CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04120/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti proposti nell'unico motivo di ricorso siano affetti dal vizio di mancanza di specificità dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), in quanto, in ordine al pericolo di recidiva, non prendono posizione sull'ampia descrizione effettuata nell'ordinanza impugnata sui reati commessi dal condannato, sulla sua indole violenta e sul suo vivere di illeciti e di espedienti, ed, in ordine al pericolo di fuga, sul riferimento contenuto nell'ordinanza impugnata alla inaffidabilità del condannato derivante dal lungo periodo in cui, riparando all'estero, si è sottratto all'esecuzione dell'ordine di carcerazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gennaio