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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30399/2026

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025 della Corte d'appello di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata, emessa in data 30/09/2024, la Corte di Appello diNapoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, provvedendo a seguito di rinviodisposto con sentenza resa in data 9/06/2025 dalla Prima sezione della Corte diCassazione, ha respinto l’istanza del condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine arideterminazione della pena inflittagli con la sentenza del Tribunale di Firenze del19/04/2005, parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Firenze in data22/10/2008, irrevocabile il 25/05/2010 per rendere la pena legale a seguito dellasentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2019, che ha rideterminato il minimoedittale del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309.1.1.

In particolare, per quanto qui di interesse, con la sentenza in rilievo (emessain data 19/04/2005, definitiva 25/05/2010), il Tribunale di Firenze avevacondannato l’imputato alla pena di anni 9 di reclusione ed euro 30.000 di multaper i reati ex artt. 110 cod. pen. e 73 DPR 309/1990, relativi a fatti commessi aCon ordinanza del 9/12/2024 la Corte d'appello di Napoli aveva rigettato larichiesta di rideterminazione proposta dall’attuale ricorrente, osservando che lapena inflitta si poneva al di fuori di quanto statuito dalla sentenza della Corte Cost.n. 40 del 2019, perché i reati erano stati giudicati sotto il vigore della norma piùfavorevole posta dall'art. 4-bis d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito. conmodificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, per cui l'inflizione di pena più severarispetto al minimo edittale dei sei anni di reclusione era stata motivata dal giudicedel merito con le particolarità del caso in esame.La sentenza rescindente, affermava la fondatezza del ricorso, osservando che: a)in mancanza di differenti indicazioni nella motivazione della pronuncia del giudicedella cognizione, era dato presumere che questi avesse determinato la pena nelminimo edittale, individuato in una pena base di 8 anni di reclusione; b) alla datadel 19 aprile 2005 di emissione della sentenza del Tribunale, la violazione dell'art.73 comma 1, d.p,r. 9 ottobre 1990, n. 309, era punita: "con la reclusione da ottoa venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni", nonessendo stato ancora stato approvato il d.l. n. 272 del 2095 sopra citato che all'art.4-bis doveva sostituire la pena predetta con la reclusione da sei a venti anni e conla multa da euro 26.000 a euro 260.000; c) la pena inflitta in concreto, pertanto,doveva reputarsi determinata sulla base di una norma penale che successivamenteera stata dichiarata incostituzionale con la sentenza della Corte Costituzionale 23gennaio 2019, n. 40, «nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittaledella reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni».

Competeva,pertanto, al giudice dell'esecuzione provvedere a ricondurre a legalità la penainflitta, alla stregua del magistero nomofilattico in materia (Sez.

U, n. 42858 del29/05/2014, Gatto, Rv. 260697 - 01).

Secondo la sentenza, a quanto premesso«consegue che sul punto l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvioper nuovo giudizio, in cui il giudice dell'esecuzione dovrà verificare se nel caso inesame sussistono i presupposti per incidere sul giudicato descritti nella pronunciaGatto appena citata, ed, in caso positivo, dovrà rideterminare la pena seguendo leindicazioni della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "in tema di sostanzestupefacenti, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 73,comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, intervenuta con la sentenza della Cortecostituzionale n. 40 del 2019, limitatamente alle c.d. droghe pesanti, il giudicedell'esecuzione, nel rideterminare la pena inflitta con condanna anteriormentedivenuta irrevocabile, non ha il potere di modificare statuizioni coperte dalgiudicato quali quelle afferenti al riconoscimento di elementi circostanzialibilanciamento ed alla misura delle relative diminuzioni di pena eseguite in fase dicognizione" (Sez. 1, n. 49106 del 08/11/2019, Cuomo, Ry. 278076 - 01) ».1.2.

