CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06351/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e - Rep. hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso iscritto al n. 299/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL] ); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA] e SARDARO ANNAUdienzapubblica del 16 gennaio 2025 – R.G. n. 299/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri CARMELA, D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrenti – e FRANCESCOCITO; -intimato - avverso la sentenza n. 248/2023 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI. [OSCURATO:PERSONA], in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per il rigetto del ricorso . Uditii difensori delle parti comparsi in udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza resa in data 16/6/202 3 , la Corte d’appello di Lecce, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento, in favore (tra gli altri) deicontroricorrenti indicati in epigrafe, dei danni dagli stessi subiti a causa della compromissione del godimento degli immobili di loro proprietà verificatasi in conseguenza della diffusione, nel periodo dall’autunno del 2009 al luglio del 2012, nel quartiere Tamburi di Taranto(ove detti immobili sono localizzati), di polveri di minerali e di carbone provenienti dagli stabilimenti dell’azienda [OSCURATO:SOCIETA]. di cui il Udienzapubblica del 16 gennaio 2025 – R.G. n. 299/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] rivestiva, nel ridetto periodo, le funzioni di direttore e gestore. 2.A fondamento della decisione assunta, per quel che ancora rileva inquesta sede, la C orte territoriale - dopo aver disatteso le censure sollevatein rito dal Capogrosso (con particolare riguardo alla pretesa erronea mancata dichiarazione di estinzione del giudizio, in conseguenza della relativa mancata riassunzione a seguito dell’ammissione dell’[OSCURATO:SOCIETA]. alla procedura di amministrazione straordinaria, e all’avvenuta decisione della causa di primo grado da parte di un giudice monocratico, in violazione dell’art. 50 - bis n. 5 c.p.c.) - ha rilevato come del tutto correttamente il primo giudice avesse accertato l’effettiva sussistenza delle conseguenze dannose originariamente denunciate dagli attori, con particolare riguardo alla compromissionedel godimento degli immobili di loro proprietà, avuto riguardo alla proporzione e alla protrazione nel tempo delle emissioni delle polveri provenienti dall’azienda Ilva, tali da superare, nel rione Tamburi, più di 35 volte all’anno il limite consentito dall’autorità amministrativa, sì da costringere i proprietari di detti immobili a limitare le possibilità di apertura di porte e finestre, di arieggiare e illuminare con luce naturale gli interni degli stessi immobili, e con l’ulteriorelimitazione della facoltà di utilizzazione degli spazi esterni. 3.Con la stessa decisione, la C orte territoriale ha ribadito come il Capogrossoavesse ricoperto, dall’autunno del 2009 a luglio del 2012, laqualifica di direttore e gestore dell o stabilimento siderurgico dell’Ilva di Taranto, sì che, disponendo di tutti i conseguenti poteri institori, sarebbestato in grado di predisporre i necessari rimedi vòlti a impedire leemissioni delle polveri inquinanti ex adverso denunciate. 4.Avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione.Udienzapubblica del 16 gennaio 2025 – R.G. n. 299/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri 5. Le parti resistenti indicate in epigrafe hanno depositato controricorso. 6.[OSCURATO:PERSONA] generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, instando per il rigetto del ricorso e tali conclusioniha confermato in pubblica udienza . 