CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07371/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione. Rilevato che i motivi dedotti con il ricorso, entrambi attinenti al mancato riconoscimento della continuazione cd. esterna, sono manifestamente infondati, avendo la Corte di merito congruamente argomentato nel senso dell'insufficienza della natura ripetitiva ed omogenea delle condotte considerate (tutte di evasione dagli arresti domiciliari), oltre tutto commesse in epoche tra loro distanti, a dimostrare l'unicità del disegno criminoso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 dicembre 2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] illoni [OSCURATO:PERSONA] anzo [OSCURATO:PERSONA]' LEPI