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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 14585/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

RIB.

LIBERTA' di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 20 ottobre 2025 il Tribunale di Cagliari ha rigettatol’istanza di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] per l’effettoconfermando l’ordinanza del Gip del Tribunale di Cagliari del 23 settembre 2025con la quale é stata applicata all’istante la misura della custodia cautelare incarcere in quanto gravemente indiziato dei reati di cui ai capi 4, 28, 31, 34, 35,36, 41 e 45 dell’incolpazione provvisoria.In particolare, nell’ambito di una più complessa indagine che lumeggiava lapresenza di due associazioni criminali volte al traffico di sostanze stupefacenti, alBaltolu veniva contestato di essere partecipe di una delle due (capo 4) dellacontestazione), ovvero quella del c.d.

“network dei camionisti” e di avercommesso una serie di reati fine legati allo spaccio della sostanza stupefacente,tutti caratterizzati dall’ingente quantità di sostanza stupefacente acquistata ecommercializzata dal gruppo criminale.2.

Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, con ununico e articolato motivo di ricorso, di seguito sintetizzato ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini dellamotivazione ha proposto ricorso per cassazione con il quale deducel’inosservanza degli artt. 111, comma 6 Cost., 125, comma 3, e 275, comma 4,cod.proc.pen. ai sensi dell’art. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen.Si assume che l’ordinanza impugnata, chiamata a pronunciarsi sull’unico profilodedotto riguardante l’attualità delle esigenze cautelari, ha esplicitato delle ragionigeneriche confluite in una motivazione meramente apparente, affermandoperaltro, a sostenere la professionalità criminale del ricorrente, l’esistenza di bentre procedimenti penali che, contrariamente al vero, si riferirebbero al medesimoperiodo temporale.

Inoltre il prevenuto non risulta aver commesso alcun illecitopenale dal giorno dell’ultima contestazione ovvero dal 18 ottobre 2023.3.

Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnatoconclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso é infondato.Va premesso che dall’ordinanza impugnata si desume che il [OSCURATO:PERSONA] era unafigura di primo piano nell’ambito dell’organizzazione criminale di cui al capo 4)finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente, con compiti di custodia nonchédi distribuzione della sostanza sul mercato di Olbia, capace di commercializzareanche a credito la sostanza e dotato a tal fine di telefoni criptati e di Simintestate a prestanomi stranieri per eludere le indagini.Ciò premesso, e venendo all’aspetto specificamente devoluto, ovvero lasussistenza e la perduranza del pericolo di reiterazione di cui all’art. 274 lett. c)cod.proc.pen., trattandosi di soggetto raggiunto da gravi indizi di colpevolezzaper il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, opera una duplicepresunzione relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari (an dellacautela) e alla scelta della misura (quomodo della stessa).In presenza di tale reato, come rammentato dal giudice delle Leggi (cfr. sentenza231 del 2011), il giudice deve considerare sussistenti le esigenze cautelari,quante volte non consti la prova della loro mancanza, secondo uno schema diprova di tipo negativo e secondo un modello che, sul piano pratico, si traduce inuna marcata attenuazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimentiapplicativi della custodia cautelare in carcere e assolve l'obbligo di motivazionedando semplicemente atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere lapresunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, senza dovere specificamentemotivare sul punto; solo nel caso in cui l'indagato, o la sua difesa, abbianoallegato elementi di segno contrario, egli sarà tenuto a giustificare la ritenutainidoneità degli stessi a superare la presunzione.Ebbene, facendo corretta applicazione di tali principi, l’ordinanza impugnata haevidenziato a riguardo l’importante volume di affari del gruppo, come si desumedai reati fine, caratterizzati dall'ingente quantità di sostanza stupefacenteacquistata e commercializzata; il ruolo dell’indagato, stabile componente del c.d.“network dei camionisti”, pienamente operativo, nonché il profilo soggettivo dipericolosità sociale, trattandosi di soggetto pluripregiudicato, già coinvolto inindagine per reati associativi e persona di primo piano nell'organizzazione delladistribuzione e spaccio di droga nel mercato olbiese.L’ordinanza impugnata si é altresì pronunciata sullo specifico profilo del c.d.tempo silente, mostrando di aderire all’orientamento secondo cui qualora si sia inpresenza di ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere per ilreato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, non si possa derogare ai criteri generaliprevisti in materia cautelare, segnatamente quello che richiede la concretezza el'attualità delle esigenze, che pure si presumono esistenti fino a prova contrariain presenza di un quadro indiziario grave, dovendo annoverare tra la provacontraria, anche l'elemento temporale, quando esso si presenti connotato danotevole spessore.

