CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00175/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE d'APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza pronunciata in data 13 luglio 2016 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Ravenna che, all'esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato Manlio FEDERICI responsabile di tre condotte di incendio tentato (artt. 56 e 423 cod. pen. — capi 1, 5 e 6) e di danneggiamento aggravato (art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen. — capo 4) commessi in danno delle società proprietarie e conduttrici di impianti fotovoltaici, nonché di falso materiale in certificato amministrativo (artt. 477 e 482 cod. pen. — capo 3), venendo condannato alla complessiva pena di due anni e quattro mesi di reclusione e al risarcimento del danno subito dalle parti civili ([OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] SRL, [OSCURATO:PERSONA], Bernabini, Vitali e Rametta) da liquidarsi in separato giudizio, nonché al pagamento di una provvisionale a favore delle parti civili Bernabini, Vitali e Rametta al quale era condizionato il concesso beneficio della sospensione condizionale della pena. 1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stata affermata la penale responsabilità dell'imputato per i sopra indicati delitti in forza dell'accertamento in flagranza e della sostanziale ammissione dei fatti di cui ai capi 1) e 3) e dei plurimi e convergenti indizi di responsabilità per i restanti reati in considerazione della similitudine delle modalità esecutive, della identità delle vittime, della forte acrimonia dell'imputato verso le persone offese, della circostanza che gli impianti danneggiati erano installati su terreni dell'imputato concessi in diritto di superficie alle imprese energetiche e dell'esistenza di condanne civili al risarcimento del danno in favore delle società per precedenti condotte emulative e dannose poste in essere dall'imputato sugli impianti delle medesime persone offese. 2. [OSCURATO:PERSONA] FEDERICI, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando: - la violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla responsabilità per i reati di cui ai capi 4), 5) e 6) poiché, fermo restando che deve escludersi la prova della presenza dell'imputato nei luoghi dei fatti, le modalità esecutive sono diverse da quelle relative al capo 1), per il quale l'imputato ha ammesso le proprie responsabilità, spiegando di averlo compiuto per la disperazione personale derivante da una questione famigliare che non riguarda le società produttrici proprietarie degli impianti fotovoltaici danneggiati. Del resto, l'imputato si era rivolto all'autorità amministrativa e giudiziaria, uscendone vittorioso, proprio per le condotte illecite di dette imprese, sicché risulta, piuttosto, che il ricorrente si è sempre comportato rispettando la legge e non aveva motivo di astio nei confronti di dette aziende energetiche. La valutazione indiziaria si fonda esclusivamente sul presunto movente di astio e vendetta che si fonda però su elementi insussistenti. Gli altri elementi asseritamente indizianti sono però ipotetici perché addebitano all'imputato la possibilità di avere commesso i fatti, senza dimostrare la presenza sul luogo, il rilievo di tracce e di altri elementi specifici a suo carico (primo motivo); - la violazione di legge, in riferimento all'omessa motivazione, e il vizio della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti di cui ai capi 5) e 6) che dovevano essere ricondotti all'ipotesi di cui all'art. 424 cod. pen. perché non vi fu alcun rischio o pericolo di incendio, mancandone la diffusività e il rischio di propagazione, ma unicamente il danneggiamento di strutture secondarie (secondo motivo); - la violazione di legge, in riferimento all'omessa motivazione, e il vizio della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 1) che doveva essere ricondotto all'ipotesi di cui all'art. 635 cod. pen. ovvero a quella dell'art. 424 cod. pen. perché non vi fu alcun rischio o pericolo di incendio, mancandone la diffusività e il rischio di propagazione, ma unicamente il danneggiamento di strutture secondarie, in difetto dell'elemento psicologico richiesto per il più grave delitto di incendio (terzo motivo); - la violazione di legge con riguardo alla conferma delle statuizioni civili, con particolare riguardo alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento delle provvisionali accordate alle parti civili Bernardini, Vitali e Rametta che avevano revocato le relative costituzioni di parte civile all'udienza del 30 gennaio 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che non sono sviluppate censure sulla responsabilità per il tentativo di incendio di cui al capo 1) e per il delitto di falso di cui al capo 3), il ricorso è affetto da inammissibilità.2. Il primo motivo sulla gravità indiziaria dei reati di danneggiamento aggravato e tentativo di incendio di cui ai capi 4), 5) e 6), commessi rispettivamente in data 14 giugno 2015; 1° agosto 2015 e 12 settembre 2015, è inammissibile perché ripropone le censure di merito già esaminate dal giudice di appello e da questi rigettate con una motivazione rispetto alla quale il ricorso non si confronta. 2.1. È anzitutto pacifica la circostanza, ritenuta non illogicamente dimostrativa dell'esistenza di un grave e concordante indizio, che l'imputato si sia reso protagonista, ancor prima di essere arrestato in flagranza in data 29 settembre 2015 per il tentativo di incendio di cui al capo 1), di altri episodi di emulazione e danneggiamento delle strutture tecniche delle imprese proprietarie e gerenti degli impianti fotovoltaici installati, a seguito di regolare contratto stipulato con l'imputato, sui terreni agricoli di costui. Egli è stato colpito da provvedimenti possessori emessi dal giudice di civile dal 2014 al 2015 proprio con riguardo a tali condotte dannose ed emulative che ha reiterato e intensificato proprio in occasione della notificazione di ulteriori provvedimenti cautelari (tranciatura dei cavi e blocco del sistema di diffusione dell'energia elettrica in concomitanza con il provvedimento in data 6 febbraio 2014; impedimento del transito ai siti delle imprese accertato in data 31 marzo 2014; scavi in corrispondenza delle linee elettriche interrate compiuti a solo scopo emulativo in data 19 maggio 2015 e 3 giugno 2015, dopo l'emissione dell'ennesimo provvedimento cautelare del 28 aprile 2015). Sicché, la coincidenza temporale e l'escalation dei comportamenti da puramente emulativi a specificamente dannosi e violenti è stata logicamente ritenuta indicativa della sussistenza di gravi e concordanti indizi. 2.2. Del resto, tra gli episodi di esclusivo rilievo civile, quelli di danneggiamento e tentativo di incendio dei capi 4), 5) e 6), e quello accertato in flagranza, intercorrono pochi mesi, tutti segnati dal crescente astio dell'imputato verso le imprese energetiche di cui si tratta e da un'accresciuta lesività delle condotte che palesa una ostinata progressione criminale. Se poi si considera, come logicamente posto in luce dai giudici di merito con una motivazione che viene solo ostinatamente avversata senza alcuna specifica critica, che tutti gli episodi hanno avuto luogo sui terreni di proprietà dell'imputato, il quale si era visto colpire da provvedimenti giudiziari a tutela delle servitù dallo stesso concesse alle imprese energetiche, e che gli esiti, solo parzialmente favorevoli, di altre e distinte controversie (quella tra la propria figlia e il figlio di una parte civile in merito alla casa famigliare e alla separazione coniugale; le ordinanze amministrative che avevano accertato alcune difformità edilizie compiute sugli accessori degli impianti fotovoltaici), non avevano certo sedato l'ostilità dell'imputato il quale, infatti, si è reso responsabile del tentativo di incendio di cui al capo 1), si comprende come il ricorso sia meramente assertivo là dove si limita a contestare le logiche affermazioni compiute in proposito dai giudici di merito. 2.3. L'identità del bersaglio delle azioni dell'imputato (sono stati colpiti soltanto gli impianti delle imprese cui aveva concesso il diritto di superficie); il concomitante avviarsi di controversie tra lo stesso, le persone offese e la di lui figlia e il figlio di una delle parti civili; l'analogia delle modalità esecutive degli attacchi sempre compiuti in tempo di notte, su terreni cui l'imputato aveva agevole accesso essendone proprietario, ai danni di strutture di servizio, impianti e cavi elettrici delle imprese (risultando concretamente irrilevante, secondo la non illogica valutazione dei giudici di merito, la diversità degli oggetti usati per appiccare il fuoco, tenuto conto che si tratta comunque di materiale gommoso o plastico agevolmente infiammabile), hanno non illogicamente condotto alla individuazione di un convergente e grave quadro indiziario che viene soltanto assertivamente contestato dal ricorso, potendosi esso giovare, del resto, sull'unificante e corroborante collante costituito dall'accertato movente (Sez. 1, n. 813 del 19/10/2016 - dep. 2017, P.G. in proc. Lin., Rv. 269287; autorevolmente Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226094). 