7.Il ricorrente e i controricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione di legge e nullità del procedimento ex art 360 nn. 3 e 4 c.p.c.,in relazione agli artt. 43 legge fall., 300 e 305 c.p.c., nonché per omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione trale parti ex art 360 n. 5 c.p.c. Assume al riguardo il Capogrosso come, a seguito dell'avvenuta ammissione dell'[OSCURATO:SOCIETA]. alla procedura concorsuale di amministrazione straordinaria, il giudice di primo grado omise erroneamente di disporre l’interruzione del giudizio nei confronti di tutte le parti, limitandosi ingiustificatamente a disporre detta interruzionecon riguardo al solo rapporto tra gli attori e l’[OSCURATO:SOCIETA]. Ciò posto, non avendo gli originari attori provveduto alla rituale riassunzione del giudizio nei confronti di tutte le parti, il processo di primo grado avrebbe dovuto ritenersi estinto, con la conseguente erroneità della contraria decisione assunta sul punto dalla sentenza dellaCorte d’appello impugnata in questa sede. 2.Il motivo è infondato . 3.Osserva il Collegio come la C orte territoriale , nel giudicare della legittimitàdella rilevata interruzione del procedimento di primo grado neiconfronti del solo rapporto processuale tra gli attori e l’[OSCURATO:SOCIETA]. , abbia opportunamente sottolineato i contenuti della domanda introduttivadella lite , evidenzia ndo l’avvenuta proposizione, da parte Udienzapubblica del 16 gennaio 2025 – R.G. n. 299/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri degliattori, di una domanda fondata, non già su fatti relativi a rapporti societari,alla gestione sociale o all e modalità della stessa, bensì su « un illecito penale commesso da persone fisiche la cui condotta sarebbe andata oltre l’oggetto sociale, non rientrando evidentemente la produzione dolosa o colposa di danni ai terzi nell’attività sociale » . Hanno dunque « posto a fondamento dell’azione risarcitoria una condottadi reato che ha causato danni diretti a terzi e di cui avrebbe dovutorispondere anche la società per il rapporto di immedesimazione organica»(cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Tale interpretazione della domanda originaria ha dunque correttamente condotto il giudice d’appello a riconoscere il carattere ‘facoltativo’del litisconsorzio processuale in esame (con la conseguente scindibilità della posizione processuale di ciascuno dei diversi corresponsabili danneggianti convenuti in giudizio ) e a disporre la prosecuzione del giudizio nei soli confronti dei condebitori solidali diversidall’[OSCURATO:SOCIETA]., in conformità al consolidato insegnamento della giurisprudenzadi legittimità, ai sensi del quale , i n tema di litisconsorzio facoltativo( quale quello che si determina nel giudizio promosso verso più coobbligati solidali ) , verificatasi una causa di interruzione nei confronti di uno di essi, ove il giudice non si avvalga del potere di disporre la separazione delle cause ex art. 103 c.p.c., la mancata riassunzione della lite nel termine fissato dall'art. 305 c.p.c. non impedisce l'ulteriore prosecuzione del processo relativamente ai litisconsortinon colpiti dall'evento interruttivo (c f r. Sez. 3, Ordinanza n.4684 del 21/02/2020 , Rv. 656912 - 02 ; v altresì Sez. 3, Ordinanza n.8123 del 23/04/2020 , Rv. 657575 - 01) ; e tanto, in applicazione del principiodi cui all ’ art. 1306 c.c. , a mente del quale , anche in caso di rapportoplurisoggettivo solidale, è ben possibile ammettere l’esercizio dell’azioneda parte di un solo contitolare , o verso un solo contitolare, Udienzapubblica del 16 gennaio 2025 – R.G. n. 299/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri là dove dirett o a perseguire l ’ adempimento dell ’ obbligazione ( Sez. 3, Sentenzan. 21170 del 20/10/2015 , Rv. 637616 - 01 ; Sez. 3, Sentenza n.16018 del 7/07/2010 , Rv. 614007 - 01) . 4.Da tanto discende il riscontro dell’infondatezza della censura in esame,avendo il giudice d’appello del tutto ritualmente escluso che, a seguito dell’ammissione dell’[OSCURATO:SOCIETA]. alla procedura di amministrazione straordinaria, il giudizio di primo grado avrebbe dovutoessere interrotto ( e successivamente riassunto ) nei confronti di tuttii condebitori solidali indicati come corresponsabili della produzione dei danni denunciati dagli attori , ben potendo proseguire, l’azione risarcitoriaoriginariamente proposta nei confronti di tutti i condebitori solidali,nei soli confronti di alcuni di essi. 5. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della nullità del procedimentoex art 360 n. 4 c.p.c., in relazione all’art 50 - bis c.p.c. e ald.lgs. n. 168 del 2003 (art. 3, comma 2, lett. a), per avere la C orte territoriale erroneamente disatteso il motivo d’appello proposto dal Capogrosso con riguardo alla nullità della decisione di primo grado siccome pronunciata da un giudice monocratico, in contrasto con la previsione di legge che riserva alla competenza del tribunale in composizione collegiale la cognizione dei giudizi comportanti l’esame di una questione di responsabilità degli organi amministrativi di società, nell’ambito della competenza delle sezioni specializzate di tribunalein materia d’impresa. 6.Il motivo è infondato. 7. Osserva il Collegio come, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di questa C orte ( qui integralmente condiviso e confermato, al fine di assicurarne continuità) , in tema di competenza dellesezioni specializzate in materia di impresa, tra le cause relative ai ‘rapportisocietari’, di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 Udienzapubblica del 16 gennaio 2025 – R.G. n. 299/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri del2003, rientrano le controversie risarcitorie, da chiunque introdotte, nei confronti degli amministratori, in ragione degli atti dannosi agli stessi riferibili, posti in essere nell'esercizio dell'attività gestoria dell'entee che trovano fondamento nel rapporto organico, senza che assuma rilievo la distinzione tra atti e operazioni strumentali all’attuazionedell’oggetto sociale e atti di gestione che costituiscono ex seattuazione dell'oggetto sociale medesimo ( cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 15354del 31/05/2023, Rv. 667997 - 01). 8.Nel caso di specie, la C orte territoriale risulta aver correttamente rispettatotale principio, avendo avuto cura di sottolineare (cfr. supra par.3) che « esaminando la domanda introduttiva di lite, si rileva che gli attori non hanno posto a fondamento dell’azione risarcitoria fatti relativia rapporti societari, alla gestione sociale e alle modalità della gestionesocietaria, ma un illecito penale commesso da persone fisiche la cui condotta sarebbe andata oltre l’oggetto sociale, non rientrando evidentemente la produzione dolosa o colposa di danni ai terzi nell’attivitàsociale. Hanno posto a fondamento dell’azione risarcitoria una condotta di reato che ha causato danni diretti a terzi e di cui avrebbe dovuto rispondere anche la società per il rapporto di immedesimazioneorganica» ( v . pag. 5 della sentenza impugnata). 9.Tale significativo rilievo consente dunque di riconoscere che gli attiattribuiti al Capogrosso come causa dei danni denunciati in questa sede fossero stati, ab initio , qualificati dagli attori alla stregua di condottedi reato , in quanto tali attuate dal Capogrosso ben al di là e (indiscutibilmente) oltre i limiti dell’attività gestoria dell’[OSCURATO:SOCIETA]. , irriconducibiliad ogni paradigma di attività od operazione strumentale all’attuazionedell’oggetto sociale o alla diretta attuazione dello stesso . Etanto, in ragione del l’ intuitiva impossibilità di configurare qualsivoglia formadi connessione tra il perseguimento dell’oggetto sociale di una Udienzapubblica del 16 gennaio 2025 – R.G. n. 299/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri struttura produttiva industriale e il compimento di illeciti di rilievo penaleda parte dei rappresentanti della società . 10.Da tanto discende la corretta esclusione , da parte del giudice d’appello, della riconducibilità dell’odierna controversia all’ambito di quellepreviste dall'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003 (ossia all’ambito di quelle attratte dalla competenza delle sezioni specializzatein materia di impresa) e la conferma della legittimità della decisione della causa in primo grado da parte di un giudice monocratico. 11.Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione di legge ex art 360 n, 3 c.p.c., in relazione all’art 1223, 1226e 2056 c.c. ed in relazione all’art 2727 c.c., dolendosi altresì della nullitàdel procedimento ex art 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art 132 c.p.c.e all’art 118 disp. att. c.p.c. nonché in relazione all’art 111 Cost., peravere la C orte territoriale erroneamente riconosciuto in favore delle contropartiil risarcimento del danno consistente nella compromissione delle facoltà di godimento dei relativi immobili, non avendo gli attori mai allegato la rivendicazione di tale forma di risarcimento, peraltro riconosciuto in re ipsa , non avendo le controparti mai effettivamente allegatoe comprovato le conseguenze dannose concretamente sofferte pereffetto dell’illecito ascritto all’odierno ricorrente. Sottoaltro profilo, il ricorrente si duole del carattere meramente apparente della motivazione dettata dal giudice a quo con riguardo all’identificazionedell’entità effettiva del danno subito dalle controparti. 12.Il motivo è complessivamente infondato. 13. Osserva il Collegio come l a lettura dell’atto di citazione introduttivodel giudizio (regolarmente allegato dall’odierno ricorrente in questa sede) consent a di accertare agevolmente l’avvenuta indicazione,a fondamento delle rivendicazioni risarcitorie degli attori , Udienzapubblica del 16 gennaio 2025 – R.G. n. 299/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ditutte le circostanze connesse, non solo alla contestata riduzione del valoredei beni immobili di loro proprietà, bensì anche alla significativa compromissione delle facoltà di godimento di detti beni immobili , sottolineando come l’obiettivo scadimento della propria qualità della vitapersonale e relazionale (intesa come conseguenza dannosa riferita alla minorata qualità del godimento dei propri beni) fosse inevitabilmente correlata all’utilizzazione delle proprie case di abitazione, in quanto geograficamente collocate nei pressi degli stabilimentidell’Ilva. 14.Si tratta della rivendicazion e di una tutela risarcitoria che , preso atto del l’illecita interferenza nel godimento dei beni dei danneggiati , appare immediatamente riferit a all a gravi tà delle compromissioni infertealla qualità della vita personale e relazionale di tutti i residenti dellazona: conseguenze dannose , tutte , specificamente e chiaramente allegatedagli attori nell’originario libello introduttivo del giudizio . 15.Ciò posto, la C orte territoriale - lungi dall’elaborare , sul punto, una motivazione meramente apparente o illogica, o dal limitarsi al rilievodi un mero evento di danno comprovato in re ipsa - ha piuttosto avuto cura di specificare la concreta entità obiettiva delle particolari conseguenze dannose sofferte dagli attori (così come accertabili, sul piano inferenziale, attraverso la valorizzazione degli elementi presuntivispecificamente richiamati in sentenza : cfr. il richiamo alla proporzionee al protrarsi delle emissioni delle polveri ; al superamento , nel rione T amburi , più di 35 volte all’anno , del valore massimo consentitodalla disciplina vigente in loco ; all’ accertato imbrattamento delle facciate degli immobili ; alla limitazione delle possibilità di aperturadi porte e finestre e, dunque, di arieggiare e illuminare con luce naturale gli interni delle unità immobiliar i; alla limitazione dell e facoltà di utilizza zione de gli spazi esterni, de i terrazzi e de i balconi, Udienzapubblica del 16 gennaio 2025 – R.G. n. 299/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ecc.),pervenendo all’attestazione della correttezza della decisione del giudicedi primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore dei proprietari degli immobili in ragione della compromissione delle facoltà di godimento connesse al lorodiritto di proprietà (cfr. pa g . 8 della sentenza impugnata). 16. Sul punto, il giudice d’appello ha correttamente sottolineato comeil godimento del bene costituisc a « componente e manifestazione deldiritto di proprietà e che pertanto qualsiasi intervento di un terzo chesenza titolo limiti tale godimento costituisce lesione del diritto di proprietà che va risarcita (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez.II 9.09.2021 n. 24383, Cass.civ. sez.III 2.07.2021 n. 18810, Cass.civ. sez.II5.10.2020 n. 21272) » , precisando, inoltre, come « le proporzioni e il protrarsi delle emissioni delle polveri, il superamento nel rione Tamburi più di trentacinque volte all’anno (limite previsto dalla normativa di settore) del valore massimo di PM10 consentito (come accertato dall’ARPA e ribadito dal consulente d’ufficio) e l’accertato imbrattamentodelle facciate degli immobili sono indizi gravi, precisi e concordanti (se non della completa inutilizzabilità degli immobili, quanto meno) della limitazione del godimento degli immobili. Lo spolverio persistente dei minerali e il deposito continuo delle polveri sulleparti esterne degli immobili, limitando le possibilità di apertura di portee finestre e dunque la possibilità di arieggiare e illuminare con lucenaturale gli interni della unità immobiliari, limitando la facoltà di utilizzaregli spazi esterni (terrazzi e balconi), ha finito con il limitare il godimento delle unità immobiliari. E tale danno, da liquidare in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. stante l’assenza di precisi parametri di determinazione, correttamente è stato liquidato in una percentuale(5%) del valore degli immobili aggiornato al 2012 (anno finoal quale il Capogrosso ha esercitato le funzioni di direttore generale Udienzapubblica del 16 gennaio 2025 – R.G. n. 299/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell’ILVA e fino al quale è stato ritenuto responsabile delle emissioni dannose), costituendo la facoltà di godimento (si ribadisce) una componentedel diritto di proprietà. Peraltro, la percentuale suddetta, datoil basso valore degli immobili, si traduce in poche migliaia di euro perciascun danneggiato » (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). 17.Dall’esame di tali premesse discende il riscontro della totale infondatezza della censura in esame, dovendo ritenersi che il giudice d’appelloabbia correttamente interpretato il contenuto della domanda proposta dagli originari attori, così come altrettanto correttamente abbiaricostruito, sul piano del ragionamento probatorio d ’indole critica, l’effettività delle conseguenze dannose concretamente sofferte dagli attoriin ragione della grave compromissione delle facoltà di godimento dei relativi beni immobili (pur essa comprovata per via di inferenza critica), pervenendo infine alla liquidazione dei danni accertati attraversoil richiamo a un criterio equitativo oggettivamente congruo eragionevole, di per sé pienamente idoneo a dar conto dell’ iter logico - giuridico seguito ai fini della determinazione del credito risarcitorio spettantea ciascun danneggiato. 18. Con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge ex art 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2204 c.c. e all’art 2395 c.c., nonché in relazione al principio della personalità giuridica delle società di capitali, dolendosi altresì dellanullità del procedimento ex art 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art 112 c.p.c., per avere la C orte territoriale erroneamente attestato la sussistenzadi una responsabilità personale del Capogrosso in relazione aidanni denunciati dalla controparti, escludendo il principio in forza del qualela sola persona giuridica risponde dei propri comportamenti in difettodi specifiche ragioni di imputazione degli atti e delle omissioni a terzisoggetti, incorrendo in tal modo inoltre nella violazione dell’art.Udienzapubblica del 16 gennaio 2025 – R.G. n. 299/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri 112c.p.c., per aver omesso di procedere a una compiuta valutazione delmotivo d’appello sul punto avanzato dall’odierno resistente. 19.Il motivo è infondato. 20.Dev’essere in primo luogo disattesa la censura avanzata dal ricorrente con riguardo alla pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c. ad opera della C orte territoriale, trovando applicazione, sul punto , il consolidatoinsegnamento della giurisprudenza di questa Corte , ai sensi delquale è inconfigurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessaa una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmentesollevata o rilevabile d'ufficio), quando debba ritenersi che taliquestioni od eccezioni siano state esaminate e decise - sia pure con una pronuncia implicita della loro irrilevanza o di infondatezza - in quantosuperate e travolte, anche se non espressamente trattate, dalla incompatibilesoluzione di altra questione, il cui solo esame comporti e presupponga, come necessario antecedente logico - giuridico, la detta irrilevanza o infondatezza (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 13649 del 24/06/2005, Rv. 582099 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 11844 del 19/05/2006, Rv. 589393 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014,Rv. 630315 – 01). 21. Nella specie, avendo la C orte territoriale espressamente argomentato le ragioni della ritenuta responsabilità personale del Capogrosso(cfr. pag. 8 della sentenza impugnata), deve ritenersi che la stessa abbia ritenuto implicitamente privo di fondamento il corrispondentemotivo d’appello del Capogrosso, con la conseguenza che quest’ultimo avrebbe dovuto limitarsi alla sola doglianza concernente la ritenuta erroneità del riconoscimento di tale responsabilità. 22. Ciò premesso , quanto alla doglianza concernente il ridetto presunto erroneo riconoscimento della responsabilità personale del Udienzapubblica del 16 gennaio 2025 – R.G. n. 299/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], varrà ribadire ( in conformità a quanto già precedentementericonosciuto: cfr. supra parr. 3 e 8 ) come la C orte territoriale, « esaminando la domanda introduttiva di lite » , abbia rilevatocome gli attori non avessero « posto a fondamento dell’azione risarcitoriafatti relativi a rapporti societari, alla gestione sociale e alle modalitàdella gestione societaria, ma un illecito penale commesso da personefisiche la cui condotta sarebbe andata oltre l’oggetto sociale , nonrientrando evidentemente la produzione dolosa o colposa di danni ai terzi nell’attività sociale. Hanno posto a fondamento dell’azione risarcitoriauna condotta di reato che ha causato danni diretti a terzi e di cui avrebbe dovuto rispondere anche la società per il rapporto di immedesimazioneorganica» (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). 23. Proprio i n forza di tali premesse, la C orte territoriale è pervenutaall’esclusione della sola responsabilità dell’[OSCURATO:SOCIETA]. (di cui ilCapogrosso sarebbe stato un mero agente, irresponsabile in proprio) ; in particolare, nell’affermare che «ai sensi del disposto di cui all’art. 2204 c. I c.c. ed in assenza di prova contraria […], i poteri [del Capogrosso]quale institore devono presumersi (essere stati) generali etali da comprendere la facoltà di prendere le decisioni necessarie ad impedireil fenomeno dannoso» (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata), il giudice d’appello ha inteso sottolineare e precisare il fondamento normativodella posizione di garanzia assunta da l Capogrosso rispetto allatutela dei diritti dei terzi minacciati dalle attività diffusive dell’Ilva e, conseguentemente, la posizione di garanzia suscettibile di qualificare,la condotta omissiva foriera della responsabilità penale del Capogrosso,rispetto alla commissione del reato di cui all’art. 674 c.p. , ai sensi del quale « c hiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transitoo in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non Udienzapubblica del 16 gennaio 2025 – R.G. n. 299/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, attia cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammendafino a lire duemila ». 24. È appena il caso di rimarcare l’irrilevanza dell’affermazione sostenuta dall’odierno ricorrente circa il carattere dirimente, al riguardo, dell’impossibile evocazione di alcun giudicato penale sulla relativa condotta (cfr. pag. 23, par. 116 del ricorso), poiché la circostanza dell’estinzione del reato per effetto dell’intervenuta prescrizione,non valse certamente a cancellare la responsabilità civile del Capogrosso per le conseguenze dannose deriva te dalla commissione del fatto - reato consist ito nella pericolosa emissione di gas, di vapori o di fumo atti a offendere o imbrattare o molestare persone. 25.Con il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza d’appello perviolazione di legge ex art 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art . 2043 e1223 c.c., nonché per violazione di legge e nullità del procedimento exart 360 nn. 3 e 4 c.p.c. in relazione agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., peravere la C orte territoriale erroneamente riconosciuto un’ulteriore componente risarcitoria in favore delle controparti, nella specie costituitadal pagamento degli interessi legali sulle somme liquidate a titolo risarcitorio e via via rivalutate, nonostante la mancata dimostrazionedi alcun corrispondente pregiudizio subito dagli originari attori,né potendo invocarsi la formazione di alcun giudicato interno sul punto, nella specie impedita dall’avvenuta impugnazione, in sede d’appello,da parte dell’odierno ricorrente, del riconoscimento operato dalgiudice di primo grado dell’intero risarcimento del danno in favore dellecontroparti. 26.Il motivo è fondato.Udienzapubblica del 16 gennaio 2025 – R.G. n. 299/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri 27.Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento dellagiurisprudenza di questa Corte, i l risarcimento del danno da fatto illecitocostituisce debito di valore e, in caso di ritardato pagamento di esso,gli interessi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma svolgono una funzione compensativa tendente a reintegrare il patrimoniodel danneggiato, qual era all'epoca del prodursi del danno, e la loro attribuzione costituisce una mera modalità o tecnica liquidatoria(cfr. Sez. U, Sentenza n. 8520 del 5/04/2007 , Rv. 596803 -01 e successive conformi ) . Ciòposto, una volta impugnato il capo della sentenza contenente la complessiva liquidazione del danno, l’impossibilità di invocare l’intervenutaformazione di un giudicato sugli interessi deve ritenersi estesa, non solo alla pronuncia concernente l’avvenuta liquidazione degliinteressi precedentemente attribuiti nella misura legale (cfr., da ultimo,Sez. 3, Sentenza n. 17004 del 14/06/2023 , Rv. 668196 - 01) , bensìanche all ’ipotesi dell’avvenuto riconoscimento degli interessi in quantotali, trovando applicazione, anche in questo caso, il principio in forzadel quale i l giudicato interno non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appellomotivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizioneriapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (Sez. 3, Ordinanza n. 30728 del 19/10/2022,Rv. 666050 - 01).Udienzapubblica del 16 gennaio 2025 – R.G. n. 299/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri 28.Nel caso di specie, avendo i l Capogrosso contestato in appello tutte le voci di danno riconosciut e in favore degli originari attori dal giudicedi primo grado (come rilevato dalla medesima C orte d’appello e risultante dalla stessa lettura dell’atto d’appello regolarmente prodotto dall’odierno ricorrente in questa sede) ed avendo conseguentemente devolut o in appello la questione relativa all’entità di (tutti) i danni riconoscibili in favore degli originari attori, la C orte territoriale ha err ato nel riconoscere l’avvenuta formazione del giudicato sulla questione relativa all’attribuzione degli interessi compensativi in favore degli attori (sul presupposto della mancata impugnazione sul punto da parte del Capogrosso : cfr. pag. 9 della sentenza impugnata ) , poiché avrebbe dovuto ritenere automaticamente devoluta in appello , unitamente alla contestazione generale dell’entità dei danni pretesi dagli originari attori, ogni altra questione concernente la liquidazione di tali danni , ivi compresa la questionedel danno da ritardo della corresponsione del risarcimento . 29.Alla cassazione sul punto della sentenza impugnata segue la rimessione della causa al giudice del rinvio affinché provveda alla (eventuale) liquidazione dei danni sofferti dagli attori per effetto del ritardo nella corresponsione del risarcimento da parte dell’odierno ricorrente. Nelprovvedere a tale liquidazione, il giudice del rinvio terrà conto chenell’obbligazione risarcitoria da fatto illecito ( che costituisce tipico debito di valore ) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell’importoliquidato in relazione all'epoca dell'illecito , ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali , non valgano a reintegrare pienamente il creditore , il quale va posto nella stessa condizione economicanella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo.In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a Udienzapubblica del 16 gennaio 2025 – R.G. n. 299/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale)sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapportotra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nelperiodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primosia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno daritardo nei debiti di valore; per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi ( cfr