A tal riguardo una lettura costituzionalmente orientata dellapresunzione relativa posta a fondamento dell'art. 275, comma 3 cod. proc. pen.,non può far escludere il diretto rilievo della distanza temporale tra il fatto el'adozione della misura cautelare, riconosciuta rilevante ai sensi dell'art. 292,comma 2, lett. c) cod. proc. pen. nell'ambito del tema delle limitazioni alla libertàpersonale.Sul punto il Tribunale, ha ritenuto che, pur in presenza di un intervallo temporaledi circa due anni, tale dato vada considerato neutro a fronte della sua ritenutanon “notevole consistenza” così da ritenere non superata la presunzione di cuiall'articolo 275, comma 3, cod. proc. pen., ed ha valorizzato altresì, adavvalorare la perduranza dell’attualità del pericolo di recidiva la pendenza acarico del prevenuto di una serie di procedimenti penali (specificamente indicatinel corpo dell’ordinanza) che riguardano, contrariamente a quanto sostenutodalla difesa nell’odierno ricorso, sia periodi antecedenti che il medesimo periodotemporale.2.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Segue la condanna al pagamento dellespese processuali.

P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter,disp.att. cod.proc.pen.Così deciso in Roma, il 5 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RIB. LIBERTA' di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 20 ottobre 2025 il Tribunale di Cagliari ha rigettatol’istanza di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] per l’effettoconfermando l’ordinanza del Gip del Tribunale di Cagliari del 23 settembre 2025con la quale é stata applicata all’istante la misura della custodia cautelare incarcere in quanto gravemente indiziato dei reati di cui ai capi 4, 28, 31, 34, 35,36, 41 e 45 dell’incolpazione provvisoria.In particolare, nell’ambito di una più complessa indagine che lumeggiava lapresenza di due associazioni criminali volte al traffico di sostanze stupefacenti, alBaltolu veniva contestato di essere partecipe di una delle due (capo 4) dellacontestazione), ovvero quella del c.d. “network dei camionisti” e di avercommesso una serie di reati fine legati allo spaccio della sostanza stupefacente,tutti caratterizzati dall’ingente quantità di sostanza stupefacente acquistata ecommercializzata dal gruppo criminale.2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, con ununico e articolato motivo di ricorso, di seguito sintetizzato ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini dellamotivazione ha proposto ricorso per cassazione con il quale deducel’inosservanza degli artt. 111, comma 6 Cost., 125, comma 3, e 275, comma 4,cod.proc.pen. ai sensi dell’art. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen.Si assume che l’ordinanza impugnata, chiamata a pronunciarsi sull’unico profilodedotto riguardante l’attualità delle esigenze cautelari, ha esplicitato delle ragionigeneriche confluite in una motivazione meramente apparente, affermandoperaltro, a sostenere la professionalità criminale del ricorrente, l’esistenza di bentre procedimenti penali che, contrariamente al vero, si riferirebbero al medesimoperiodo temporale. Inoltre il prevenuto non risulta aver commesso alcun illecitopenale dal giorno dell’ultima contestazione ovvero dal 18 ottobre 2023.3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnatoconclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso é infondato.Va premesso che dall’ordinanza impugnata si desume che il [OSCURATO:PERSONA] era unafigura di primo piano nell’ambito dell’organizzazione criminale di cui al capo 4)finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente, con compiti di custodia nonchédi distribuzione della sostanza sul mercato di Olbia, capace di commercializzareanche a credito la sostanza e dotato a tal fine di telefoni criptati e di Simintestate a prestanomi stranieri per eludere le indagini.Ciò premesso, e venendo all’aspetto specificamente devoluto, ovvero lasussistenza e la perduranza del pericolo di reiterazione di cui all’art. 274 lett. c)cod.proc.pen., trattandosi di soggetto raggiunto da gravi indizi di colpevolezzaper il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, opera una duplicepresunzione relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari (an dellacautela) e alla scelta della misura (quomodo della stessa).In presenza di tale reato, come rammentato dal giudice delle Leggi (cfr. sentenza231 del 2011), il giudice deve considerare sussistenti le esigenze cautelari,quante volte non consti la prova della loro mancanza, secondo uno schema diprova di tipo negativo e secondo un modello che, sul piano pratico, si traduce inuna marcata attenuazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimentiapplicativi della custodia cautelare in carcere e assolve l'obbligo di motivazionedando semplicemente atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere lapresunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, senza dovere specificamentemotivare sul punto; solo nel caso in cui l'indagato, o la sua difesa, abbianoallegato elementi di segno contrario, egli sarà tenuto a giustificare la ritenutainidoneità degli stessi a superare la presunzione.Ebbene, facendo corretta applicazione di tali principi, l’ordinanza impugnata haevidenziato a riguardo l’importante volume di affari del gruppo, come si desumedai reati fine, caratterizzati dall'ingente quantità di sostanza stupefacenteacquistata e commercializzata; il ruolo dell’indagato, stabile componente del c.d.“network dei camionisti”, pienamente operativo, nonché il profilo soggettivo dipericolosità sociale, trattandosi di soggetto pluripregiudicato, già coinvolto inindagine per reati associativi e persona di primo piano nell'organizzazione delladistribuzione e spaccio di droga nel mercato olbiese.L’ordinanza impugnata si é altresì pronunciata sullo specifico profilo del c.d.tempo silente, mostrando di aderire all’orientamento secondo cui qualora si sia inpresenza di ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere per ilreato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, non si possa derogare ai criteri generaliprevisti in materia cautelare, segnatamente quello che richiede la concretezza el'attualità delle esigenze, che pure si presumono esistenti fino a prova contrariain presenza di un quadro indiziario grave, dovendo annoverare tra la provacontraria, anche l'elemento temporale, quando esso si presenti connotato danotevole spessore. A tal riguardo una lettura costituzionalmente orientata dellapresunzione relativa posta a fondamento dell'art. 275, comma 3 cod. proc. pen.,non può far escludere il diretto rilievo della distanza temporale tra il fatto el'adozione della misura cautelare, riconosciuta rilevante ai sensi dell'art. 292,comma 2, lett. c) cod. proc. pen. nell'ambito del tema delle limitazioni alla libertàpersonale.Sul punto il Tribunale, ha ritenuto che, pur in presenza di un intervallo temporaledi circa due anni, tale dato vada considerato neutro a fronte della sua ritenutanon “notevole consistenza” così da ritenere non superata la presunzione di cuiall'articolo 275, comma 3, cod. proc. pen., ed ha valorizzato altresì, adavvalorare la perduranza dell’attualità del pericolo di recidiva la pendenza acarico del prevenuto di una serie di procedimenti penali (specificamente indicatinel corpo dell’ordinanza) che riguardano, contrariamente a quanto sostenutodalla difesa nell’odierno ricorso, sia periodi antecedenti che il medesimo periodotemporale.2. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento dellespese processuali. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter,disp.att. cod.proc.pen.Così deciso in Roma, il 5 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]
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