3. Il secondo motivo e il terzo motivo sono, del pari, inammissibili perché manifestamente infondati, generici e reiterativi di censure già ampiamente superate dai giudici di merito. 3.1. Con riguardo alla qualificazione ex art. 424 cod. pen., si è evidenziato, dal punto di vista della valutazione di merito che non risulta illogica né specificamente contrastata dal ricorso, che la diffusività delle fiamme, oltre ad essere attestata dalla particolare rilevanza del danno economico causato per le operazioni di ripristino degli impianti che venivano in larga parte distrutti dal fuoco, ha trovato un solido supporto dall'essere stati attinti impianti elettrici ad alto voltaggio, di per sé caratterizzati dall'elevata capacità distruttiva nonché da una intrinseca diffusività proprio a causa dell'elevato voltaggio della corrente che li attraversa. Del resto, come hanno correttamente fatto notare i giudici di merito, non può essere valutata nel senso della assenza di diffusività e di pericolo la circostanza che in una occasione i vigili del fuoco abbiano atteso diversi minuti prima di accingersi a domare le fiamme, senza che in quel frangente si fosse registrata una grave estensione dell'incendio, richiedendo prima di tutto la disconnessione dell'impianto elettrico dalla rete, proprio perché tale intervento tecnico preliminare è quello che ha impedito, indipendentemente dalla volontà dell'imputato, una grave e difficilmente contenibile estensione del fuoco a tutto l'impianto di produzione di energia. Il secondo motivo di ricorso è, dunque, manifestamente infondato perché si limita a segnalare che sono state attinte dal fuoco delle infrastrutture tecniche dell'impianto di produzione di energia elettrica che non sono state completamente distrutte o che erano distanti da altri impianti ed edifici, mentre ciò che caratterizza l'incendio è il concreto pericolo di propagazione e diffusione con rischio per l'incolumità pubblica i quali, in considerazione delle caratteristiche dell'impianto attinto dal fuoco, sono di regola intrinsecamente esistenti. I giudici di merito si sono, in effetti, attenuti al costante principio di diritto secondo il quale «gli elementi costitutivi del reato d'incendio, classificato fra i delitti contro l'incolumità pubblica, vanno identificati nella vastità delle proporzioni delle fiamme, nella diffusività delle stesse, ossia nella tendenza a progredire e ad espandersi e nella difficoltà di spegnimento» (Sez. 1, n. 14592 del 16/11/1999, Ascenzi, Rv. 216129), dando ampia evidenza nella diffusività delle fiamme, mentre il ricorso è puramente confutativo. Sicché, è corretto affermare che si configura il delitto di incendio nel volontario appiccamento del fuoco a un impianto elettrico ad alto voltaggio, destinato alla produzione e trasporto dell'energia elettrica, che sia sotto tensione e connesso alla rete o ad altri impianti di analoga tipologia, poiché il rischio di propagazione risulta in questo caso insito, per comune esperienza, nelle caratteristiche della infrastruttura aggredita dalle fiamme che, essendo connessa alla rete di distribuzione elettrica e perciò a sua volta interconnessa ad altri impianti elettrici deputati alla propagazione dell'energia e dei fenomeni che la riguardano, è di regola idonea a porre in pericolo la pubblica incolumità. 3.2. Dal punto di vista dell'elemento psicologico del delitto di incendio, del resto, le doglianze sono inammissibili poiché non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato il quale, facendo corretta applicazione dei costanti e condivisi principi di diritto secondo i quali «i delitti di incendio e di danneggiamento seguito da incendio si distinguono in relazione all'elemento psicologico in quanto mentre il primo è connotato dal dolo generico, ovvero dalla volontà di cagionare l'evento con fiamme che, per le loro caratteristiche e la loro violenza, tendono a propagarsi in modo da creare un effettivo pericolo per la pubblica incolumità, il secondo è connotato dal dolo specifico di danneggiare la cosa altrui, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche prima indicate o il pericolo di siffatto evento» (Sez. 1, n. 29294 del 17/05/2019, Feno, Rv. 276402), ha posto in evidenza che le modalità dell'azione, la reiterazione delle condotte, l'impiego di materiale infiammabile sono indicative del dolo generico di incendio, piuttosto di quello di cui all'art. 424 cod. pen. che risulta soltanto asserito. 3.3. Va dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, che riguarda la qualificazione del fatto di cui al capo 1) alla stregua degli artt. 424 o 635 cod. pen., poiché manifestamente infondato, quanto alla prima richiesta, per le ragioni dianzi esposte, e privo di capacità critica sulla questione del danneggiamento, a fronte della motivazione che ha posto in luce l'utilizzo di stracci imbevuti di liquido infiammabile e l'appiccamento del fuoco alla cabina elettrica di trasformazione e distribuzione (con inverter e stabilizzatori di tensione) la cui porta di chiusura era stata per di più rimossa dall'imputato per agevolare la combustione e la propagazione delle fiamme mediante l'accresciuta ventilazione del locale, sicché era ragionevole attendersi che l'incendio si propagasse alle vicine e interconnesse strutture di produzione fotovoltaica. 4. È manifestamente infondato il motivo sulla subordinazione della sospensione condizionale della pena e sulle statuizioni civili. 4.1. Va premesso che il ricorso deduce l'avvenuta revoca della costituzione di parte civile di Rannetta, Vitali e Bernabini, richiamando la dichiarazione resa a verbale all'udienza del 30 gennaio 2020 da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di difensore dei suddetti. Il ricorso fa pure presente che in data 21 novembre 2016, dopo il deposito della sentenza di primo grado, il suddetto avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato un atto di «rinuncia» alla costituzione di parte civile, sottoscritto dal medesimo difensore. Da ciò deriverebbe, secondo il ricorrente, l'illegittimità della condizione apposta al beneficio nonché l'erroneità della decisione che ha confermato la sentenza di primo grado sulle statuizioni civili. Tuttavia, il motivo di ricorso si palesa, sul punto, manifestamente infondato poiché, anzitutto, non è sostenuto dalla prova dell'avvenuto pagamento delle statuizioni civili, sicché risulta del tutto inidoneo a contestare l'avvenuta conferma di tali disposizioni effettuata dal giudice di secondo grado. 4.2. Del resto, ai sensi dell'art. 82, comma 1, cod. proc. pen. la costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti. Nel caso di specie non risulta che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse munito di procura speciale, allorquando ha reso la dichiarazione di revoca in udienza, né che tali poteri avesse allorquando ha sottoscritto l'atto di «rinuncia» depositato nella cancelleria del primo giudice. Tenuto conto che la revoca della costituzione di parte civile è un atto personalissimo, esso non può che essere compiuto personalmente dalla parte o dal suo procuratore speciale cui, nel rispetto della previsione dell'art. 122 cod. proc. pen., deve essere conferito lo specifico potere di compiere l'atto delegato dal titolare del diritto. La procura defensionale ex art. 100 cod. proc. pen. conferita all'avv. [OSCURATO:PERSONA] dalle parti civili Rametta, Vitali e Bernabini non è idonea allo scopo, sicché la Corte d'appello, anche in ragione della presenza di altre parti civili (QINT'X [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambe assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]) non ha giustamente preso in considerazione le dichiarazioni orali e scritte di revoca della costituzione di parte civile, confermando le relative statuizioni (per il caso della dichiarazione di revoca resa dal sostituto del difensore, si veda Sez. 3, n. 30388 del 09/04/2019, C., Rv. 276564). 4.3. È, del resto, irrilevante la mancata presentazione nel giudizio di appello delle conclusioni da parte delle parti civili Rametta, Vitali e Bernabini, alla luce della chiara disposizione dell'art. 76, comma 2, cod. proc. pen. Si è, sul punto, chiarito che «la parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall'art. 76 cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Capasso, Rv. 273338 - 01). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibi