CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 settembre 2022
Cassazione n. 48339/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulla segnalazione di errore materiale relativa alla sentenza della Quinta Sezione penale n. 39804/22 del 23/09/2022, sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/04/.1961 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la correzione dell'errore materiale. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. È stato attivato di ufficio il procedimento per la correzione dell'errore materiale indicato in rubrica. 2. Il dispositivo contenuto nella sentenza documento e quello trascritto sul ruolo di udienza relativo alla sentenza della quinta sezione penale della Corte di cassazione n. 39804/22 del 23/09/2022 contiene il seguente errore materiale: è stato scritto «condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, Regione Lazio e comune di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.500,00, ciascuna, oltre accessori di legge», omettendo la specificazione che siffatta statuizione è relativa ai soli ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti le predette parti civili sono costituite. 3. L'errore va emendato nei termini indicati. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto nel ruolo di udienza e nella sentenza-documento pronunciata dalla quinta sezione penale della Corte di cassazione n. 39804/22 del 23/09/2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e altri, nel senso che: - dopo le parole: «condanna, inoltre, i ricorrenti» vanno aggiunte le parole «[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]» per poi lasciare inalterata la prosecuzione «in solido tra loro, alla rifusione delle spese ci rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, Regione Lazio e comune di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.500,00, ciascuna, oltre accessori di legge». C