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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03209/2024

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el.

Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19605/2020 promosso da [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 14, presso l’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] A.S.I.), in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Alghero, via XX settembre83, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti; -controricorrente - avverso la sentenza n. 513/2019 della Corte d’Appello di Cagliari, Sezione di Sassari, pubblicata il 13/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 22/04/2016 [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, anche [OSCURATO:SOCIETA] o Gestore) conveniva in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] di Sassari (di seguito, anche [OSCURATO:PERSONA] o CIP) davanti al Tribunale di Sassari, esponendo quanto segue: - i l [OSCURATO:PERSONA] aveva sollecitato il pagamento di numerose fatture commerciali per una somma complessiva di € 2.417.059,20, riferite al servizio di fognatura e di depurazione delle acque reflue urbane del Comune di [OSCURATO:PERSONA] nel periodo novembre 2014-dicembre 2015; - tali somme non erano dovute, spettando, semmai, al [OSCURATO:PERSONA], quale (temporaneo) gestore separato concorrente, solo gli importi dovuti per la depurazione dei reflui fognari della zona di [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto previsto dagli artt. 154, 155 e 156 d.lgs. n. 152 del 2006; - come consentito dall’art. 172 d.lgs. n. 152 del 2006 e dall’art. 3 l.r. [OSCURATO:PERSONA] n. 10 del 2008, la gestione temporanea degli impianti era, infatti, rimasta al [OSCURATO:PERSONA] fino all’approvazione del piano dei trasferimenti ma,in base all’art. 156 d.lgs. cit., solo [OSCURATO:SOCIETA] poteva chiedere all’utenza il pagamento degli importi dovuti per l’intero servizio, per poi procedere al riparto tra i diversi gestori interessati, con la conseguenza che la tariffa poteva essere incassata da questi ultimi, al netto dei costi di riscossione, solo successivamente al pagamento da parte degli utenti; - in ogni caso, la misura della quantità dei reflui e il prezzo unitario erano contestati, essendo stati determinati unilateralmente dal [OSCURATO:PERSONA] e con strumenti di misurazione mai verificati in contraddittorio; - in ogni caso, in assenza di una convenzione tra [OSCURATO:SOCIETA] e il [OSCURATO:PERSONA], gli importi erano stati richiesti in forza di parametri in palese contrasto con la disciplina di settore, che applicava il principio “tanto immesso tanto depurato”; - comunque, il servizio di fognatura che il [OSCURATO:PERSONA] assumeva di avere svolto riguardava solo alcune centinaia di metri di fognature di proprietà consortile e, dunque, una piccola porzione rispetto all’intera rete pubblica, , per la quale non poteva richiedere il pagamento di oltre 645.000,00,euro.

Con comparsa del 13/07/2016 si costituiva il [OSCURATO:PERSONA], contestando la fondatezza della domanda avversaria e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento di € 2.417.059,20, nonché, in via subordinata, la condanna della controparteal pagamento ex art. 2041 c.c. di un indennizzo per la diminuzione patrimoniale, in ragione della messa a disposizione del servizio di depurazione e della fognatura.

Il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 625/2017, rigettava la domanda principale proposta da [OSCURATO:PERSONA] e accoglieva quella riconvenzionale del [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che: a) era pacifica la gestione transitoria del servizio idrico e fognario da parte del [OSCURATO:PERSONA]; b) le somme fatturate erano conformi alle tariffe determinate dall’Autorità d’Ambito; c) alla fattispecie non era applicabile la procedura prevista dall’art. 156 d.lgs. n. 152 del 2006; d) la fatturazione dei consumi da parte di [OSCURATO:SOCIETA] era prova sufficiente a dimostrare il vantato diritto di credito. [OSCURATO:SOCIETA] proponeva impugnazione contro tale decisione.

Nel contraddittorio delle parti, la Corte d’appello, con la sentenza n. 513/2019 rigettava l’impugnazione, affermando, in accordo con la pronuncia di primo grado, che: a) nel vigore della gestione transitoria si era verificata la scissione tra gestione materiale del servizio, affidata al [OSCURATO:PERSONA], e fatturazione dei consumi, affidata ad [OSCURATO:SOCIETA]; b) era condivisibile l’opinione espressa dal Tribunale, secondo il quale dal fatto che [OSCURATO:SOCIETA] fosse tenuto alla riscossione nei confronti degli utenti in base alle tariffe, che venivano applicate in rapporto alla quantità di acqua effettivamente erogata, non poteva discendere la conclusione che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito la prova dei consumi, perché, se era vero che l’attività di [OSCURATO:SOCIETA] era quella di fatturazione, non poteva che gravare su di essa l’onere di dimostrare l’entità di tali consumi, e non certo sul [OSCURATO:PERSONA], che fondava le sue pretese sulle misurazioni del torrino piezometrico; c) il riferimento agli artt. 154 e ss. d.lgs. n. 152 del 2006 non era, dunque, pertinente, né risolutivo, in quanto tali norme si limitavano ad indicare i criteri di applicazione delle tariffe secondo i volumi di acqua effettivamente consumati dagli utenti, i cui dati erano in possesso della sola [OSCURATO:SOCIETA]; d) alla fattispecie non si applicava neppure l’art. 156 d.lgs., poiché non si trattava di gestione separata del servizio, dovendosi semplicemente rimborsare al [OSCURATO:PERSONA] i costi della gestione provvisoria nel periodo transitorio, a seguito delle determinazioni dell’Autorità d’ambito, in conformità all’art. 3 l.r. n. 10/2008 che, per tale periodo, aveva assegnato ai Consorzi la gestione, senza individuare una disciplina tariffaria autonoma e difforme da quella nazionale.

Secondo la Corte d’appello, essendo passata alla [OSCURATO:SOCIETA] la fatturazione anche per il periodo transitorio, essa doveva rimborsare al gestore provvisorio, per l’appunto il [OSCURATO:PERSONA], quanto dal medesimo anticipato a titolo di costi d’esercizio.

In tale ottica, la determinazione del quantum dovuto, in relazione al consumo di acqua, era stata effettuata dal tribunale sulla base delle misurazioni del torrino piezometrico, in mancanza di contestazioni precise sull’entità dei costi sostenuti.

Per ciò che concerneva l’impianto fognario e di depurazione, la Corte d’appello confermava la decisione del tribunale, rilevando che l’esistenza del servizio emergeva anche dalla nota 22/10/2008, inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA].

Avverso tale statuizione, [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] intimato si è difeso con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis .1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 155, 156 e 172 d.lgs. n. 152 del 2006 e all’art. 3 l.r. [OSCURATO:PERSONA] n. 10 del 2008, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello adottato, quale criterio per la quantificazione degli importi da corrispondere al [OSCURATO:PERSONA], quello del rimborso dei “costi d’esercizio”, senza tenere conto della quantità di acqua erogata dal Gestore e senza considerare quanto effettivamente incassato da [OSCURATO:SOCIETA], per il servizio di depurazione, svolto dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’utenza, così utilizzando un criterio privo di alcun sostegno normativo, che si pone, anzi, in contrasto con la cogente normativa nazionale.

Secondo la ricorrente, l’art. 155 d.lgs. cit. impone che, ove vengano in rilievo più soggetti coinvolti nella gestione del [OSCURATO:PERSONA] (SII), la quantificazione delle pretese economiche deve tenere conto del solo dato del volume di acqua immesso nella rete da parte del Gestore, mentre invece la Corte d’appello ha richiamato un diverso criterio, riferito al rimborso dei costi di esercizio del [OSCURATO:PERSONA] e, in forza del ritenuto mancato adempimento di un onere probatorio, posto a carico di [OSCURATO:SOCIETA], ha ritenuto di poter considerare l’acqua risultante dal misuratore del [OSCURATO:PERSONA] (che comprendeva anche l’acqua piovana)e ha applicato la tariffa sulla corrispondente quantità, mentre invece avrebbe dovuto considerare i metri cubi di acqua forniti agli utenti.

