parte in cui ha ritenuto che l'aggravante contestata fosse ostativa all'applicazione della pena sostitutiva richiesta dalla difesa.

3. Il P.G. presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di doglianza è inammissibile, essendo reiterativo di ragioni di doglianza già correttamente disattese dalla Corte di merito.

L'inammissibilità del primo motivo di ricorso ha valore assorbente rispetto all'ulteriore deduzione formulata dalla difesa.

2. Il più recente e consolidato orientamento di questa Corte esclude la possibilità di richiedere l'applicazione delle pene sostitutive anche in corso di discussione davanti al giudice di appello [si vedano Sez. 2, n. 181 del 04/12/2025, dep. 2026, D'Agata, Rv. 289139:«In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, è tardiva la richiesta formulata, per la prima volta, dall'imputato nel giudizio di appello, nel caso in cui quest'ultimo non l'abbia già presentata nel corso del giudizio di primo grado, se pendente al 30/12/2022, data di entrata in vigore della cd.

"riforma Cartabia", posto che la disciplina transitoria di cui all'art. 95 digs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere intesa nel senso che le disposizioni sopravvenute più favorevoli si applicano al primo giudizio o a quello di appello a seconda del grado in cui pendeva il processo alla data indicata. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che l'imputato è onerato a presentare tempestivamente l'istanza, pena la sua inammissibilità, 3non potendosi recuperare la stessa nel giudizio di gravame, se non come motivo di impugnazione avverso il rigetto della richiesta proposta in primo grado)»; Sez. 2, n. 3962 del 13/01/2026, C., Rv. 289291:«In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, è tardiva la richiesta formulata dall'imputato, per la prima volta, nel e giudizio di appello, nel caso in cui il processo perizW47in primo grado al 30/12/2022, data di entrata in vigore della cd.

"riforma Cartabia", posto che la disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere intesa nel senso che le disposizioni sopravvenute più favorevoli si applicano al primo giudizio o a quello di appello, a seconda del grado in cui pendeva il processo alla data indicata. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione assunta in grado di appello, che non aveva motivato sulla richiesta di pena sostitutiva avanzata per la prima volta in quella sede, in un processo definito, in primo grado, dopo l'entrata in vigore della riforma, evidenziando, altresì, che, a seguito della modifica normativa dell'art. 545-bis cod. proc. pen. ad opera dell'art. 2, gomma 1, lett. u), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, l'imputato non può neanche dolersi dei mancato esercizio dei potere discrezionale del giudice di proporre l'applicazione di pene sostitutive)»].

L'orientamento è aderente al tenore letterale della disciplina transitoria ed è ispirato a criteri logici stringenti, dai quali non si individuano ragioni per discostarsi.

3. Nel dettare la disciplina transitoria riguardante l'applicazione della normativa sopravvenuta, l'art. 95 del cl.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di pene sostitutive, prevede che le disposizioni contenute nel Capo III della legge 24 novembre 1981 n. 689 si applicano, ove più favorevoli, anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello alla data di entrata in vigore dei citato decreto legislativo, senza che sia indicata in tale disposizione una determinata fase dei giudizio nella quale la richiesta debba essere necessariamente veicolata.

Questa Corte ha chiarito che la citata disposizione transitoria deve essere intesa, anche alla luce del chiaro tenore letterale, nel senso che le disposizioni sopravvenute si applicano, alternativamente, ai giudizi di primo grado o a quelli di appello pendenti al momento della entrata in vigore della normativa sopravvenuta; ove, come nei caso 4in esame, il giudizio e péndente in primo grado quando erano già entrate in vigore le disposizioni più favorevoli, sarebbe stato onere dell'imputato formulare istanza volta all'applicazione delle pene sostitutive innanzi al Tribunale.

Non essendo stata tempestivamente esercitata tale facoltà, la richiesta non può essere proposta nel successivo grado di appello.

Nel corso del giudizio di appello, la richiesta da parte dell'interessato poteva essere presentata esclusivamente sotto forma di motivo di impugnazione volto a contestare la decisione di rigetto emessa nel primo grado di giudizio (Sez. 3, n. 25862 del 07/02/2024, Ventrone, non massimata).

4. Tutto ciò premesso, durante la pendenza del giudizio di primo grado, definito con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 8 maggio 2024, già era in vigore la disciplina più favorevole avente ad oggetto le pene sostitutive (sin dal 30 dicembre 2022).

Pur essendo già in vigore la più favorevole disciplina avente ad oggetto ie pene sostitutive, l'imputato non ha richiesto di essere ammesso a forme alternative di espiazione della pena, avendo invocato l'applicazione delle pene sostitutive per la prima volta innanzi alla Corte di appello.

Pertanto, alla luce dell'ormai consolidato orientamento richiamato, il motivo di ricorso, reiterativo di ragioni di doglianza già correttamente disattese dalla Corte di merito, si appalesa inammissibile.

5. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza resa in data 11/9/2025, ha confermato la pronuncia emessa in data 8/5/2024 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80 d,P.R. 309/90 (capo 24 della rubrica), ritenuto il delitto avvinto dal vincolo della continuazione con quello già giudicato con sentenza di patteggiamento irrevocabile il 21/12/2017. 2. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, che ha articolato i seguenti motivi di ricorso. I) Violazione o erronea applicazione degli artt. 56, 56-bis I. n. 689 del 1981 e degli artt. 545-bis e 546 cod. proc. pen.; violazione degli artt. 24 e 111 Cost.; violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, per la ritenuta tardività dell'istanza di sostituzione della pena detentiva formulata dalla difesa in sede di discussione conclusiva. La sentenza ha ritenuto la tardività della richiesta di pena sostitutiva formulata dalla difesa in sede di discussione, richiamando iI principio enunciato dalla Suprema Corte nella sentenza 27 settembre 2023 n. 41313. Rigettando la richiesta, ha fatto proprio l'orientamento più restrittivo della Corte di legittimità, con ciò ritenendo preclusa al giudice di appello la possibilità di applicare le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ove nell'atto di appello o, al più tardi, con i motivi aggiunti, non risulti formulata alcuna specifica e motivata richiesta in merito. I giudici del merito non hanno considerato il diverso orientamento della Suprema Corte, ormai prevalente, secondo cui deve ritenersi prospettabile il tema anche nel corso dell'udienza di trattazione del gravame, occorrendo coordinare i principi esposti dalla sentenza "Punzo" delle Sezioni Unite con I dettato della nota disciplina transitoria, che ha espressamente stabilito l'applicabilità delle nuove pene sostitutive - in quanto più favorevoli - ai giudizi di appello in corso all'entrata in vigore del digs. n. 150 del 2022, senza introdurre limitazioni attinenti alla fase - introduttiva o decisoria - del giudiziomedesimo e, quindi, senza imporre che la richiesta sia contenuta nei motivi - originari o aggiunti - del gravame. H) Violazione o erronea applicazione dell'art. 20-bis cod. pen. e degli artt. 50, 56-bis e 59, lettera d), I. 689/1981; violazione degli artt. 24 e 111 Cost., oltreché dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, per avere la Corte di merito ritenuto l'imputazione ex artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 ostativa alla concessione della pena sostitutiva richiesta. La sentenza, lamenta la difesa, è altresì erronea nella parte in cui ha ritenuto che l'aggravante contestata fosse ostativa all'applicazione della pena sostitutiva richiesta dalla difesa. 3. Il P.G. presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di doglianza è inammissibile, essendo reiterativo di ragioni di doglianza già correttamente disattese dalla Corte di merito. L'inammissibilità del primo motivo di ricorso ha valore assorbente rispetto all'ulteriore deduzione formulata dalla difesa. 2. Il più recente e consolidato orientamento di questa Corte esclude la possibilità di richiedere l'applicazione delle pene sostitutive anche in corso di discussione davanti al giudice di appello [si vedano Sez. 2, n. 181 del 04/12/2025, dep. 2026, D'Agata, Rv. 289139:«In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, è tardiva la richiesta formulata, per la prima volta, dall'imputato nel giudizio di appello, nel caso in cui quest'ultimo non l'abbia già presentata nel corso del giudizio di primo grado, se pendente al 30/12/2022, data di entrata in vigore della cd. "riforma Cartabia", posto che la disciplina transitoria di cui all'art. 95 digs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere intesa nel senso che le disposizioni sopravvenute più favorevoli si applicano al primo giudizio o a quello di appello a seconda del grado in cui pendeva il processo alla data indicata. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che l'imputato è onerato a presentare tempestivamente l'istanza, pena la sua inammissibilità, 3non potendosi recuperare la stessa nel giudizio di gravame, se non come motivo di impugnazione avverso il rigetto della richiesta proposta in primo grado)»; Sez. 2, n. 3962 del 13/01/2026, C., Rv. 289291:«In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, è tardiva la richiesta formulata dall'imputato, per la prima volta, nel e giudizio di appello, nel caso in cui il processo perizW47in primo grado al 30/12/2022, data di entrata in vigore della cd. "riforma Cartabia", posto che la disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere intesa nel senso che le disposizioni sopravvenute più favorevoli si applicano al primo giudizio o a quello di appello, a seconda del grado in cui pendeva il processo alla data indicata. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione assunta in grado di appello, che non aveva motivato sulla richiesta di pena sostitutiva avanzata per la prima volta in quella sede, in un processo definito, in primo grado, dopo l'entrata in vigore della riforma, evidenziando, altresì, che, a seguito della modifica normativa dell'art. 545-bis cod. proc. pen. ad opera dell'art. 2, gomma 1, lett. u), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, l'imputato non può neanche dolersi dei mancato esercizio dei potere discrezionale del giudice di proporre l'applicazione di pene sostitutive)»]. L'orientamento è aderente al tenore letterale della disciplina transitoria ed è ispirato a criteri logici stringenti, dai quali non si individuano ragioni per discostarsi. 3. Nel dettare la disciplina transitoria riguardante l'applicazione della normativa sopravvenuta, l'art. 95 del cl.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di pene sostitutive, prevede che le disposizioni contenute nel Capo III della legge 24 novembre 1981 n. 689 si applicano, ove più favorevoli, anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello alla data di entrata in vigore dei citato decreto legislativo, senza che sia indicata in tale disposizione una determinata fase dei giudizio nella quale la richiesta debba essere necessariamente veicolata. Questa Corte ha chiarito che la citata disposizione transitoria deve essere intesa, anche alla luce del chiaro tenore letterale, nel senso che le disposizioni sopravvenute si applicano, alternativamente, ai giudizi di primo grado o a quelli di appello pendenti al momento della entrata in vigore della normativa sopravvenuta; ove, come nei caso 4in esame, il giudizio e péndente in primo grado quando erano già entrate in vigore le disposizioni più favorevoli, sarebbe stato onere dell'imputato formulare istanza volta all'applicazione delle pene sostitutive innanzi al Tribunale. Non essendo stata tempestivamente esercitata tale facoltà, la richiesta non può essere proposta nel successivo grado di appello. Nel corso del giudizio di appello, la richiesta da parte dell'interessato poteva essere presentata esclusivamente sotto forma di motivo di impugnazione volto a contestare la decisione di rigetto emessa nel primo grado di giudizio (Sez. 3, n. 25862 del 07/02/2024, Ventrone, non massimata). 4. Tutto ciò premesso, durante la pendenza del giudizio di primo grado, definito con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 8 maggio 2024, già era in vigore la disciplina più favorevole avente ad oggetto le pene sostitutive (sin dal 30 dicembre 2022). Pur essendo già in vigore la più favorevole disciplina avente ad oggetto ie pene sostitutive, l'imputato non ha richiesto di essere ammesso a forme alternative di espiazione della pena, avendo invocato l'applicazione delle pene sostitutive per la prima volta innanzi alla Corte di appello. Pertanto, alla luce dell'ormai consolidato orientamento richiamato, il motivo di ricorso, reiterativo di ragioni di doglianza già correttamente disattese dalla Corte di merito, si appalesa inammissibile. 5. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P. P.Q.M
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