CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2023
Cassazione n. 35564/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VENEZIA(dato avviso alle partj2 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso proposto il 25.11.2022 con cui [OSCURATO:PERSONA] contesta il provvedimento ex art. 6 della I. 401/1989 notificato il 28.09.2022 (come si precisa nel ricorso) è inammissibile in quanto proposto senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge; Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA] sigliere estensore Il Presidente