L’ordinanza impugnata ha rigettato la richiesta argomentando che: a) la penadetentiva stabilita dalla Corte di appello di Firenze in anni 8 di reclusione (poiridotta, in conseguenza della riconosciuta continuazione, ad anni 7 di reclusionecon l'ordinanza della Corte di Appello di Napoli) non faceva in alcun modoriferimento al minimo edittale: non vi è infatti alcun implicito né tantomenoesplicito richiamo nella sentenza originaria al fatto che detta pena fosse dacommisurarsi al minimo edittale all'epoca previsto (ovvero, prima dell'interventocorrettivo della corte costituzionale, pari ad anni 8 e poi divenuto pari ad anni 6);b) la sentenza del Tribunale di Firenze, aveva determinato la pena dopo averespressamente evidenziato gli indici di rilevante gravità del fatto correlati agliingenti quantitativi di stupefacenti mobilitati dal [OSCURATO:PERSONA] (circa 50 kg) ed alcomplessivo livello del traffico trattato (cfr. p. 27 della sentenza del Tribunale diall'evidenza, con il sottolineare la portata nient'affatto modica dei quantitativi didroga mobilizzati dal [OSCURATO:PERSONA], non allinearsi semplicemente al minimo edittale,non essendovi alcun riferimento testuale o comunque automatico che possaevincersi dalla sentenza»; d) la pena originaria inflitta in anni 8 di reclusione (epoi ridotta per la riconosciuta continuazione ad anni 7 con l'ordinanza della Cortedi Appello di Napoli) non poteva essere intesa come minimo edittale, bensì comeinflizione di una pena superiore; e) tale pena trovava «piena giustificazione nellacomplessiva condotta del [OSCURATO:PERSONA], la quale si manifestava in plurimi e gravissimiepisodi: in particolare, si richiamano gli ingenti quantitativi di droga in gioco cheammontavano, infatti, a decine di chilogrammi (50 kg di hashish) da smerciaresulla piazza fiorentina nonché la pluralità delle individuate condotte di cessione, dicui 8 con soggetti identificati e decine di altri verso soggetti non identificati».2.

Contro l’ordinanza indicata ha presentato ricorso il condannato, per tramite delproprio difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo di seguitoillustrato nei limiti stabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.Deduce violazione di legge in relazione all'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. conriferimento all'art. 73 dpr 309\1990 per violazione del principio di diritto enunciatodalla corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio;3.

Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorsoCONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

L’unico motivo è infondato.2.1.

Come sopra esposto, con la sentenza rescindente, la Corte di cassazione haannullato la precedente ordinanza del giudice dell’esecuzione, stabilendo che ilgiudice del rinvio, in relazione alla sentenza del Tribunale di Firenze del 19 aprile2005, avrebbe dovuto rideterminare la pena alla luce dei principi affermati dallegià richiamate pronunzie in materia (Sez.

U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv.260697; Sez. 1, n. 49106 del 08/11/2019, Cuomo, Rv. 278076).[OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha rilevato che, nel prevedere la pena di anni otto di reclusione,la Corte di appello di Firenze, non aveva esplicitamente menzionato il minimoedittale (all’epoca di anni otto, successivamente ridotto ad anni sei per effettodella sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019).L’ordinanza impugnata, anche nel quadro definito dai nuovi parametri edittalideterminati dalla L. n. 40 del 2019, ha ritenuto la pena giustificata in ragione deisuddetti profili di gravità della vicenda criminosa, già evidenziati dal giudice dicognizione.2.2.

In generale il giudice dell’esecuzione che sia chiamato a rimodulare la penainflitta a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di cui alla sentenza della Corte costituzionalen. 40 del 2019, deve tenere conto del nuovo quadro normativo, ma non è tenutoa rispettare la proporzionalità tra la pena inflitta ed il quadro normativo in cui èstata inflitta, neanche se questa fosse stata commisurata all’estremo dell’originariaforbice edittale.

Al riguardo è stato affermato che «(i)n tema di rideterminazionedella pena inflitta con sentenza irrevocabile di condanna per il reato di cui all'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice dell'esecuzione, inapplicazione della disciplina più favorevole determinatasi per effetto della sentenzadella Corte costituzionale n. 40 del 2019, è vincolato alle statuizioni del giudicedella cognizione relative al riconoscimento delle circostanze, al giudizio dicomparazione e alla riduzione della pena per il rito, ma non rispetto a quelleconcernenti la determinazione della pena base e l'entità della diminuzione per leconcreto della pena rispetto al mutato parametro legale» (Sez. 1, Sentenza n.22215 del 10/01/2022, Rv. 283122 - 01).2.3.