In altri termini, in modo analogo a qualsivoglia settore regolamentato (gas, energia elettrica), la tariffa del servizio idrico è stabilita dalle Autorità competenti ex lege, sulla base dei costi efficienti sostenuti dal Gestore per la fornitura del bene acqua, applicando precisi criteri (predeterminati) per la perimetrazione e valorizzazione dei c.d. costi “ammissibili”, vale a dire computabili in tariffa.

Aderendo alla semplicistica tesi del Giudice di appello, l’attività del [OSCURATO:PERSONA], pur riguardando una componente del servizio idrico, veniva sottratta alla dinamica tariffaria e pertanto qualsivoglia costo, anche quello derivante da inefficienze e diseconomie, doveva trovare ristoro per la sola circostanza che era stato sostenuto, in assenza del vaglio di ammissibilità tipicamente demandato alle Autorità di settore, portando, peraltro, alla liquidazione di importi abnormi.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 1188 c.c. e all’art. 156 d.lgs. n. 152 del 2006, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la Corte di merito considerato che, anche accedendo alla configurazione del rapporto tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] nei termini delineati dal giudice di secondo grado, comunque l’obbligo di pagamento della quota spettante al consorzio non poteva prescindere da quanto fatturato e incassato dal Gestore in riferimento alle componenti della tariffa che interessavano il [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la ricorrente, anche a volere condividere l’impostazione fornita dai Giudici di appello, emerge chiaramente l’illegittimità della sentenza gravata, nella parte in cui riconosce ad [OSCURATO:SOCIETA] la qualità di adiectus solutionis causa ma, in contrasto con la conferente disciplina del rapporto così delineato, impone a quest’ultima di versare al [OSCURATO:PERSONA] un importo di gran lunga superiore a quello ex legeincassato dall’utenza per i servizi resi dal [OSCURATO:PERSONA] stesso.

Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione delle norme che attengono alla valutazione delle prove, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 nonché dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte d’appello ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse dato idonea dimostrazione del proprio credito dal momento che aveva provveduto a misurare i metri cubi di erogazione delle acque attraverso i rilievi piezometrici, nella ritenuta assenza di precise contestazioni dell’[OSCURATO:SOCIETA] sull’entità dei costi sostenuti.

Secondo la ricorrente, la Corte d’appello ha errato laddove: a) in violazione delle norme che disciplinano la valutazione delle prove da parte del giudice, non ha considerato tempestiva e specifica la contestazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] in ordine alle modalità di fatturazione del [OSCURATO:PERSONA]; b) in violazione dell’art. 2697 c.c., ha ritenuto esaustiva la motivazione della sentenza di primo grado quanto alla prova del fatto costitutivo del diritto al pagamento invocato dal [OSCURATO:PERSONA], dal momento che né le fatture, né i verbali redatti in sede di misurazione consortile delle acque reflue potevano assurgere ad idonea fonte di prova in favore del [OSCURATO:PERSONA], potendo comprendere acque bianche, acque meteoriche o comunque intruse, mentre invece si dovevano considerare solo le acque immesse nella rete dal Gestore.

Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., quale error in procedendo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c. per avere la Corte d’appello riconosciuto al [OSCURATO:PERSONA] lo svolgimento del servizio di fognatura: a) trascurando le specifiche argomentazioni e contestazioni formulate sul punto da [OSCURATO:SOCIETA]; b) ritenendoche con la nota del 22/10/2008 [OSCURATO:SOCIETA] aveva ammesso l’effettivo svolgimento da parte del [OSCURATO:PERSONA] di entrambi i servizi di depurazione e fognatura, mentre invece dalla lettura della nota si evince che la società si è limitata ad invitare il [OSCURATO:PERSONA] ad emettere nota di credito in relazione alle fatture contestate.

2. Si deve prima di tutto rilevare che l’impugnazione è tempestiva, dovendosi tenere conto della sospensione straordinaria dei termini (per emergenza sanitaria da Covid-19) nel periodo compreso tra il 09/03/2020 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ai sensi dell’art. 83 d.l. n. 18del 2020 e dell’art. 36 d.l. n. 23 del 2020. 3.Sempre in via preliminare occorre dichiarare l’inammissibilità della produzione documentale della ricorrente, riferita ai documenti depositati con il ricorso ai numeri 3 e 4, di cui non risulta essere intervenuto il deposito nel primo grado di giudizio, tenuto conto che non attengono all’ammissibilità dell’impugnazione, ma sono menzionati a supporto della fondatezza dello stesso, in violazione del disposto dell’art. 372 c.p.c. 4.È infondata l’eccezione di inammissibilità per novità del primo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata alla luce delle allegazioni che, dalla lettura della sentenza impugnata, risultano formulate già nel primo grado di merito e che sono semplicemente rapportate al tenore della decisione impugnata.

5. Il primo motivo di ricorso è fondato sia pure nei termini di seguito evidenziati.

5.1. Non è controverso che [OSCURATO:SOCIETA] sia la società incaricata della gestione del [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], in virtù dell’affidamento disposto con deliberazione n. 25 del 29/12/2004 dall’Assemblea della Autorità d’Ambito oggi Ente di Governo dell’Ambito della [OSCURATO:PERSONA] (EGAS).

Con l. n. 36 del 1994 (c.d.

Legge Galli), il legislatore ha disciplinato il [OSCURATO:PERSONA], attraverso l’individuazione di unità operative di estensione sovracomunale denominate “[OSCURATO:PERSONA]” (ATO) e l’attribuzione delle relative funzioni di governo all’Autorità d’Ambito (oggi EGAS).

Nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa nazionale richiamata, la Regione [OSCURATO:PERSONA] ha disciplinato la riorganizzazione del servizio idrico ad uso civile con l.r. n. 29 del 1997, prevedendo la razionalizzazione della gestione dell’acqua potabile, attraverso l’individuazione di un unico ambito territoriale ottimale, di un unico gestore e di un’unica tariffa.

In attuazione della l.r. cit. , l’Autorità d’Ambito ha individuato, quale Gestore unico del [OSCURATO:PERSONA] per l’ATO comprendente tutta la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., la quale è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi attinenti al serviziodelle gestioni preesistenti, ad essa trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano, ivi compresi i rapporti di utenza.

Al fine di consentire lo svolgimento del servizio affidato, il d.lgs. n. 152 del 2006 (c.d. codice dell’ambiente), all’art. 172, comma 6, ha previsto il trasferimento in concessione d’uso al Gestore del [OSCURATO:PERSONA] degli impianti di acquedotto, fognature e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, secondo un piano che doveva essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Ambiente, sentite le Regioni, le Province e gli enti interessati.

Tale disposizione trova riscontro nell’art. 3, commi 6 e 7, della l.r. [OSCURATO:PERSONA] n. 10 del 2008, ove è stabilito che «6.

Ai sensi dell'articolo 172, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), gli impianti acquedottistici, fognari e di depurazione gestiti dagli enti soppressi, ovvero da altri consorzi o enti pubblici, sono trasferiti in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale unico della [OSCURATO:PERSONA].

7. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta degli Assessori dell'industria, dei lavori pubblici e della difesa dell'ambiente, è approvato il piano dei trasferimenti di cui al comma 6.» Ancorché le disposizioni sopra menzionate abbiano definito puntualmente l’obbligo di trasferimento delle opere, i processi di acquisizione degli impianti in molti casi sono stati portati a termine con grandi ritardi, con la conseguenza che alcuni soggetti, come il [OSCURATO:PERSONA] in questione, hanno continuato, in assenza di un’espressa disciplina che regolasse il periodo transitorio, a svolgere l’attività di depurazione e di gestione fognaria delle acque reflue con impianti che avrebbero dovuto costituire oggetto di trasferimento in favore del Gestore unico. 5.2.Questa è la situazione che connota la fattispecie in esame, ove il [OSCURATO:PERSONA], convenuto in giudizio dal Gestore del SII per un accertamento negativo del credito portato da numerose fatture, ha chiesto al Gestore, in via riconvenzionale, il pagamento del servizio di fognatura e di depurazione delle acque reflue urbane del Comune di [OSCURATO:PERSONA], relative al periodo novembre 2014-dicembre 2015.

5.3. Fondamentale, ai fini del presente giudizio, è la disposizione dell’art. 156, comma 1 prima parte, d.lgs. n. 152 del 2006, ove è stabilito che la tariffa è riscossa dal Gestore del [OSCURATO:PERSONA].

Ciò significa che [OSCURATO:SOCIETA], anche nel caso in questione, è l’unico soggetto legittimato a chiedere il pagamento agli utenti per tutte le prestazioni comprese nel SII.

5.4. Alla presente fattispecie non può, invece, applicarsi la disciplina contenuta nella seconda parte del comma 1 dell’articolo appena menzionato, ove è stabilito che «Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione, in base a quanto stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.» La previsione riguarda, infatti, i casi in cui, ferma la necessaria previsione di un Gestore unico del SII, alcuni servizi compresi nel SII siano affidati ad altri soggetti.

È, infatti, evidente che la norma riguarda gestori separati autorizzati a prestare determinati servizi dall’Ente d’ambito e non soggetti che di fatto (come nel caso di specie) svolgono una parte dell’attività del servizio idrico per conto del Gestore. 5.5.Come di recente evidenziato dal Consiglio di stato (Cons.

Stato, Sez.

VI, Sentenza n. 3809 del 14/05/2021), il [OSCURATO:PERSONA] integrato ‒ così definito perché comprensivo di più segmenti produttivi (l’attività di captazione dalla falda, la potabilizzazione, la distribuzione, il trasporto dei reflui nella fognatura, la depurazione della risorsa idrica) ‒ è un servizio di interesse economico generale.

In quanto attività economica, detto servizio è prestato dietro corrispettivo, ma al tempo stesso è conformato da un significativo intervento statale, che assicura il perseguimento di obiettivi di interesse generale.

Di tale attività sono, infatti, regolati diversi aspetti: la dimensione gestionale (organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, definiti dalle regioni sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici), la struttura operativa, le modalità di affidamento (secondo il principio di unicità della gestione per ciascun ambito), le dotazioni infrastrutturali, il contenuto del rapporto convenzionale tra concedente e gestore, il corrispettivo contrattuale del rapporto di utenza.

La governancedel settore è contrassegnata dalla convergenza di competenze di più soggetti pubblici, ma le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici sono oggi attribuite all’ARERA (Autorità di Regolazione per [OSCURATO:PERSONA] e Ambiente) - e prima all’AEEGSI (Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico) -e investono specificatamente l’attività di definizione dei costi rilevanti unitamente ai criteri per la determinazione delle tariffe a copertura di questi costi, laregolazione sulla qualità del servizio, la verifica dei piani d’ambito, nonché la predisposizione delle convenzioni tipo per l’affidamento del servizio.

A partire dalla legge “Galli” (l. n. 36 del 1994), i cui contenuti, per la parte di interesse, sono sostanzialmente confluiti nel codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006), il legislatore ha inteso superare le precedenti gestioni pubbliche in economia, considerate oramai inadeguate per un’efficace amministrazione del settore.

I principali contenuti “riformatori” dell’impianto normativo sono: i) l’industrializzazione della filiera realizzata attraverso la gestione integrata di tutti i segmenti produttivi (in passato gestiti separatamente); ii) il riconoscimento della rilevanza economica del servizio, la quale si delinea tramite l’adozione di un modello organizzativo efficiente, in quanto tendenzialmente idoneo a remunerare i fattori produttivi; iii) la facoltà per l’amministrazione di scegliere tra il monopolio pubblico e quello privato contendibile (concorrenza “per” il mercato); iv) un modello di organizzazione basato su unità geografiche e idrologiche naturali e delineat o sulla scorta di parametri non meramente geografici, ma anche tecnici ed economici; v) il coordinamento amministrativo, coincidente con l’estensione dell’ambito territoriale, attraverso l’adozione del piano d’ambito, il potere tariffario e l’esternalizzazione; vi) una gestione integrata del servizio caratterizzata dalla «unicità» all’interno degli ATO; vii) la disciplina dei rapporti tra il regolatore dell’ambito e gestore mediante una convenzione i cui contenuti concorrono all’organizzazione consensuale del servizio, alla definizione sinallagmatica degli aspetti patrimoniali della gestione, all’assunzione degli obblighi di servizio pubblico, alla gestione delle infrastrutture, alla pianificazione degli investimenti in manutenzione e relativi alla innovazione tecnologica; viii) l’unicità della tariffa, calcolata in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

La scelta operata dal legislatore è, dunque, consistita nella ricerca di un modello di gestione in cui trovi adeguata sintesi la dialettica tra efficienza, anche imprenditoriale, del servizio, nell’ambito dei vincoli europei, garanzia degli utenti, che sono titolari di un diritto fondamentale, e la essenziale universalità del servizio.

Si tratta di una scelta di politica interna, in quanto la normativa europea in materia di acque (Direttiva 2000/60/UE) non contiene indicazioni rigide sulla necessità di organizzare il servizio idrico in tal modo. 5.6.La tariffa è definita dall’art. 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006 come il corrispettivo del [OSCURATO:PERSONA] (comprendente l’acquedotto, la fognatura e la depurazione), da determinarsi «tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, (dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito) e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell’ente di governo dell’ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”.

Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo».

Com’è noto, a decorrere dal 21 luglio 2011, il primo comma dell’articolo appena riportato è stato abrogato, in esito al referendum indetto con d.P.R. 23 marzo 2011 - limitatamente alle parole «dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito» - dall'articolo 1, comma 1, d.P.R. 18 luglio 2011, n. 116 e, successivamente, è stato modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 , conv. con modif. in l. n. 164 del 2014.

La norma ricalca l’art. 9 della direttiva n. 2000/60/CE, secondo cui «[OSCURATO:PERSONA] membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l’analisi economica effettuata in base all’allegato III e, in particolare, secondo il principio “chi inquina paga”», in linea con la configurazione – diffusamente delineata nella Comunicazione COM 2000/447 – della tariffa dei servizi idrici quale «mezzo per garantire un uso più sostenibile delle risorse idriche ed il recupero dei costi dei servizi idrici nell’ambito di ogni specifico settore economico» (v. ancora Cons.

Stato, Sez.

VI, Sentenza n. 3809 del 14/05/2021).

La tariffa base viene predisposta dall’ente di governo dell’ambito, nell’osservanza del metodo tariffario regolato prima dall’ARERA (prima AEEGSI), cui viene trasmessa per l’approvazione.

La giurisprudenza della Corte costituzionale ha definito con chiarezza la disciplina statale relativa alla determinazione della tariffa del servizio idrico integrato come complesso di norme atte a preservare il bene giuridico “ambiente” dai rischi derivanti da una tutela non uniforme ed a garantire uno sviluppo concorrenziale del settore (v. in particolare, Corte cost., Sentenza n. 142 del 23/04/2010; Corte cost., Sentenza n. 29 del 04/02/2010; Corte cost., sentenza n. 246 del 24/07/2009; in generale, sull’azione unitaria svolta dallo Stato, in questa materia, (v. da ultimo anche Corte cost., Sentenza n. 32 del 12/03/2015).

L’uniforme metodologia tariffaria adottata dalla legislazione statale deve, in primo luogo, garantire sull’intero territorio nazionale un trattamento uniforme alle varie imprese operanti in concorrenza tra loro, per evitare che si producano arbitrarie disparità di trattamento sui costi aziendali, conseguenti a vincoli imposti in modo differenziato sul territorio nazionale.

La disciplina tariffaria deve, infatti, assicurare l’equilibrio economico-finanziario della gestione, oltre all’efficienza e affidabilità del servizio (art. 151, comma 2, lettere c), d), e), d.lgs. n. 152 del 2006), attraverso il meccanismo di price cap(artt. 151 e 154, comma 1, d.lgs. cit.), diretto ad evitare che il concessionario unico abusi della sua posizione dominante (così, in particolare, Corte cost., Sentenza n. 142 del 23/04/2010).

Sotto altro profilo, attraverso la determinazione della tariffa nell’ambito territoriale ottimale, il legislatore statale ha fissato livelli uniformi di tutela dell'ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l'uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche, salvaguardando la vivibilità dell'ambiente e le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale, unitamente alle altre finalità tipicamente ambientali individuate dagli artt. 144, 145 e 146 d.lgs. n. 152 del 2006.

La finalità della tutela dell'ambiente viene, inoltre, in rilievo anche in relazione alla scelta delle tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare, perché tra tali costi sono espressamente inclusi quelli ambientali, da recuperare «anche secondo il principio "chi inquina paga"» di cui all’art. 154, comma 2, d.lgs. cit. (così, in particolare, Corte cost., Sentenza n. 142 del 23/04/2010). 5.7.Nell’esercizio delle sue competenze, l’Autorità di regolazione ha, in primo luogo, approvato la deliberazione 585/2012/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTT per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013.

Successivamente, al termine del periodo transitorio, ha adottato la deliberazione 643/2013/R/IDR, recante l’approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento. 5.8.Non è contestato tra le parti che, nella specie, non si tratti di acque reflue di utenze industriali, avendo entrambe le parti dedotto che le richieste di pagamento attengono al servizio di fognatura e depurazione di acque reflue urbane provenienti da [OSCURATO:PERSONA] (p. 1 del ricorso e p. 2 del controricorso).

Occorre, dunque, tenere conto del disposto dell’art. 155, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006, riferito proprio alla tariffa del servizio di fornitura e depurazione, il quale prevede quanto segue: «4.

Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita.» Non è, dunque, dato rilievo alla quantità di acqua immessa nell’impianto di depurazione (che può variare per la presenza di acque meteoriche o provenienti dal sottosuolo), ma solo a quella erogata dal Gestore del servizio di acquedotto.

La materia del contendere si incentra tutta sulla rilevanza di tale disposizione, nel presente giudizio.

Il giudice di merito ha, infatti, dato rilievo alla necessità di rimborsare i costi di esercizio del [OSCURATO:PERSONA], che comunque ha di fatto erogato servizi del [OSCURATO:PERSONA], confermando la statuizione del giudice di merito che, in base ad una ritenuta mancanza di specificità di contestazione di [OSCURATO:SOCIETA], riferita ai costi sostenuti dal [OSCURATO:PERSONA] nell’erogare tali servizi, ha fatto propria la determinazione nel quantumdella pretesa di quest’ultimo sulla base delle misurazioni del proprio torrino piezometrico e dunque sulla base della quantità di acque reflue depurate (p. 4 della sentenza impugnata).

5.9. Tenuto conto di quanto appena esposto nel ricostruire la ratioche giustifica la disciplina tariffaria, non può ritenersi che alla rigorosa disciplina prevista per la determinazione della tariffa applicabile sia sottratta la prestazione di fatto di alcuni dei servizi compresi nel SII ad opera di soggetti diversi dal Gestore unico.

La normativa nazionale sopra menzionata è volta a disciplinare in modo rigoroso le Tariffe, sottoponendole ad una preventiva regolamentazione statale, alla predisposizione da parte dell’Ente d’ambito e all’approvazione dell’Autorità nazionale (art. 154 d.lgs. n. 152 del 2006).

Per il Gestore unico, d’altronde, l’erogazione di alcuni dei servizi del SII da parte di terzi costituisce un costo e l’unico modo per dare rilievo a tale costo è quello che tiene conto del valore del servizio erogato secondo la Tariffa, che deve individuare una quota spettante a colui che presta i servizi di depurazione e quelli di fognatura calcolata in base ai metri cubi di acqua erogata agli utenti, in conformità al disposto dall’art. 155, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006.

Solo in questo modo, dal punto di vista del soggetto che eroga il servizio, è possibile ottenere un compenso per l’attività prestata che risponda ai requisiti previsti dal legislatore e, dal punto di vista del Gestore, possono essere conteggiati costi che rispondano alle caratteristiche consentite.

Un diverso criterio non è configurabile come legittimo.

6. Il primo motivo di ricorso deve, pertanto, essere accolto.

In materia di servizio idrico integrato, infatti, ove il servizio di fognatura e di depurazione di acque reflue non industriali sia di fatto erogato da un soggetto diverso dal Gestore unico, non avendo le autorità competenti ancora provveduto a trasferite a quest’ultimo in concessione d’uso i relativi impianti (come previsto dall’art. 172 d.lgs. n. 152 del 2006), il Gestore è tenuto a riscuotere dagli utenti il corrispettivo dovuto per l’intero servizio, comprensivo anche di quello di fognatura e di depurazione, e l’ente che eroga in via di fatto queste prestazioni ha diritto al pagamento, da parte del Gestore, del corrispettivo, da determinarsi, secondo la quota stabilita in Tariffa, sui metri cubi di acqua erogata agli utenti, come previsto dall’art. 155, comma 4, d.lgs. cit. 7.Il secondo motivo di ricorso è infondato, perché, come sopra evidenziato, alla presente fattispecie non si applica il disposto dell’art. 156, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, sicché non si può far dipendere dall’entità delle somme riscosse da [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti dagli utenti il corrispettivo spettante al [OSCURATO:PERSONA] per il servizio prestato. 8.Le questioni prospettate con il terzo motivo di ricorso sono da ritenersi assorbite a seguito dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, essendo il giudice del rinvio chiamato ad esaminare nuovamente la fattispecie alla luce del principio sopra enunciato, e, ovviamente, possono essere riproposte nel corso del giudizio ex art.392 c.p.c. (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 37270 del 20/12/2022).

9. Il quarto motivo è inammissibile, tenuto conto che la ricorrente prospetta plurimi vizi processuali, ma ciò che contesta è l’apprezzamento in fatto del giudice di merito, cui ha contrapposto valutazioni e argomenti in fatto. 10.In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso, respinto il secondo, assorbito il terzo e dichiarato inammissibile il quarto, deve essere cassata la sentenza impugnata in applicazione del seguente principio di diritto: “In materia di servizio idrico integrato, ove il servizio di fognatura e di depurazione di acque reflue non industriali sia di fatto erogato da un soggetto diverso dal Gestore unico, perché le autorità competenti non hanno ancora provveduto a trasferire a quest’ultimo in concessione d’uso i relativi impianti, come invece previsto dall’art. 172 d.lgs. n. 152 del 2006, il Gestore è tenuto a riscuotere dagli utenti il corrispettivo dovuto per l’intero servizio, comprensivo anche di quello di fognatura e didepurazione, e l’ente che eroga in via di fatto queste ultime prestazioni ha diritto al pagamento, da parte del Gestore, del corrispettivo, da determinarsi, secondo la quota prevista in Tariffa, sui metri cubi di acqua erogata agli utenti, come previsto dall’art. 155, comma 4, d.lgs. cit.” La causa va conseguentemente rinviata alla Corte d’appello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el. Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19605/2020 promosso da [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 14, presso l’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] A.S.I.), in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Alghero, via XX settembre83, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti; -controricorrente - avverso la sentenza n. 513/2019 della Corte d’Appello di Cagliari, Sezione di Sassari, pubblicata il 13/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 22/04/2016 [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, anche [OSCURATO:SOCIETA] o Gestore) conveniva in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] di Sassari (di seguito, anche [OSCURATO:PERSONA] o CIP) davanti al Tribunale di Sassari, esponendo quanto segue: - i l [OSCURATO:PERSONA] aveva sollecitato il pagamento di numerose fatture commerciali per una somma complessiva di € 2.417.059,20, riferite al servizio di fognatura e di depurazione delle acque reflue urbane del Comune di [OSCURATO:PERSONA] nel periodo novembre 2014-dicembre 2015; - tali somme non erano dovute, spettando, semmai, al [OSCURATO:PERSONA], quale (temporaneo) gestore separato concorrente, solo gli importi dovuti per la depurazione dei reflui fognari della zona di [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto previsto dagli artt. 154, 155 e 156 d.lgs. n. 152 del 2006; - come consentito dall’art. 172 d.lgs. n. 152 del 2006 e dall’art. 3 l.r. [OSCURATO:PERSONA] n. 10 del 2008, la gestione temporanea degli impianti era, infatti, rimasta al [OSCURATO:PERSONA] fino all’approvazione del piano dei trasferimenti ma,in base all’art. 156 d.lgs. cit., solo [OSCURATO:SOCIETA] poteva chiedere all’utenza il pagamento degli importi dovuti per l’intero servizio, per poi procedere al riparto tra i diversi gestori interessati, con la conseguenza che la tariffa poteva essere incassata da questi ultimi, al netto dei costi di riscossione, solo successivamente al pagamento da parte degli utenti; - in ogni caso, la misura della quantità dei reflui e il prezzo unitario erano contestati, essendo stati determinati unilateralmente dal [OSCURATO:PERSONA] e con strumenti di misurazione mai verificati in contraddittorio; - in ogni caso, in assenza di una convenzione tra [OSCURATO:SOCIETA] e il [OSCURATO:PERSONA], gli importi erano stati richiesti in forza di parametri in palese contrasto con la disciplina di settore, che applicava il principio “tanto immesso tanto depurato”; - comunque, il servizio di fognatura che il [OSCURATO:PERSONA] assumeva di avere svolto riguardava solo alcune centinaia di metri di fognature di proprietà consortile e, dunque, una piccola porzione rispetto all’intera rete pubblica, , per la quale non poteva richiedere il pagamento di oltre 645.000,00,euro. Con comparsa del 13/07/2016 si costituiva il [OSCURATO:PERSONA], contestando la fondatezza della domanda avversaria e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento di € 2.417.059,20, nonché, in via subordinata, la condanna della controparteal pagamento ex art. 2041 c.c. di un indennizzo per la diminuzione patrimoniale, in ragione della messa a disposizione del servizio di depurazione e della fognatura. Il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 625/2017, rigettava la domanda principale proposta da [OSCURATO:PERSONA] e accoglieva quella riconvenzionale del [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che: a) era pacifica la gestione transitoria del servizio idrico e fognario da parte del [OSCURATO:PERSONA]; b) le somme fatturate erano conformi alle tariffe determinate dall’Autorità d’Ambito; c) alla fattispecie non era applicabile la procedura prevista dall’art. 156 d.lgs. n. 152 del 2006; d) la fatturazione dei consumi da parte di [OSCURATO:SOCIETA] era prova sufficiente a dimostrare il vantato diritto di credito. [OSCURATO:SOCIETA] proponeva impugnazione contro tale decisione. Nel contraddittorio delle parti, la Corte d’appello, con la sentenza n. 513/2019 rigettava l’impugnazione, affermando, in accordo con la pronuncia di primo grado, che: a) nel vigore della gestione transitoria si era verificata la scissione tra gestione materiale del servizio, affidata al [OSCURATO:PERSONA], e fatturazione dei consumi, affidata ad [OSCURATO:SOCIETA]; b) era condivisibile l’opinione espressa dal Tribunale, secondo il quale dal fatto che [OSCURATO:SOCIETA] fosse tenuto alla riscossione nei confronti degli utenti in base alle tariffe, che venivano applicate in rapporto alla quantità di acqua effettivamente erogata, non poteva discendere la conclusione che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito la prova dei consumi, perché, se era vero che l’attività di [OSCURATO:SOCIETA] era quella di fatturazione, non poteva che gravare su di essa l’onere di dimostrare l’entità di tali consumi, e non certo sul [OSCURATO:PERSONA], che fondava le sue pretese sulle misurazioni del torrino piezometrico; c) il riferimento agli artt. 154 e ss. d.lgs. n. 152 del 2006 non era, dunque, pertinente, né risolutivo, in quanto tali norme si limitavano ad indicare i criteri di applicazione delle tariffe secondo i volumi di acqua effettivamente consumati dagli utenti, i cui dati erano in possesso della sola [OSCURATO:SOCIETA]; d) alla fattispecie non si applicava neppure l’art. 156 d.lgs., poiché non si trattava di gestione separata del servizio, dovendosi semplicemente rimborsare al [OSCURATO:PERSONA] i costi della gestione provvisoria nel periodo transitorio, a seguito delle determinazioni dell’Autorità d’ambito, in conformità all’art. 3 l.r. n. 10/2008 che, per tale periodo, aveva assegnato ai Consorzi la gestione, senza individuare una disciplina tariffaria autonoma e difforme da quella nazionale. Secondo la Corte d’appello, essendo passata alla [OSCURATO:SOCIETA] la fatturazione anche per il periodo transitorio, essa doveva rimborsare al gestore provvisorio, per l’appunto il [OSCURATO:PERSONA], quanto dal medesimo anticipato a titolo di costi d’esercizio. In tale ottica, la determinazione del quantum dovuto, in relazione al consumo di acqua, era stata effettuata dal tribunale sulla base delle misurazioni del torrino piezometrico, in mancanza di contestazioni precise sull’entità dei costi sostenuti. Per ciò che concerneva l’impianto fognario e di depurazione, la Corte d’appello confermava la decisione del tribunale, rilevando che l’esistenza del servizio emergeva anche dalla nota 22/10/2008, inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]. Avverso tale statuizione, [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] intimato si è difeso con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis .1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 155, 156 e 172 d.lgs. n. 152 del 2006 e all’art. 3 l.r. [OSCURATO:PERSONA] n. 10 del 2008, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello adottato, quale criterio per la quantificazione degli importi da corrispondere al [OSCURATO:PERSONA], quello del rimborso dei “costi d’esercizio”, senza tenere conto della quantità di acqua erogata dal Gestore e senza considerare quanto effettivamente incassato da [OSCURATO:SOCIETA], per il servizio di depurazione, svolto dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’utenza, così utilizzando un criterio privo di alcun sostegno normativo, che si pone, anzi, in contrasto con la cogente normativa nazionale. Secondo la ricorrente, l’art. 155 d.lgs. cit. impone che, ove vengano in rilievo più soggetti coinvolti nella gestione del [OSCURATO:PERSONA] (SII), la quantificazione delle pretese economiche deve tenere conto del solo dato del volume di acqua immesso nella rete da parte del Gestore, mentre invece la Corte d’appello ha richiamato un diverso criterio, riferito al rimborso dei costi di esercizio del [OSCURATO:PERSONA] e, in forza del ritenuto mancato adempimento di un onere probatorio, posto a carico di [OSCURATO:SOCIETA], ha ritenuto di poter considerare l’acqua risultante dal misuratore del [OSCURATO:PERSONA] (che comprendeva anche l’acqua piovana)e ha applicato la tariffa sulla corrispondente quantità, mentre invece avrebbe dovuto considerare i metri cubi di acqua forniti agli utenti. In altri termini, in modo analogo a qualsivoglia settore regolamentato (gas, energia elettrica), la tariffa del servizio idrico è stabilita dalle Autorità competenti ex lege, sulla base dei costi efficienti sostenuti dal Gestore per la fornitura del bene acqua, applicando precisi criteri (predeterminati) per la perimetrazione e valorizzazione dei c.d. costi “ammissibili”, vale a dire computabili in tariffa. Aderendo alla semplicistica tesi del Giudice di appello, l’attività del [OSCURATO:PERSONA], pur riguardando una componente del servizio idrico, veniva sottratta alla dinamica tariffaria e pertanto qualsivoglia costo, anche quello derivante da inefficienze e diseconomie, doveva trovare ristoro per la sola circostanza che era stato sostenuto, in assenza del vaglio di ammissibilità tipicamente demandato alle Autorità di settore, portando, peraltro, alla liquidazione di importi abnormi. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 1188 c.c. e all’art. 156 d.lgs. n. 152 del 2006, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la Corte di merito considerato che, anche accedendo alla configurazione del rapporto tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] nei termini delineati dal giudice di secondo grado, comunque l’obbligo di pagamento della quota spettante al consorzio non poteva prescindere da quanto fatturato e incassato dal Gestore in riferimento alle componenti della tariffa che interessavano il [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la ricorrente, anche a volere condividere l’impostazione fornita dai Giudici di appello, emerge chiaramente l’illegittimità della sentenza gravata, nella parte in cui riconosce ad [OSCURATO:SOCIETA] la qualità di adiectus solutionis causa ma, in contrasto con la conferente disciplina del rapporto così delineato, impone a quest’ultima di versare al [OSCURATO:PERSONA] un importo di gran lunga superiore a quello ex legeincassato dall’utenza per i servizi resi dal [OSCURATO:PERSONA] stesso. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione delle norme che attengono alla valutazione delle prove, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 nonché dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte d’appello ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse dato idonea dimostrazione del proprio credito dal momento che aveva provveduto a misurare i metri cubi di erogazione delle acque attraverso i rilievi piezometrici, nella ritenuta assenza di precise contestazioni dell’[OSCURATO:SOCIETA] sull’entità dei costi sostenuti. Secondo la ricorrente, la Corte d’appello ha errato laddove: a) in violazione delle norme che disciplinano la valutazione delle prove da parte del giudice, non ha considerato tempestiva e specifica la contestazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] in ordine alle modalità di fatturazione del [OSCURATO:PERSONA]; b) in violazione dell’art. 2697 c.c., ha ritenuto esaustiva la motivazione della sentenza di primo grado quanto alla prova del fatto costitutivo del diritto al pagamento invocato dal [OSCURATO:PERSONA], dal momento che né le fatture, né i verbali redatti in sede di misurazione consortile delle acque reflue potevano assurgere ad idonea fonte di prova in favore del [OSCURATO:PERSONA], potendo comprendere acque bianche, acque meteoriche o comunque intruse, mentre invece si dovevano considerare solo le acque immesse nella rete dal Gestore. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., quale error in procedendo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c. per avere la Corte d’appello riconosciuto al [OSCURATO:PERSONA] lo svolgimento del servizio di fognatura: a) trascurando le specifiche argomentazioni e contestazioni formulate sul punto da [OSCURATO:SOCIETA]; b) ritenendoche con la nota del 22/10/2008 [OSCURATO:SOCIETA] aveva ammesso l’effettivo svolgimento da parte del [OSCURATO:PERSONA] di entrambi i servizi di depurazione e fognatura, mentre invece dalla lettura della nota si evince che la società si è limitata ad invitare il [OSCURATO:PERSONA] ad emettere nota di credito in relazione alle fatture contestate. 2. Si deve prima di tutto rilevare che l’impugnazione è tempestiva, dovendosi tenere conto della sospensione straordinaria dei termini (per emergenza sanitaria da Covid-19) nel periodo compreso tra il 09/03/2020 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ai sensi dell’art. 83 d.l. n. 18del 2020 e dell’art. 36 d.l. n. 23 del 2020. 3.Sempre in via preliminare occorre dichiarare l’inammissibilità della produzione documentale della ricorrente, riferita ai documenti depositati con il ricorso ai numeri 3 e 4, di cui non risulta essere intervenuto il deposito nel primo grado di giudizio, tenuto conto che non attengono all’ammissibilità dell’impugnazione, ma sono menzionati a supporto della fondatezza dello stesso, in violazione del disposto dell’art. 372 c.p.c. 4.È infondata l’eccezione di inammissibilità per novità del primo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata alla luce delle allegazioni che, dalla lettura della sentenza impugnata, risultano formulate già nel primo grado di merito e che sono semplicemente rapportate al tenore della decisione impugnata. 5. Il primo motivo di ricorso è fondato sia pure nei termini di seguito evidenziati. 5.1. Non è controverso che [OSCURATO:SOCIETA] sia la società incaricata della gestione del [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], in virtù dell’affidamento disposto con deliberazione n. 25 del 29/12/2004 dall’Assemblea della Autorità d’Ambito oggi Ente di Governo dell’Ambito della [OSCURATO:PERSONA] (EGAS). Con l. n. 36 del 1994 (c.d. Legge Galli), il legislatore ha disciplinato il [OSCURATO:PERSONA], attraverso l’individuazione di unità operative di estensione sovracomunale denominate “[OSCURATO:PERSONA]” (ATO) e l’attribuzione delle relative funzioni di governo all’Autorità d’Ambito (oggi EGAS). Nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa nazionale richiamata, la Regione [OSCURATO:PERSONA] ha disciplinato la riorganizzazione del servizio idrico ad uso civile con l.r. n. 29 del 1997, prevedendo la razionalizzazione della gestione dell’acqua potabile, attraverso l’individuazione di un unico ambito territoriale ottimale, di un unico gestore e di un’unica tariffa. In attuazione della l.r. cit. , l’Autorità d’Ambito ha individuato, quale Gestore unico del [OSCURATO:PERSONA] per l’ATO comprendente tutta la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., la quale è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi attinenti al serviziodelle gestioni preesistenti, ad essa trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano, ivi compresi i rapporti di utenza. Al fine di consentire lo svolgimento del servizio affidato, il d.lgs. n. 152 del 2006 (c.d. codice dell’ambiente), all’art. 172, comma 6, ha previsto il trasferimento in concessione d’uso al Gestore del [OSCURATO:PERSONA] degli impianti di acquedotto, fognature e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, secondo un piano che doveva essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Ambiente, sentite le Regioni, le Province e gli enti interessati. Tale disposizione trova riscontro nell’art. 3, commi 6 e 7, della l.r. [OSCURATO:PERSONA] n. 10 del 2008, ove è stabilito che «6. Ai sensi dell'articolo 172, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), gli impianti acquedottistici, fognari e di depurazione gestiti dagli enti soppressi, ovvero da altri consorzi o enti pubblici, sono trasferiti in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale unico della [OSCURATO:PERSONA]. 7. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta degli Assessori dell'industria, dei lavori pubblici e della difesa dell'ambiente, è approvato il piano dei trasferimenti di cui al comma 6.» Ancorché le disposizioni sopra menzionate abbiano definito puntualmente l’obbligo di trasferimento delle opere, i processi di acquisizione degli impianti in molti casi sono stati portati a termine con grandi ritardi, con la conseguenza che alcuni soggetti, come il [OSCURATO:PERSONA] in questione, hanno continuato, in assenza di un’espressa disciplina che regolasse il periodo transitorio, a svolgere l’attività di depurazione e di gestione fognaria delle acque reflue con impianti che avrebbero dovuto costituire oggetto di trasferimento in favore del Gestore unico. 5.2.Questa è la situazione che connota la fattispecie in esame, ove il [OSCURATO:PERSONA], convenuto in giudizio dal Gestore del SII per un accertamento negativo del credito portato da numerose fatture, ha chiesto al Gestore, in via riconvenzionale, il pagamento del servizio di fognatura e di depurazione delle acque reflue urbane del Comune di [OSCURATO:PERSONA], relative al periodo novembre 2014-dicembre 2015. 5.3. Fondamentale, ai fini del presente giudizio, è la disposizione dell’art. 156, comma 1 prima parte, d.lgs. n. 152 del 2006, ove è stabilito che la tariffa è riscossa dal Gestore del [OSCURATO:PERSONA]. Ciò significa che [OSCURATO:SOCIETA], anche nel caso in questione, è l’unico soggetto legittimato a chiedere il pagamento agli utenti per tutte le prestazioni comprese nel SII. 5.4. Alla presente fattispecie non può, invece, applicarsi la disciplina contenuta nella seconda parte del comma 1 dell’articolo appena menzionato, ove è stabilito che «Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione, in base a quanto stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.» La previsione riguarda, infatti, i casi in cui, ferma la necessaria previsione di un Gestore unico del SII, alcuni servizi compresi nel SII siano affidati ad altri soggetti. È, infatti, evidente che la norma riguarda gestori separati autorizzati a prestare determinati servizi dall’Ente d’ambito e non soggetti che di fatto (come nel caso di specie) svolgono una parte dell’attività del servizio idrico per conto del Gestore. 5.5.Come di recente evidenziato dal Consiglio di stato (Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza n. 3809 del 14/05/2021), il [OSCURATO:PERSONA] integrato ‒ così definito perché comprensivo di più segmenti produttivi (l’attività di captazione dalla falda, la potabilizzazione, la distribuzione, il trasporto dei reflui nella fognatura, la depurazione della risorsa idrica) ‒ è un servizio di interesse economico generale. In quanto attività economica, detto servizio è prestato dietro corrispettivo, ma al tempo stesso è conformato da un significativo intervento statale, che assicura il perseguimento di obiettivi di interesse generale. Di tale attività sono, infatti, regolati diversi aspetti: la dimensione gestionale (organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, definiti dalle regioni sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici), la struttura operativa, le modalità di affidamento (secondo il principio di unicità della gestione per ciascun ambito), le dotazioni infrastrutturali, il contenuto del rapporto convenzionale tra concedente e gestore, il corrispettivo contrattuale del rapporto di utenza. La governancedel settore è contrassegnata dalla convergenza di competenze di più soggetti pubblici, ma le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici sono oggi attribuite all’ARERA (Autorità di Regolazione per [OSCURATO:PERSONA] e Ambiente) - e prima all’AEEGSI (Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico) -e investono specificatamente l’attività di definizione dei costi rilevanti unitamente ai criteri per la determinazione delle tariffe a copertura di questi costi, laregolazione sulla qualità del servizio, la verifica dei piani d’ambito, nonché la predisposizione delle convenzioni tipo per l’affidamento del servizio. A partire dalla legge “Galli” (l. n. 36 del 1994), i cui contenuti, per la parte di interesse, sono sostanzialmente confluiti nel codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006), il legislatore ha inteso superare le precedenti gestioni pubbliche in economia, considerate oramai inadeguate per un’efficace amministrazione del settore. I principali contenuti “riformatori” dell’impianto normativo sono: i) l’industrializzazione della filiera realizzata attraverso la gestione integrata di tutti i segmenti produttivi (in passato gestiti separatamente); ii) il riconoscimento della rilevanza economica del servizio, la quale si delinea tramite l’adozione di un modello organizzativo efficiente, in quanto tendenzialmente idoneo a remunerare i fattori produttivi; iii) la facoltà per l’amministrazione di scegliere tra il monopolio pubblico e quello privato contendibile (concorrenza “per” il mercato); iv) un modello di organizzazione basato su unità geografiche e idrologiche naturali e delineat o sulla scorta di parametri non meramente geografici, ma anche tecnici ed economici; v) il coordinamento amministrativo, coincidente con l’estensione dell’ambito territoriale, attraverso l’adozione del piano d’ambito, il potere tariffario e l’esternalizzazione; vi) una gestione integrata del servizio caratterizzata dalla «unicità» all’interno degli ATO; vii) la disciplina dei rapporti tra il regolatore dell’ambito e gestore mediante una convenzione i cui contenuti concorrono all’organizzazione consensuale del servizio, alla definizione sinallagmatica degli aspetti patrimoniali della gestione, all’assunzione degli obblighi di servizio pubblico, alla gestione delle infrastrutture, alla pianificazione degli investimenti in manutenzione e relativi alla innovazione tecnologica; viii) l’unicità della tariffa, calcolata in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La scelta operata dal legislatore è, dunque, consistita nella ricerca di un modello di gestione in cui trovi adeguata sintesi la dialettica tra efficienza, anche imprenditoriale, del servizio, nell’ambito dei vincoli europei, garanzia degli utenti, che sono titolari di un diritto fondamentale, e la essenziale universalità del servizio. Si tratta di una scelta di politica interna, in quanto la normativa europea in materia di acque (Direttiva 2000/60/UE) non contiene indicazioni rigide sulla necessità di organizzare il servizio idrico in tal modo. 5.6.La tariffa è definita dall’art. 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006 come il corrispettivo del [OSCURATO:PERSONA] (comprendente l’acquedotto, la fognatura e la depurazione), da determinarsi «tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, (dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito) e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell’ente di governo dell’ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”. Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo». Com’è noto, a decorrere dal 21 luglio 2011, il primo comma dell’articolo appena riportato è stato abrogato, in esito al referendum indetto con d.P.R. 23 marzo 2011 - limitatamente alle parole «dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito» - dall'articolo 1, comma 1, d.P.R. 18 luglio 2011, n. 116 e, successivamente, è stato modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 , conv. con modif. in l. n. 164 del 2014. La norma ricalca l’art. 9 della direttiva n. 2000/60/CE, secondo cui «[OSCURATO:PERSONA] membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l’analisi economica effettuata in base all’allegato III e, in particolare, secondo il principio “chi inquina paga”», in linea con la configurazione – diffusamente delineata nella Comunicazione COM 2000/447 – della tariffa dei servizi idrici quale «mezzo per garantire un uso più sostenibile delle risorse idriche ed il recupero dei costi dei servizi idrici nell’ambito di ogni specifico settore economico» (v. ancora Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza n. 3809 del 14/05/2021). La tariffa base viene predisposta dall’ente di governo dell’ambito, nell’osservanza del metodo tariffario regolato prima dall’ARERA (prima AEEGSI), cui viene trasmessa per l’approvazione. La giurisprudenza della Corte costituzionale ha definito con chiarezza la disciplina statale relativa alla determinazione della tariffa del servizio idrico integrato come complesso di norme atte a preservare il bene giuridico “ambiente” dai rischi derivanti da una tutela non uniforme ed a garantire uno sviluppo concorrenziale del settore (v. in particolare, Corte cost., Sentenza n. 142 del 23/04/2010; Corte cost., Sentenza n. 29 del 04/02/2010; Corte cost., sentenza n. 246 del 24/07/2009; in generale, sull’azione unitaria svolta dallo Stato, in questa materia, (v. da ultimo anche Corte cost., Sentenza n. 32 del 12/03/2015). L’uniforme metodologia tariffaria adottata dalla legislazione statale deve, in primo luogo, garantire sull’intero territorio nazionale un trattamento uniforme alle varie imprese operanti in concorrenza tra loro, per evitare che si producano arbitrarie disparità di trattamento sui costi aziendali, conseguenti a vincoli imposti in modo differenziato sul territorio nazionale. La disciplina tariffaria deve, infatti, assicurare l’equilibrio economico-finanziario della gestione, oltre all’efficienza e affidabilità del servizio (art. 151, comma 2, lettere c), d), e), d.lgs. n. 152 del 2006), attraverso il meccanismo di price cap(artt. 151 e 154, comma 1, d.lgs. cit.), diretto ad evitare che il concessionario unico abusi della sua posizione dominante (così, in particolare, Corte cost., Sentenza n. 142 del 23/04/2010). Sotto altro profilo, attraverso la determinazione della tariffa nell’ambito territoriale ottimale, il legislatore statale ha fissato livelli uniformi di tutela dell'ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l'uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche, salvaguardando la vivibilità dell'ambiente e le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale, unitamente alle altre finalità tipicamente ambientali individuate dagli artt. 144, 145 e 146 d.lgs. n. 152 del 2006. La finalità della tutela dell'ambiente viene, inoltre, in rilievo anche in relazione alla scelta delle tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare, perché tra tali costi sono espressamente inclusi quelli ambientali, da recuperare «anche secondo il principio "chi inquina paga"» di cui all’art. 154, comma 2, d.lgs. cit. (così, in particolare, Corte cost., Sentenza n. 142 del 23/04/2010). 5.7.Nell’esercizio delle sue competenze, l’Autorità di regolazione ha, in primo luogo, approvato la deliberazione 585/2012/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTT per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013. Successivamente, al termine del periodo transitorio, ha adottato la deliberazione 643/2013/R/IDR, recante l’approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento. 5.8.Non è contestato tra le parti che, nella specie, non si tratti di acque reflue di utenze industriali, avendo entrambe le parti dedotto che le richieste di pagamento attengono al servizio di fognatura e depurazione di acque reflue urbane provenienti da [OSCURATO:PERSONA] (p. 1 del ricorso e p. 2 del controricorso). Occorre, dunque, tenere conto del disposto dell’art. 155, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006, riferito proprio alla tariffa del servizio di fornitura e depurazione, il quale prevede quanto segue: «4. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita.» Non è, dunque, dato rilievo alla quantità di acqua immessa nell’impianto di depurazione (che può variare per la presenza di acque meteoriche o provenienti dal sottosuolo), ma solo a quella erogata dal Gestore del servizio di acquedotto. La materia del contendere si incentra tutta sulla rilevanza di tale disposizione, nel presente giudizio. Il giudice di merito ha, infatti, dato rilievo alla necessità di rimborsare i costi di esercizio del [OSCURATO:PERSONA], che comunque ha di fatto erogato servizi del [OSCURATO:PERSONA], confermando la statuizione del giudice di merito che, in base ad una ritenuta mancanza di specificità di contestazione di [OSCURATO:SOCIETA], riferita ai costi sostenuti dal [OSCURATO:PERSONA] nell’erogare tali servizi, ha fatto propria la determinazione nel quantumdella pretesa di quest’ultimo sulla base delle misurazioni del proprio torrino piezometrico e dunque sulla base della quantità di acque reflue depurate (p. 4 della sentenza impugnata). 5.9. Tenuto conto di quanto appena esposto nel ricostruire la ratioche giustifica la disciplina tariffaria, non può ritenersi che alla rigorosa disciplina prevista per la determinazione della tariffa applicabile sia sottratta la prestazione di fatto di alcuni dei servizi compresi nel SII ad opera di soggetti diversi dal Gestore unico. La normativa nazionale sopra menzionata è volta a disciplinare in modo rigoroso le Tariffe, sottoponendole ad una preventiva regolamentazione statale, alla predisposizione da parte dell’Ente d’ambito e all’approvazione dell’Autorità nazionale (art. 154 d.lgs. n. 152 del 2006). Per il Gestore unico, d’altronde, l’erogazione di alcuni dei servizi del SII da parte di terzi costituisce un costo e l’unico modo per dare rilievo a tale costo è quello che tiene conto del valore del servizio erogato secondo la Tariffa, che deve individuare una quota spettante a colui che presta i servizi di depurazione e quelli di fognatura calcolata in base ai metri cubi di acqua erogata agli utenti, in conformità al disposto dall’art. 155, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006. Solo in questo modo, dal punto di vista del soggetto che eroga il servizio, è possibile ottenere un compenso per l’attività prestata che risponda ai requisiti previsti dal legislatore e, dal punto di vista del Gestore, possono essere conteggiati costi che rispondano alle caratteristiche consentite. Un diverso criterio non è configurabile come legittimo. 6. Il primo motivo di ricorso deve, pertanto, essere accolto. In materia di servizio idrico integrato, infatti, ove il servizio di fognatura e di depurazione di acque reflue non industriali sia di fatto erogato da un soggetto diverso dal Gestore unico, non avendo le autorità competenti ancora provveduto a trasferite a quest’ultimo in concessione d’uso i relativi impianti (come previsto dall’art. 172 d.lgs. n. 152 del 2006), il Gestore è tenuto a riscuotere dagli utenti il corrispettivo dovuto per l’intero servizio, comprensivo anche di quello di fognatura e di depurazione, e l’ente che eroga in via di fatto queste prestazioni ha diritto al pagamento, da parte del Gestore, del corrispettivo, da determinarsi, secondo la quota stabilita in Tariffa, sui metri cubi di acqua erogata agli utenti, come previsto dall’art. 155, comma 4, d.lgs. cit. 7.Il secondo motivo di ricorso è infondato, perché, come sopra evidenziato, alla presente fattispecie non si applica il disposto dell’art. 156, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, sicché non si può far dipendere dall’entità delle somme riscosse da [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti dagli utenti il corrispettivo spettante al [OSCURATO:PERSONA] per il servizio prestato. 8.Le questioni prospettate con il terzo motivo di ricorso sono da ritenersi assorbite a seguito dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, essendo il giudice del rinvio chiamato ad esaminare nuovamente la fattispecie alla luce del principio sopra enunciato, e, ovviamente, possono essere riproposte nel corso del giudizio ex art.392 c.p.c. (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 37270 del 20/12/2022). 9. Il quarto motivo è inammissibile, tenuto conto che la ricorrente prospetta plurimi vizi processuali, ma ciò che contesta è l’apprezzamento in fatto del giudice di merito, cui ha contrapposto valutazioni e argomenti in fatto. 10.In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso, respinto il secondo, assorbito il terzo e dichiarato inammissibile il quarto, deve essere cassata la sentenza impugnata in applicazione del seguente principio di diritto: “In materia di servizio idrico integrato, ove il servizio di fognatura e di depurazione di acque reflue non industriali sia di fatto erogato da un soggetto diverso dal Gestore unico, perché le autorità competenti non hanno ancora provveduto a trasferire a quest’ultimo in concessione d’uso i relativi impianti, come invece previsto dall’art. 172 d.lgs. n. 152 del 2006, il Gestore è tenuto a riscuotere dagli utenti il corrispettivo dovuto per l’intero servizio, comprensivo anche di quello di fognatura e didepurazione, e l’ente che eroga in via di fatto queste ultime prestazioni ha diritto al pagamento, da parte del Gestore, del corrispettivo, da determinarsi, secondo la quota prevista in Tariffa, sui metri cubi di acqua erogata agli utenti, come previsto dall’art. 155, comma 4, d.lgs. cit.” La causa va conseguentemente rinviata alla Corte d’appello
Sentenza Cassazione n. 03209/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris