CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 14555/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 ORDINANZA sul ricorso 6028/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente- avverso la sentenza n. 741/2018 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 14/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: l'avv. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo la condanna al risarcimento del danno nella misura di Euro 52.000,00 o del diverso importo di giustizia. Espose l'attore che in denuncia-querela presentata dal convenuto questi aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] si era allontanata dalla di lui abitazione "per raggiungere il suo ex-convivente di Cuba, omosessuale, tale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], [OSCURATO:DATA_NASCITA]" e che in diverse circostanze successive il convenuto si era rivolto alla Montero, sia di persona che telefonicamente, anche alla presenza di altre persone, definendo il Casciano "calabrese di merda". Il Tribunale adito, premessa in generale la non efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione per l'assenza di costituzione di parte civile da parte del danneggiato, e ritenendo che il convenuto avesse leso il diritto all'identità personale, la reputazione e l'onore dell'attore, accolse la domanda, con condanna al pagamento della somma di Euro 9.000,00. Avverso detta sentenza propose appello il Chichiarelli. Con sentenza di data 14 dicembre 2018 la Corte d'appello di Trieste dichiarò l'appello in parte inammissibile l'appello, per il resto rigettandolo. Osservò la corte territoriale, con riferimento al primo motivo di appello denunciante il vizio di extrapetizione per avere l'attore allegato solo la lesione della reputazione e non anche del diritto all'identità personale, per cui il riferimento a quest'ultimo mirerebbe ad aggirare il giudicato di assoluzione in sede penale dall'imputazione di diffamazione in relazione all'espressione "omosessuale", che la censura era inammissibile per difetto di specificità, avendo il Tribunale basato la pronuncia anche sulla sicura offesa alla reputazione del Casciano commessa in occasione di conversazioni con la Monteco e altre persone - dove l'appellante aveva apostrofato l'appellato come "calabrese di merda" -, circostanza non oggetto di impugnazione ed idonea da sola a sorreggere la statuizione di condanna, sul punto pertanto coperta da giudicato interno. Aggiunse che tale ultima espressione integrava lesione di un diritto inviolabile di rango costituzionale quale la reputazione e che l'esistenza del danno era da ritenere in via presuntiva in base alla posizione sociale del Casciano, noto avvocato. [OSCURATO:PERSONA] infine che la valutazione equitativa del danno appariva congrua alla luce delle pertinenti previsioni delle tabelle di Milano. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E' stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E' stata presentata memoria. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 343, 434 e 112 cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, con riferimento all'affermazione del giudice di appello secondo cui non vi sarebbe censura circa l'espressione "calabrese di merda", che in realtà è stato eccepito che mancava la prova che a proferire l'espressione contenuta nei messaggi di posta elettronica fosse il Chichiarelli, non essendo mai stato provato che fosse questi il mittente dei messaggi. Aggiunge che il motivo appello, vertente sull'impossibilità di riqualificare come lesione del diritto all'identità personale il diritto alla reputazione e sulla violazione del divieto di extrapetizione, era specifico. Con il secondo motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Osserva il ricorrente che nella decisione di appello non si argomenta in ordine alla eccezione di preclusione del risarcimento derivante dal giudicato penale assolutorio dall'imputazione di diffamazione. Con il terzo e quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2059 e 2697 cod. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Osserva il ricorrente, con riferimento alla circostanza dell'espressione "calabrese di merda", che non vi è prova in ordine ai messaggi di posta elettronica se siano pervenuti a destinazione e se il mittente sia il Chichiarelli e che sulla circostanza in discorso non si è formato alcun giudicato per essere stata censurata dalla difesa l'assenza di prova sul punto. Aggiunge che non è stata operata una congrua rideterminazione del quantum. I motivi, da valutare congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili. In violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. il ricorrente non ha trascritto, o quanto meno indicato in modo specifico la localizzazione nell'atto di appello, la parte di impugnazione avente ad oggetto la statuizione di primo grado nella quale si riconosceva il risarcimento domandato sulla base della lesione della reputazione derivante dall'utilizzo dell'espressione "calabrese di merda". In mancanza di tale specificazione l'odierna censura non può essere scrutinata. E' appena il caso di aggiungere sul punto che in relazione alla circostanza in discorso nel primo motivo il ricorrente si esprime nei termini di avere "eccepito" e non di avere "appellato", per cui l'eccezione ben potrebbe essere stata sollevata solo in primo grado. E' inoltre significativo che nel ricorso risulta riportato da pag. 6 a pag. 9 l'atto di appello, senza specificazione se si tratti dell'intero atto o di una sua parte, e nella parte trascritta non vi è alcuna menzione di un motivo di appello relativo alla riconosciuta responsabilità per la lesione della reputazione mediante l'utilizzo dell'espressione "calabrese di merda".La statuizione di appello avente ad oggetto il riconoscimento della sufficienza dell'utilizzo della menzionata espressione a costituire ratio decidendi della condanna risarcitoria, e dunque fondamento della responsabilità, non è stata poi specificatamente impugnata con l'odierno ricorso. Da tali rilievi discende la non decisività, e dunque inammissibilità, della censura avente ad oggetto il mancato riconoscimento della violazione del divieto di extrapetizione, in particolare per ciò che concerne la specificità del motivo di appello sul punto proposto, e di quella relativa al giudicato penale assolutorio dall'imputazione per diffamazione riferita all'uso dell'espressione "omosessuale". Priva di decisività, ed ancor prima inammissibile perché relativa al giudizio di fatto, è la censura relativa alla congruità probatoria dei messaggi di posta elettronica. Infine del tutto generica è la censura relativa alla quantificazione del danno da risarcire. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del com