In coerenza, il mandato rescissorio non ha disposto alcun vincolo riguardantela determinazione della pena base e l'entità della diminuzione per le attenuantigeneriche, trattandosi di aspetti che attengono alla commisurazione in concretodella pena rispetto al mutato parametro legale (Sez. 1, n. 22215 del 10/01/2022,Valeriani, Rv. 283122; in tale pronunzia sono richiamati vari precedenti, tra i qualivedi Sez. 1, n. 21815 del 07/07/2020, Sinaj, Rv. 279414 e Sez. 1, n. 13453 del03/03/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278895).2.4.

Nel caso di specie, invero, coerentemente alle premesse assuntedall’ordinanza impugnata, è dato escludere che la sentenza del Tribunale di Firenzedel 19/04/2005, parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Firenze in data22/10/2008, irrevocabile il 25/05/2010, individuando in anni 8 la pena base,l’abbia modulata sul minimo edittale.

Se non direttamente dinanzi al Tribunale, neisuccessivi gradi di giudizio, articolatosi con le coordinate temporali ricordate, eradestinata a trovare applicazione la novellazione disposta in materia dal d.l. n. 272del 2095 che, all'art. 4-bis, aveva sostituito la pena per l’art. 73 comma 1 d.P.R.309/1990, riducendo in particolare il minimo edittale da anni otto di reclusione elire cinquanta milioni di multa ad anni sei di reclusione ed euro 26.000 di multa.In altri termini, la pena della reclusione di anni 8 non costituiva oggettivamente ilminimo edittale del reato al momento di formazione del giudicato.2.4.

Il giudice dell’esecuzione, comunque, è rimasto nell’ambito della cornicenormativa generale e del vincolo posto dal mandato rescissorio laddove, nelquadro della nuova disciplina, ha reputato congrua l’originaria pena che si scostamoderatamente dai minimi edittali generati dalla pronuncia di incostituzionalità(anni 8 invece che 6).

Nemmeno è dedotto un vizio di motivazione che, comunque,non sussiste, posto che il giudice dell’esecuzione ha motivato persuasivamentesulla gravità dei fatti, in relazione agli indici offerti da quantitativi trattati edimensioni complessive del traffico.3.

Il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento allespese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 della Corte d'appello di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, emessa in data 30/09/2024, la Corte di Appello diNapoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, provvedendo a seguito di rinviodisposto con sentenza resa in data 9/06/2025 dalla Prima sezione della Corte diCassazione, ha respinto l’istanza del condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine arideterminazione della pena inflittagli con la sentenza del Tribunale di Firenze del19/04/2005, parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Firenze in data22/10/2008, irrevocabile il 25/05/2010 per rendere la pena legale a seguito dellasentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2019, che ha rideterminato il minimoedittale del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309.1.1. In particolare, per quanto qui di interesse, con la sentenza in rilievo (emessain data 19/04/2005, definitiva 25/05/2010), il Tribunale di Firenze avevacondannato l’imputato alla pena di anni 9 di reclusione ed euro 30.000 di multaper i reati ex artt. 110 cod. pen. e 73 DPR 309/1990, relativi a fatti commessi aCon ordinanza del 9/12/2024 la Corte d'appello di Napoli aveva rigettato larichiesta di rideterminazione proposta dall’attuale ricorrente, osservando che lapena inflitta si poneva al di fuori di quanto statuito dalla sentenza della Corte Cost.n. 40 del 2019, perché i reati erano stati giudicati sotto il vigore della norma piùfavorevole posta dall'art. 4-bis d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito. conmodificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, per cui l'inflizione di pena più severarispetto al minimo edittale dei sei anni di reclusione era stata motivata dal giudicedel merito con le particolarità del caso in esame.La sentenza rescindente, affermava la fondatezza del ricorso, osservando che: a)in mancanza di differenti indicazioni nella motivazione della pronuncia del giudicedella cognizione, era dato presumere che questi avesse determinato la pena nelminimo edittale, individuato in una pena base di 8 anni di reclusione; b) alla datadel 19 aprile 2005 di emissione della sentenza del Tribunale, la violazione dell'art.73 comma 1, d.p,r. 9 ottobre 1990, n. 309, era punita: "con la reclusione da ottoa venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni", nonessendo stato ancora stato approvato il d.l. n. 272 del 2095 sopra citato che all'art.4-bis doveva sostituire la pena predetta con la reclusione da sei a venti anni e conla multa da euro 26.000 a euro 260.000; c) la pena inflitta in concreto, pertanto,doveva reputarsi determinata sulla base di una norma penale che successivamenteera stata dichiarata incostituzionale con la sentenza della Corte Costituzionale 23gennaio 2019, n. 40, «nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittaledella reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni». Competeva,pertanto, al giudice dell'esecuzione provvedere a ricondurre a legalità la penainflitta, alla stregua del magistero nomofilattico in materia (Sez. U, n. 42858 del29/05/2014, Gatto, Rv. 260697 - 01). Secondo la sentenza, a quanto premesso«consegue che sul punto l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvioper nuovo giudizio, in cui il giudice dell'esecuzione dovrà verificare se nel caso inesame sussistono i presupposti per incidere sul giudicato descritti nella pronunciaGatto appena citata, ed, in caso positivo, dovrà rideterminare la pena seguendo leindicazioni della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "in tema di sostanzestupefacenti, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 73,comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, intervenuta con la sentenza della Cortecostituzionale n. 40 del 2019, limitatamente alle c.d. droghe pesanti, il giudicedell'esecuzione, nel rideterminare la pena inflitta con condanna anteriormentedivenuta irrevocabile, non ha il potere di modificare statuizioni coperte dalgiudicato quali quelle afferenti al riconoscimento di elementi circostanzialibilanciamento ed alla misura delle relative diminuzioni di pena eseguite in fase dicognizione" (Sez. 1, n. 49106 del 08/11/2019, Cuomo, Ry. 278076 - 01) ».1.2. L’ordinanza impugnata ha rigettato la richiesta argomentando che: a) la penadetentiva stabilita dalla Corte di appello di Firenze in anni 8 di reclusione (poiridotta, in conseguenza della riconosciuta continuazione, ad anni 7 di reclusionecon l'ordinanza della Corte di Appello di Napoli) non faceva in alcun modoriferimento al minimo edittale: non vi è infatti alcun implicito né tantomenoesplicito richiamo nella sentenza originaria al fatto che detta pena fosse dacommisurarsi al minimo edittale all'epoca previsto (ovvero, prima dell'interventocorrettivo della corte costituzionale, pari ad anni 8 e poi divenuto pari ad anni 6);b) la sentenza del Tribunale di Firenze, aveva determinato la pena dopo averespressamente evidenziato gli indici di rilevante gravità del fatto correlati agliingenti quantitativi di stupefacenti mobilitati dal [OSCURATO:PERSONA] (circa 50 kg) ed alcomplessivo livello del traffico trattato (cfr. p. 27 della sentenza del Tribunale diall'evidenza, con il sottolineare la portata nient'affatto modica dei quantitativi didroga mobilizzati dal [OSCURATO:PERSONA], non allinearsi semplicemente al minimo edittale,non essendovi alcun riferimento testuale o comunque automatico che possaevincersi dalla sentenza»; d) la pena originaria inflitta in anni 8 di reclusione (epoi ridotta per la riconosciuta continuazione ad anni 7 con l'ordinanza della Cortedi Appello di Napoli) non poteva essere intesa come minimo edittale, bensì comeinflizione di una pena superiore; e) tale pena trovava «piena giustificazione nellacomplessiva condotta del [OSCURATO:PERSONA], la quale si manifestava in plurimi e gravissimiepisodi: in particolare, si richiamano gli ingenti quantitativi di droga in gioco cheammontavano, infatti, a decine di chilogrammi (50 kg di hashish) da smerciaresulla piazza fiorentina nonché la pluralità delle individuate condotte di cessione, dicui 8 con soggetti identificati e decine di altri verso soggetti non identificati».2. Contro l’ordinanza indicata ha presentato ricorso il condannato, per tramite delproprio difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo di seguitoillustrato nei limiti stabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.Deduce violazione di legge in relazione all'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. conriferimento all'art. 73 dpr 309\1990 per violazione del principio di diritto enunciatodalla corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio;3. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorsoCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. L’unico motivo è infondato.2.1. Come sopra esposto, con la sentenza rescindente, la Corte di cassazione haannullato la precedente ordinanza del giudice dell’esecuzione, stabilendo che ilgiudice del rinvio, in relazione alla sentenza del Tribunale di Firenze del 19 aprile2005, avrebbe dovuto rideterminare la pena alla luce dei principi affermati dallegià richiamate pronunzie in materia (Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv.260697; Sez. 1, n. 49106 del 08/11/2019, Cuomo, Rv. 278076).[OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha rilevato che, nel prevedere la pena di anni otto di reclusione,la Corte di appello di Firenze, non aveva esplicitamente menzionato il minimoedittale (all’epoca di anni otto, successivamente ridotto ad anni sei per effettodella sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019).L’ordinanza impugnata, anche nel quadro definito dai nuovi parametri edittalideterminati dalla L. n. 40 del 2019, ha ritenuto la pena giustificata in ragione deisuddetti profili di gravità della vicenda criminosa, già evidenziati dal giudice dicognizione.2.2. In generale il giudice dell’esecuzione che sia chiamato a rimodulare la penainflitta a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di cui alla sentenza della Corte costituzionalen. 40 del 2019, deve tenere conto del nuovo quadro normativo, ma non è tenutoa rispettare la proporzionalità tra la pena inflitta ed il quadro normativo in cui èstata inflitta, neanche se questa fosse stata commisurata all’estremo dell’originariaforbice edittale. Al riguardo è stato affermato che «(i)n tema di rideterminazionedella pena inflitta con sentenza irrevocabile di condanna per il reato di cui all'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice dell'esecuzione, inapplicazione della disciplina più favorevole determinatasi per effetto della sentenzadella Corte costituzionale n. 40 del 2019, è vincolato alle statuizioni del giudicedella cognizione relative al riconoscimento delle circostanze, al giudizio dicomparazione e alla riduzione della pena per il rito, ma non rispetto a quelleconcernenti la determinazione della pena base e l'entità della diminuzione per leconcreto della pena rispetto al mutato parametro legale» (Sez. 1, Sentenza n.22215 del 10/01/2022, Rv. 283122 - 01).2.3. In coerenza, il mandato rescissorio non ha disposto alcun vincolo riguardantela determinazione della pena base e l'entità della diminuzione per le attenuantigeneriche, trattandosi di aspetti che attengono alla commisurazione in concretodella pena rispetto al mutato parametro legale (Sez. 1, n. 22215 del 10/01/2022,Valeriani, Rv. 283122; in tale pronunzia sono richiamati vari precedenti, tra i qualivedi Sez. 1, n. 21815 del 07/07/2020, Sinaj, Rv. 279414 e Sez. 1, n. 13453 del03/03/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278895).2.4. Nel caso di specie, invero, coerentemente alle premesse assuntedall’ordinanza impugnata, è dato escludere che la sentenza del Tribunale di Firenzedel 19/04/2005, parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Firenze in data22/10/2008, irrevocabile il 25/05/2010, individuando in anni 8 la pena base,l’abbia modulata sul minimo edittale. Se non direttamente dinanzi al Tribunale, neisuccessivi gradi di giudizio, articolatosi con le coordinate temporali ricordate, eradestinata a trovare applicazione la novellazione disposta in materia dal d.l. n. 272del 2095 che, all'art. 4-bis, aveva sostituito la pena per l’art. 73 comma 1 d.P.R.309/1990, riducendo in particolare il minimo edittale da anni otto di reclusione elire cinquanta milioni di multa ad anni sei di reclusione ed euro 26.000 di multa.In altri termini, la pena della reclusione di anni 8 non costituiva oggettivamente ilminimo edittale del reato al momento di formazione del giudicato.2.4. Il giudice dell’esecuzione, comunque, è rimasto nell’ambito della cornicenormativa generale e del vincolo posto dal mandato rescissorio laddove, nelquadro della nuova disciplina, ha reputato congrua l’originaria pena che si scostamoderatamente dai minimi edittali generati dalla pronuncia di incostituzionalità(anni 8 invece che 6). Nemmeno è dedotto un vizio di motivazione che, comunque,non sussiste, posto che il giudice dell’esecuzione ha motivato persuasivamentesulla gravità dei fatti, in relazione agli indici offerti da quantitativi trattati edimensioni complessive del traffico.3. Il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento allespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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