CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18779/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2019 della Corte d'appello di Cagliari [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diValerio Podda; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Cagliari, per la parte che in questa sede interessa, ha confermato la sentenza in data 27 gennaio 2015 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale della medesima città, con la quale era stata affermata la penale responsabilità del Podda, chiamato a rispondere, anche a titolo di concorso, di una serie di reati di truffa e di una calunnia; considerato che la difesa del ricorrente con il ricorso in esame contesta vizi di motivazione della sentenza impugnata in relazione a tutte le condotte truffaldine contestate, nonché violazione di legge e vizi di motivazione con riguardo all’intervenuta affermazione di responsabilità anche per il reato di calunnia e, più in generale, la mancata risposta da parte della Corte di merito alle doglianze alla stessa sottoposte con l’atto di gravame; che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per tutti i reati ascritti all’imputato, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di merito, i quali, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 22, 23, 31 e 32 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che i denunciati vizi di motivazione della sentenza impugnata non sono ravvisabili nel caso in esame avendo la Corte di appello provveduto (così come aveva fatto il G.u.p. nella sentenza di primo grado) ad illustrare in modo coerente e logico e senza travisamenti le ragioni per le quali ha ritenuto di addivenire all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas