CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26748/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Rilevato che entrambi i motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] non superano il vaglio di ammissibilità. 1.2. Il primo motivo è infondato in modo manifesto, tenuto conto della congrua motivazione data dai giudici del merito circa la configurabilità del contestato reato di cui all'art. 414, commi 3 e 4, cod. pen. E' sufficiente al riguardo ricordare che integra il reato di apologia riguardante delitti di terrorismo la condotta di chi condivide su "social network" (nella specie "Twitter" e "Whatsapp") "link" a materiale "jihadista" di propaganda, senza pubblicarli in via autonoma, in quanto, potenziando la diffusione di detto materiale, accresce il pericolo, non solo di emulazione di atti di violenza, ma anche di adesione, in forme aperte e fluide, all'associazione terroristica che li propugna. (Sez. 1, n. 51654 del 09/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274985 - 03). Nella specie è risultato accertato che l'imputato aveva ripetutamente inserito nella piattaforma Facebook più video dall'incontestato contenuto terroristico perché funzionali all'esaltazione dello Stato islamico, Isis, e alla guerra santa allo scopo di condividerli con gli altri utenti e, quindi, svolgere intensa opera di proselitismo. Tale condotta, a prescindere dall'esternazione da parte del divulgatore di commenti adesivi è di per sé idonea a suscitare consensi quindi a provocare il pericolo concreto di incrementare il numero degli adepti all'associazione. 1.2. Il secondo motivo è versato in fatto ed è anch'esso manifestamente infondato. La sentenza impugnata, lungi dal far ricorso a presunzioni non rispettose della regola di giudizio di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. ha identificato in [OSCURATO:PERSONA] l'utilizzatore del profilo Facebook in cui era diffuso il materiale apologetico considerando attendibile l'attività di polizia giudiziaria, che risulta fondata non solo sulla comparazione tra le foto postate e quelle con l'effigie di Hasani ma soprattutto sull'individuazione del numero IP utilizzato postare uno dei video e sulla sicura attribuzione di tale numero all'utenza mobile, intestata al figlio all'odierno imputato ma di fatto in uso a quest'ultimo. 2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i